UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

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REGOLAMENTO DI ATENEO PER L AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA (art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168) Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 luglio 2002

TITOLO VII GESTIONE PATRIMONIALE ART. 87 - BENI PATRIMONIALI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA 1. I beni patrimoniali suscettibili di utilizzazione economica si distinguono in: - immobilizzazioni immateriali; - immobilizzazioni materiali: beni immobili; - immobilizzazioni materiali: beni mobili; - immobilizzazioni finanziarie; secondo le norme del codice civile e le classificazioni previste per le pubbliche amministrazioni dalla Tabella C allegata al Decreto legislativo 279/1997. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli. 2. L amministrazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali è attuata mediante sistemi informatizzati di contabilità patrimoniale. 3. L amministrazione delle immobilizzazioni finanziarie è attuata con il supporto di un apposita contabilità sezionale delle partecipazioni e dei titoli pubblici e privati. 4. L amministrazione dei crediti è attuata mediante sistemi informatizzati di contabilità finanziaria. ART. 88 - INVENTARIO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1. Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da software (esclusi i pacchetti applicativi in licenza d uso), brevetti, licenze, diritti di privativa su brevetti, marchi registrati ed altri assimilati.

2. La categoria inventariale software si suddivide nelle classi individuate dall Autorità per l Informatica nella Pubblica Amministrazione. 3. Il bene contabilizzato come bene patrimoniale è costituito dal software applicativo di proprietà prodotto dall Università o acquistato dall esterno. Il software di base va contabilizzato come immobilizzazione materiale unitamente all hardware. 4. I beni immateriali sono registrati nel sistema di contabilità patrimoniale con le stesse modalità dei beni mobili gestiti a matricola. ART. 89 - CONSEGNATARI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIARI 1. Le immobilizzazioni immateriali sono date in consegna con apposito verbale di norma ad agente, designati dal Direttore Amministrativo per l Amministrazione Centrale e dai Direttori dei Centri di Responsabilità per le strutture universitarie decentrate. 2. In caso di sostituzione degli agenti responsabili, il verbale è sottoscritto dall agente cessante e da quello subentrante, nonché dal funzionario all uopo delegato dal Direttore Amministrativo. 3. Gli inventari sono tenuti aggiornati dalle singole strutture e sono annualmente stampati su supporto cartaceo in duplice esemplare, di cui uno è conservato presso il Servizio Economato e l altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna sino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico. ART. 90 - INVENTARIO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: BENI IMMOBILI 1. L inventario dei beni immobili deve evidenziare: a) il codice del Centro di Responsabilità del bene immobile con i riferimenti identificativi della Divisione Edilizia (zona geografica, area, edificio), l ubicazione, la destinazione d uso generale e specifica dei locali

riportati nelle planimetrie, associati ai Centri di Costo cui sono affidati e alle misure (mq e mc); b) la proprietà (acquisita dall Università, in consegna dal demanio, in comodato da terzi); c) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile; d) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati; e) il valore contabile originario con gli incrementi successivi per migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti; f) il valore catastale o commerciale; g) il valore assicurativo; h) gli eventuali redditi. ART. 91 - ASSEGNAZIONE DI BENI IMMOBILI 1. Il Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, assegna in uso gli immobili, o parte di essi, ai singoli Centri di Responsabilità, eventualmente precisando particolari condizioni di utilizzazione. 2. Gli uffici e le strutture competenti alla tenuta degli inventari dei beni annotano i provvedimenti di assegnazione e le necessarie variazioni. ART. 92 - CONSEGNATARI DEI BENI IMMOBILI 1. I beni immobili di pertinenza dell Amministrazione Centrale sono dati in consegna per la custodia al Responsabile della Direzione Servizi tecnici, generali e patrimonio ; gli immobili di pertinenza delle strutture sono dati in consegna per la custodia ai direttori dei rispettivi Dipartimenti e Centri di Responsabilità. Gli agenti consegnatari sono responsabili della manutenzione ordinaria ed hanno l obbligo di segnalare tempestivamente le esigenze di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione. 2. La consegna ha luogo in base a verbali redatti in contraddittorio tra chi effettua la consegna e chi la riceve con l assistenza o di un funzionario all uopo delegato dal Direttore Amministrativo.

