Regolamento sul procedimento disciplinare del Collegio Ipasvi di Alessandria

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COLLEGIO PROVINCIALE INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARI VIGILATRICI D INFANZIA DI ALESSANDRIA Via Buonarroti, 16-15121 Alessandria Tel.0131 218113 fax 0131 240208 - e-mail ipasvial@gmail.com RELAZIONE ILLUSTRATIVA Regolamento sul procedimento disciplinare del Collegio Ipasvi di Alessandria Approvato Con Delibera del Consiglio Direttivo n. 8 del 20.02.2015 1. Cenni introduttivi Il Regolamento è stato proposto all attenzione del Consiglio Direttivo stante la necessità di adeguare la delicata materia disciplinare sia nelle sopravvenute modifiche normative e amministrative (si pensi alla ormai cessata attività lato sensu di controllo del Prefetto), sia alla giurisprudenza tanto disciplinare che del Giudice statale Come è noto, infatti, il procedimento disciplinare è soggetto sostanzialmente agli stessi principi del processo giurisdizionale, riassumibili nella necessità che ogni processo si svolga con immediatezza, rispetto ai fatti che vi hanno dato luogo, concentrazione, rispetto alla durata, e oralità, rispetto al modo di trattarlo, salvo la presentazione di difese esplicative. A supporto di essi, poi, è sempre con riferimento a principi comuni col processo giurisdizionale, vanno ricordate le garanzie del contradditorio e del diritto di difesa, concetti, questi, sui quali i Giudici dello Stato che hanno modo di soffermarsi su provvedimenti disciplinari rivelano una sensibilità altissima. Tale alta sensibilità, peraltro, non può stupire, se si considera che il processo disciplinare è soggetto a due regole che sembrano contraddire quello dello Stato. Se consideriamo, infatti, che il diritto e il processo disciplinare costituiscono il diritto penale degli enti, ovvero le regole fondamentali che garantiscono la base minima associativa (cioè che servono a far sopravvivere l ente stesso), notiamo che, a fronte del principio di legalità ( nullum crimen sine lege ) che governa il diritto penale, sta, nel nostro caso, il principio di opportunità In tali termini, se per andare soggetti a una norma penale è necessario che esista una legge che proibisca e sanzioni una certa condotta, nel caso di infrazione disciplinare il giudizio che precede e presuppone l applicazione della sanzione è meno vincolato all applicazione rigida di una norma, anche perché è necessario tutelare concetti (come il decoro della professione, ad esempio) difficili da precisare ex ante. Oltre al principio di opportunità, poi, sta l assenza del principio di terzietà del Giudice. Nell ordinamento dello Stato il Giudice è infatti terzo rispetto al potere esecutivo e legislativo; negli ordinamenti di settore (in molti, almeno), invece, il soggetto che giudica le condotte dei facenti parte dell ente è, normalmente, lo stesso che governa. Orbene, a presidio di tali due apparenti contraddizioni col diritto statale, è stato necessario porre la massima attenzione nei due aspetti che, normalmente, vi fanno da contrappeso: il rispetto del contradditorio e la garanzia dei diritti di difesa.

L uso ormai comune delle nuove tecnologie (PEC, e-mail, web) nel settore giudiziario e processuale in senso lato è stato richiamato ed utilizzato, per quanto possibile, nella regolazione del giudizio disciplinare 2. Artt. 1-4 Nei primi articoli del Regolamento, merita di essere ricordato che le funzioni di indagine e verifica dei fatti sono state affidate al Presidente, quale bonus vir e figura di prestigio dell organo apicale del Collegio Ipasvi, proprio a tutela dell imparzialità delle verifiche. Per ulteriore cautela, peraltro, si è consentito al sanitario di avere la presenza del legale di fiducia. 3. Artt. 5-8 Nel passaggio dalla fase istruttoria a quella del vero e proprio procedimento, si è scelto di assicurare la massima collegialità delle decisioni. Ed infatti, sulla base dell audizione del sanitario, è il Consiglio Direttivo che decide se archiviare o aprire il procedimento, in tal caso fissando l udienza e nominando il relatore. Ovviamente, in tale fase, scattano tutte le incompatibilità tra Giudice e Incolpato.

