La contestazione degli addebiti
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- Faustino Chiari
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1 Il procedimento disciplinare come normato dal decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009, dalle disposizioni contrattuali e dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici. La procedura dr.ssa Federica Berni UAD AOUTS Ottobre 2013
2 La segnalazione E obbligatoria e consente l avvio del procedimento disciplinare. Va inviata al Direttore della SC di appartenenza del dipendente ( che provvederà secondo competenza ) immediatamente dopo la conoscenza del fatto. Solo in casi di estrema gravità si invia direttamente all UAD e pc al Direttore della SC di appartenenza. Deve essere completa di tutti i dettagli utili, datata e sottoscritta.
3 FASE DI AVVIO Ricevuta la segnalazione ( o dopo la diretta presenza alla condotta illecita)il Direttore di SC,valutato il fatto, o avvia il procedimento disciplinare con la contestazione degli addebiti ( entro 20 giorni dalla segnalazione -termine perentorio a pena di decadenza ) o invia all UAD ( entro 5 giorni termine ordinatorio non a pena di decadenza ). Per valutare la competenza si compara la condotta con le ipotesi previste dai CCNL ( comparto o dirigenza)/ codice di comportamento sanzionate sino a 10 giorni di sospensione. In caso di competenza del Direttore di SC prima della contestazione si predispone il fascicolo che contiene la segnalazione e tutti gli altri elementi utili ( cartellini presenze, testimonianze di terzi, esiti di visite fiscali etc). Se necessario può essere effettuata attività istruttoria le cui risultanze devono confluire nel fascicolo disciplinare ( es: richiesta chiarimenti al segnalante e relativa risposta) Attenzione : Tutto il contenuto deve esser dato in copia all incolpato.
4 La contestazione degli addebiti Deve contenere obbligatoriamente : 1)esposizione dettagliata dei fatti per cui si procede con indicazione della norma ( contrattuale o del codice di comportamento) violata anche per determinare la relativa sanzione teoricamente applicabile ; 2) gli estremi della segnalazione ; 3) invito a concordare data audizione ( o a presentarsi a data già fissata), in alternativa presentare memoria. Deve esserci preavviso di almeno 10 giorni. Nella pratica è corretto accettare audizione e memoria. 4) avviso che può avere copia degli atti costituenti il fascicolo disciplinare, con indicazione di dove e a chi rivolgersi. 5) avviso che può farsi rappresentare / assistere da legale o sindacato
5 La comunicazione della contestazione La contestazione degli addebiti deve essere obbligatoriamente notificata entro 20 giorni dal ricevimento della segnalazione ( a pena decadenza) con le seguenti modalità: 1) PEC( se indicata) 2) consegna a mano con cedola da far firmare e conservare nel fascicolo 3) raccomandata con ricevuta ritorno( solo se impossibile consegna a mano ) Va dato avviso all UAD dell avvio del procedimento e della contestazione
6 LA SEGNALAZIONE ALL UAD Se il Direttore di SC non è competente ( sanzione sopra 10 giorni di sospensione ) deve inviare all UAD la segnalazione ricevuta e/o segnalare il fatto successo entro 5 giorni dal ricevimento della segnalazione e/o notizia dello stesso ( termine non a pena di decadenza) La segnalazione va inviata in copia all incolpato. Si può indirizzare per comodità la segnalazione ad entrambi ( UAD e incolpato)
7 FASE ISTRUTTORIA Consentire accesso agli atti del fascicolo ( originari e successivi), farsi firmare ricevuta! Acquisire relazioni, documentazione e altro necessario ( vanno inserite nel fascicolo ed inviati alla parte ) Procedere con l audizione ( verbalizzata) Eventualmente procedere con seconda audizione se sia necessario sentire testimoni ( richiesti dall incolpato o dimostratisi necessari a seguito delle difese dell incolpato )
8 FASE DECISORIA Conclusa la fase istruttoria si deve redigere la decisione o di archiviazione o di condanna. La decisione deve contenere : Riassunto sommario della contestazione e dello svolgimento del procedimento. La motivazione con specifica e dettagliata indicazione dei supporti ( documenti, relazioni, testimonianze ) su cui si basa. La determinazione della sanzione, motivata anche con riferimento ai criteri del CCNL di aggravio o al contrario di attenuazione della stessa( art. 13 comma 1 del CCNL comparto 2004-art. 8 comma 1 del CCNL dirigenza medica 2010).
