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Prot. n.141/08/area III MAN, lì 27.05.2008 Al Sig. Questore di Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza Al Sig. Comandante Provinciale Corpo Forestale dello Stato Al Sig. Dirigente Sezione Polizia Stradale di Ai Sigg. Comandanti Corpi Polizia Municipale Loro Sedi Oggetto: Modifiche al Codice della Strada. Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92. Articoli 186,187, 189 e 222. Prime disposizioni operative. Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 122 del 26.05.2008 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 92 del 23.05.2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza. Il provvedimento d urgenza, che è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, oltre ad aver aumentato le pene per i reati di omicidio colposo e lesioni conseguenti ad illeciti stradali, ha introdotto significative modifiche agli articoli 186,187, 189 e 222 del Codice della Strada. Il Dipartimento Pubblica Sicurezza del Ministero dell Interno ha fornito, con circolare n. 300/A/1/35690/101/3/3/9 in data 26.05.2008, fermi restando i profili di competenza dell Autorità Giudiziaria, le seguenti direttive per uniformare, in questa prima fase di attuazione, l attività degli Organi di Polizia Stradale, facendo riserva di adeguare le stesse alle eventuali ulteriori esigenze operative che si dovessero manifestare in questo primo periodo di applicazione delle nuove norme. 1

1. MODIFICHE IN MATERIA DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA L articolo 4 del D.L. 92/2008 ha modificato l art. 186 C.d.S. prevedendo un aumento delle pene per i casi più gravi di guida in stato di ebbrezza alcolica e la trasformazione in reato dell illecito amministrativo di rifiuto di sottoporsi ai controlli alcolemici. 1.1. Aumento delle pene per guida in stato di ebbrezza alcolica E stato previsto il raddoppio del massimo edittale per i reati di cui all articolo 186 comma 2, lettere b) e c). Infatti, secondo la nuova formulazione delle predette disposizioni chi guida in stato di ebbrezza con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) è punito con l arresto fino a sei mesi, mentre chi guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) è punito con l arresto da tre mesi ad un anno. 1.2 Confisca dei veicoli per guida in stato di ebbrezza Quando il conducente è sorpreso a guidare un veicolo con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l), oltre all applicazione delle pene principali e delle sanzioni amministrative accessorie incidenti sulla patente di guida, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la misura di sicurezza della confisca del predetto veicolo, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. Si tratta di un caso di confisca obbligatoria ai sensi dell art. 240, comma 2, C.P. La misura di sicurezza si applica anche nel caso in cui la pronuncia consegua a patteggiamento ovvero nel caso di sospensione condizionale della pena. La confisca del veicolo si applica anche quando il conducente in stato di ebbrezza con un valore corrispondente ad un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) provochi un incidente stradale. In tale caso non trova, quindi, applicazione la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo prevista dal comma 2 bis dell art.186 C.d.S. ed il mezzo di proprietà del trasgressore deve essere sempre sottoposto a sequestro nel rispetto della procedura di cui al punto 1.2.1. Giova sottolineare che per la confisca di cui si parla non trovano applicazione le disposizioni dell art.213 C.d.S. che disciplinano i casi in cui la confisca costituisca sanzione amministrativa accessoria. E ciò anche quando il veicolo con cui è commesso il reato di cui all art.186, comma 2, lett. c) è un motoveicolo o un ciclomotore. In tali casi, infatti, non trovano applicazione neanche le disposizioni dell art.213, comma 2-sexies, C.d.S. che impongono la confisca amministrativa dei motoveicoli o dei ciclomotori con cui sono sta ti commessi reati. 2

