ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA CONSIGLIO DI DISCIPLINA
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1 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA CONSIGLIO DI DISCIPLINA Norme regolatrici del procedimento disciplinare 1
2 1 Il Consiglio di Disciplina e, per esso, i singoli Collegi di Disciplina in cui è articolato è chiamato a reprimere d ufficio ovvero su esposti pervenuti da parte di persone fisiche o giuridiche ovvero su iniziativa del Procuratore della Repubblica gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell esercizio della professione in violazione dei dettati di cui al Codice Deontologico. 2. Gli argomenti e gli esposti di rilievo disciplinare, dei quali il Consiglio abbia avuto conoscenza direttamente o indirettamente ovvero tramite atti trasmessi in qualsiasi forma, sono soggetti ad una istruttoria preliminare al fine di accertarne i fatti. 3. L istruttoria preliminare è a cura del Presidente del Consiglio di Disciplina ovvero, a di lui discrezione, a cura del Presidente del Collegio di Disciplina che il primo ritenesse di delegare. Il procedimento disciplinare, anche al primo livello, cioè di istruttoria preliminare, ed eventualmente nei passi successivi, deve essere sospeso nel caso in cui, a carico del professionista, sia instaurato contestualmente un procedimento penale che abbia per oggetto gli stessi fatti. Laddove, invece, il procedimento disciplinare sia riferito a fatti solamente collegati ovvero connessi al procedimento penale, la sospensione del procedimento disciplina è facoltativa e la decisione è affidata all attenta e prudente valutazione del Consiglio di Disciplina e, per esso, al Collegio delegato. Nel caso di lettere o di esposti anonimi, la decisione di dare eventualmente seguito è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio di Disciplina, nella persona del Presidente o del Collegio da lui delegato, previa verifica dei fatti. 4. Il Presidente del Collegio responsabile dell istruttoria preliminare invia all incolpato con raccomandata R.R. copia dell esposto a suo carico, invitandolo a comunicare, entro un lasso di tempo non inferiore a 60 (sessanta) giorni, le proprie osservazioni stendendo eventualmente una relazione circa lo svolgimento dei fatti. Ciò allo scopo di acquisire elementi atti a fornire, successivamente, opportuna informativa al Collegio. Non è indispensabile che in questa fase iniziale sia redatto uno specifico verbale al termine dell eventuale incontro, volta che se ne ravvisi l opportunità; tuttavia, anche per futura memoria, il verbale va considerato opportuno. 2
3 In ogni fase del procedimento disciplinare l incolpato deve essere posto nella piena condizione di interloquire, assicurandogli la più ampia possibilità di difesa, permettendogli di godere di assistenza legale e/o tecnica e l accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento. L inosservanza di ciò, quindi la violazione del diritto di difesa, può comportare la nullità alla decisione. 5. Al termine delle verifiche preliminari, il Presidente del Collegio incaricato del procedimento convoca l incolpato con mezzo idoneo che garantisca comunque l avvenuta ricezione della convocazione, specificando la condotta di ipotetica censura deontologica inquadrata nello specifico comportamento fattuale attribuito, nel tempo e nel luogo di realizzazione, nonché nelle norme del codice deontologico di richiamo critico, e dando facoltà all incolpato di avvalersi dell assistenza da parte di un legale o di un esperto di sua fiducia concedendogli un lasso di tempo non inferiore a 60 (sessanta) giorni. 6. Nel corso della riunione del Collegio convocata secondo procedure prestabilite e alla presenza di tutti i Consiglieri, il Presidente espone i fatti e relaziona sull audizione dell incolpato in fase istruttoria e sulle eventuali informazioni ottenute sui fatti stessi che formano oggetto di imputazione; l incolpato, eventualmente assistito dal proprio legale o da un esperto di sua fiducia, espone la propria versione dei fatti, le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte. 7. Al termine della audizione, fatto uscire l incolpato,il Collegio discute la situazione e decide se vi sia motivo per dar corso ad un giudizio disciplinare confermando, con riferimento al Codice Deontologico, quali norme si possano