PERSONA SICURA CLAUSOLARIO

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1 PERSONA SICURA CLAUSOLARIO Pagina 1 di 34

2 INDICE DELLE CLAUSOLE Clausola broker Limitazione rischi professionali Limitazione rischi extraprofessionali Rischi professionali ed extra con attività lavorative occasionali e guida di trattori e macchine agricole Rischi extraprofessionali con attività lavorative occasionali e guida di trattori e macchine agricole Assicurazione dei rischi professionali con rischio in itinere Riferimento tabella INAIL Perdita totale della voce (attori, cantanti) Perdita totale della voce (coristi) Supervalutazione invalidità permanente (direttori d'orchestra, suonatori di: arpa, piano, organo, strumenti a percussione) Supervalutazione invalidità permanente (strumenti a fiato) Supervalutazione invalidità permanente (musicisti strumenti a corde) Malattie professionali dei radiologi radiodermiti Malattie trasmissibili dall'animale all'uomo Malattie tropicali Termini di pagamento premio Sospensione garanzia Supervalutazione invalidità permanente (orafi, gioiellieri) Rimborso spese adeguamento abitazione a seguito di grave infortunio Medici tirocinanti presso a.s.l Assistenza Adeguamento abitazione a seguito di invalidità permanente Limitazione garanzia infortuni Supervalutazione invalidità permanente (solo per i medici) IPM 60%=100% IP ictus o infarto 60%=100% Multiproposta Supervalutazioni IP gravi Supervalutazioni morte IP con franchigia assoluta del 5% Clausola di non cumulo Franchigia IP 3% assoluta fino a 10 punti Indennità per stato di coma IPM specifica Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente IP con scoperto del 50% fino a 10 punti IP con franchigia del 5% fino a 15 punti IP con franchigia assoluta sotto il 15% IP con franchigia assoluta fino al 10% Franchigia a scaglioni oltre ,00 Euro Franchigia a scaglioni oltre ,00 Euro Franchigia a scaglioni oltre ,00 Euro Franchigia a scaglioni oltre ,00 Euro Franchigia in caso di invalidità permanente (4 scaglioni) Supervalutazione invalidità permanente (veterinari) Estensione alle affezioni da HIV a seguito di infortunio verificatosi in servizio e per causa di servizio Estensione alle affezioni da HIV ed epatite contratte a seguito di infortunio in servizio e per causa di servizio Supervalutazione invalidità permanente (liutai) Estensione alla partecipazione a corse, gare e relativi allenamenti organizzate dalle Federazioni Sportive Pagina 2 di 34

3 Estensione alla partecipazione a corse, gare e relativi allenamenti organizzate dalle Federazioni Sportive (indennizzo totale) Estensione alla pratica di sport pericolosi (Gruppo 1) Estensione alla pratica di sport pericolosi (Gruppo 2) Eliminazione scoperto su inabilità temporanea Liquidazione dell indennizzo al contraente Supervalutazione IP Polizza vita abbinata Supervalutazione invalidità permanente (fisioterapisti, odontotecnici, osteopati) Assistenza integrativa Franchigia a scaglioni oltre ,00 euro con scoperto del 50% sui primi 3 punti Franchigia a scaglioni oltre ,00 euro con scoperto del 50% sui primi 3 punti Franchigia a scaglioni oltre ,00 euro con scoperto del 50% sui primi 3 punti Franchigia assoluta 3% eliminabile in assenza di sinistri Pagina 3 di 34

4 Clausola broker Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dall'assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società nel nome e per conto dell'assicurato stesso, fatta eccezione per la sottoscrizione di documenti di contratto e le disdette. Si prende atto che il Broker del contratto è la Spettabile xxxxx Limitazione rischi professionali L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali dichiarate in polizza Limitazione rischi extraprofessionali L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale. In caso di cessazione o sospensione dell'attività di lavoro dichiarata, la garanzia rimarrà operante sino al sessantesimo giorno per gli stessi capitali indicati in polizza. Trascorso tale termine e fintanto che l'assicurato non abbia ripreso la propria attività, la garanzia si intende prestata per somme pari al 75% di quelle indicate in polizza. In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla prima scadenza di premio (o rata di premio) posteriore alla predetta cessazione o sospensione, l'assicurato ha facoltà di chiedere la sospensione dell'assicurazione per un periodo massimo di 12 mesi Rischi professionali ed extra con attività lavorative occasionali e guida di trattori e macchine agricole A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, l'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti dall'assicurato durante lo svolgimento di attività che presentino obiettivi caratteri di professionalità, anche con l'ausilio di macchine e guida di trattori e macchine agricole, purché tali attività siano svolte occasionalmente e non costituiscano, quindi, l'attività professionale principale o altra secondaria, anche se non dichiarate. Pertanto, ai casi sopra previsti non è applicabile la disposizione delle Condizioni di assicurazione che prevede la riduzione proporzionale dell'indennizzo Rischi extraprofessionali con attività lavorative occasionali e guida di trattori e macchine agricole A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, l'assicurazione non vale per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie, anche se non dichiarate in polizza. Sono invece compresi gli infortuni subiti durante lo svolgimento di attività che presentino obiettivi caratteri di professionalità, anche con l'ausilio di macchine e guida di trattori e macchine agricole, purché tali attività siano svolte occasionalmente e non costituiscano, quindi, l'attività professionale principale od altra secondaria, anche se non dichiarate. Pagina 4 di 34

5 Restano ferme le disposizioni delle Condizioni di assicurazione per l'esercizio delle pratiche sportive, sempreché non vengano svolte con carattere di professionalità, nel qual caso la garanzia assicurativa non è operante. In caso di cessazione o sospensione dell'attività di lavoro dichiarata, la garanzia rimane operante sino al sessantesimo giorno per le stesse somme indicate in polizza. Trascorso tale termine e fintanto che l'assicurato non abbia ripreso la propria attività, la garanzia si intende prestata per somme pari al 75% di quelle indicate in polizza. In ogni caso, entro il quindicesimo giorno successivo alla prima scadenza di premio (o rata di premio) posteriore alla predetta cessazione o sospensione, l'assicurato ha facoltà di chiedere la sospensione dell'assicurazione per un periodo massimo di 12 mesi Assicurazione dei rischi professionali con rischio in itinere L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie indicate in polizza, nonché per gli infortuni che avvengano durante il percorso dalla abitazione al luogo di lavoro e viceversa Riferimento tabella INAIL A parziale deroga dell'articolo "Invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione, la tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista in polizza si intende sostituita da quella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n (Testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro) e successive modifiche come in vigore fino al 24/07/2000. In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro Perdita totale della voce (attori, cantanti) In caso di infortunio che determini la perdita totale della voce a seguito di lesione organica direttamente rilevabile e irreversibile all'apparato della fonazione, la conseguente invalidità permanente sarà considerata come invalidità permanente totale. Le alterazioni parziali che influiscano direttamente o indirettamente sul rendimento della voce sono valutate in funzione della ridotta capacità generica dell'assicurato Perdita totale della voce (coristi) In caso di infortunio che determini la perdita totale della voce a seguito di lesione organica direttamente rilevabile e irreversibile all'apparato della fonazione, tale da non consentire la prosecuzione dell'attività professionale di corista, con conseguente messa in quiescenza da parte dell'ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS), la conseguente invalidità permanente sarà considerata come invalidità permanente totale. Le alterazioni parziali che influiscano direttamente o indirettamente sul rendimento della voce sono valutate in funzione della ridotta capacità generica dell'assicurato Supervalutazione invalidità permanente (direttori d'orchestra, suonatori di: arpa, piano, organo, strumenti a percussione) A parziale deroga dell articolo "Invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione si precisa quanto segue: Pagina 5 di 34

