Durata e decorrenza della convenzione. Oggetto della Assicurazione. Esclusioni

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CONVENZIONE F.I.S.I. 2008/2009 ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA VALIDE PER I TESSERATI Durata e decorrenza della convenzione La presente Convenzione viene stipulata per la durata di 12 mesi, con decorrenza dalle ore 24.00 del 30 settembre 2008 e scadenza alle ore 24.00 del 30 settembre 2009. Sezione I - Responsabilità civile verso terzi Oggetto della Assicurazione L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all attività svolta in qualità di Tesserato F.I.S.I.: Esclusioni L'assicurazione R.C.T. non comprende: a) i danni da furto; b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; si intende compresa la Responsabilità civile derivante da danni a Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'assicurato mentre circolano all'interno delle aree di pertinenza; c) i danni provocati a cose che l'assicurato abbia in consegna, o detenga a qualsiasi titolo; d) i danni provocati a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato e da questi detenute; e) i danni alle cose che vengono trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate; f) i danni ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano dei lavori; g) i danni conseguenti all'esercizio delle attrezzature e degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della attività sportiva; h) i danni conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra. Pagina 1 di 5

Massimali Tesserato con copertura BASE 500.000,00 per ogni sinistro e anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o che abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di 500.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di: 500.000,00 per danni a cose od animali, anche se appartenenti a più persone Tesserato con copertura INTEGRATIVA 700.000,00 per ogni sinistro e anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o che abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di 700.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di: 700.000,00 per danni a cose od animali, anche se appartenenti a più persone Franchigia La garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi viene prestata con le seguenti franchigie: per i Tesserati con copertura BASE la franchigia è di 516,00 per danni a cose per gli Tesserati con copertura INTEGRATIVA la franchigia è di 200,00 per danni a cose Sezione II Infortuni Oggetto del rischio L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dai soggetti assicurati in occasione di eventi fortuiti, violenti ed esterni che producano: la morte una invalidità permanente Le garanzie saranno operanti in occasione di: - l esercizio e lo svolgimento di attività sportive rientranti negli scopi della Contraente e delle Associazioni e Società sportive affiliate (preparazione, allenamenti anche individuali, corsi e gare), nonché lo svolgimento dei preliminari; - riunioni, incarichi, missioni, attività di promozione e organizzazione delle attività sportive e turistico ricreative volte alla pratica degli sport rientranti negli scopi della Contraente nelle e delle Associazioni Sportive affiliate. - l Assicurazione opera anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri o in forma individuale, verso e dal luogo dello svolgimento delle attività di cui sopra esclusi gli infortuni verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza di norme Pagina 2 di 5

che regolano il trasferimento. L Assicurazione opera a condizione che l infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato allo svolgimento delle attività coperte dall assicurazione ed in date ed orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo, ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell attività stessa. Estensioni di garanzia La copertura è operante anche per gli eventi indennizzabili a termini di polizza, verificatisi: l'asfissia non di origine morbosa; infezioni conseguenti a infortunio, gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento involontario di sostanze; gli infortuni causati da morsi di animali compresi aracnoidi e insetti; l'annegamento; l'assideramento e/o il congelamento; colpi di sole e/o di calore; gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza; gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenze gravi; le lesioni conseguenti a sforzi muscolari aventi carattere traumatico e qualsiasi tipo di ernia direttamente collegabile con l'evento traumatico; le conseguenze di strappi muscolari, le rotture sottocutanee, tendinee e muscolari. Esclusioni L'assicurazione non è operante per gli eventi derivanti da: a) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; b) abuso di alcolici e psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; c) assunzione di sostanze dopanti, violazione delle norme degli ordinamenti statali e di quello sportivo, accertate in base alle normative vigenti; d) disturbi mentali o psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici. e) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove; f) azioni delittuose commesse o tentate dell'assicurato; in occasione di eventi determinati da una azione costituente reato commesso dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall ordinamento statale o dall ordinamento sportivo g) movimenti tellurici, inondazioni, ed eruzioni vulcaniche; h) guerra e insurrezione, salvo per i primi 14 giorni qualora l assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all estero in un paese sino ad allora in pace; i) pratica dei seguenti sport: speleologia, sport aerei in genere, paracadutismo; j) partecipazione a gare, prove ed allenamenti per discipline non rientranti negli scopi della Contraente e delle Associazioni e Società sportive affiliate k) da contaminazioni biologiche o chimiche a seguito di atti di terrorismo di qualsiasi genere; l) da malaria, malattie tropicali e carbonchio; m) da trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali e/o provocati, e da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti Pagina 3 di 5

