Legge federale sui diritti politici

Documenti analoghi
Legge federale su un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Codice civile svizzero

196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte

Codice civile. (Cognome e cittadinanza) Modifica del 30 settembre 2011

Legge sul censimento federale della popolazione

Legge federale sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

A Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Regolamento elezioni e votazioni

Legge federale sull imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Legge federale sull armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone

del 16 dicembre 2016 Art. 1 1 dicembre sull Antartide (Protocollo) e i suoi allegati I V sono approvati.

Legge federale sugli stranieri

A. Parte generale Cittadino all estero

Decisioni del Consiglio degli Stati del Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del (maggioranza: adesione)

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Codice penale svizzero

Elezioni comunali del 10 aprile Repubblica e Cantone Ticino Cancelleria dello Stato

Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2

Elezioni federali 2015

dichiarano di presentare ...

1. Codice delle obbligazioni 2. Avamprogetto

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

del 6 ottobre 1995 (Stato 20 giugno 2006)

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Legge federale sulle foreste

N. COGNOME NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

ELENCO n. dei sottoscrittori della lista contraddistinta dal seguente contrassegno:

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Ordinanza sulla medicina della procreazione

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Direzione Centrale Educazione e Istruzione Settore Programmazione Coordinamento Servizi Educativi Direzione del Settore

CITTÁ METROPOLITANA DI MESSINA

Legge federale sugli stranieri

VERBALE GENERALE DEL CONGRESSO DI CIRCOLO

del 6 ottobre 1995 (Stato 1 gennaio 2007)

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

MODELLO BASE DI PRESENTAZIONE DI LISTA DI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA COLLEGATA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

MODELLO BASE DI PRESENTAZIONE DI LISTA DI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA COLLEGATA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

Legge federale sul diritto internazionale privato

A Legge federale sull introduzione dell iniziativa popolare generica

Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano

Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero. (Legge contro il lavoro nero, LLN)

VERBALE DELLE OPERAZIONI

sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

B. Elezioni comunali Elezione del Sindaco

Province. Legge 56/14 -Elezioni: scadenze e adempimenti Ipotesi di data delle elezioni 12 ottobre 2014

Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Ordinanza sullo stato civile

Questo modulo è dedicato alla figura dei rappresentanti di lista, che sono le persone incaricate di seguire le operazioni dell Ufficio elettorale di

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Prot. n. 3567/A19 Parma, 6 ottobre 2016 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile

IL RETTORE. - RILEVATO che occorre procedere al rinnovo del membri elettivo del Senato Accademico per il periodo ;

Ordinanza sullo stato civile

MODULISTICA PRESENTAZIONE LISTE REGIONALI

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli AREA II bis Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

MODELLO BASE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA COLLEGATA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO

Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale

Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia

COSTITUZIONE VIGENTE COSTITUZIONE COME RISULTANTE

I rappresentanti di lista

Il rappresentante di lista è la persona incaricata di seguire le operazioni elettorali presso un ufficio elettorale di sezione e di verificare

MODELLO DI ATTO PRINCIPALE (*) DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI CHE HA L OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina)

comunali 10 aprile 2016

NORMATIVA dell Ateneo RIGUARDANTE LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di Sindaco e di una lista di candidati alla carica di Consigliere Comunale

Codice penale svizzero

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

PROVINCIA DI MANTOVA

Dichiarano, inoltre, di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura.

Legge federale sui consulenti in brevetti

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

ottobre 2009 ISTITUZIONI

(cognome, nome, luogo e data di nascita) ... (cognome, nome, luogo e data di nascita) ... (cognome, nome, luogo e data di nascita) ...

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

B. Elezioni comunali Presentazione delle candidature

Transcript:

Termine di referendum: 15 gennaio 2015 Legge federale sui diritti politici (Elezione del Consiglio nazionale) Modifica del 26 settembre 2014 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2013 1, decreta: I La legge federale del 17 dicembre 1976 2 sui diritti politici è modificata come segue: Titolo, introduzione di un abbreviazione (LDP) Ingresso, primo comma visto l articolo 39 capoverso 1 della Costituzione federale 3 ; Art. 13 cpv. 3 3 In caso di risultato molto risicato si procede a un riconteggio dei voti soltanto se sono state rese verosimili irregolarità che, per genere ed entità, sono state in grado di influire essenzialmente sull esito a livello federale. Art. 21 cpv. 1 1 Il diritto cantonale stabilisce come ultimo termine per la presentazione delle proposte di candidatura un lunedì nel mese di agosto dell anno delle elezioni e designa l autorità presso cui devono essere depositate dette proposte. 1 FF 2013 7909 2 RS 161.1 3 RS 101 2013-2827 6253