6 L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i seguenti criteri: Se l'infortunio, determina la perdita totale, anatomica o funzionale, degli arti o organi sotto elencati, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato nella misura percentuale sotto indicata per ciascun arto od organo colpito. Agli effetti della presente disposizione si considera perdita totale la riduzione funzionale dell'arto o dell'organo di almeno 2/3: un arto superiore 100% una mano o un avambraccio 100% un pollice 100% un indice 100% un medio 100% un anulare 100% un mignolo 100% un arto inferiore al di sopra del ginocchio 100% un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio 100% un piede 100% perdita di un occhio 35% perdita contestuale di ambedue gli occhi 100% sordità completa di un orecchio 40% sordità completa di ambedue gli orecchi 80% Se l'infortunio determina una minorazione, anziché la perdita totale, di un arto od organo tra quelli su elencati ovvero la perdita totale o parziale di altro arto od organo l'indennizzo è calcolato sulla base delle percentuali previste dall'articolo "Invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione che in caso di minorazione devono essere ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l'assicurato già mancante dell'altro occhio, la Società liquida un indennizzo pari al 65% della somma assicurata per invalidità permanente. Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l'assicurato già affetto da sordità completa dell'altro orecchio, la Società liquida un indennizzo pari al 40% della somma assicurata per invalidità permanente. Per quanto non disciplinato nella presente clausola restano fermi i contenuti dell articolo Invalidità Permanente delle Condizioni di assicurazione Supervalutazione invalidità permanente (strumenti a fiato) A parziale deroga dell articolo "Invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione si precisa quanto segue: L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i seguenti criteri: Se l'infortunio determina la perdita totale, anatomica o funzionale, degli arti o organi sotto elencati, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato nella misura percentuale sotto indicata per ciascun arto od organo colpito. Agli effetti della presente disposizione si considera perdita totale la riduzione funzionale dell'arto o dell'organo di almeno 2/3: un arto superiore 100% una mano o un avambraccio 100% un pollice 100% Pagina 6 di 34

7 un indice 100% un medio 100% un anulare 100% un mignolo 100% perdita di un occhio 35% perdita contestuale di ambedue gli occhi 100% sordità completa di un orecchio 40% sordità completa di ambedue gli orecchi 80% sfondamento delle arcate dentarie o lesioni alle labbra di gravità tale da non 100% consentire, neanche mediante applicazione di protesi o interventi di chirurgia plastica e ricostruttiva, la prosecuzione dell'attività professionale dichiarata Se l'infortunio determina una minorazione, anziché la perdita totale, di un arto od organo tra quelli su elencati, ovvero la perdita totale o parziale di altro arto od organo, l'indennizzo è calcolato sulla base delle percentuali previste dall'articolo "Invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione, che in caso di minorazione devono essere ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l'assicurato già mancante dell'altro occhio, la Società liquida un indennizzo pari al 65% della somma assicurata per invalidità permanente. Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca, l'assicurato già affetto da sordità completa dell'altro orecchio, la Società liquida un indennizzo pari al 40% della somma assicurata per invalidità permanente. Per quanto non disciplinato nella presente clausola restano fermi i contenuti dell articolo Invalidità Permanente delle Condizioni di assicurazione Supervalutazione invalidità permanente (musicisti strumenti a corde) A parziale deroga dell articolo "Invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione si precisa quanto segue: L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i seguenti criteri. Se l'infortunio determina la perdita totale, anatomica o funzionale, degli arti o organi sotto elencati, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato nella misura percentuale sotto indicata per ciascun arto od organo colpito. Agli effetti della presente disposizione si considera perdita totale la riduzione funzionale dell'arto o dell'organo di almeno 2/3: un arto superiore 100% una mano o un avambraccio 100% un pollice 100% un indice 100% un medio 100% un anulare 100% un mignolo 100% perdita di un occhio 35% perdita contestuale di ambedue gli occhi 100% sordità completa di un orecchio 40% sordità completa di ambedue gli orecchi 80% Se l'infortunio determina una minorazione, anziché la perdita totale, di un arto od organo tra quelli su elencati, ovvero la perdita totale o parziale di altro arto od organo, l'indennizzo è calcolato sulla base Pagina 7 di 34

8 delle percentuali previste dall'articolo "Invalidità Permanente" delle Condizioni di assicurazione, che in caso di minorazione devono essere ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l'assicurato già mancante dell'altro occhio, la Società liquida un indennizzo pari al 65% della somma assicurata per invalidità permanente. Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca, l'assicurato già affetto da sordità completa dell'altro orecchio, la Società liquida un indennizzo pari al 40% della somma assicurata per invalidità permanente. Per quanto non disciplinato nella presente clausola restano fermi i contenuti dell articolo Invalidità Permanente delle Condizioni di assicurazione Malattie professionali dei radiologi radiodermiti A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, la Società assicura i casi di morte, di invalidità permanente e di inabilità temporanea, sempreché siano previsti in polizza, quando questi siano conseguenza delle lesioni e delle alterazioni di seguito specificate, che si manifestassero durante il periodo di validità della garanzia ed in quanto derivanti dalla pratica professionale della roentgendiagnostica, della roentgenterapia, della fototerapia e delle correnti elettriche: alterazioni del sangue e alterazioni cutanee, note con il nome di radiodermiti, nelle loro varie manifestazioni(distrofica, ulcerativa, neoplastica, con le eventuali complicazioni e diffusioni metastatiche regionali e a distanza). La validità della garanzia è subordinata al fatto che le condizioni di lavoro dell'assicurato nei gabinetti di radiologia siano uniformate alle disposizioni legislative ed alle istruzioni ministeriali per la prevenzione degli infortuni e per la protezione dalle radiazioni. Agli effetti di questa speciale garanzia, mentre l'assicurato dichiara che alla data di decorrenza della stessa egli risulta immune da qualsivoglia manifestazione patologica che possa identificarsi come affezione morbosa da radiazioni, resta convenuto tra le Parti quanto segue: - saranno prese in considerazione, agli effetti dell'indennizzo, soltanto le lesioni o alterazioni che abbiano prodotto una invalidità permanente di grado superiore al 10% dell'invalidità permanente totale e che si siano manifestate almeno dopo 6 mesi dalla decorrenza della garanzia; - l'indennizzo per il caso di inabilità temporanea conseguente a dette lesioni od alterazioni verrà corrisposto per un periodo massimo di 180 giorni; - il periodo massimo utile per procedere alla valutazione definitiva del grado di eventuale invalidità permanente conseguente a una delle lesioni o alterazioni di cui sopra, viene fissato in 5 anni dal giorno della denuncia. Per quanto non regolato dalle presenti condizioni, valgono le Condizioni di assicurazione Malattie trasmissibili dall'animale all'uomo La garanzia si intende estesa, limitatamente ai casi di invalidità permanente e di inabilità temporanea, sempreché questi casi siano contemplati dal contratto, alle malattie trasmissibili dall'animale all'uomo che insorgano nel periodo di validità del rapporto assicurativo e comunque si manifestino entro un anno dalla data di cessazione del contratto. A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, non si farà luogo all'indennizzo per invalidità permanente, quando questa sia di grado pari o inferiore al 10% della totale; se invece essa risulterà superiore al 10% della totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. In caso di inabilità temporanea l'indennizzo viene corrisposto per un periodo massimo di 150 giorni. Pagina 8 di 34