9 FASE APPLICAZIONE La decisione va comunicata all UAD che provvede alle comunicazioni di rito. Il procedimento deve svolgersi entro 60 giorni ( termine perentorio a pena di decadenza ) dalla data della ricezione della segnalazione. In caso di sospensione dal servizio per quanto possibile si concorda con l incolpato il periodo, tenendo conto delle esigenze di reparto.
10 LE SANZIONI Le sanzioni di competenza del Direttore di SC sono : 1) censura verbale ( solo comparto) 2) censura scritta 3) multa fino a 4 ore di retribuzione 4) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino al massimo di 10 giorni Va determinata con l aiuto dei criteri aggravanti/ attenuanti dell art. 13 comma 1 del CCNL comparto 2004-e dell art. 8 comma 1 del CCNL dirigenza medica Per la recidiva non si tengono conto delle sanzioni irrogate dopo due anni. In caso di più mancanze addebitate in un unico procedimento si applica la sanzione per la più grave delle stesse ( non si sommano!)
11 TUTELA IDENTITA SEGNALANTE (ART. 54 BIS N. 2 ) L identità del segnalante non può essere rivelata ( all incolpato) senza il consenso solo nei casi in cui ci siano accertamenti e prove distinte rispetto la segnalazione su cui si possa basare la decisione. Bisogna chiedersi ( prima della contestazione ) Ho solo la segnalazione? Sono in tempo ( 20 giorni ) per recuperare altre prove? Se non ho la possibilità di procurami prove nei termini, devo utilizzare l identità ( per dare credito alla contestazione e poter dar corso al procedimento disciplinare ( mancato esercizio azione disc è comportamento sanzionato disciplinarmente ) Nel caso sia assolutamente indispensabile per la difesa dell incolpato può essere rivelata senza consenso-se la contestazione si basa in tutto in parte su di essa.
12 DETERMINAZIONE CONCORDATA DELLA SANZIONE PER I DIRIGENTI ( ART. 12 CCNL 2010) Sia il Direttore di SC sia l incolpato possono proporre ( entro 5 giorni dall audizione ) l attivazione della procedura conciliativa. Chi intende proporla deve fare proposta scritta che contiene la proposta di sanzione. Entro 5 giorni dal ricevimento l altra parte deve accettare o rifiutare la proposta. I termini del procedimento intanto sono sospesi, riprendono dopo i 5 giorni dalla risposta alla proposta. Se ha esito positivo la si formalizza con la presenza dell incolpato ( assistito,rappresentato )in un verbale. La seduta deve tenersi entro tre giorni dalla risposta. In caso negativo si deve comunque redigere un verbale negativo. Tutto ciò per arrivare ad una sanzione che è concordata e non è più impugnabile.( bisogna di fatto proporre di meno di quello che si irrogherà in caso di esito negativo)
13 SANZIONI PARTICOLARI I dipendenti ( comparto e dirigenza di AOUTS o altra pa) che essendo a conoscenza per ragioni di ufficio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare rifiutano la collaborazione richiesta o rendono dichiarazione false o reticenti sono soggetti alla sanzione della sospensione dal servizio sino a 15 giorni commisurata alla gravità dell illecito contestato ; Il mancato esercizio o la decadenza dall azione disciplinare dovuti ad omissione o ritardo senza giustificato motivo o a valutazioni sull insussistenza dell illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate sono sanzionate per i dirigenti con sospensione dal servizio sino a tre mesi e non corresponsione retribuzione di risultato per il doppio del periodo di sospensione.
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