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ISSN Pubblicato dal 12/01/2016

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA

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Decisum: sui termini di riassunzione del ricorso avverso il provvedimento di revoca dell aggiudicazione definitiva di un appalto di lavori.

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della sentenza del T.A.R. per la Toscana, Sez. II, n. 1895/2014, resa tra le parti, concernente un diniego di emersione dal lavoro irregolare;

ha pronunciato la presente

Transcript:

N. 01921/2013REG.PROV.COLL. N. 05297/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5297 del 2012, proposto da: Mucafer Società cooperativa p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Longo e Michele Clemente, con domicilio eletto presso Michele Clemente in Roma, vicolo Orbitelli, 31; contro Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Viola, con domicilio eletto presso l avv. Tommaso Longo in Roma, via Germanico, 146; nei confronti di Liquidazione Coatta Amministrativa del Consorzio Co. Pro. La - Consorzio di Produzione e Lavoro; per la riforma della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE IV n. 1945/2012, resa tra le parti, concernente ottemperanza sentenza n. 37/2008 del Tribunale di Benevento - pagamento somme Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Benevento; Vista la propria ordinanza n. 5893 del 2012; Viste le memorie difensive; Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2013 il Consigliere di Stato Doris Durante;

Uditi per le parti gli avvocati Clemente e Viola; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Considerato che il Giudice Unico del Tribunale di Benevento, con sentenza n. 37/08 dell 8 gennaio 2008 condannava il Comune di Benevento a pagare all a.t.i. Co.Pro.La - Mucafer, ciascuna per il 50% di sua spettanza, la somma di euro 110.134,45 oltre interessi dalla domanda, spese di giudizio e spese di CTU sostenute; che con ricorso notificato al Comune di Benevento ed alla liquidazione coatta amministrativa di Co.Pro.La., la cooperativa Mucafer chiedeva al TAR Campania di ordinare al Comune di Benevento di dare esatta esecuzione al giudicato formatosi sulla predetta sentenza, con conseguente condanna del Comune al pagamento della complessiva somma di euro 110.134,45 oltre interessi dalla domanda; che con sentenza n. 1945 del 2012, il TAR Campania, Napoli, dichiarava inammissibile il ricorso per l ottemperanza, non essendo stata fornita prova dell intervenuto passaggio in giudicato della sentenza mediante la apposita certificazione di cancelleria; che la cooperativa Mucafer ha proposto appello, con cui chiede l annullamento o la riforma della suddetta sentenza n. 1945 del 2012 del TAR Campania; che il Comune di Benevento, costituitosi in giudizio, ha eccepito l improcedibilità del ricorso per tardivo deposito del ricorso di primo grado che sarebbe avvenuto oltre il termine dimezzato di cui al combinato disposto degli artt. 45, comma 1 e 87, comma 3, c.p.a. e, comunque, il rigetto dell appello; che con ordinanza n. 5893 del 2012, questa Sezione ha invitato la Cooperativa Mucafer a presentare memoria sulla questione dell improcedibilità del ricorso di primo grado, rinviando al 22 gennaio 2013, la trattazione del giudizio; che alla odierna camera di consiglio le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini: Mucafer ha chiesto, che, in accoglimento dell appello, il Comune di Benevento sia condannato al pagamento, per le causali di cui alla sentenza del Giudice Unico del Tribunale di Benevento n. 37 del 2008, della residua somma di euro 74.779, 02 di cui euro 55.067, 23 come liquidato in sentenza ed euro 19.711,79 a titolo di interessi legali, nominandosi, se del caso, commissario ad acta, perché provveda in luogo dell amministrazione inadempiente; il Comune di Benevento ha insistito sulla eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado e di inammissibilità del giudizio di ottemperanza, concludendo per il rigetto dell appello;