Estensioni speciali Perdita dell'anno scolastico Qualora, a seguito di evento previsto nella presente polizza che, a motivo delle entità della percentuale di invalidità permanente, dovesse comportare l'impossibilità alla frequenza delle lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporti la perdita dell'anno scolastico, all'assicurato verrà corrisposto l indennizzo incrementato del 22%. Benefìcio speciale in caso di morte del tesserato genitore Se a causa di un evento garantito con la presente polizza consegue la morte di un tesserato genitore, l'indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni se conviventi ed in quanto beneficiari, sarà aumentata del 50%. Ai figli minori vengono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente di grado pari o superiore al 45% della totale. Danno estetico Si conviene che, per gli Assicurati di età non superiore ai 14 anni, l'assicuratore rimborserà le spese documentate sostenute dall'assicurato per gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio. Morsi di animali compresi aracnoidi e insetti Fermo quanto previsto nel precedente Art. 44 "Criteri dì indennizzabilità - Caso Morte", per i morsi di animali, insetti e aracnoidi che comportino all'assicurato ricovero in istituto di cura e relativa diagnosi che accerti detto evento, verrà corrisposto il rimborso delle relative spese documentate. Avvelenamenti Fermo quanto previsto nel precedente Art. 44 "Criteri di indennizzabilità - Caso Morte", a seguito di avvelenamento acuto da ingestione od assorbimento involontario di sostanze, che comporti ricovero, con almeno un pernottamento, in istituto di cura, e relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, verrà corrisposto il rimborso delle relative spese documentate. Assideramento - congelamento - colpi di sole o di calore Fermo quanto previsto nel precedente Art. 44 "Criteri di indennizzabilità - Caso Morte", a seguito di ricovero dell'assicurato in istituto di cura in conseguenza di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione verrà corrisposto il rimborso delle relative spese documentate. Rimpatrio salma In caso di decesso dell'assicurato a seguito di infortunio occorso durante la sua permanenza all'estero, la Società, fino alla concorrenza di Euro 4.000,00, rimborserà le spese sostenute per il trasporto della salma dal luogo dell'infortunio al luogo di sepoltura in Italia. Rimborso spese di trasporto In caso di infortunio indennizzabile ai termini di polizza, la Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto dell'assicurato alla struttura sanitaria più idonea con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato e fino alla somma massima di 200,00 per persona/anno assicurativo. Nel caso in cui il trasporto venga necessariamente attuato mediante elicottero/eliambulanza la somma assicurata si intende elevata ad 1.500,00 per sinistro/persona/anno assicurativo Infarto Per il singolo tesserato in possesso di apposito certificato di idoneità sportiva e/o agonistica in corso di validità, l'assicurazione viene estesa a coprire la morte dovuta ad infarto e in genere a sindrome Pagina 4 di 5

cardiovascolare, intervenute durante lo svolgimento delle attività sportive organizzate dalla F.I.S.I. ed in conseguenza delle stesse. Rischio volo La garanzia è operante per le conseguenze degli infortuni che l'assicurato subisca durante viaggi aerei che venissero da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni. La garanzia vale dal momento in cui l'assicurato sale a bordo di un aeromobile e termina nel momento in cui ne è disceso. Cessazione della copertura La copertura prestata ai sensi del presente contratto cesserà immediatamente qualora l'assicurato dovesse risultare definitivamente positivo a controlli antidoping. Tesserato con copertura BASE Caso morte: 80.000,00 Caso Invalidità Permanente: 80.000,00 Tesserato con copertura INTEGRATIVA Caso morte: 221.000,00 Caso Invalidità Permanente: 221.000,00 Capitali Assicurati Franchigia Non si darà luogo a risarcimento per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della totale; Verrà applicata la franchigia del 3% se l invalidità permanente sia di grado non superiore al 10% della totale Nel caso in cui l invalidità permanente sia superiore al 10% della totale, la Società liquiderà l indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia. Estensione territoriale - per entrambe le Sezioni - L'assicurazione vale per il Mondo intero. Limitatamente alla garanzia di R.C.T., la garanzia è operante in U.S.A. e CANADA relativamente alle attività svolte per motivi di lavoro o servizio, di rappresentanza o per la partecipazione ad attività sportive. Sono comunque esclusi i sinistri derivanti o conseguenti a guerra e terrorismo. Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato in Euro e comunque in Italia. Pagina 5 di 5