Nei confronti dei conducenti dei predetti veicoli, perciò, ricorrendo le condizioni di cui all art.186, comma 2, lett. c), si applica la misura di sicurezza della confisca ed il sequestro è operato secondo la procedura di cui al punto 1.2.1. della presente circolare. Resta, invece, vigente l obbligo di sequestro e confisca amministrativa ai sensi del citato art. 213, comma 2-sexies, quando il reato di guida in stato di ebrezza, con un tasso alcolemico non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), sia commesso alla guida di ciclomotori o di motoveicoli. 1.2.1 Sequestro preventivo del veicolo Al momento dell accertamento della condotta criminosa, ai sensi dell art.321, comma 3 bis, C.P.P., la polizia giudiziaria che è intervenuta, in attesa che il Pubblico Ministero assuma la direzione delle indagini, procede al sequestro preventivo del veicolo appartenente alla persona che si è resa responsabile del reato. Il sequestro deve essere disposto da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Il veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza deve essere sequestrato solo se risulta a questi intestato sui documenti di circolazione, salvo successiva verifica dell effettiva proprietà del veicolo stesso che può essere acquisita con ogni mezzo. 1.2.2. Possibilità di affidamento in custodia al trasgressore La nuova previsione normativa ha disposto che il veicolo che deve essere confiscato può essere affidato in custodia al trasgressore. Il veicolo può essere affidato al conducente solo quando questi possa legittimamente essere nominato custode, secondo le disposizioni generali degli artt. 259 e 120 C.P.P. Queste disposizioni, infatti, stabiliscono che non può assumere la custodia chi si trova in manifesto stato di ubriachezza o di intossicazione da sostanze stupefacenti, chi manifesta palese infermità mentale ovvero chi risulta essere sottoposto a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione. Pertanto, in base alle citate norme del Codice di procedura penale, nell immediatezza dell accertamento del reato, non è possibile consentire a chi si trovi in stato di ebbrezza di assumere la custodia del veicolo sequestrato. Si precisa che in tali casi non possono trovare applicazione le disposizioni del comma 2-quinques dell art.186 C.d.S., introdotto dal D:L: 92/2008, perché la procedura di recupero del veicolo ivi prevista è espressamente esclusa dalla stessa norma nel caso di sequestro. Nell immediatezza dell accertamento, l Ufficiale di Polizia Giudiziaria che ha accertato il reato di cui all art.186, comma 2, lett.c), deve disporre il sequestro preventivo del veicolo e lo deve affidare in giudiziale custodia a persona diversa dal conducente ebbro cioè, secondo le indicazioni della locale Autorità giudiziaria, deve consegnarlo ad un soggetto autorizzato, nominandolo custode. 3

Solo successivamente, quando la persona sia tornata completamente sobria può essergli consentito di assumere la custodia, limitando, così le spese a suo carico ed evitando che le stesse debbano essere anticipate dall erario. L eventuale variazione della custodia del mezzo sequestrato, tuttavia, non può essere effettuata dalla Polizia Giudiziaria perché costituisce attività del Pubblico Ministero il quale, secondo le disposizioni dell art.321, comma 3 bis, C.P.P., procedendo alla convalida del sequestro preventivo, può disporre il suo affidamento al proprietario che ne abbia fatto richiesta. 1.3. Procedura di recupero del veicolo che non può essere condotto da altra persona idonea Il comma 2-quinques dell art.186 C.d.S., introdotto dal D.L. 92/2008, ha nuovamente disciplinato la procedura di recupero del veicolo condotto da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica nel caso in cui il mezzo non può essere condotto da altra persona idonea. La nuova disposizione, che riproduce quella già contenuta nell ultimo periodo del comma 2 dell art.186 prima della modifica normativa apportata dal D.L. 117/2007, convertito in L. 02.10.2007, n. 160, consente all Organo di Polizia procedente di affidare il veicolo condotto dalla persona in stato di ebbrezza ad altra persona idonea ovvero, in mancanza, di farlo recuperare da un soggetto autorizzato ad esercitare l attività di soccorso stradale e deposito e farlo trasportare presso un luogo indicato dallo stesso trasgressore, ovvero, in mancanza presso l autorimessa del soggetto che ha proceduto al recupero dello stesso. Le spese di recupero, trasporto e custodia sono interamente a carico del trasgressore e devono essere da questi corrisposte direttamente al soggetto che procede al recupero. Occorre precisare, peraltro, che il recupero del veicolo non condiziona la sua disponibilità da parte del legittimo possessore e che, perciò, l operazione di recupero e custodia del mezzo non comporta l adozione di particolari formalità né l attribuzione di oneri di custodia diversi da quelli nascenti da un normale contratto di deposito. 1.4 Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolemici La completa riformulazione dei primi due periodi del comma 7 dell art.186 C.d.S., determina la reintroduzione del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 che, per effetto del D.L. 117/2007, convertito in L. 02.10.2007, n. 210, era stato trasformato in illecito amministrativo. La nuova norma stabilisce che nei confronti di chi si rifiuta sia applicata la stessa pena prevista per chi guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico nel sangue superiore 1,5 grammi per litro (g/l). L espresso rinvio operato dal comma 7, alle sole pene principali dell art.186, comma 2, lett. c), esclude che dalla sentenza di condanna per tale reato possa conseguire anche la misura di sicurezza della confisca e, che, quindi, il veicolo 4