9 Malattie tropicali La garanzia è estesa, limitatamente al caso di invalidità permanente, alle malattie di seguito indicate: amebiasi, colera, dissenteria bacillare, febbre ricorrente africana, febbre gialla, febbre itteroemoglobinurica, filariosi, lebbra, leishmaniosi, leptospirosi, malaria, meningite cerebrospinale epidemica, micosi tropicale cutanea, peste, sprue, vaiolo, a condizione che: - l'assicurato si sia assoggettato alle vaccinazioni previste dalle autorità sanitarie; - l'assicurato non risulti affetto da tali malattie alla data di decorrenza della garanzia; - le affezioni insorgano nel corso del rapporto assicurativo e si manifestino entro e non oltre la scadenza del rapporto assicurativo stesso. Resta convenuto che non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità sia di grado pari od inferiore al 15% della totale; se invece essa risulterà superiore al 15%, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente detta percentuale Termini di pagamento premio A parziale modifica dell'articolo Pagamento del Premio delle Condizioni di assicurazione il secondo capoverso viene sostituito dal seguente: "Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art del Codice Civile". Fermo il resto Sospensione garanzia L'assicurazione si intende sospesa durante i periodi di permanenza per servizio nei territori extranazionali in missione di guerra o interventi di pace anche sotto l'egida di Enti sovranazionali Supervalutazione invalidità permanente (orafi, gioiellieri) A parziale deroga dell articolo "Invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione si precisa quanto segue: L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i seguenti criteri: A) Se l'infortunio determina la perdita totale, anatomica o funzionale, degli arti o organi sotto elencati, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato nella misura percentuale sotto indicata per ciascun arto od organo colpito. Agli effetti della presente disposizione si considera perdita totale la riduzione funzionale dell'arto o dell'organo di almeno due terzi: una mano o un avambraccio 100% un pollice 50% un indice 50% un medio 30% un anulare 15% un mignolo 15% perdita di più dita, massimo 100% Pagina 9 di 34

10 perdita di un occhio 50% perdita contestuale di ambedue gli occhi 100% B) Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, di un arto o di un organo tra quelli elencati sub A), l'indennizzo è calcolato in base alle percentuali di cui alla Tabella del corrispondente articolo delle Condizioni di assicurazione. Per quanto non disciplinato nella presente clausola restano fermi i contenuti dell articolo Invalidità Permanente delle Condizioni di assicurazione Rimborso spese adeguamento abitazione a seguito di grave infortunio In caso di infortunio in garanzia che comporti una invalidità permanente pari o superiore al 60%, accertata secondo i criteri di valutazione di cui all articolo Invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, la Società rimborsa fino alla concorrenza di Euro ,00, le spese sostenute dall Assicurato per l adeguamento dell abitazione ove ha il proprio domicilio: - per eliminare le barriere architettoniche in esso presenti (ampliamento porte, abbassamento maniglie, ecc.); - per strumentazioni tecnologiche e informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane (es.: serrande elettriche, sensori visivi); - per ausili, attrezzature e arredi personalizzati per migliorare la fruibilità della propria abitazione (es.: letto reclinabile); - per attrezzature tecnologiche per svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nella propria abitazione quando non sia possibile svolgerle all'esterno, e per tutto ciò che risulti necessario a risolvere problemi di comunicazione, mobilità e autonomia (incluse soluzioni di domotica) dell Assicurato, divenuto disabile. Il rimborso delle spese è condizionato alla presentazione da parte dell Assicurato di apposita domanda, corredata dai documenti giustificativi, quali il progetto di un architetto e i preventivi e/o le fatture degli interventi effettuati Medici tirocinanti presso A.S.L. La presente estensione vale esclusivamente per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali verificatesi nell ambito della struttura pubblica, nonché per gli infortuni che avvengano durante il percorso dall abitazione al luogo di lavoro e viceversa. Estensione alle malattie riportate in Servizio e per Causa di Servizio La garanzia è altresì estesa, per il solo caso di I.P., alle conseguenze delle malattie riportate in servizio e per causa di servizio. La garanzia si intende operante sempreché nell esercizio dell attività lavorativa vengano osservate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro e per quanto non previsto nelle Condizioni di assicurazione e nelle condizioni particolari di polizza è regolata come: a) l operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso o dalla data di cessazione del servizio, se questa è anteriore; Pagina 10 di 34

11 b) sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali nonché le radiodermiti e comunque le conseguenze dirette o indirette da esposizione a radiazioni ionizzanti; c) in caso di controversie è riservato al Collegio arbitrale previsto dalle Condizioni di assicurazione anche l accertamento che la malattia sia effettivamente insorta in servizio e per causa di servizio; d) non si fa luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 15% della totale; se invece l Invalidità Permanente supera il 15% della totale, viene corrisposto l indennizzo solo per la parte eccedente detta percentuale, sempre in rapporto al grado di Invalidità Permanente residuato Assistenza Adeguamento abitazione a seguito di invalidità permanente In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che comporti una invalidità permanente pari o superiore al 60%, la Società provvederà, tramite la Centrale Operativa, a far effettuare da un architetto convenzionato il progetto degli interventi da effettuare per l adeguamento dell abitazione. La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia Limitazione garanzia infortuni Fermi gli articoli Rischio assicurato e Invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, si prende atto che l'assicurato/a xxxxx Supervalutazione invalidità permanente (solo per i medici) A parziale deroga dell articolo "Invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione si precisa quanto segue: L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i seguenti criteri: Se l'infortunio determina la perdita totale, anatomica o funzionale, degli arti o organi sotto elencati, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato nella misura percentuale sotto indicata per ciascun arto od organo colpito. Agli effetti della presente disposizione si considera perdita totale la riduzione funzionale dell'arto o dell'organo di almeno 2/3: un arto superiore 100% una mano o un avambraccio 100% un pollice 100% un indice 100% un medio 100% un anulare 15% un mignolo 15% perdita di un occhio 35% perdita contestuale di ambedue gli occhi 100% sordità completa di un orecchio 15% sordità completa di ambedue gli orecchi 60% Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, di un arto o di un organo tra quelli su elencati, l'indennizzo è calcolato in base alle percentuali di cui alla Tabella del corrispondente articolo delle Condizioni di assicurazione. Pagina 11 di 34

12 Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l'assicurato già mancante dell'altro occhio, la Società liquida un indennizzo pari al 65% della somma assicurata per invalidità permanente. Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l'assicurato già affetto da sordità completa dell'altro orecchio, la Società liquida un indennizzo pari al 45% della somma assicurata per invalidità permanente. Per quanto non disciplinato nella presente clausola restano fermi i contenuti dell articolo Invalidità Permanente delle Condizioni di assicurazione IPM 60%=100% A parziale deroga dell articolo Criteri di liquidazione lettera a) delle Condizioni di assicurazione Sezione Malattie, nessun indennizzo spetta all Assicurato quando l invalidità permanente da malattia accertata sia di grado inferiore al 60%. L invalidità permanente da malattia accertata di grado pari o superiore al 60% sarà liquidata al 100% IP ictus o infarto 60%=100% A parziale deroga dell articolo Criteri di liquidazione lettera a) delle Condizioni di assicurazione Sezione Malattie, nessun indennizzo spetta all Assicurato quando l invalidità permanente da Ictus o Infarto accertata sia di grado inferiore al 60%. L invalidità permanente da Ictus o Infarto accertata di grado pari o superiore al 60% sarà liquidata al 100% Multiproposta Il presente contratto è stato emesso in conformità alla proposta di assicurazione mod Sezione 1., che forma parte integrante del contratto e annulla e sostituisce il mod. P1113 indicato nel frontespizio di polizza alla riga Allegati modelli di polizza Supervalutazioni IP gravi In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, per il quale derivi all Assicurato un invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, la Società liquiderà l indennizzo come segue: Invalidità permanente accertata Invalidità permanente liquidata Dal 60% al 99% 100% 100% 200% Resta inoltre convenuto che il massimo esborso per Assicurato a carico della Società, a titolo di maggiorazione, non potrà superare l importo di Euro , Supervalutazioni morte Se l infortunio indennizzabile a termini di polizza, ha come conseguenza la morte dell Assicurato, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali, un indennizzo determinato in base allo stato di famiglia dell Assicurato al momento del sinistro, facendo riferimento ad una delle situazioni familiari sotto descritte: Pagina 12 di 34

