CLAUSOLARIO OTTO AL VOLANTE
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- Valerio Stella
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1 CLAUSOLARIO OTTO AL VOLANTE Pagina 1 di 7
2 INDICE DELLE CLAUSOLE Limitazione garanzia infortuni Estensione alla guida di autovetture adibite ad: autotassametro/ncc/agenti di commercio Estensione alla guida di autoveicoli con peso a pieno carico fino a 60 quintali Estensione alla guida di macchine agricole Estensione alla guida di autoveicoli con peso a pieno carico superiore a 60 quintali Estensioni di garanzia per infortunio grave Supervalutazioni Morte e IP Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente oltre , Franchigia a scaglioni in caso di invalidità permanente Rischio volo... 7 Pagina 2 di 7
3 Limitazione garanzia infortuni Fermi gli articoli Rischio assicurato e Invalidità permanente delle condizioni di assicurazione, si prende atto che l'assicurato/a Estensione alla guida di autovetture adibite ad: autotassametro/ncc/agenti di commercio A parziale deroga dell articolo Oggetto dell assicurazione Conducente identificato delle Condizioni di di autovetture adibite ad autotassametro, noleggio con conducente ed autovetture utilizzate da agenti di commercio nello svolgimento della propria attività professionale Estensione alla guida di autoveicoli con peso a pieno carico fino a 60 quintali A parziale deroga dell art. 2 Oggetto dell assicurazione Conducente identificato delle Condizioni di di autoveicoli con peso a pieno carico fino a 60 quintali Estensione alla guida di macchine agricole A parziale deroga dell art. 2 Oggetto dell assicurazione Conducente identificato delle Condizioni di di macchine agricole Estensione alla guida di autoveicoli con peso a pieno carico superiore a 60 quintali A parziale deroga dell art. 2 Oggetto dell assicurazione Conducente identificato delle Condizioni di di autoveicoli con peso a pieno carico superiore a 60 quintali Estensioni di garanzia per infortunio grave RIMBORSO SPESE SANITARIE A SEGUITO DI GRAVE INFORTUNIO In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, che comporti una invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%, accertata secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale annuo di Euro ,00, le spese di carattere sanitario direttamente conseguenti e sostenute: a) durante il ricovero in istituto di cura pubblico o privato (rette degenza, onorari medici, chirurgo, aiuto chirurgo, anestesista, materiale di intervento, diritti di sala operatoria, medicinali); b) per visite mediche specialistiche e acquisto di medicinali; c) per prestazioni infermieristiche; d) per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, artroscopia diagnostica ed operativa; e) per analisi ed accertamenti: diagnostici strumentali anche specialistici quali, ad esempio: TAC (tomografia assiale Pagina 3 di 7
4 computerizzata) - ecografia doppler holter scintigrafia risonanza magnetica nucleare; diagnostici di laboratorio, per esami clinici, immunologici, microscopici; diagnostici radiologici radioscopie radiografie stratigrafie angiografie; f) per terapie fisiche anche specialistiche quali ad esempio: laserterapia chiroterapia chinesiterapia trazioni vertebrali ultrasuoni marconiterapia massoterapia; g) per presidi ortopedici, limitatamente a: corsetti ortopedici per scoliosi ed artrosi, protesi e tutori di funzione arti superiori, inferiori e tronco, protesi oculari; h) per interventi di chirurgia plastica ricostruttiva volti ad eliminare danni estetici conseguenti all'infortunio denunciato; i) per trasporto dell'assicurato con qualsiasi mezzo dal luogo dell'infortunio all'istituto di cura o posto di pronto soccorso. Il rimborso delle spese è condizionato alla presentazione da parte dell Assicurato o degli aventi diritto di apposita domanda, corredata dai documenti giustificativi debitamente quietanzati (notule del medico, ricevute del farmacista, conti dell'ospedale o clinica, ecc.) e dalla certificazione medica (ivi compresa eventuale cartella clinica), entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica. Su richiesta dell'assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione. Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenerne il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente garanzia dietro presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'ufficio Italiano Cambi. INDENNITÀ PER STATO DI COMA In caso di sinistro, che determini uno stato di coma entro e non oltre 15 giorni dalla data dell infortunio, la Società corrisponderà all Assicurato, su richiesta corredata da certificazione medica, una indennità pari a Euro ,00. Tale indennità si intende comunque acquisita dall Assicurato, è compresa nel massimale RIMBORSO SPESE SANITARIE A SEGUITO DI GRAVE INFORTUNIO e potrà essere erogata una sola volta per ogni sinistro. ANTICIPO RIMBORSO SPESE SANITARIE A SEGUITO DI GRAVE INFORTUNIO In caso di infortunio in garanzia che, secondo parere medico, potrà comportare un grado di invalidità permanente pari o superiore al 40%, viene corrisposto, su richiesta documentata dell Assicurato o degli aventi diritto, un anticipo del rimborso delle spese di cui al paragrafo RIMBORSO SPESE SANITARIE A SEGUITO DI GRAVE INFORTUNIO. Tale anticipo sarà erogato su presentazione della documentazione delle spese effettuate e da sostenere come da preventivi, fino alla concorrenza di un importo pari al 50% del massimale annuo indicato in polizza. Pagina 4 di 7
