Definizioni. Verbale di controllo ispettivo. Modalità e termini per la gestione delle non conformità



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Decreto Dipartimentale 26 settembre 2014 n. 18096 (pubblicazione sul sito internet del MiPAAF).- Individuazione dei tempi e delle modalità di gestione dei provvedimenti adottati dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori del settore della produzione biologica a seguito dell accertamento di non conformità, in attuazione dell art. 7 del Decreto 20 dicembre 2013 n. 15962. In attuazione dell articolo 7 del DM 20 dicembre 2013 n. 15962 il Dipartimento dell Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari ha emanato il Decreto Dipartimentale 26 settembre 2014 n. 18096 che stabilisce le modalità ed i termini per la gestione dei provvedimenti emessi dagli Organismi di controllo nei confronti degli operatori, nel caso in cui siano accertati comportamenti, azioni o negligenze in contrasto con quanto previsto dalla normativa comunitaria a nazionale sul biologico. Tutti gli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 220/1995, devono recepire le disposizioni contenute nel DD 26 settembre 2014 nella documentazione di sistema entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. Il DD 26 settembre 2014 n. 18096 è entrato in vigore il 26/09/2014 (giorno di pubblicazione nel sito internet del MiPAAF) e si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015. Di seguito le principali novità introdotte dal Decreto de quo. Definizioni Il DD 26 settembre 2014 definisci i termini quali: Azione correttiva, Diffida, Provvedimento, Ricorso, Trattamento della non conformità, Verbale di controllo ispettivo, Verifica del provvedimento e del trattamento, Verifica delle azioni correttive. Verbale di controllo ispettivo L articolo 3 del DD 26 settembre 2014 stabilisce i seguenti tempi di invio del verbale di controllo ispettivo (documento [verbale di visita ispettiva o relazione di controllo] che reca le informazioni complete sui risultati della visita ispettiva, comprese le eventuali osservazioni e rilievi di non conformità, redatto dall ispettore dell Organismo di controllo e rilasciato immediatamente all operatore o ad un suo delegato dell unità operativa, al termine della visita ispettiva): 1) Visita ispettiva conforme: i verbali di controllo ispettivo sono trasmessi per via telematica dall ispettore alla sede dell Organismo di controllo entro il mese successivo a quello di esecuzione delle visite ispettive; 2) Visita ispettiva con non conformità riconducibile a inosservanza: i verbali di controllo ispettivo sono trasmessi dall ispettore alla sede dell Organismo di controllo entro 15 giorni dalla visita ispettiva; 3) Visita ispettiva con non conformità riconducibile a infrazione e irregolarità: i verbali di controllo ispettivo sono trasmessi dall ispettore alla sede dell Organismo di controllo entro 3 giorni dalla visita ispettiva. L articolo 3 del DD 26 settembre 2014 dispone la consegna di una copia dei verbali di controllo ispettivo all operatore o ad un suo delegato responsabile; inoltre introduce la possibilità della firma telematica dell operatore o del suo delegato responsabile. Modalità e termini per la gestione delle non conformità L Organismo di controllo, per ognuna delle non conformità è tenuto a stabilire (adeguando la documentazione di sistema) modalità ed i termini: per la comunicazione all operatore della misura applicata; per il trattamento della non conformità; per la verifica del rispetto di quanto indicato nella diffida, soppressione e sospensione Q Certificazioni S.r.l. Villa Parigini, località Basciano 53035 Monteriggioni (Siena) tel. +39 0577 327234 fax +39 0577 329907 lettera@qcsrl.it www.qcsrl.it Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01273640522 Capitale Sociale 90.000,00 i.v. Iscrizione Registro delle imprese di Siena n. 01273640522 REA n. 134249