condotto da cui si rifiuta debba essere oggetto di sequestro. Con la condanna, invece, è sempre disposta la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, ovvero in caso di recidiva in un biennio, la revoca della patente. L Organo di Polizia che accerta il reato, perciò, deve provvedere al ritiro del documento di guida secondo le disposizioni dell art.223 C.d.S. Il reato di cui trattasi può concorrere con quello di cui al comma 2 dell art.186 C.d.S. quando, sulla base di inequivocabili sintomi rilevabili dal comportamento del conducente, sia possibile affermare che la persona che si è rifiutata di sottoporsi ad accertamenti alcolemici abbia guidato il veicolo in stato di ebbrezza. Con la sentenza di condanna è altresì disposto il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni. Trattandosi di sanzione applicata dal giudice, l operatore di Polizia Stradale, nell immediatezza dell accertamento del reato, non può applicare alcuna misura provvisoria sul veicolo. 2. MODIFICHE IN MATERIA DI GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PER USO DI STUPEFACENTI Anche l art. 187 C.d.S. è stato oggetto di un intervento correttivo tendente ad inasprire le sanzioni per chi conduce un veicolo in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope. Si applicano a tale fattispecie le disposizioni dell art.186, comma 2, lett. c), relative alla confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea e ciò consente di applicare, altresì, tutte le procedure descritte nei punti 1.2.1 e 1.2.2 della presente circolare 2.1 Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dello stato psico-fisico Chi si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sanitari o con precursori finalizzati alla verifica dello stato di alterazione psico-fisici è assoggettato alle stesse pene e sanzioni accessorie previste dall art.186, comma 7, C.d.S.. Valgono, perciò, le considerazioni di cui al punto 1.4 della presente circolare. 3. ALTRE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA L art.4 del D.L. 92/2008 è intervenuto anche sulle disposizioni degli articoli 189 e 222 C.d.S. In particolare, sono state aumentate le pene per chi fugge ovvero omette di prestare soccorso in occasione di un incidente stradale ed è stato previsto che il giudice disponga in ogni caso la revoca della patente di guida quando il conducente in stato di ebbrezza con tasso alcolemico oltre 1.5 gr/l ovvero sotto l effetto di stupefacenti, abbia provocato un incidente stradale con esito mortale. 5

4. COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER LESIONI PROVOCATE DA PERSONE IN STATO DI EBBREZZA Per effetto della modifica dell art.4 del D.L.G. 28.08.2000 n. 274, recante disposizioni in materia di competenza del Giudice di Pace, è stato previsto che la competenza a giudicare dei reati di lesioni personali colpose punibili a querela di parte, di cui all art. 590 C.P., sia trasferita al Tribunale in composizione monocratica quando le lesioni stesse siano provocate da una persona in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) ovvero in stato di alterazione psico-fisica per aver assunto stupefacenti. Si confida nella puntuale applicazione delle direttive contenute nella presente circolare. Il Prefetto - Blasco - 6