5 Qualora il grado di invalidità permanente successivamente e definitivamente accertato non raggiunga il 60%, in deroga al paragrafo RIMBORSO SPESE SANITARIE A SEGUITO DI GRAVE INFORTUNIO, la somma corrisposta a titolo di anticipo si intende comunque acquisita dall'assicurato. RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO ABITAZIONE A SEGUITO DI GRAVE INFORTUNIO In caso di infortunio in garanzia che comporti una invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%, accertata secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, la Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro ,00, le spese sostenute dall Assicurato per l adeguamento dell abitazione ove ha il proprio domicilio: per eliminare le barriere architettoniche in esso presenti (ampliamento porte, abbassamento maniglie, ecc.); per strumentazioni tecnologiche e informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane (es.: serrande elettriche, sensori visivi); per ausili, attrezzature e arredi personalizzati per migliorare la fruibilità della propria abitazione (es.: letto reclinabile); per attrezzature tecnologiche per svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nella propria abitazione quando non sia possibile svolgerle all'esterno; e per tutto ciò che risulti necessario a risolvere problemi di comunicazione, mobilità e autonomia (incluse soluzioni di domotica) dell Assicurato, divenuto disabile. Il rimborso delle spese è condizionato alla presentazione da parte dell Assicurato di apposita domanda, corredata dai documenti giustificativi, quali il progetto di un architetto e i preventivi e/o le fatture degli interventi effettuati. ASSISTENZA - ADEGUAMENTO ABITAZIONE A SEGUITO DI INVALIDITÀ PERMANENTE In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti una invalidità permanente di grado pari o superiore al 60%, accertata secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, la Società provvederà, tramite la Centrale Operativa, a far effettuare da un architetto convenzionato il progetto degli interventi da effettuare per l adeguamento dell abitazione. La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia Supervalutazioni Morte e IP In caso di infortunio stradale, indennizzabile a termini di polizza, che abbia come conseguenza la morte dell Assicurato o una invalidità permanente di grado pari al 100%, accertata secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, la Società liquiderà un indennizzo determinato in base alla situazione familiare dell Assicurato al momento del sinistro, facendo riferimento alle situazioni sotto descritte: Situazione familiare dell Assicurato Se l Assicurato non ha figli minori o permanentemente inabili al lavoro Se l Assicurato ha figli minori o permanentemente inabili al lavoro Indennizzo la somma assicurata per il caso morte e IP 1,5 volte la somma assicurata per il caso morte e IP Pagina 5 di 7
6 Se l Assicurato ha figli minori o permanentemente inabili al lavoro e se, in conseguenza diretta ed esclusiva dello stesso infortunio subito dall'assicurato, sia deceduto anche il coniuge con esso convivente 2 volte la quota parte dell'indennizzo in caso di morte spettante ai figli minori o permanentemente inabili al lavoro Resta convenuto che le ipotesi di indennizzo sopra descritte non sono in alcun modo cumulabili tra loro e che qualora siano pattuite in polizza più clausole che prevedano una maggiorazione dei capitali assicurati, dovrà intendersi operante esclusivamente la clausola che prevede l indennizzo maggiore a favore degli aventi diritto. In ogni caso, se al momento del sinistro l Assicurato risulti anche contraente/proprietario di polizza RC Auto stipulata con la Società, l indennizzo spettante per il caso di morte o di invalidità permanente di grado pari al 100% si intende maggiorato del 30%. Resta inoltre convenuto che il massimo esborso per Assicurato a carico della Società, a titolo di maggiorazione, non potrà superare l importo di Euro , Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente Sul capitale assicurato per il caso di invalidità permanente si applicano le seguenti franchigie: - sul capitale fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun nell articolo Invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Tuttavia, qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 20%, l'indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente oltre ,00 L articolo Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione si intende abrogato e sostituito dal seguente: Sul capitale assicurato per il caso di invalidità permanente si applicano le seguenti franchigie: - sul capitale fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun nell articolo Invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; Pagina 6 di 7
7 - sul capitale eccedente Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, non supera il 15%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15% l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Tuttavia, qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 20%, l'indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie Franchigia a scaglioni in caso di invalidità permanente A deroga dell articolo Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, qualora il capitale assicurato per il caso di invalidità permanente sia superiore a Euro ,00, si applicano sull'importo eccedente le seguenti franchigie assolute: - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun nell articolo Invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun nell articolo Invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione non supera il 15%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Tuttavia, qualora il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, risulti pari o superiore al 20%, l'indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie Rischio volo L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: - da società/azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubs. La copertura inizia dal momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e cessa al momento in cui ne discende. Pagina 7 di 7
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