PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU CONVENZIONE Tra la Provincia di Carbonia Iglesias, nella persona del Dirigente dell Area Pianificazione, Dott.ssa Anna Maria Congiu, nata a Cagliari il 22.09.1967, domiciliata, per l incarico svolto, presso la sede della Provincia in via Fertilia n 40 - Carbonia, la quale dichiara che 92121570920 è il numero di Codice Fiscale Partita IVA dell Amministrazione Provinciale rappresentata; e la Provincia di Cagliari, nella persona del Dirigente del servizio dei Trasporti, Ing. Gian Michele Camoglio, nato a Ozieri il 10/09/1951, domiciliato, per l incarico svolto, presso la sede della Provincia in via Cadello n 9/B 09121 Cagliari, il quale dichiara che 00510810922 è il numero di Codice Fiscale Partita IVA dell Amministrazione Provinciale rappresentata; che intendono procedere, in modo coordinato, allo svolgimento degli esami per il conseguimento dell idoneità professionale, per il trasporto su strada di merci e viaggiatori, in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale. ******.***** L'anno duemiladodici, addì del mese di in Cagliari, nella sede della Provincia di Cagliari, via Cadello n 9/b PREMESSO CHE l art. 105 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 ha attribuito alle Province le funzioni relative agli esami per il conseguimento dei - 1 -
titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada ; il decreto legislativo n. 395 del 22 dicembre 2000, con il quale è stata data attuazione alla direttiva del Consiglio dell Unione Europea n. 98/76/ CE del 01.10.1998, riguardante l accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, ha ribadito tale trasferimento di competenze; con provvedimento siglato in data 14 febbraio 2002, la Conferenza Unificata (art. 8 D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281) ha sancito un Accordo recante modalità organizzative e procedure per l applicazione dell art. 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, per la risoluzione uniforme sul territorio nazionale delle problematiche connesse alle funzioni trasferite; l Accordo sopra richiamato ha stabilito che le Province avrebbero provveduto all espletamento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto su strada dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del citato decreto legislativo n. 395 del 22 dicembre 2000, cui era parzialmente subordinato il trasferimento della funzione, e che tali esami, nelle more, avrebbero continuato a svolgersi presso le commissioni regionali già esistenti; l articolo 30 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali recita che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione - 2 -
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie ; l Accordo, sancito dalla Conferenza Unificata, prevede che le Province possano stipulare apposite convenzioni, ai sensi dell articolo 30 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, per l organizzazione e lo svolgimento degli esami, in base a livelli sovraprovinciali di aggregazione territoriale dalle medesimi individuati; il Regolamento della Provincia di Cagliari, disciplinante gli esami per il conseguimento dell idoneità professionale di autotrasportatore di merci e di viaggiatori, approvato con D. C.P. n 7 del 25/01/2010, prevede all art. 12 la possibilità per la Provincia di Cagliari di stipulare apposite convenzioni per l organizzazione e lo svolgimento degli esami medesimi; la Provincia di Carbonia Iglesias e la Provincia di Cagliari intendono esercitare in forma coordinata la funzione amministrativa relativa all espletamento degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto su strada; TUTTO CIO PREMESSO Le parti: 1. la Provincia di Carbonia Iglesias; 2. la Provincia di Cagliari; che, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, formante parte sostanziale ed integrante della presente convenzione, convengono e stipulano quanto appresso. ART.1-3 -
OGGETTO E FINALITÀ La presente convenzione ha per oggetto l esercizio, in modo coordinato, delle funzioni concernenti l espletamento degli esami per il conseguimento dell idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori, al fine di garantire in ambito provinciale lo svolgimento programmato delle sessioni di esame alle quali siano ammessi a partecipare coloro che hanno la residenza anagrafica o l iscrizione nell anagrafe degli italiani residenti all estero o la residenza normale (ai sensi dell articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395) nel territorio delle Province aderenti. A tal fine la Provincia di Carbonia Iglesias delega le funzioni relative all espletamento degli esami per il conseguimento dell idoneità professionale, per il trasporto su strada di merci e viaggiatori, in favore della Provincia di Cagliari, che accetta ed opera in nome e per conto della Provincia di Carbonia Iglesias ART.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI DI ESAME La Provincia di Cagliari ai sensi dell art. 6 del proprio Regolamento, approvato con D. C.P. n 7 del 25/01/2010, entro il 31 dicembre di ogni anno programma le date delle sessioni di esame ed i termini di presentazione delle domande, dandone adeguata pubblicità. Pertanto la Provincia delegata, secondo la cadenza temporale stabilita con le modalità di cui al precedente capoverso, provvede allo svolgimento delle sessioni d esame, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento provinciale dalla stessa adottato. La Provincia delegata provvede, in particolare, alla ricezione - 4 -
ed all istruttoria delle domande di partecipazione, all ammissione o all esclusione dei candidati, all organizzazione ed allo svolgimento della sessione d esame, alla trasmissione dell elenco degli idonei, dei respinti e delle copie dei verbali d esame alla Provincia delegante, e a dare comunicazione di ogni altro elemento utile ai fini del regolare svolgimento della procedura d esame. La Provincia delegata provvede altresì ad introitare le somme corrisposte dai candidati a titolo di rimborso spese, nella misura stabilita dal proprio regolamento. Resta di competenza della Provincia delegante il rilascio degli attestati di idoneità professionale ai soggetti che hanno la residenza anagrafica o l iscrizione nell anagrafe degli italiani residenti all estero o la residenza normale (ai sensi dell articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395) nel loro territorio. Al fine di uniformare le modalità di espletamento delle sessioni d esame le Provincie aderenti alla presente convenzione stabiliscono, inoltre, che: 1. nelle more del rilascio dell attestato di frequenza al corso di preparazione all esame, il candidato è ammesso all esame con riserva, producendo la certificazione dell organismo autorizzato di cui all articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n.395 del 22 dicembre 2000, che attesta la compiuta e regolare frequenza del corso; 2. in caso di superamento dell esame, l attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori è rilasciato solo previa dimostrazione dell avvenuto conseguimento dell attestato di frequenza al corso di preparazione; ART.3-5 -
DURATA La presente convenzione è valida fino a revoca a semplice richiesta di una delle parti. Letto, approvato e sottoscritto. Per la Provincia di Carbonia Iglesias Il Dirigente dell Area Pianificazione: Dott.ssa Anna Maria Congiu Per la Provincia di Cagliari Il Dirigente del Servizio dei Trasporti: Ing. Gian Michele Camoglio - 6 -