3. I lavori che comportino una trasformazione dei locali o una modificazione del patrimonio immobiliare o dei relativi impianti, nonché ogni cambio nella tipologia di destinazione d uso dei locali, devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. 4. Con apposito disciplinare, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono determinate le modalità e le condizioni per l assegnazione degli alloggi di servizio. ART. 93 CLASSIFICAZIONE DEI BENI MOBILI 1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie inventariali: - mobili, arredi, macchine ufficio; - materiale bibliografico e didattico; - strumenti tecnici e attrezzature; - automezzi e altri mezzi di trasporto. 2. La categoria inventariale «mobili, arredi, macchine ufficio» si suddivide in classi inventariali di beni fungibili delimitate agli arredi ufficio, alle macchine ordinarie ufficio e agli arredi tecnici. 3. La categoria inventariale «strumenti tecnici e attrezzature» si suddivide in appropriate classi inventariali definite dai responsabili delle diverse aree scientifiche per quanto riguarda le strumentazioni didattiche e apparecchiature di laboratorio, e dai responsabili dei servizi centralizzati per i cespiti dell Information Technology delle telecomunicazioni e degli audiovisivi. 4. La categoria inventariale «automezzi e altri mezzi di trasporto» si suddivide in appropriate classi inventariali riferite ad autovetture, automezzi di trasporto materiale, mezzi di trasporto interni e mezzi agricoli. 5. I beni mobili di valore culturale di cui al D. Lgs.vo 29.10.1999 n. 490 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, devono essere descritti anche in un separato catalogo con le indicazioni atte ad identificarli.

ART. 94 INVENTARIO DEI BENI MOBILI 1. L inventario generale dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni: a) il codice e la denominazione del Centro di Responsabilità consegnatario; b) la collocazione fisica (codice del Centro di Responsabilità, codice edificio e, ove possibile, locale in cui si trovano i beni); c) la categoria inventariale; d) la classe inventariale e/o descrizione del bene; e) la quantità, senza numero di matricola, per i beni della categoria «mobili, arredi e macchine ufficio» e per specifiche classi inventariali della categoria «strumenti tecnici attrezzature»; f) il numero di matricola per le specifiche classi inventariali delle categorie «strumenti tecnici attrezzature», «automezzi e altri mezzi di trasporto»; g) il valore contabile (costo di acquisto con i successivi incrementi e decrementi); h) il valore assicurativo; i) il valore gestionale (valore contabile al netto degli ammortamenti di contabilità gestionale). ART. 95 - CONSEGNATARI DI BENI MOBILI 1. I beni mobili sono dati in consegna con apposito verbale all Economo dell Università per i beni di pertinenza dell Amministrazione Centrale e ai Direttori dei Dipartimenti e dei Centri di Responsabilità per i beni di pertinenza delle strutture decentrate. 2. Il passaggio di consegna dal precedente al successivo consegnatario deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio sottoscritto anche dal funzionario all uopo delegato dal Direttore Amministrativo. 3. Gli inventari sono tenuti aggiornati dalle singole strutture e sono annualmente stampati su supporto cartaceo in duplice esemplare, di cui uno è conservato presso il Servizio Economato, l altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna sino a che non ne abbiano ottenuto formale

discarico. ART. 96 - CARICO E SCARICO DI BENI MOBILI 1. I beni mobili sono assunti in carico nell inventario sulla base di buoni di carico firmati dall agente responsabile. 2. Non richiedono l iscrizione negli inventari tutti i beni soggetti a facile consumo o deterioramento, ivi compresi: - gli accessori per uffici; - l utensileria per officine, laboratori, ecc.; - i nastri, i dischi (supporti per la registrazione elettronica, floppy disk, cdrom, nastri per stampanti, ecc.); - i software in licenza l uso; - gli accessori hardware (tastiere, mouse, espansioni di memoria, ecc.); - gli estintori e le bombole; - le parti di ricambio e gli accessori di beni patrimoniali inventariati. 3. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione, obsolescenza o altre cause, viene proposta dall agente responsabile ed è disposta con deliberazione dell organo collegiale del Centro di Responsabilità interessato. 4. La deliberazione di cui al comma 3 dovrà anche prevedere le modalità di reintegro o di risarcimento degli eventuali danni o perdite connessi ad accertate responsabilità. 5. Sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico si provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali. 6. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario, con riferimento alla data di arrivo dei beni acquistati (indipendentemente dal pagamento della fattura al fornitore), o ricevuti a titolo gratuito (donazioni, lasciti) o a titolo non traslativo della proprietà.

ART. 97 - RICOGNIZIONE DEI BENI MOBILI 1. Almeno ogni dieci anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed al conseguente aggiornamento degli inventari sulla base delle vigenti disposizioni, nonché ad una nuova valutazione dei beni stessi sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 2. Le operazioni di ricognizione inventariale dei beni mobili sono effettuate da personale amministrativo dell'ufficio Economato e Patrimonio o da personale della struttura consegnataria, delegato dal responsabile del Centro di Responsabilità a seconda che si tratti di beni conferiti rispettivamente all Amministrazione Centrale o alle Strutture decentrate. 3. Nel verbale della ricognizione inventariale, redatto contestualmente e sottoscritto congiuntamente dal personale incaricato, sono specificate le differenze riscontrate fra i registri contabili e gli inventari fisici. Copia del verbale è consegnata al responsabile del Centro di Responsabilità e trasmessa al Consiglio di Amministrazione per le conseguenti delibere. ART. 98 - GESTIONE AUTOMEZZI 1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l uso accertando che: a) la loro utilizzazione sia conforme ai servizi di istituto; b) il rifornimento dei carburanti ed i percorsi effettuati vengano registrati in appositi moduli. Il consegnatario provvede, mensilmente, alla compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e lo trasmette al competente ufficio amministrativo. 2. I consegnatari degli automezzi sono per l Amministrazione Centrale l Economo e per le strutture decentrate i Direttori dei rispettivi Centri di Responsabilità. ART. 99 - MATERIALI DI CONSUMO 1. Ove se ne ravvisi l opportunità, con delibera del Consiglio di