13 Situazione familiare dell Assicurato Se l Assicurato risulta non coniugato (o non convivente more uxorio) e senza figli minori o permanentemente inabili al lavoro Se l Assicurato risulta coniugato (o convivente more uxorio) e senza figli minori o permanentemente inabili al lavoro Se l Assicurato ha figli minori o permanentemente inabili al lavoro Indennizzo la somma assicurata per il caso morte 1,5 volte la somma assicurata per il caso morte 2 volte la somma assicurata per il caso morte Resta comunque convenuto che le ipotesi di indennizzo sopra descritte non sono in alcun modo cumulabili tra loro. Resta inoltre convenuto che il massimo esborso per Assicurato a carico della Società, a titolo di maggiorazione, non potrà superare l importo di Euro ,00. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l indennizzo per morte se superiore e quello già pagato per invalidità permanente IP con franchigia assoluta del 5% A deroga dell articolo "Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione, sul capitale assicurato per il caso di invalidità permanente si applicano le seguenti franchigie: - sul capitale fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente, non supera il 5%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente, non supera il 15%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Tuttavia, qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 20%, l indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie Clausola di non cumulo Qualora in uno stesso contratto siano operanti più di un indennità giornaliera sia da infortunio che da infortuni e/o malattia per un importo giornaliero complessivamente superiore a Euro 80,00, ferme le Pagina 13 di 34

14 franchigie/scoperti pattuite contrattualmente, si precisa che le singole indennità assicurate non si cumulano tra di loro Franchigia IP 3% assoluta fino a 10 punti L indennità per invalidità permanente viene corrisposta in base ai criteri stabiliti in polizza e secondo le seguenti modalità: Sul capitale assicurato fino a Euro ,00: non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente, non supera il 3% della totale; se invece essa risulterà di grado compreso tra il 4% e il 12% della totale, l indennità verrà corrisposta in base alle percentuali che seguono: Legenda: % A % L %A = percentuale di invalidità permanente accertata %L = percentuale di invalidità permanente da liquidare le invalidità permanenti accertate con un grado compreso tra il 13% e il 40% verranno liquidate nella stessa misura, mentre per quelle di grado superiore al 40% la Società liquiderà l indennità sulla base alle percentuali che seguono: % A % L % A % L Legenda: %A = percentuale di invalidità permanente accertata %L = percentuale di invalidità permanente da liquidare Sull eventuale parte di capitale assicurato compreso tra Euro ,00 e fino a Euro ,00: non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente, non supera il 5% della totale; se invece essa Pagina 14 di 34

15 risulterà di grado compreso tra il 6% e il 12% della totale, l indennità verrà corrisposta in base alle percentuali che seguono: Legenda: % A % L %A = percentuale di invalidità permanente accertata %L = percentuale di invalidità permanente da liquidare le invalidità permanenti accertate con un grado compreso tra il 13% e il 20% verranno liquidate nella stessa misura, mentre per quelle di grado superiore al 20% la Società liquiderà l indennità sulla base alle percentuali che seguono: % A % L % A % L % A % L Legenda: %A = percentuale di invalidità permanente accertata %L = percentuale di invalidità permanente da liquidare Indennità per stato di coma In caso di sinistro, che determini uno stato di coma entro e non oltre 15 giorni dalla data dell infortunio, la Società corrisponderà all Assicurato, su richiesta corredata da certificazione medica, una indennizzo pari a Euro ,00. Tale indennità si intende comunque acquisita dall Assicurato,e potrà essere erogata una sola volta per ogni sinistro IPM specifica A parziale deroga dell Invalidità permanente da malattia delle Condizioni di assicurazione, la garanzia si intende prestata per la invalidità permanente da malattia in forma specifica, anziché generica. Agli effetti della garanzia, l'assicurato dichiara che la sua attività professionale è: xxxxx Pagina 15 di 34

16 Negli articoli Invalidità permanente da malattia, Criteri di liquidazione, Obblighi dell'assicurato successivi alla presentazione della denuncia e Liquidazione dell'indennizzo delle Condizioni di assicurazione Sezione Malattie, i corrispondenti riferimenti all' Invalidità permanente generica si intendono di conseguenza modificati in Invalidità permanente specifica. Fermo quanto altro previsto in polizza Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente Sul capitale assicurato per il caso di invalidità permanente si applicano le seguenti franchigie: - sul capitale fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni di assicurazione, non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni di assicurazione, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni di assicurazione, non supera il 15%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15% l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Tuttavia, qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 20%, l'indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie IP con scoperto del 50% fino a 10 punti L articolo Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente delle condizioni di assicurazione, si intende abrogato e sostituito dal seguente: Per ogni grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo "Invalidità permanente", si applicano le seguenti percentuali di liquidazione: % A % L % A % L % A % L 1 0, , , , , , Pagina 16 di 34

17 , Legenda: %A = percentuale di invalidità permanente accertata; %L = percentuale di invalidità permanente da liquidare IP con franchigia del 5% fino a 15 punti L articolo Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente delle condizioni di assicurazione, si intende abrogato e sostituito dal seguente: Per ogni grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo "Invalidità permanente", si applicano le seguenti percentuali di liquidazione: % A % L % A % L % A % L Legenda: %A = percentuale di invalidità permanente accertata; %L = percentuale di invalidità permanente da liquidare IP con franchigia assoluta sotto il 15% L articolo Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente delle condizioni di assicurazione, si intende abrogato e sostituito dal seguente: Per ogni grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo "Invalidità permanente", si applicano le seguenti percentuali di liquidazione: % A % L % A % L % A % L Pagina 17 di 34

18 Legenda: %A = percentuale di invalidità permanente accertata; %L = percentuale di invalidità permanente da liquidare IP con franchigia assoluta fino al 10% L articolo Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente delle condizioni di assicurazione, si intende abrogato e sostituito dal seguente: Per ogni grado di invalidità permanente accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo "Invalidità permanente", si applicano le seguenti percentuali di liquidazione: % A % L % A % L % A % L Legenda: %A = percentuale di invalidità permanente accertata; %L = percentuale di invalidità permanente da liquidare Franchigia a scaglioni oltre ,00 Euro A deroga dell articolo Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, qualora il capitale assicurato per il caso di invalidità permanente sia superiore a Euro ,00, si applicano sull'importo eccedente le seguenti franchigie assolute: - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente, non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità Pagina 18 di 34

