1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 23 aprile 2015 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 13423/14 R.G.A.C., vertente TRA T.A. Avv.ti C. Guglielmi e P. L. Panici -ricorrente- E Fondazione Teatro Dell Opera di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore Avvocatura Generale dello Stato -resistente- Conclusioni: come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l atto introduttivo il ricorrente, argomentando diffusamente in diritto, anche sollevando questioni di costituzionalità e richieste alternative di disapplicazione del diritto interno e in subordine di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della CE, conveniva in giudizio la Fondazione resistente per sentirla condannare all immediata riammissione in servizio dello stesso per essersi instaurato tra le parti sin dal 1/9/2010 un rapporto di lavoro a tempo indeterminato previa declaratoria di nullità della clausola di apposizione del termine apposto su un contratto di assunzione, nonché alla corresponsione del risarcimento del danno ex art. 32 legge 183/10, o in alternativa per sentire costituito tra le parti ex art. 1
2 2932 c.c. un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato previa declaratoria di illegittimità della procedura di stabilizzazione concordata con le organizzazioni aziendali a seguito del mancato computo di 1825 giornate lavorative al 31/8/2012, nonché condannare la Fondazione al risarcimento del danno sulla base dell ultima retribuzione di fatto mensile dal 10/10/2013 (data dell offerta delle prestazioni lavorative) al dì della sentenza; in subordine, chiedeva la condanna della Fondazione resistente al solo risarcimento del danno sulla base dell ultima retribuzione di fatto mensile dal 10/10/2013 al dì della sentenza. Si costituiva in giudizio la Fondazione resistente eccependo preliminarmente la litispendenza con precedente giudizio e il difetto di vocatio in ius dei soggetti stabilizzati al posto del ricorrente, e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso. Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa veniva discussa e decisa con la presente contestuale sentenza previo deposito di note conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente devono essere respinte le eccezioni preliminari in quanto il giudizio cui si riferisce la difesa della Fondazione resistente ha ad oggetto l illegittimità di due contratti a termine stipulati nel 2007 mentre il presente giudizio ha ad oggetto un contratto a termine stipulato il 1 settembre 2010, e in quanto i soggetti stabilizzati non potrebbero subire da questo giudizio alcuna conseguenza favorevole o sfavorevole (in tal senso, tra le molte, Cass. n. 9660/09). 2
3 Nel merito, il ricorso è fondato quanto alla subordinata per le ragioni di seguito esposte. Deve considerarsi assodato, alla luce del principio di non contestazione, che la Fondazione resistente abbia violato la graduatoria riducendo l anzianità del ricorrente da 1825 giorni a 731 giorni, dato che a tale deduzione contenuta in ricorso non è stato controdedotto alcunché da controparte. Tale argomentazione assorbe ogni questione relativa all illegittimità del contratto a termine stipulato in data 1/9/2010, dato che le domande contenute in ricorso sono state formulate in modo alternativo, essendo medesima la finalità cui esse tendono, cioè la riammissione in servizio del ricorrente e la condanna della Fondazione resistente al risarcimento del danno. Ciò premesso, ritiene questo giudice che non possa accogliersi la domanda di riammissione in servizio del ricorrente per le seguenti argomentazioni, che ad avviso di questo giudice rendono superfluo, in quanto assorbenti, l esame della questione di costituzionalità, della richiesta alternative di disapplicazione del diritto interno e di quella subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della CE effettuate in ricorso e ribadite nelle note conclusionali. In recenti pronunce (nn. 27481 e 27363 del 2014) la Suprema Corte ha affrontato il problema del risarcimento del danno per violazione della disciplina in tema di contratto a termine nel pubblico impiego, questione quanto mai attuale anche alla luce del recente arresto della Corte di Giustizia UE del 26 novembre 2014. Entrambe le sentenze sono state rese in fattispecie diverse da quelle dei lavoratori a termine nel settore della scuola, e sono pertanto perfettamente applicabili 3
4 al caso di specie, che concerne un lavoratore del pubblico impiego in settore diverso da quello scolastico. Nella prima, la Corte ha affermato che, anche in caso di illegittima assunzione a termine da parte di una publica amministrazione, il danno non può considerarsi in re ipsa, ma deve essere provato dal lavoratore (eventualmente anche per presunzioni e, dunque, non potrebbe dirsi che l esercizio del diritto in questione sia particolarmente difficoltoso). Nella seconda, invece, la Corte ha affermato che, in materia di pubblico impiego, la reiterazione o la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato in violazione delle norme imperative riguardanti l assunzione o l impiego dei lavoratori non determina la costituzione o la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato, ma fonda il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi dell art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che va interpretato con riferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico nel senso di danno comunitario, quale sanzione ex lege a carico del datore di lavoro. Circa la quantificazione di tale danno, si ritiene di doverlo computare, sulla falsariga dell indennità risarcitoria ex art. 18 legge 300/70, nelle mensilità stipendiali maturate dal ricorrente dall offerta della proprie prestazioni lavorative (mora accipiendi) al dì della sentenza, ponendo quale base del calcolo l ultima retribuzione mensile globale di fatto percepita dal lavoratore, pari, in base a quanto dedotto in ricorso e non contestato da controparte, ad euro 4.462,00 lordi, che moltiplicati per diciotto mesi (dal 23 ottobre 2013, data della ricezione della raccomandata con l offerta delle prestazioni lavorative, al 23 aprile 2015, data della sentenza), producono un risultato di euro 80.316 4
5 (4.462 x 18= 80.316), somma al cui pagamento in favore del ricorrente deve pertanto essere condannata la Fondazione resistente, oltre accessori dalla pronuncia al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. DISPOSITIVO condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente la somma di euro 80.316 oltre accessori dalla pronuncia al saldo; condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 6.000, oltre IVA e CPA. Roma, 23 aprile 2015 IL GIUDICE Alessandro COCO 5