ipotizzare violate oppure l archiviazione dell esposto qualora non si ravvisi l esistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti. La decisione può essere assunta immediatamente oppure in una seduta successiva qualora si ritenesse necessario acquisire ulteriore documentazione o adeguato approfondimento. Il verbale della riunione, assolutamente riservato, deve contenere le dichiarazioni rese dal Presidente con eventuale allegazione del verbale di cui al punto 4. (fase istruttoria) e le dichiarazioni dell incolpato; inoltre al verbale deve essere allegato qualsiasi altro atto o documento esaminato in fase istruttoria. Della fase istruttoria non deve essere data comunicazione al Procuratore della Repubblica. 3
4 8. Nel caso di apertura del procedimento disciplinare, il Presidente del Collegio nomina il relatore che può essere lo stesso Presidente o uno dei Consiglieri. Il relatore può, a sua volta, effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio, alla chiusura delle quali informa il Presidente, il quale fa citare l incolpato a mezzo Ufficiale Giudiziario a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina, in un termine tassativamente non inferiore a 60 (sessanta) giorni con riferimento alla data di ricevimento dell avviso da parte del destinatario e non a quello di spedizione, a pena della nullità del procedimento in essere. 9. La convocazione del professionista incolpato in oggetto deve contenere: - l indicazione del Collegio giudicante e del professionista incolpato; - l esposizione precisa dei fatti oggetto dell incolpazione; - giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento; - l indicazione della norma ossia dell articolo (o degli articoli) del Codice Deontologico violato: tale indicazione deve essere chiara, puntuale ed inequivocabile, affinchè, nel rispetto del principio del contradditorio, l incolpato possa approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale ai fini disciplinari; - l indicazione della facoltà di avvalersi dell assistenza legale o di un esperto di sua fiducia. 10. Alla data indicata ha luogo la riunione del Collegio di Disciplina: per la validità della seduta devono essere presenti tutti i componenti del Collegio di Disciplina. Il dibattimento si apre con la relazione del relatore e successivamente viene sentito l incolpato eventualmente assistito da un legale o da un esperto di sua fiducia, per lo svolgimento della difesa. Vengono esaminati gli eventuali atti esibiti dall incolpato. 11. Al termine del dibattimento,prima di passare alla fase decisoria, il Presidente del Collegio, chiede all incolpato se abbia qualcosa da aggiungere. Successivamente il Collegio si riunisce in camera di consiglio e nella seduta per la decisione del giudizio disciplinare: - nessun componente può entrare nella sala riunioni a trattazione avviata; - nessun componente può uscire dalla sala riunioni fino a decisione assunta; - la decisione viene presa a maggioranza. 4
5 Il Collegio può, per l assunzione della decisione, rinviare la riunione a data successiva. Le sedute del Collegio di Disciplina non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati. 12. La decisione del Collegio di Disciplina può essere il non luogo a procedere, ove non si ritengano violate norme deontologiche oppure l irrogazione di una sanzione disciplinare. Premesso che ogni decisione del Collegio di Disciplina deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio di Disciplina che provvederà nei modi dovuti agli adempimenti, le sanzioni che possono essere pronunciate, nel caso di violazioni accertate, sono le seguenti: a) senza notifica al colpevole con Ufficiale Giudiziario: o l avvertimento, che consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all incolpato, nella quale viene dimostrato al colpevole quali sono le mancanze commesse, con l esortazione a non ricadervi; b) con notifica al colpevole a mezzo Ufficiale Giudiziario: o la censura, ossia una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all incolpato, con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo; o la sospensione dall esercizio della professione per un tempo massimo di 6 (sei) mesi; o la cancellazione dall Albo. Il verbale della seduta, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Collegio di Disciplina giudicante, non deve riportare se la decisione è