19 permanente risulti superiore al 3%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino ad Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente, non supera il 15%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15% l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Tuttavia, qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 20%, l'indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie Franchigia a scaglioni oltre ,00 Euro A deroga dell'articolo Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, qualora il capitale assicurato per il caso di invalidità permanente sia superiore a Euro ,00 si applicano sull importo eccedente le seguenti franchigie assolute: - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 15%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Tuttavia, qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 20%, l indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie Franchigia a scaglioni oltre ,00 Euro A deroga dell'articolo Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, qualora il capitale assicurato per il caso di invalidità permanente sia superiore a Euro ,00 si applicano sull importo eccedente le seguenti franchigie assolute: - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità Pagina 19 di 34

20 permanente risulti superiore al 3%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 15%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Tuttavia, qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 20%, l indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie Franchigia a scaglioni oltre ,00 Euro A deroga dell'articolo Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, qualora il capitale assicurato per il caso di invalidità permanente sia superiore a Euro ,00 si applicano sull importo eccedente le seguenti franchigie assolute: - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 15%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Tuttavia, qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 20%, l indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie Franchigia in caso di invalidità permanente (4 scaglioni) A deroga dell'articolo "Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione, sul capitale assicurato per il caso di invalidità permanente si applicano le seguenti franchigie: - sul capitale fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo "Invalidità Permanente", non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al Pagina 20 di 34

21 3%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo "Invalidità Permanente", non supera il 5%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell'articolo "Invalidità Permanente", non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente, non supera il 15%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15% l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Tuttavia, qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 20%, l'indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie Supervalutazione invalidità permanente (veterinari) A parziale deroga dell articolo "Invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione si precisa quanto segue: L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i seguenti criteri: A) Se l'infortunio determina la perdita totale, anatomica o funzionale, degli arti o organi sotto elencati, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato nella misura percentuale sotto indicata per ciascun arto od organo colpito. Agli effetti della presente disposizione si considera perdita totale la riduzione funzionale dell'arto o dell'organo di almeno due terzi: un arto superiore 100% una mano o un avambraccio 100% un pollice 100% un indice 100% un medio 100% perdita di un occhio 35% perdita contestuale di ambedue gli occhi 100% sordità completa di un orecchio 15% Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l'assicurato già mancante dell'altro occhio, la Società liquida un indennizzo pari al 65% della somma assicurata per invalidità permanente. Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l'assicurato già affetto da sordità completa dell'altro orecchio, la Società liquida un indennizzo pari al 45% della somma assicurata per invalidità permanente. Pagina 21 di 34

22 B) Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, di un arto o di un organo tra quelli elencati sub A), l'indennizzo è calcolato in base alle percentuali di cui alla Tabella del corrispondente articolo delle Condizioni di assicurazione. Per quanto non disciplinato nella presente clausola restano fermi i contenuti dell articolo Invalidità Permanente delle Condizioni di assicurazione Estensione alle affezioni da HIV a seguito di infortunio verificatosi in servizio e per causa di servizio Fermo quanto previsto dall articolo Persone non assicurabili delle Condizioni di assicurazione, sono comprese, limitatamente alle garanzie Morte e invalidità permanente, le affezioni da HIV contratte a seguito di infortunio verificatosi in servizio e per causa di servizio, purché denunciato entro 30 giorni dal fatto. Alla denuncia dovranno essere allegate analisi del sangue comprovanti la sieronegatività per la patologia suindicata; dette analisi dovranno essere praticate non oltre 30 giorni dalla denuncia di infortunio. In caso di negatività il test per HIV dovrà essere ripetuto entro 180 giorni. Qualora anche quest ultimo test risultasse negativo, si procederà all accertamento definitivo al termine di un anno dall evento Estensione alle affezioni da HIV ed epatite contratte a seguito di infortunio in servizio e per causa di servizio La garanzia della presente polizza è estesa, limitatamente ai casi di Morte e I.P., alle affezioni da HIV, epatite B, C ed epatite non B e non C contratte a seguito di infortunio verificatosi in servizio e per causa di servizio. L operatività della garanzia è subordinata alla denuncia dell infortunio entro 30 giorni dal fatto. Alla denuncia dovranno essere allegate analisi del sangue comprovanti la sieronegatività per le patologie suindicate; dette analisi dovranno essere praticate non oltre 30 giorni dalla denuncia di infortunio. In caso di negatività, il test per HIV, epatite virale B, C ed epatite non B e non C dovrà essere ripetuto entro 180 giorni. Qualora anche quest ultimo test risultasse negativo, si procederà all accertamento definitivo al termine di un anno dall evento per il solo HIV Supervalutazione invalidità permanente (liutai) A parziale deroga dell articolo "Invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione si precisa quanto segue: L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i seguenti criteri: A) Se l'infortunio determina la perdita totale, anatomica o funzionale, degli arti o organi sotto elencati, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato nella misura percentuale sotto indicata per ciascun arto od organo colpito. Agli effetti della presente disposizione si considera perdita totale la riduzione funzionale dell'arto o dell'organo di almeno due terzi: un arto superiore 80% una mano o un avambraccio 80% un pollice 30% un indice 30% un medio 30% un anulare 15% un mignolo 15% perdita di più dita, massimo 60% sordità completa di un orecchio 20% Pagina 22 di 34

23 sordità completa di ambedue gli orecchi 60% Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l'assicurato già affetto da sordità completa dell'altro orecchio, la Società liquida un indennizzo pari al 40% della somma assicurata per invalidità permanente. B) Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, di un arto o di un organo tra quelli elencati sub A), l'indennizzo è calcolato in base alle percentuali di cui alla Tabella del corrispondente articolo delle Condizioni di assicurazione. Per quanto non disciplinato nella presente clausola restano fermi i contenuti dell articolo Invalidità Permanente delle Condizioni di assicurazione Estensione alla partecipazione a corse, gare e relativi allenamenti organizzate dalle Federazioni Sportive A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, l'assicurazione vale per gli infortuni che colpiscano gli Assicurati durante la partecipazione a corse, gare e relativi allenamenti organizzate dalle Federazioni Sportive dei seguenti sport: baseball, calcio, calcio a cinque (e simili), ciclismo, equitazione, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, sci alpino e sci nautico. Le attività sportive, di cui sopra, devono intendersi praticate a titolo dilettantistico. Sono, in ogni caso, escluse le attività sportive che costituiscano per l'assicurato attività professionale principale e secondaria. In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, lo stesso sarà liquidato in misura ridotta con il 60% dell'intero valore accertato. Resta comunque convenuto quanto segue: - sul capitale fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni di assicurazione, non supera il 5%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni di assicurazione, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità Estensione alla partecipazione a corse, gare e relativi allenamenti organizzate dalle Federazioni Sportive (indennizzo totale) A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, l'assicurazione vale per gli infortuni che colpiscano gli Assicurati durante la partecipazione a corse, gare e relativi allenamenti organizzate dalle Federazioni Sportive, dei seguenti sport: baseball, calcio, calcio a cinque (e simili), ciclismo, equitazione, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, sci alpino e sci nautico. Le attività sportive, di cui sopra, devono intendersi praticate a titolo dilettantistico. Sono, in ogni caso, escluse le attività sportive che costituiscano per l'assicurato attività professionale principale e secondaria. La presente estensione è operante per le sole garanzie Morte, Invalidità Permanente ed Indennità Giornaliera per Ricovero da Infortunio, nei limiti delle rispettive somme assicurate indicate in polizza e comunque non oltre Euro ,00 per le garanzie Morte ed Invalidità Permanente ed Euro 50,00 per la garanzia Indennità Giornaliera per Ricovero da Infortunio. Limitatamente alla garanzia Invalidità Permanente resta comunque convenuto quanto segue: Pagina 23 di 34