4. Art. 9-11 Nel corso del vero e proprio processo, è assicurata la massima tutela dei diritti di difesa. Non è stato, naturalmente, necessario inserire la possibilità di essere assistiti da un legale, atteso che, come in ogni ipotesi in cui sia necessaria la difesa di diritti e interessi, essa è garantita costituzionalmente. 5. Art. 12-16 La tipologia delle decisioni e delle sanzioni costituisce forse il settore meno modificato, da ultimo, del procedimento disciplinare, quanto meno dal punto di vista additivo. Ed in effetti, sono ormai venuti meno alcuni reati (che importavano ricadute disciplinari) e dunque è stato sufficiente rimuovere i relativi riferimenti. Un più approfondito lavoro di raccordo è stato invece necessario con riferimento a nuovi istituti processuali penali (come l applicazione della pena su richiesta, ovvero il c.d. patteggiamento art. 444 c.p.p.) 6. Artt. 16-20 Quanto, infine, agli ultimi articoli, essi regolano i vari termini del procedimento disciplinare, nonché le modalità di comunicazione e aggiornamento di alcuni uffici competenti sui procedimenti in corso e/o definiti.

Regolamento sul procedimento disciplinare del Collegio Ipasvi di Alessandria Art. 1 1. Il potere disciplinare è esercitato dal Consiglio Direttivo e, in sede di appello, dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie presso il Ministero della salute, sono salve le successive impugnazioni stabilite dalla legge. 2. Il procedimento avanti il Consiglio Direttivo è regolato dalla legge e dalle norme di cui al presente Regolamento 3. Sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio Direttivo tutti gli iscritti al Collegio Art. 2 1. Gli iscritti al Collegio, nell esercizio della professione infermieristica e dell attività di gestione del Collegio ai sensi dell art. 3 del DLCPS 233/1946, sono tenuti al rispetto di leggi, dei regolamenti e del codice deontologico, nonché ad agire secondo scienza e coscienza e mantenendo in ogni occasione il decoro professionale 2. Ogni violazione, abuso, mancanza o scorretta applicazione delle suddette regole è passibile di sanzione disciplinare Art. 3 1. Il procedimento disciplinare è governato dalle leggi dello Stato e dal presente Regolamento ed è ispirato ai principi di immediatezza, concentrazione e oralità 2. Esso è promosso: a. D ufficio b. Su richiesta della Procura della Repubblica c. Su richiesta del Ministero della Salute. Art. 4 1. Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il Presidente ne verifica sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e convoca il sanitario. 2. La convocazione avviene, entro un congruo termine, con nota formale a firma del Presidente e inviata tramite Raccomandata AR o PEC 3. La convocazione deve contenere: a. Indicazione della data, ora, luogo e indicazione sommaria degli addebiti b. Espresso avvertimento che se il sanitario non si presenta o non giustifichi l assenza il procedimento avrà luogo comunque

4. La mancata convocazione è causa di nullità del successivo eventuale procedimento 5. Il sanitario convocato può formalmente richiedere la presenza del proprio legale di fiducia. Il sanitario non può farsi sostituire da quest ultimo né a altro soggetto ma deve comparire personalmente. 6. All audizione sarà presente solo il Presidente e, eventualmente, un soggetto verbalizzante estraneo al Consiglio Direttivo. 7. Il relativo verbale dell audizione deve essere firmato dal sanitario e dal Presidente del Collegio Ipasvi Art. 5 1. Salvo casi di urgenza, alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo viene posto all ordine del giorno con un punto specifico il procedimento disciplinare a carico dell iscritto 2. Il Presidente riferisce dell esito dell indagine e dell incontro con il sanitario rendendo noto il contenuto del verbale Art. 6 1. I componenti del Consiglio Direttivo possono essere ricusati per i motivi previsti dall art. 51 c.p.c. e sono tenuti ad astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione di cui alla medesima disposizione che essi conoscono, anche se non proposto, ovvero quando comunque ricorrano motivi di opportunità

