Lo schema ragionato di provvedimento sanzionatorio risponde a due finalità:

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1 Lo schema ragionato di provvedimento sanzionatorio risponde a due finalità: fornire ai responsabili delle strutture un ausilio pratico per la formulazione di una sanzione nell esercizio dei poteri disciplinari conferiti dal dlgs. n. 150/2009, evitare, per quanto possibile, di dover procedere ad integrazioni o rettifiche del provvedimento, a seguito di eventuali rilievi da parte dell Ufficio Centrale del Bilancio. Lo schema va utilizzato all esito di un procedimento disciplinare attivato ex art. 55bis del dlgs. n. 165/2001 quando il responsabile della struttura: accerti la responsabilità del dipendente in ordine all illecito contestato; ritenga - in assenza dei presupposti per una pronuncia di proscioglimento - di dover comminare al dipendente una delle sanzioni rientranti nella propria sfera di competenza. Diversamente, quando il responsabile della struttura commina la sanzione del rimprovero verbale, cui non si applicano le formalità procedurali della contestazione scritta e del contraddittorio: eccepisce l infrazione nell immediatezza dei fatti e, se il dipendente non adduce valide giustificazioni, gli comunica oralmente l irrogazione della misura sanzionatoria; avvisa tempestivamente la Direzione generale del personale e della formazione - Ufficio IV - Reparto disciplina, specificando la data ed i motivi della sanzione. (fac-simile provvedimento sanzionatorio disciplinare) Il Responsabile della struttura (Magistrato o Dirigente Amministrativo) [1] Visti gli atti, segnatamente [2] relativi al procedimento disciplinare istaurato con atto di contestazione in data nei confronti di nato a. il.., con profilo professionale di. Area.. fascia economica [3], in servizio presso l ufficio di [4] per l accertamento dell illecito disciplinare previsto dall art. 13 comma.. lettera del C.C.N.L del personale dipendente comparto Ministeri, come rinnovellato dall art. 27 del C.C.N.L , e sanzionato con [5], in ordine al seguente episodio o ai seguenti fatti [6]: (riportare il capo di incolpazione contestato) [7]. Vista la regolare comunicazione dell atto di contestazione avvenuta in data per mezzo... [8], la convocazione del dipendente per il giorno. [9], nonché il verbale

2 di audizione dell incolpato [10] e lo (eventuale) scritto difensivo depositato dal medesimo nel corso del contraddittorio regolarmente instauratosi OSSERVA Il presente procedimento disciplinare trae origine da... (breve narrazione delle circostanze che hanno determinato l insorgere dell evidenza disciplinare) Convocato in data... per essere sentito a sua difesa, il dipendente ha rappresentato (breve esposizione in merito alle eccezioni di forma e di merito eventualmente sollevate dall incolpato) Ebbene, sulla base delle risultanze istruttorie la responsabilità del dipendente va affermata con riferimento ai fatti ed all illecito specificato nella contestazione disciplinare del in quanto (confutazione delle tesi difensive e dimostrazione sulla base delle prove in possesso del verificarsi della fattispecie disciplinare tipica contestata al dipendente). Accertata la violazione disciplinare del dipendente occorre analizzare la condotta complessiva dell incolpato al fine della determinazione della giusta misura della sanzione da infliggere (a questo punto valutazione in concreto delle circostanze che attenuano o aggravano il comportamento tenuto dal dipendente secondo i criteri generali fissati dall art. 13 comma 1 del CCNL ). Quindi, nel rispetto dei criteri di gradualità e proporzionalità che presiedono alla irrogazione delle sanzioni previsti dall art cod. civ. nonché dall art. 13 n.1 del C.C.N.L del comparto dipendenti ministeriali come rinnovellato dall art. 27 del C.C.N.L , appare congruo individuare nella. la sanzione da applicare al caso in esame. In conclusione, visti gli artt. 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165 come sostituiti e/o inseriti dal decreto legislativo n. 150/2009, nonché gli articoli 23, 24 e 25 del CCNL come modificati e rinnovellati dal C.C.N.L del comparto dipendenti ministeriali e dal successivo C.C.N.L