24 - sul capitale fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni di assicurazione, non supera il 5%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità Estensione alla pratica di sport pericolosi (Gruppo 1) A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, l'assicurazione vale per gli infortuni che colpiscano gli Assicurati durante la partecipazione a corse, gare e relativi allenamenti organizzate dalle Federazioni Sportive, dei seguenti sport: body building, canottaggio in acque tranquille, beach volley, pattinaggio a rotelle e su ghiaccio, scherma, tennis, tiro a volo e tiro con l arco. Le attività sportive, di cui sopra, devono intendersi praticate a titolo dilettantistico. Sono, in ogni caso, escluse le attività sportive che costituiscano per l'assicurato attività professionale principale e secondaria. La presente estensione è operante per le sole garanzie Morte, Invalidità Permanente ed Indennità Giornaliera per Ricovero da Infortunio, nei limiti delle rispettive somme assicurate indicate in polizza e comunque non oltre Euro ,00 per le garanzie Morte ed Invalidità Permanente ed Euro 50,00 per la garanzia Indennità Giornaliera per Ricovero da Infortunio. Limitatamente alla garanzia Invalidità Permanente resta comunque convenuto quanto segue: - sul capitale fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni di assicurazione, non supera il 5%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità Estensione alla pratica di sport pericolosi (Gruppo 2) A parziale deroga delle Condizioni di assicurazione, l'assicurazione vale per gli infortuni che colpiscano gli Assicurati durante la partecipazione a corse, gare e relativi allenamenti organizzate dalle Federazioni Sportive, dei seguenti sport: alpinismo fino al 3 grado (mai in solitaria), mountain bike, hockey su ghiaccio e a rotelle, motocross e trial, rugby, sci alpinismo, snowboard e speleologia. Le attività sportive, di cui sopra, devono intendersi praticate a titolo dilettantistico. Sono, in ogni caso, escluse le attività sportive che costituiscano per l'assicurato attività professionale principale e secondaria. La presente estensione è operante per le sole garanzie Morte, Invalidità Permanente ed Indennità Giornaliera per Ricovero da Infortunio, nei limiti delle rispettive somme assicurate indicate in polizza e comunque non oltre Euro ,00 per le garanzie Morte ed Invalidità Permanente ed Euro 50,00 per la garanzia Indennità Giornaliera per Ricovero da Infortunio. Limitatamente alla garanzia Invalidità Permanente resta comunque convenuto quanto segue: - sul capitale fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni di assicurazione, non supera il 5%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 5%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni di assicurazione, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Pagina 24 di 34

25 Eliminazione scoperto su inabilità temporanea A parziale deroga di quanto previsto dall Art. 17 Franchigia assoluta e scoperto in caso di inabilità temporanea, l indennizzo verrà corrisposto previa detrazione della sola franchigia assoluta. Lo scoperto si intende non operante Liquidazione dell indennizzo al contraente L assicurato consente espressamente al Contraente l esercizio dei diritti derivanti dal contratto, a norma degli artt e 1919 cod. civ., mediante dichiarazione sottoscritta. Resta perciò convenuto tra le parti che l indennizzo di polizza per il caso morte verrà liquidato direttamente al Contraente, che rilascerà alla Società quietanza liberatoria a tutti gli effetti. Rimangono comunque fermi obblighi ed oneri previsti dalle condizioni generali e particolari di assicurazione a carico dell Assicurato. L Assicurato Supervalutazione IP A parziale deroga dell articolo "Invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione si precisa quanto segue: L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i seguenti criteri: A) Se l'infortunio determina la perdita totale, anatomica o funzionale, degli arti o organi sotto elencati, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato nella misura percentuale sotto indicata per ciascun arto od organo colpito. Agli effetti della presente disposizione si considera perdita totale la riduzione funzionale dell'arto o dell'organo di almeno due terzi: (testo libero) B) Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, di un arto o di un organo tra quelli elencati sub A), l'indennizzo è calcolato in base alle percentuali di cui alla Tabella del corrispondente articolo delle Condizioni di assicurazione. Per quanto non disciplinato nella presente clausola restano fermi i contenuti dell articolo Invalidità Permanente delle Condizioni di assicurazione Polizza vita abbinata Si prende atto che l Assicurato, al momento della stipula della presente polizza, e' assicurato con Generali Italia S.p.A. con polizza/proposta vita n. xxxxxxxxxxxxxxx Supervalutazione invalidità permanente (fisioterapisti, odontotecnici, osteopati) A parziale deroga dell articolo "Invalidità permanente" delle Condizioni di assicurazione si precisa quanto segue: L'indennizzo per invalidità permanente è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente, in proporzione al grado d'invalidità accertato secondo i seguenti criteri: Pagina 25 di 34

26 A) Se l'infortunio determina la perdita totale, anatomica o funzionale, degli arti o organi sotto elencati, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato nella misura percentuale sotto indicata per ciascun arto od organo colpito. Agli effetti della presente disposizione si considera perdita totale la riduzione funzionale dell'arto o dell'organo di almeno due terzi: un arto superiore 80% una mano o un avambraccio 80% un pollice 30% un indice 30% un medio 30% un anulare 15% un mignolo 15% perdita di più dita, massimo 60% sordità completa di un orecchio 20% sordità completa di ambedue gli orecchi 60% Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l'assicurato già affetto da sordità completa dell'altro orecchio, la Società liquida un indennizzo pari al 40% della somma assicurata per invalidità permanente. B) Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, di un arto o di un organo tra quelli elencati sub A), l'indennizzo è calcolato in base alle percentuali di cui alla Tabella del corrispondente articolo delle Condizioni di assicurazione. Per quanto non disciplinato nella presente clausola restano fermi i contenuti dell articolo Invalidità Permanente delle Condizioni di assicurazione Assistenza integrativa Ad integrazione di quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione Sezione assistenza e purché sia stato corrisposto il relativo premio, valgono le seguenti condizioni: AVVISO DI SINISTRO (MODALITÀ PER LA RICHIESTA DELL ASSISTENZA) L Assicurato per avere diritto alle prestazioni garantite, anche ai sensi degli articoli 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale deve contattare la Struttura Organizzativa. Le richieste di assistenza, nelle quali devono essere specificati i dati identificativi personali, il numero di polizza, l indirizzo ed il recapito del luogo in cui si trova l Assicurato, il tipo di assistenza richiesto e citato il riferimento MD, devono essere formulate telefonicamente, in qualsiasi momento 24 ore su 24, ai seguenti recapiti: - numero verde 800/ (per chiamate solo dall Italia); - linea urbana 02/ (per chiamate dall Italia o dall estero); o mediante invio di un telegramma a EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. Piazza Trento 8, MILANO. PRESTAZIONI Le prestazioni di seguito elencate possono essere fornite a ciascun Assicurato per un massimo di tre volte per tipo di garanzia nell'arco di ogni anno di validità della polizza. Pagina 26 di 34