Art. 22 cpv. 2 2 Le proposte devono indicare, per ogni candidato: a. il cognome e il nome ufficiali; b. il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta; c. il sesso; d. la data di nascita; e. l indirizzo, incluso il numero postale di avviamento; f. i luoghi d origine, incluso il Cantone di appartenenza; e g. la professione. Art. 24 cpv. 3 3 L obbligo di cui al capoverso 1 non si applica al partito che era regolarmente registrato presso la Cancelleria federale (art. 76a) alla fine dell anno precedente l elezione, sempre che nella legislatura uscente sia rappresentato in Consiglio nazionale per lo stesso circondario o che in occasione dell ultimo rinnovo integrale abbia ottenuto almeno il 3 per cento dei suffragi nel medesimo Cantone. Art. 29 cpv. 4 4 Dopo il secondo lunedì successivo al termine di presentazione delle candidature, le proposte non possono più essere modificate. È fatto salvo l annullamento ufficiale di candidature plurime scoperte successivamente (art. 32a). Il diritto cantonale può limitare a una settimana il termine per la modifica. Art. 32 cpv. 2 2 La Cancelleria federale pubblica in forma elettronica le liste con il cognome e il nome ufficiali, l anno di nascita, i luoghi d origine e il domicilio dei candidati. Art. 32a Annullamento di candidature 1 Se dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite è scoperta una candidatura plurima, quest ultima è dichiarata nulla su tutte le liste interessate: a. dal Cantone, se lo stesso candidato figura su più liste del Cantone; b. dalla Cancelleria federale, se lo stesso candidato figura su liste di più Cantoni. 2 I Cantoni interessati e la Cancelleria federale si comunicano immediatamente quali candidature sono state dichiarate nulle. 3 Per quanto possibile, i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla sono stralciati dalle liste prima che queste ultime siano pubblicate. 6254

4 L annullamento di una candidatura che figura su liste già pubblicate è pubblicato immediatamente in forma elettronica e nel Foglio ufficiale di tutti i Cantoni interessati, nonché nel Foglio federale, con l indicazione dei motivi dell annullamento. Art. 33 cpv. 2 2 I Cantoni provvedono affinché gli elettori ricevano un gioco completo di tutte le schede almeno tre, ma al più presto quattro settimane prima del giorno dell elezione. Art. 36 Suffragi dati a persone decedute I suffragi dati a candidati deceduti dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite (art. 29 cpv. 4) contano come voti personali. Art. 38 cpv. 2 e 3 2 Sono stralciati dalla scheda: a. i suffragi in soprannumero, se il nome di un candidato figura più di due volte su una scheda; b. tutti i nomi delle persone la cui candidatura è stata dichiarata nulla, perché plurima, dopo che le proposte di candidatura sono state definitivamente stabilite. 3 Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano. Art. 47 cpv. 1 bis 1bis Il Cantone può pubblicare, in forma elettronica e nel Foglio ufficiale cantonale, tutte le candidature presentate all autorità elettorale cantonale entro il quarantottesimo giorno precedente l elezione. La pubblicazione indica almeno, per ogni candidato: a. il cognome e il nome ufficiali; b. il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta; c. il sesso; d. l indirizzo, incluso il numero postale di avviamento; e. i luoghi d origine, incluso il Cantone di appartenenza; f. l appartenenza partitica o a un gruppo politico; e g. la professione. 6255

Art. 48 Scheda I Cantoni consegnano la scheda agli elettori almeno tre, ma al più presto quattro settimane prima del giorno dell elezione. Art. 61 cpv. 1 e 2 1 L avente diritto di voto deve scrivere a mano e in modo leggibile il proprio cognome e i propri nomi sulla lista e inoltre apporvi la firma. 2 L avente diritto di voto deve dare ogni altra indicazione necessaria all accertamento della sua identità, come data di nascita e indirizzo. Art. 62 cpv. 1 1 Le liste sono inviate man mano, ma in ogni caso tempestivamente prima della scadenza del termine di referendum, al servizio competente secondo il diritto cantonale per l attestazione del diritto di voto. Art. 75a cpv. 3 bis 3bis I termini di cui ai capoversi 1 3 sono prolungati di sei mesi se iniziano a decorrere tra dieci e tre mesi prima del prossimo rinnovo integrale del Consiglio nazionale. Art. 87 cpv. 1 e 1 bis 1 La Confederazione tiene statistiche sulle elezioni e votazioni popolari federali; tali statistiche, a livello comunale, distrettuale e cantonale, informano: a. per le elezioni: sul numero di voti ottenuti dai candidati e dalle liste elettorali; b. per le votazioni: sul numero di voti favorevoli ottenuti dagli oggetti in votazione. 1bis Il Consiglio federale può ordinare altre rilevazioni statistiche sulle elezioni al Consiglio nazionale e sulle votazioni popolari. II La legge del 17 giugno 2005 4 sul Tribunale federale è modificata come segue: Art. 46 cpv. 2 2 Questa disposizione non si applica nei procedimenti concernenti l effetto sospensivo e altre misure provvisionali, né nell esecuzione cambiaria, in materia di diritti politici (art. 82 lett. c) e nel campo dell assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell assistenza amministrativa in materia fiscale. 4 RS 173.110 6256

III 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. Consiglio nazionale, 26 settembre 2014 Consiglio degli Stati, 26 settembre 2014 Il presidente: Ruedi Lustenberger Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il presidente: Hannes Germann La segretaria: Martina Buol Data della pubblicazione: 7 ottobre 2014 5 Termine di referendum: 15 gennaio 2015 5 FF 2014 6253 6257

6258