Amministrazione per i servizi generali o dell Organo Collegiale per i Centri di Responsabilità, verranno istituiti appositi magazzini per il deposito e la conservazione dei materiali di consumo costituenti scorte. L economo e i soggetti delle strutture decentrate incaricati della gestione dei magazzini devono tenere apposita contabilità a quantità e specie. 2. Il carico del materiale di cui al precedente punto 1, avviene sulla base delle ordinazioni e delle bolle di consegna dei fornitori. 3. Il prelevamento per il fabbisogno dei singoli pezzi avviene mediante buoni. 4. I materiali di consumo di pronto uso, che non costituiscono scorte, non vengono registrati nella contabilità di magazzini. ART. 100 - GESTIONE DEL MATERIALE BIBLIOGRAFICO 1. I Direttori delle Biblioteche Centralizzate e i Direttori dei Dipartimenti presso i quali esistono strutture bibliotecarie sono responsabili della custodia e della gestione del materiale bibliografico, inventariato per numero e valore, con l ausilio di adeguati sistemi informatizzati comuni a tutto l Ateneo, finalizzati al miglioramento della qualità del servizio nonché ai fini assicurativi e di controllo. 2. In coerenza con le scelte organizzative di cui al comma 1, il ciclo passivo degli stanziamenti, impegni, liquidazioni e pagamenti di materiale bibliografico è attuato secondo le procedure di acquisto di beni sui capitoli di spesa in conto capitale. 3. Il materiale bibliografico su qualsiasi supporto acquisito con fondi universitari di qualsiasi provenienza (contributi, fondi di ricerca, ecc.) e quello pervenuto in donazione, omaggio o cambio è iscritto nell inventario della biblioteca o del Dipartimento di riferimento, specificando: - numero di inventario, da riportare anche sulla fattura del fornitore; - autore, titolo, editore, data; - causale (acquisto, donazione, omaggio, permuta, reintegro); - valore di copertina;

- collocazione (sede). 4. Lo scarico di materiale bibliografico dalla dotazione di ciascuna biblioteca, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione o dell organo collegiale del Centro di Responsabilità competente, è annotato in apposito documento a firma del responsabile specificando: - numero di inventario; - autore, titolo, editore, data; - causale (acquisto, donazione, omaggio, permuta, reintegro); - valore di copertina; - collocazione (segnatura). 5. Almeno ogni cinque anni, le strutture bibliotecarie di cui al comma 1 procedono alla ricognizione del materiale bibliografico iscritto nell inventario di loro pertinenza. ART. 101 - INVENTARIO DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1. I titoli e i valori pubblici e privati sono inventariati al prezzo di acquisto o, in mancanza, al valore di borsa del giorno precedente a quello della inventariazione. Essi sono descritti con l indicazione della natura dei titoli, del loro numero di identificazione, della scadenza, del valore nominale e della rendita annuale. ART. 102 - INESIGIBILITA DEI CREDITI 1. Le inesigibilità che si verificano nei crediti iscritti nella situazione patrimoniale vengono dichiarate con le procedure di cui all art. 34, dopo l espletamento di accertamenti in relazione alle cause ed alle eventuali responsabilità.

ART. 103 - RECUPERO DEI DATI PREGRESSI NEL SISTEMA INFORMATIZZATO DI CONTABILITA PATRIMONIALE 1. L'Università, a completamento della informatizzazione del sistema di contabilità integrata, promuove il trasferimento nell archivio dell elaboratore i dati di tutti i beni immobili, mobili e immateriali esistenti, di proprietà dell Università, del demanio e di terzi in prestito d uso o comodato, acquisiti dall anno di costituzione della stessa Università; l'operazione ha le seguenti finalità: a) amministrazione degli inventari in relazione alle esigenze legali con elaborazione di situazioni contabili inventariali per consegnatario responsabile; b) controllo delle situazioni contabili inventariali per consegnatario responsabile con gli inventari fisici; c) accertamento degli ammortamenti per Centro di Responsabilità e dei valori residui da ammortizzare nel sistema di contabilità gestionale; d) aggiornamento delle consistenze assicurate nella polizza furtoincendio. 2. I criteri e le modalità di attuazione della operazione di cui al comma 1 sono oggetto di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.