27 a) Consulto medico telefonico (24 ore su 24) Qualora, a seguito di infortunio, l Assicurato necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a contattare il proprio medico abituale potrà, mettendosi in comunicazione con il servizio medico della Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da seguire. b) Consulto medico pediatrico (24 ore su 24) Qualora il minore Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico urgente e non si riesca a reperire il medico pediatra, potranno essere contattati i medici della Struttura Organizzativa che forniranno consigli ed indicazioni sulle prime terapie da seguire. c) Consulto ginecologico (24 ore su 24) Qualora l Assicurata, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio medico della Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da seguire. d) Consulto cardiologico (24 ore su 24) Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio medico della Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da seguire. e) Consulto geriatrico (24 ore su 24) Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di un consulto telefonico urgente e non riesca a reperire il proprio medico specialista potrà, mettendosi in comunicazione direttamente o tramite il proprio medico curante con il servizio medico della Struttura Organizzativa, ricevere consigli ed indicazioni sulle prime terapie da seguire. f) Second opinion (la seguente prestazione è operante dalle ore 9.00 alle ore dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali) Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio diagnosticato o trattato terapeuticamente, necessiti di consulenza medica relativa ad un approfondimento del proprio stato di salute, l Assicurato stesso potrà contattare i medici della Struttura Organizzativa al fine di ottenere una consulenza sulla diagnosi effettuata nei suoi confronti. Nel caso si ritenga opportuno richiedere una seconda valutazione clinico-diagnostica, la Struttura Organizzativa metterà in contatto l Assicurato con la Centrale di Telemedicina ed effettuerà la seconda opinione medica avvalendosi dell esperienza dei propri medici specialisti qualificati a livello internazionale. Per beneficiare della prestazione, l Assicurato dovrà spiegare ai medici della Struttura Organizzativa il caso clinico per il quale richiede l approfondimento o la seconda opinione medica. I medici della Struttura Organizzativa, inquadrato il caso con l Assicurato e concordata la necessità della seconda opinione medica, procedono alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria ed elaborano i quesiti che verranno sottoposti ai medici specialisti. La richiesta di seconda opinione medica così formulata sarà trasmessa al Centro Medico Internazionale di riferimento che, eseguite le opportune valutazioni cliniche e diagnostiche ed ottenuti i pareri da parte dei propri medici Pagina 27 di 34

28 specialisti, formula una risposta scritta che verrà inviata all Assicurato per il tramite della Struttura Organizzativa. Entro 7 giorni dalla data di ricevimento della seconda opinione medica è facoltà dell Assicurato richiedere di conferire, alla presenza del direttore medico della Struttura Organizzativa ed eventualmente con l assistenza del proprio medico curante, con il consulente del Centro Medico Internazionale di riferimento mediante collegamento telefonico o video conferenza. g) Informazioni sanitarie - guida alla struttura sanitaria (la seguente prestazione è operante dalle ore 9.00 alle ore dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali) Qualora, a seguito di infortunio, l Assicurato necessiti di informazioni riguardanti il Servizio Sanitario pubblico e/o privato potrà ottenerle telefonando alla Struttura Organizzativa, la quale fornirà tutte le informazioni richieste relativamente a: - diritti spettanti a ciascuna categoria di assicurati (liberi professionisti, dipendenti - pubblici e privati, pensionati, ecc.); - ubicazione dei vari uffici ASL e degli istituti di cura; - strutture sanitarie nazionali e internazionali ed eventuali specializzazioni; - consigli sull espletamento delle pratiche, documenti e uffici competenti; - assistenza sanitaria all estero, trattati di reciprocità con paesi UE ed extra UE; - cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso; - medici specialisti; - farmaci. h) Ricerca e prenotazione di centri diagnostici e specialistici e di laboratori di analisi (la seguente prestazione è operante dalle ore 9.00 alle ore dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali) Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di: - ricovero; - intervento chirurgico; - accertamenti diagnostici; - esami di laboratorio; potrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa che, previa analisi del quadro clinico del paziente in accordo con il medico curante, individua e prenota, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l Istituto di cura attrezzato, il centro diagnostico od il laboratorio di analisi ritenuto più idoneo per il caso. La presente garanzia è valida esclusivamente per i centri diagnostici con sede in Italia. i) Trasporto in autoambulanza in Italia Qualora, successivamente al ricovero di primo soccorso avvenuto in Italia e dovuto a infortunio, l Assicurato necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad inviarla direttamente, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino a concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 km di percorso complessivo (andata/ritorno). La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia. j) Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di terapie o interventi chirurgici, ritenuti dai medici della Struttura Organizzativa non effettuabili nell ambito dell organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, e i medici stessi, previa analisi del quadro clinico dell Assicurato con i medici curanti, riscontrino giustificati motivi per il trasferimento dell Assicurato presso centri Pagina 28 di 34

29 italiani specializzati ubicati fuori della Regione di residenza/centri esteri, la Società provvede, tramite la Struttura Organizzativa, ad organizzare il trasferimento dell Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni: - aereo sanitario; - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; - treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto; - autoambulanza. Il trasferimento dell Assicurato con aereo sanitario avverrà nell ambito dei paesi europei. Per tutti gli altri paesi il trasferimento avverrà esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell Assicurato, compresi gli onorari del personale medico e/o paramedico che lo accompagnano, se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa, sono a carico della Società. Non danno luogo al trasferimento: le terapie o gli interventi chirurgici che a giudizio dei medici possono essere curate presso l unità ospedaliera della Regione di residenza dell Assicurato, nonché le terapie riabilitative; le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie. La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia. k) Rientro dal centro ospedaliero attrezzato Nel momento in cui l Assicurato, a seguito della prestazione di cui al punto precedente -Trasferimento in un Centro Ospedaliero Attrezzato- viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell Assicurato: - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato; - treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto; - autoambulanza, senza limiti di percorso. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto dell Assicurato, compresi gli onorari del personale medico e/o paramedico che lo accompagnano, se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa, sono a carico della Società. Non danno luogo al trasferimento le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie. La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia. l) Invio di un medico al domicilio (la seguente prestazione è operante dalle ore alle ore 9.00 dal lunedì al venerdì, 24 ore su 24 il sabato e i festivi) Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di una visita medica domiciliare urgente, valutata necessaria anche dai medici di guardia della Struttura Organizzativa, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia presso l Assicurato un medico generico convenzionato con la Società, tenendo a proprio carico i costi. Qualora nessuno dei medici convenzionati con la Società sia immediatamente disponibile, la Società organizza, in alternativa ed in accordo con l Assicurato, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autoambulanza. La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia. m) Invio di un medico specialista al domicilio Pagina 29 di 34

30 (la seguente prestazione è operante dalle ore alle ore 9.00 dal lunedì al venerdì, 24 ore su 24 il sabato e i festivi) Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio che abbia comportato un ricovero della durata di: - minimo 7 giorni in caso di intervento chirurgico; - minimo 10 giorni senza intervento chirurgico; necessiti di una visita medica specialistica domiciliare urgente in Italia, valutata necessaria anche dai medici della Struttura Organizzativa e non gli sia possibile reperire il proprio medico specialista abituale, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invia presso l Assicurato un medico specialista (cardiologo, internista, chirurgo), tenendo a proprio carico i relativi costi. La prestazione è operante nei 15 giorni successivi alle dimissioni dell Assicurato. Qualora nessuno dei medici convenzionati sia immediatamente disponibile, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizza, in alternativa ed in accordo con l Assicurato, il suo trasferimento in una struttura medica mediante autoambulanza. La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia. n) Infermiere al domicilio Qualora l Assicurato, nella settimana successiva al rientro da un ricovero per infortunio, necessiti, sulla base di una prescrizione dei medici che lo hanno avuto in cura, di una terapia a domicilio con l ausilio di un infermiere, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invierà un infermiere convenzionato al domicilio dell Assicurato, tenendo a proprio carico i costi, per un periodo massimo di 6 ore per sinistro. La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia. o) Invio di un fisioterapista Qualora l Assicurato necessiti, a seguito di infortunio, sulla base di una prescrizione dei medici che lo hanno avuto in cura, di una terapia a domicilio con l ausilio di un fisioterapista, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invierà un fisioterapista convenzionato al domicilio dell Assicurato, tenendo a proprio carico i costi, per un periodo massimo di 6 ore per sinistro. La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia. p) Collaboratrice familiare Qualora l Assicurato, in caso di infortunio, sia impossibilitato a svolgere le normali occupazioni familiari a seguito di: - ricovero ospedaliero, - immobilizzazione con mezzi di contenzione, la Società invia al suo domicilio, tramite la Struttura Organizzativa, una collaboratrice familiare convenzionata, tenendone a proprio carico i costi, per un periodo massimo di 10 ore usufruibili in non più di cinque giorni, a partire dal giorno di dimissione. La collaboratrice familiare sarà messa a disposizione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali. Pagina 30 di 34