3 DISPONE Il Sig.. - nato a.. il, con profilo professionale di... Area. fascia economica, in servizio presso l ufficio di - è riconosciuto responsabile per i motivi di cui in premessa dell illecito disciplinare di cui all atto di contestazione del e per l'effetto gli è inflitta la sanzione di.. [11] [12]. (In caso di applicazione della sanzione della multa fino a 4 ore di retribuzione si deve aggiungere quanto segue) L importo delle ritenute per la multa sarà introitato dal Bilancio dell Amministrazione (capo 11, capitolo 3530 Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della giustizia) e destinato ad attività sociali. (In caso di applicazione della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni si deve aggiungere quanto segue) Il periodo trascorso in stato di sospensione dal servizio per effetto dell applicazione della sanzione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell anzianità di servizio. (Qualora tale ultima sanzione sia stata irrogata per assenza ingiustificata del dipendente si dovrà ulteriormente aggiungere il periodo seguente) I giorni di assenza ingiustificata del dipendente in violazione delle disposizioni normative e contrattuali che regolano il rapporto di servizio così come accertato nel corso del presente procedimento disciplinare e segnatamente dal.. al non saranno considerati in ogni caso utili ai fini retributivi, di carriera, pensionistici e di buonuscita. Luogo e data, Firma

4 [1] L art. 55 bis comma 1 del Decreto Legislativo 165/2001, come introdotto dall art. 69 del Decreto Legislativo 150/2009, assegna al responsabile della struttura con qualifica dirigenziale la titolarità del potere disciplinare per le infrazioni di minore gravità, ovvero per le violazioni per le quali è prevista l irrogazione di sanzioni non superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni. Alla luce del Decreto Legislativo 240/2006, per quanto riguarda la individuazione dei soggetti aventi qualifica dirigenziale, il dirigente di ruolo, titolare dell incarico in forza di conferimento avvenuto in applicazione dell art. 19 del D.Lgs. 165/2001, è da identificarsi nel dirigente amministrativo. A questi (art. 2 del D.Lgs. 240/06) è affidata, infatti, la responsabilità della gestione del personale amministrativo e l adozione dei predetti provvedimenti disciplinari di minore gravità. In considerazione delle circolari ministeriali del D.O.G U del 31/10/2006 e U del , in ipotesi di vacanza del posto-funzione dirigenziale o di non previsione del posto-funzione dirigenziale in pianta organica, laddove con provvedimento formale del Direttore Generale del Personale e della Formazione non sia stato conferito incarico di reggenza ad altro dirigente di ruolo, la competenza disciplinare è svolta dal magistrato capo dell ufficio. Per quanto riguarda il personale U.N.E.P. la circolare ministeriale n U del ribadisce che, sulla base delle peculiari norme ordinamentali vigenti (D.P.R. 1229/1959), la titolarità della gestione del personale, e quindi anche l esercizio dell autorità disciplinare, è riservata alla competenza del Presidente di Corte o di Tribunale; quest ultimo competente anche per il personale UNEP in servizio presso le eventuali sedi distaccate. [2] Per atti del procedimento si intende l insieme dei documenti che vanno a comporre il fascicolo disciplinare. A titolo esemplificativo si citano: segnalazione disciplinare, atto di contestazione, atto di convocazione per audizione del dipendente, atti istruttori (acquisizione testimonianze, atti di indagine, documenti della P.A.), memorie difensive, istanza di differimento, ecc.. [3] Occorre indicare il profilo professionale del dipendente, l area di appartenenza e la fascia economica in godimento sulla base dei contestuali provvedimenti di inquadramento del personale pubblicati dall Amministrazione. [4] Il potere disciplinare si esercita legittimamente nei confronti di tutto il personale legato da rapporto di servizio con l ufficio, per cui anche nei confronti del personale gestito in posizione di distacco o comando da altra Amministrazione. Sul punto si richiamano altresì le disposizioni di cui all art. 55 bis n.8 DLgs 165/2001. [5] Possono essere comminate soltanto le sanzioni tipiche e nominate. Al riguardo, alla luce delle disposizioni sul riparto di competenza contenute nell art. 55 bis comma 1 del D. Lgs. 165/2001, in sede locale possono essere irrogate le seguenti sanzioni previste dal vigente codice disciplinare: A) rimprovero verbale B) rimprovero scritto C) multa fino all importo di 4 ore di retribuzione D) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di giorni 10. [6] L atto di contestazione posto a base della sanzione deve essere preciso e puntuale con l indicazione specifica dei fatti addebitati, con le necessarie precisazioni spaziotemporali, al fine di rendere possibile al dipendente una pronta ed effettiva difesa fin dall inizio del procedimento. [7] Non può essere sanzionato un fatto nuovo o diverso da quello esattamente ed inizialmente ascritto al dipendente.

