Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015

Documenti analoghi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Tribunale di Bologna Sezione Lavoro civile Sentenza , n. 43. Integrale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE. In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott.

GROUP PLC /03/ /2016 R.G.).

Accoglimento totale n. cronol. 5425/2017 del 10/10/2017 RG n. 1341/2017

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA

SCHEMA DI MEMORIA DI COSTITUZIONE IN UN GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 414 CPC. Cont../. TRIBUNALE DI.. - SEZIONE LAVORO MEMORIA DI COSTITUZIONE PER

TRIBUNALE DI ROVERETO. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro

Accoglimento totale n. cronol. 2952/2017 del 19/07/2017 RG n. 593/2017

Sentenza del Giudice di Pace di Castellammare di Stabia del in tema di opposizione ad atto di precetto per competenze professionali

REPUBBLICA ITALIANA. Opposizione a cartella esattoriale per mancata notifica del verbale di accertamento: competenza del Giud

TRIBUNALE DI PRATO Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cassazione civile, Sezione lavoro, 15 giugno 2010, n

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

Il nuovo regime delle decadenze introdotto dal Collegato Lavoro. Avv. Nicoletta Pagni Studio Legale prof. avv. Mariella Magnani

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha. pronunciato la seguente sentenza nella causa

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai S E N T E N Z A

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

BARBARA MAIANI. Docente di diritto della Previdenza Sociale Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Consulente del lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO

Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PORDENONE. Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola SENTENZA

Libretto di risparmio nominativo e termine di prescrizione del diritto ad ottenere le somme depositate e gli interessi maturati su di esse

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

Il TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.

ha pronunciato la presente

F.M. rappresentato e difeso dagli avv.ti D.R. di Genova e A. M. di Rovereto

- ricorrente - C O N T R O

contro e con l'intervento di per l'annullamento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Città di Fabriano CONSIGLIO COMUNALE

ha pronunciato la presente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Il regime sanzionatorio del licenziamento invalido. Diritto d'impresa: politiche e gestione del rapporto di lavoro

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO

CONTRO. AC Mantova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Mantova, viale Te n.9 intimata

Tribunale di Udine. - sezione civile -

SENTENZA. XX - Attore appellante - rappresentato e difeso dagli Avv.ti S. Pennisi e T. Virgili del Foro di Modena

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tutele crescenti L articolazione degli indennizzi progressivi. (a cura di Renzo La Costa)

contro per l'annullamento

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO. FIOM CGIL di Milano, in persona della Segretaria Generale pro tempore Con gli avv.ti Francioso e Sozzi

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2561/2011 tra

Città di Fabriano CONSIGLIO COMUNALE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente

Art. 3 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa. indice Art. 4 Vizi formali e procedurali. indice

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI UDINE PRIMA SEZIONE CIVILE

TRIBUNALE DI PRATO. - sezione lavoro. sentenza n. del. n. r.g.c. cron. n. avv. Micaela Venturi, in qualità di Consigliera di Parità della Provincia di

Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox

Flessibilità in entrata e in uscita: dalla Riforma Fornero ad oggi

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA

(Avv.ti A. GUARISO, L. NERI e M. LAVANNA) CONTRO LAVORIN SOC. COOP. (Avv. BONI ANDREA)

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

-

R.G. N 4022/10 CONTRO *** *** *** Il Giudice. Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

Commissione tributaria provinciale roma, sez. xxvi, 04 aprile 2008, n. 52

Sentenza pronunciata all'udienza del 22/12/2009 Depositata

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte d Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TRICASE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N /2009

N /2011 R.G.A.C.

COLLEGIO DI ROMA. Membro designato dalla Banca d'italia. (RM) MACCARONE Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

Cass. 9432/2012: appellabilità sentenze GdP: rilevanza valore della controversia.

Studio Legale Casella e Scudier Associazione Professionale

Il collegato al lavoro: quali scenari? La conciliazione giudiziale e il nuovo regime delle sanzioni nel contratto di lavoro a tempo determinato

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

contro e con l'intervento di per l'annullamento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SECONDA SEZIONE CIVILE. - Rel. Consigliere - Od. 26/10/2016 SENTENZA NADIA

ha pronunciato la presente

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria

Firmato Da: BRACCI DANIELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 4c7ec

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata. (Sezione Prima) SENTENZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

CONTRO GMG Transport Piccola soc. Coop. a r.l. e Sava Rent s.r.l. (contumaci)

Omnibus Italia Servizi Assicurativi Assicurazione obbligatoria Divieto di frazionamento di un credito unitario.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, D E C I S I O N E

TRIBUNALE ROMA, SEZIONE L CIVILE ORDINANZA 18 SETTEMBRE 2014 INTEGRALE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZIALI - RITO FORNERO - APPLICABILITÀ - LIMITI

n. 580/ST del 14 DICEMBRE 2012

Flessibilità in uscita; le novità introdotte dalla riforma Fornero in tema di licenziamenti EZIO MORO

FAQ domande/risposte in materia di tirocini extracurriculari

Segnalata da Nicola Centorrino SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari -sezione IV civilein

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI MILANO Sez. Lavoro

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA R.G. 94/2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI. Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio SENTENZA

Tribunale di Pistoia

Transcript:

1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 23 aprile 2015 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 13423/14 R.G.A.C., vertente TRA T.A. Avv.ti C. Guglielmi e P. L. Panici -ricorrente- E Fondazione Teatro Dell Opera di Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore Avvocatura Generale dello Stato -resistente- Conclusioni: come in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l atto introduttivo il ricorrente, argomentando diffusamente in diritto, anche sollevando questioni di costituzionalità e richieste alternative di disapplicazione del diritto interno e in subordine di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della CE, conveniva in giudizio la Fondazione resistente per sentirla condannare all immediata riammissione in servizio dello stesso per essersi instaurato tra le parti sin dal 1/9/2010 un rapporto di lavoro a tempo indeterminato previa declaratoria di nullità della clausola di apposizione del termine apposto su un contratto di assunzione, nonché alla corresponsione del risarcimento del danno ex art. 32 legge 183/10, o in alternativa per sentire costituito tra le parti ex art. 1

2 2932 c.c. un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato previa declaratoria di illegittimità della procedura di stabilizzazione concordata con le organizzazioni aziendali a seguito del mancato computo di 1825 giornate lavorative al 31/8/2012, nonché condannare la Fondazione al risarcimento del danno sulla base dell ultima retribuzione di fatto mensile dal 10/10/2013 (data dell offerta delle prestazioni lavorative) al dì della sentenza; in subordine, chiedeva la condanna della Fondazione resistente al solo risarcimento del danno sulla base dell ultima retribuzione di fatto mensile dal 10/10/2013 al dì della sentenza. Si costituiva in giudizio la Fondazione resistente eccependo preliminarmente la litispendenza con precedente giudizio e il difetto di vocatio in ius dei soggetti stabilizzati al posto del ricorrente, e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso. Ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa veniva discussa e decisa con la presente contestuale sentenza previo deposito di note conclusionali. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente devono essere respinte le eccezioni preliminari in quanto il giudizio cui si riferisce la difesa della Fondazione resistente ha ad oggetto l illegittimità di due contratti a termine stipulati nel 2007 mentre il presente giudizio ha ad oggetto un contratto a termine stipulato il 1 settembre 2010, e in quanto i soggetti stabilizzati non potrebbero subire da questo giudizio alcuna conseguenza favorevole o sfavorevole (in tal senso, tra le molte, Cass. n. 9660/09). 2

3 Nel merito, il ricorso è fondato quanto alla subordinata per le ragioni di seguito esposte. Deve considerarsi assodato, alla luce del principio di non contestazione, che la Fondazione resistente abbia violato la graduatoria riducendo l anzianità del ricorrente da 1825 giorni a 731 giorni, dato che a tale deduzione contenuta in ricorso non è stato controdedotto alcunché da controparte. Tale argomentazione assorbe ogni questione relativa all illegittimità del contratto a termine stipulato in data 1/9/2010, dato che le domande contenute in ricorso sono state formulate in modo alternativo, essendo medesima la finalità cui esse tendono, cioè la riammissione in servizio del ricorrente e la condanna della Fondazione resistente al risarcimento del danno. Ciò premesso, ritiene questo giudice che non possa accogliersi la domanda di riammissione in servizio del ricorrente per le seguenti argomentazioni, che ad avviso di questo giudice rendono superfluo, in quanto assorbenti, l esame della questione di costituzionalità, della richiesta alternative di disapplicazione del diritto interno e di quella subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della CE effettuate in ricorso e ribadite nelle note conclusionali. In recenti pronunce (nn. 27481 e 27363 del 2014) la Suprema Corte ha affrontato il problema del risarcimento del danno per violazione della disciplina in tema di contratto a termine nel pubblico impiego, questione quanto mai attuale anche alla luce del recente arresto della Corte di Giustizia UE del 26 novembre 2014. Entrambe le sentenze sono state rese in fattispecie diverse da quelle dei lavoratori a termine nel settore della scuola, e sono pertanto perfettamente applicabili 3

4 al caso di specie, che concerne un lavoratore del pubblico impiego in settore diverso da quello scolastico. Nella prima, la Corte ha affermato che, anche in caso di illegittima assunzione a termine da parte di una publica amministrazione, il danno non può considerarsi in re ipsa, ma deve essere provato dal lavoratore (eventualmente anche per presunzioni e, dunque, non potrebbe dirsi che l esercizio del diritto in questione sia particolarmente difficoltoso). Nella seconda, invece, la Corte ha affermato che, in materia di pubblico impiego, la reiterazione o la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato in violazione delle norme imperative riguardanti l assunzione o l impiego dei lavoratori non determina la costituzione o la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato, ma fonda il diritto del lavoratore al risarcimento del danno ai sensi dell art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che va interpretato con riferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico nel senso di danno comunitario, quale sanzione ex lege a carico del datore di lavoro. Circa la quantificazione di tale danno, si ritiene di doverlo computare, sulla falsariga dell indennità risarcitoria ex art. 18 legge 300/70, nelle mensilità stipendiali maturate dal ricorrente dall offerta della proprie prestazioni lavorative (mora accipiendi) al dì della sentenza, ponendo quale base del calcolo l ultima retribuzione mensile globale di fatto percepita dal lavoratore, pari, in base a quanto dedotto in ricorso e non contestato da controparte, ad euro 4.462,00 lordi, che moltiplicati per diciotto mesi (dal 23 ottobre 2013, data della ricezione della raccomandata con l offerta delle prestazioni lavorative, al 23 aprile 2015, data della sentenza), producono un risultato di euro 80.316 4

5 (4.462 x 18= 80.316), somma al cui pagamento in favore del ricorrente deve pertanto essere condannata la Fondazione resistente, oltre accessori dalla pronuncia al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. DISPOSITIVO condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente la somma di euro 80.316 oltre accessori dalla pronuncia al saldo; condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 6.000, oltre IVA e CPA. Roma, 23 aprile 2015 IL GIUDICE Alessandro COCO 5