31 La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia. q) Baby sitter/old sitter Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio che abbia comportato un ricovero in Istituto di cura per un periodo superiore a cinque giorni, sia temporaneamente impossibilitato ad accudire i figli minori di 15 anni e/o un familiare convivente di età superiore ai 75 anni, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà ad inviare una baby sitter/old sitter che assista il familiare, tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 10 ore per sinistro, usufruibili in non più di cinque giorni. La baby sitter/old sitter convenzionata sarà messa a disposizione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali. La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia. r) Prelievo sangue a domicilio Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio, necessiti di effettuare un esame del sangue e si trovi nell impossibilità, per gravi motivi di salute, di recarsi presso un laboratorio di analisi, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, invierà al suo domicilio in Italia un medico per effettuare il prelievo, tenuto conto delle disponibilità del laboratorio di analisi di zona e della non deteriorabilità del sangue prelevato. L Impresa terrà a proprio carico l onorario del medico inviato, mentre restano a carico dell Assicurato i costi degli esami ed accertamenti diagnostici. La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia. s) Consegna esiti al domicilio Qualora, a seguito di infortunio, l'assicurato si trovi impossibilitato a lasciare il proprio domicilio potrà mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per richiedere il recapito al domicilio dei referti di esami diagnostici effettuati presso i centri convenzionati con la Struttura Organizzativa. Il costo della consegna rimane a carico della Società. La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia. t) Consegna medicinali ed articoli sanitari urgenti a domicilio Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio, si trovi nell impossibilità, per gravi motivi di salute, di provvedere personalmente all acquisto dei medicinali e/o articoli sanitari, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, dopo aver ritirato la relativa ricetta presso l Assicurato, provvederà alla consegna di quanto prescritto dal medico curante. La Società terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre resta a carico dell Assicurato il costo dei medicinali e/o degli articoli sanitari. La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia. u) Ospedalizzazione domiciliare Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio che abbia comportato un ricovero della durata di: - minimo 5 giorni in caso di intervento chirurgico; - minimo 10 giorni senza intervento chirurgico; Pagina 31 di 34

32 necessiti, previo accertamento dei medici della Struttura Organizzativa in accordo con il medico curante, della prosecuzione del ricovero in forma domiciliare, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad organizzare l ospedalizzazione domiciliare mediante prestazioni, dopo le dimissioni dall Istituto di cura, di personale medico e paramedico convenzionato, il cui costo verrà tenuto a carico della Società fino ad un massimo di 30 giorni. Le modalità per l accesso al servizio verranno definite dal servizio medico della Struttura Organizzativa in accordo con i medici nei tempi coerenti con il piano di assistenza richiesto. La presente garanzia è valida esclusivamente in Italia. v) Distance care Qualora l Assicurato, a seguito di infortunio che abbia comportato un ricovero dalla durata di: - minimo 5 giorni in casi di intervento chirurgico; - minimo 10 giorni senza intervento chirurgico; necessiti, previo accertamento dei medici della Struttura Organizzativa in accordo con i medici curanti, di assistenza tramite l ausilio di un sistema di controllo a distanza, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, organizza e gestisce l invio di personale specializzato per l installazione presso il domicilio dell Assicurato di un sistema di comunicazione audio visuale e di trasmissione di alcuni dati clinici, utilizzato dal personale medico e paramedico che assiste l Assicurato ed il cui costo verrà tenuto a carico della Società fino ad un massimo di 30 giorni dopo le dimissioni dall Istituto di cura. I costi di connessione telefonica restano a carico dell Assicurato Franchigia a scaglioni oltre ,00 euro con scoperto del 50% sui primi 3 punti A deroga dell articolo Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, si precisa che l indennizzo sui primi tre punti accertati verrà liquidato al 50%. Qualora il capitale assicurato per il caso di invalidità permanente sia superiore a Euro ,00, si applicano sull'importo eccedente le seguenti franchigie assolute: sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente, non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; sul capitale eccedente Euro ,00 e fino ad Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l'indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità permanente, non supera il 15%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15% l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Tuttavia, qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 20%, l'indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie. Pagina 32 di 34

33 Franchigia a scaglioni oltre ,00 euro con scoperto del 50% sui primi 3 punti A deroga dell'articolo Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, si precisa che l indennizzo sui primi tre punti accertati verrà liquidato al 50%. Qualora il capitale assicurato per il caso di invalidità permanente sia superiore a Euro ,00 si applicano sull importo eccedente le seguenti franchigie assolute: sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 15%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Tuttavia, qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 20%, l indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie Franchigia a scaglioni oltre ,00 euro con scoperto del 50% sui primi 3 punti A deroga dell'articolo Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente delle Condizioni di assicurazione, si precisa che l indennizzo sui primi tre punti accertati verrà liquidato al 50%. Qualora il capitale assicurato per il caso di invalidità permanente sia superiore a Euro ,00 si applicano sull importo eccedente le seguenti franchigie assolute: sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 3%. Si conviene altresì che l indennizzo sui primi tre punti accertati verrà liquidato al 50%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell articolo Invalidità Permanente, non supera il 15%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Pagina 33 di 34

34 Tuttavia, qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 20%, l indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie Franchigia assoluta 3% eliminabile in assenza di sinistri A deroga dell articolo Franchigia assoluta in caso di Invalidità Permanente sul capitale assicurato per il caso di invalidità permanente si applicano le seguenti franchigie: - sul capitale fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell Art. 9 Invalidità Permanente, non supera il 3%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 3%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità; - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell Art. 9 Invalidità Permanente, non supera il 10%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 10%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. - sul capitale eccedente Euro ,00 e fino a Euro ,00 non si corrisponde alcun indennizzo se il grado di invalidità permanente, accertato secondo i criteri stabiliti nell Art. 9 Invalidità Permanente, non supera il 15%. Qualora il grado di invalidità permanente risulti superiore al 15%, l indennizzo da liquidare sarà commisurato alla sola parte eccedente detta percentuale di invalidità. Tuttavia, qualora il grado di invalidità permanente risulti pari o superiore al 20%, l indennizzo sarà liquidato senza applicazione di franchigie. Si conviene tra le Parti che, in assenza di sinistri denunciati per 3 anni consecutivi sulla polizza in corso con la Compagnia, relativi alla suddetta garanzia, il capitale fino a euro ,00 si intende prestato senza franchigia, ferme le successive franchigie ed il resto. Tale facoltà deve intendersi ripetibile per l intera durata del contratto, precisando quanto segue: successivamente alla liquidazione del Sinistro, si intenderà operante, per il successivo triennio, la franchigia assoluta dal primo euro di capitale assicurato, come da Art. 11 Franchigia assoluta in caso di invalidità permanente delle condizioni di assicurazione. Pagina 34 di 34

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