5 [8] Si ricorda in proposito che ogni comunicazione al dipendente è da effettuarsi tramite posta elettronica certificata (sempre che il dipendente disponga di idonea casella di posta), ovvero con raccomandata postale A/R, ovvero con consegna dell atto a mani, ovvero con ogni mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo. [9] Si ricorda che la convocazione per il contraddittorio a difesa del dipendente deve avvenire con un preavviso di almeno dieci giorni. Su motivata istanza del dipendente convocato, in caso di rappresentato grave ed oggettivo impedimento, il responsabile della struttura, per una sola volta nel corso del procedimento, può differire il termine per l esercizio del diritto di difesa. [10] L Amministrazione ha l obbligo di procedere alla convocazione del dipendente, il quale può, tuttavia, scegliere di non presentarsi all audizione. In tale ultimo caso il verbale dovrà dare atto della regolare comunicazione all incolpato dell atto di contestazione e convocazione, della mancata comparizione del dipendente con l indicazione dell avvenuto deposito o meno di scritti difensivi. [11] L Ufficio Giudiziario deve trasmettere tempestivamente alla Direzione Generale del Personale del Ministero della Giustizia - Ufficio IV, Reparto Disciplina - il provvedimento sanzionatorio adottato al termine dell instaurato procedimento disciplinare. Inoltre, laddove sia stata irrogata una sanzione avente riflesso di carattere economico (multa variabile fino all equivalente di quattro ore di retribuzione o sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a giorni dieci) al fine di acquisire il prescritto visto dell Ufficio Centrale del Bilancio, il responsabile di struttura deve predisporre un fascicolo munito del relativo indice, contenente: A) l originale del provvedimento sanzionatorio B) due copie conformi dello stesso provvedimento C) copia di tutti gli atti attinenti al procedimento disciplinare, corredati delle eventuali attestazioni di comunicazione/notificazione, quali ad esempio la contestazione disciplinare, gli atti relativi all istruttoria ecc.. D) copia di tutti gli atti richiamati nello stesso provvedimento sanzionatorio. Tale documentazione dovrà essere trasmessa via posta ordinaria al suddetto ufficio ministeriale, che ne curerà l inoltro all Ufficio Centrale del Bilancio. Successivamente all acquisizione del prescritto visto, l Ufficio IV Reparto Disciplina - provvederà a restituire all Ufficio Giudiziario l originale del provvedimento sanzionatorio vistato. Ulteriore obbligo permane in capo al Responsabile della struttura di dare notizia alla competente Ragioneria territoriale dello Stato (ex Direzione provinciale dei servizi vari) -ovvero alla competente Corte di Appello in caso di personale UNEP- delle variazioni alle partite economiche del dipendente legate alla applicata sanzione e/o all accertamento delle giornate di ingiustificata assenza. [12] Il Responsabile della struttura ha l obbligo di comunicare al dipendente l esito del procedimento disciplinare, provvedendo altresì a porre in esecuzione la relativa sanzione. Qualora la sanzione irrogata sia la sospensione dal servizio il Responsabile della struttura dovrà indicare al dipendente i giorni in cui si intende mettere in esecuzione la misura sanzionatoria. Di quanto precede dovrà essere notiziata la Direzione Generale del Personale del Ministero della Giustizia, Ufficio IV, Reparto Disciplina.

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