che su queste precisazioni, alla camera di consiglio del 22 gennaio 2013, il giudizio è stato assunto in decisione. 1.- Va respinta, perché infondata in fatto e diritto l eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado di Mucafer sollevata dal Comune di Benevento. Secondo il comune di Benevento, Mucafer, in violazione degli artt. 45, comma 1 e 87, comma 3, c.p.a., avrebbe depositato il ricorso di primo grado oltre il termine perentorio, abbreviato, di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Mucafer, in esecuzione dell ordinanza n. 5893 del 2012, ha fornito la prova della tempestività del deposito del ricorso di primo grado, la cui notifica è avvenuta alle parti intimate (Comune di Benevento e Liquidazione Coatta Amministrativa Consorzio Co.Pro.La.) rispettivamente il 27 novembre 2010 e il 10 dicembre 2010 (la prima notifica a Co.Pro.La., disposta il 27 novembre 2010 non era andata a buon fine, essendo stata trasferita la sede sociale, sicché veniva ripetuta il 10 dicembre 2010 e si perfezionava il 14 dicembre 2010). Ciò posto, atteso che ai sensi dell art. 45, comma 1, c.p.a., il termine del deposito decorre dalla data in cui l ultima notifica si è perfezionata, il ricorso di primo grado, depositato dopo 8 giorni dal perfezionamento della notifica a Co.Pro.La., è tempestiva. 2.- L appello è fondato e deve essere accolto. Erroneamente, il TAR ha ritenuto inammissibile il ricorso per l ottemperanza sull asserita mancanza della certificazione del passaggio in giudicato della sentenza azionata. Invero, la ricorrente Mucafer aveva prodotto nel ricorso di primo grado copia conforme all originale della sentenza del Giudice Unico del Tribunale di Benevento n. 37 del 2008, con apposita dichiarazione del Cancelliere del Tribunale di Benevento che certificava che avverso la sentenza non era stato proposto appello o ricorso per cassazione, né istanza di revocazione ai sensi degli artt. 4 e 5 dell art. 305 c.p.c., con ciò intendendosi in sostanza il passaggio in giudicato della sentenza. Inoltre, la sentenza era stata in precedenza notificata al Comune di Benevento e alla Liquidazione Coatta Amministrativa Co.Pro.La. ai sensi degli artt. 114 del d. lgs. n. 104 del 2010, munita di formula esecutiva e la certificazione del cancelliere era stata apposta in data 25 ottobre 2010, a distanza di 2 anni e nove mesi dalla pubblicazione della sentenza e dopo 2 anni e sette mesi dalla notificazione della sentenza munita di formula esecutiva. Tali elementi sono probanti, ove sussistessero dubbi, del passaggio in giudicato della sentenza azionata con ricorso per l ottemperanza. Orbene, al giudice dell ottemperanza, incombe, pur in mancanza di formale attestato della cancelleria del passaggio in giudicato della sentenza, verificare sulla base della documentazione agli

atti, se la sentenza azionata sia passata in giudicato (cfr. Cons. Stato, terza sezione, n. 1464 del 16 marzo 2012). Risulta di conseguenza erronea la statuizione di inammissibilità del ricorso del giudice di primo grado, che si è attestato su posizioni meramente formali, lesive dei principi di effettività della tutela e del giusto processo di cui agli artt. 1 e 2, c.p.a. 3.- Nel merito, va dato atto dell inottemperanza del Comune di Benevento che nel giudizio non ha mai provato o affermato di aver dato adempimento al giudicato di cui alla sentenza n. 37 del 2008 del Giudice Unico del Tribunale di Benevento, depositata in data 8 gennaio 2008, emessa all esito del giudizio n. 1330 del 1998 R.G. Ciò posto, va ordinato al Comune di Benevento di dare integrale ed esatta esecuzione alla suddetta sentenza n. 37 del 2008 dell 8 gennaio 2008 del Giudice Unico del Tribunale di Benevento, adottando nel termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza gli atti di liquidazione e pagamento, delle somme a tale titolo dovute, ammontanti, secondo la domanda della Mucafer ad euro 74.779, 02, detratte eventuali somme corrisposte nelle more del giudizio. Decorso vanamente il suddetto termine, in luogo e vece del Comune provvederà ai suddetti adempimenti il Commissario ad acta che si nomina sin d ora nella persona del Prefetto di Benevento o dirigente dallo stesso delegato, il quale provvederà nell ulteriore termine di 60 giorni. In conclusione l appello deve essere accolto e, per l effetto, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere accolto il ricorso di primo grado di Mucafer. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, nell importo indicato in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) pronunciando sull appello in epigrafe, lo accoglie e per l effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado della cooperativa Mucafer s.c.p.a. e ordina al Comune di Benevento di dare integrale ed esatta esecuzione alla sentenza n. 37 del 2008 dell 8 gennaio 2008 del Giudice Unico del Tribunale di Benevento, nei modi e termini indicati in motivazione. Nomina, per il caso di persistente inadempimento del Comune, Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Benevento o dirigente dallo stesso delegato, il quale provvederà in luogo e vece dell amministrazione nei modi e sensi indicati in motivazione. Condanna il Comune di Benevento al pagamento di euro 3.000,00 oltre accessori di legge a Mucafer per le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente Vito Poli, Consigliere Carlo Saltelli, Consigliere Antonio Amicuzzi, Consigliere Doris Durante, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 09/04/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)