Art. 7 1. Il Consiglio Direttivo può: a. Decidere di archiviare il procedimento, dandone comunicazione all interessato; b. Decidere l apertura del procedimento disciplinare dando mandato al Presidente di: Fissare la data della seduta per il giudizio Nominare il Relatore all interno del Consiglio Direttivo Provvedere alla relativa notifica all interessato Art. 8 1. Il Presidente provvede a notificare all interessato con nota a sua firma inviata per Raccomandata A.R. o PEC: a. La menzione circostanziata degli addebiti b. Il termine entro il quale può prendere visione degli atti relativi al procedimento e produrre deduzioni scritte, non inferiore a venti giorni dal ricevimento della predetta notifica e prorogabile sino ad ulteriori dieci giorni su richiesta dell interessato, la quale dovrà pervenire anteriormente alla scadenza del primo termine. c. Luogo, data ed ora dell udienza, da fissarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di invio della notifica. d. L espressa avvertenza che, ove non si presenti, si procederà in sua assenza e che può farsi assistere da un legale. Art. 9 1. All udienza come sopra fissata il Consiglio Direttivo, previa relazione del Consigliere Relatore: a. Dispone l assunzione di prove testimoniali, ove ritenute ammissibili e rilevanti b. Dispone l acquisizione di prove documentali c. Dispone, se ritenuto necessario, di avvalersi di consulenti tecnici d. Ascolta l incolpato, se presente, sugli addebiti e, solo se lo ritiene necessario, chiede chiarimenti al denunciante sui fatti denunciati 2. L incolpato deve comparire personalmente

Art. 10 1. Il Consiglio Direttivo all esito dell udienza e ove non sia necessario un rinvio per concludere l istruttoria, ascolta le conclusioni dell incolpato, se presente, e si ritira in camera di consiglio per deliberare 2. In caso di rinvio al altra udienza la composizione iniziale del Consiglio Direttivo deve risultata immutata Art. 11 1. Le sedute del Consiglio Direttivo non possono essere pubbliche 2. Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente: a) Il giorno, mese ed anno b) I nomi dei componenti il Consiglio intervenuti c) I giudizi esaminati e le questioni trattate d) I provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento 3. I dispositivi delle decisioni sono riportate nel verbale Art. 12 1. La decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l esposizione dei motivi, il dispositivo. E sottoscritta dal Presidente e dall estensore/relatore. 2. La decisione è pubblicata mediante deposito dell originale degli uffici di segreteria e che provvede a notificarne copia all interessato

Art. 13 1. Le sanzioni disciplinari sono: a. L avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa b. La censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa c. La sospensione dall esercizio della professione per la durata compresa tra uno e sei mesi. d. La radiazione dall Albo 2. La radiazione è pronunciata contro l iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria Art. 14 1. Importano di diritto la sospensione cautelare dall esercizio della professione: a. La emissione di un mandato o di un ordine di cattura b. L applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ordinata dal giudice c. La interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni d. L applicazione di una delle misura di sicurezza detentive prevedute dall art. 215 del Codice penale, comma secondo, nn.2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario) e. L applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive prevedute nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1,2,3,4 (libertà vigilata divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più provincie- divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche espulsione dello straniero dallo Stato 2. La sospensione è dichiarata dal Consiglio Direttivo 3. Il Consiglio Direttivo può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammonito dalla autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni 4. Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata Art. 15 1. Il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso.

2. E altresì sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all articolo precedente, l iscritto a carico del quale siano state applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia o l ammonizione. 3. L accertamento dei fatti avvenuto in sede di giudizio penale, ivi compresa l applicazione della pena su richiesta ai sensi dell art. 444 c.p.p. e ss., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare ai sensi dell art. 653 c.p.p., salvo l accertamento della rilevanza disciplinare dei fatti accertati Art. 16 1. La fissazione dell udienza disciplinare nonché il relativo esito, sono comunicati dal Collegio Ipasvi, a cura del Presidente, al Ministero della salute ed alla Procura della Repubblica territorialmente competenti per l Albo nel quale è iscritto l incolpato, nonché alle medesime autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio 2. I provvedimenti di sospensione dall esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini o Collegi della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o radiato e alle autorità ed agli enti ai quali deve essere inviato l Albo a norma dell art. 2 del D.P.R. 221/50 Art. 17 1. Il termine per adire la Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni sanitarie è di 30 giorni dalla data in cui l iscritto ha avuto comunicazione delle decisione ai sensi dell art. 12, comma 2 2. Decorso inutilmente tale termine la decisione passa in giudicato 3. Dal giorno successivo comincia a decorrere il termine di sospensione e prende effetto la radiazione

Art. 18 1. Il sanitario radiato dall Albo può chiedere la reiscrizione qualora: a. Siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa è conseguenza di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione b. Abbia tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta 2. Sulla istanza di reiscrizione, e dunque sulla verifica delle suddette condizioni, provvede il Collegio con la osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni Art. 19 1. L azione disciplinare si prescrive in cinque anni 2. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare per tutta la durata del corrispondente procedimento penale, fino al passaggio in giudicato della sentenza