stata presa all unanimità o a maggioranza; tuttavia il componente del Collegio dissenziente può chiedere che sia messo a verbale il suo motivato dissenso 13. La decisione del Collegio di Disciplina, oggetto del verbale di cui al punto precedente, ultimo capoverso, deve contenere le seguenti indicazioni: - l autorità emanante; - il professionista incolpato; - l oggetto dell imputazione, la contestazione degli addebiti ed elementi a discolpa portati - dall interessato; - motivi per cui si fonda l atto e gli articoli del Codice Deontologico violati; - dispositivo, con la specificazione della sanzione inflitta; - giorno, mese, anno in cui è stata pronunciata; - sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Collegio. 5
6 Avverso la decisione del Collegio di Disciplina, l incolpato ha diritto di ricorrere al CNI entro il termine di 30 (trenta) giorni, nelle forme e procedure stabilite dal D.M Ogni decisione del Collegio di Disciplina riguardante i processi conclusi con non luogo a procedere, avvertimento, censura, sospensione e cancellazione dall Albo deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio di Disciplina, al Presidente del Consiglio dell Ordine e, nel caso di sanzione, al Procuratore della Repubblica che potrebbe impugnare la deliberazione disciplinare presentando ricorso al CNI. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, nel caso di avvertimento, provvede ad inviare una lettera con la quale sono dimostrate al colpevole le mancanze commesse con l esortazione a non ricadervi; nel caso di censura, sospensione, cancellazione dall Albo provvede a notificare la sanzione applicata al colpevole per mezzo di Ufficiale Giudiziario. Il Presidente del Consiglio dell Ordine, a sua volta, a seguito della decisione assunta dal Collegio giudicante (sospensione/cancellazione) e trasmessagli dal Presidente del Consiglio di Disciplina, provvede ai conseguenti adempimenti e alle comunicazioni e/o notifiche del caso. 15. L eventuale ricorso al CNI avverso la decisione assunta dal Collegio di Disciplina deve essere inoltrato dall interessato al Consiglio di Disciplina nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data certa di ricezione della notifica del provvedimento disciplinare. Ricevuto il ricorso, il Presidente del Consiglio di Disciplina provvede a trasmetterlo in originale, e con i dovuti allegati, al CN e in copia al Procuratore della Repubblica. 16. Le sanzioni sono immediatamente esecutive e il ricorso al CNI non ne sospende automaticamente l efficacia. Tuttavia, posto che l incolpato può proporre, con il ricorso al CNI, istanza di sospensione della sanzione, per un principio di opportunità giuridica, è auspicabile che l esecuzione delle sanzioni comminate venga differita non solo alla scadenza del termine di 30 (trenta) giorni stabilito per la presentazione del ricorso ma addirittura fino alla decisione del CNI. 17. Nel caso di condanna dell incolpato, al termine di un procedimento penale, alla reclusione e/o all arresto,di cui possa venire a conoscenza il Consiglio di Disciplina, quest ultimo,sempre a mezzo del Collegio, può disporre il provvedimento disciplinare di cancellazione dall Albo o pronunciare la sospensione, a seconda delle circostanze. 6
7 La sospensione ha sempre luogo quando sia stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere e fino alla sua revoca; qualora si tratti di condanna tale da impedire l iscrizione all Albo (perdita dei diritti civili) deve essere sempre ordinata la cancellazione dall Albo a cui provvederà il Consiglio dell Ordine, a seguito di formale decisione e comunicazione del Consiglio di Disciplina. 18. La decisione, con la compiuta esposizione dei fatti, la relativa motivazione ed il dispositivo, viene depositata agli atti del Collegio di Disciplina nel termine ordinatorio di 120 (centoventi) giorni dalla pronuncia e immediatamente trasmessa al Presidente del Consiglio di Disciplina per gli adempimenti di sua competenza. 19. Il termine per la conclusione del procedimento disciplinare è di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data di rubricazione dell esposto. 20. Alle norme di legge ed applicative è fatto riferimento espansivo per quanto nelle presenti Norme regolatrici del procedimento disciplinare non sia espressamente previsto. 7
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