A) Modalità e termini per la gestione delle inosservanze 1) Comunicazione all operatore della diffida: l Organismo di controllo, qualora sia accertata un inosservanza, emette e trasmette all operatore la diffida entro 30 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo o dalla data in cui è venuto a conoscenza dell inosservanza. La modalità per trasmettere la diffida può essere la PEC ovvero un sistema che garantisce l avvenuta ricezione. 2) Trattamento dell inosservanza: l Operatore, ricevuto il provvedimento, ha 60 giorni di tempo per il trattamento dell inosservanza e la presentazione dell eventuale proposta di azione correttiva (attività intrapresa dall operatore al fine di eliminare le cause della non conformità e prevenirne il ripetersi; l operatore individua i tempi e il responsabile dell attuazione). 3) Verifica del rispetto di quanto indicato nella diffida: l Organismo di controllo, ricevuta la comunicazione da parte dell Operatore per il trattamento dell inosservanza ed eventuale azione correttiva, ha 20 giorni di tempo per verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l efficacia del trattamento dell inosservanza e valuta, se del caso, l eventuale proposta di azione correttiva. una nuova visita ispettiva. Al termine della fase di attuazione dell eventuale azione correttiva l Organismo di controllo è tenuto alla verifica dell efficacia della stessa In deroga alla suddetta procedura è possibile che l Organismo di controllo preveda, fissando le condizioni nella documentazione di sistema, che l ispettore, nel corso della visita ispettiva, emetta immediatamente il provvedimento di diffida. Contestualmente l Operatore propone e attua immediatamente il trattamento dell inosservanza; successivamente l ispettore valuta il trattamento dell inosservanza ed indica nel verbale di controllo ispettivo la risoluzione della non conformità, nonché l eventuale proposta di azione correttiva formulata dall operatore. La valutazione dell efficacia dell azione correttiva può essere effettuata alla successiva verifica ispettiva. Successivamente l Organismo di controllo riesamina l attività svolta dall ispettore, nonché il ripristino della conformità e, se l esito è positivo, ne da evidenza con atto interno. In caso di esito negativo emette un adeguato provvedimento. Il provvedimento è trasmesso all operatore, entro 5 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo, utilizzando la posta elettronica certificata ovvero un sistema che garantisca l avvenuta ricezione. B) Modalità e termini per la gestione delle irregolarità 1) Comunicazione all operatore della soppressione delle indicazioni biologiche: l Organismo di controllo, qualora sia accertata una irregolarità, emette all operatore la soppressione delle indicazioni biologiche entro 5 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo o dalla data in cui è venuto a conoscenza della irregolarità e lo trasmette, entro e non oltre 3 giorni dall emissione, all Operatore che lo attua con immediatezza. La modalità per trasmettere la soppressione delle indicazioni biologiche può essere la PEC ovvero un sistema che garantisce l avvenuta ricezione. La soppressione delle indicazioni biologiche comporta il divieto per l operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell etichettatura e nella pubblicità dell intera partita o dell intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l irregolarità. 2) Trattamento dell irregolarità: l Operatore, ricevuto il provvedimento, deve: a) se il prodotto è stato commercializzato, comunicare ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche ed entro 5 giorni dal ricevimento del provvedimento deve attivare l eventuale procedura di ritiro, utilizzando un sistema che garantisca l avvenuta ricezione da parte del destinatario della comunicazione. Qualora non è possibile ritirare il prodotto dal mercato, l Operatore informa l Organismo di controllo per la tempestiva segnalazione, tramite PEC, all Ufficio e/o agli Uffici territoriali dell ICQRF (territorialmente competenti sia per la sede operativa sia per la sede legale degli operatori coinvolti) e alla Direzione generale della Prevenzione e del Contrasto alle Frodi Agroalimentari. b) se il prodotto non è stato commercializzato, segregare il prodotto come non conforme ed eliminare ogni riferimento al metodo di produzione biologica (ndr).

L Operatore, ricevuto il provvedimento, ha l obbligo di dare evidenza dell invio della comunicazione di soppressione ai clienti e l eventuale ritiro del prodotto. L Operatore ha 20 giorni di tempo per la presentazione della proposta di azione correttiva (attività intrapresa dall operatore al fine di eliminare le cause della non conformità e prevenirne il ripetersi; l operatore individua i tempi e il responsabile dell attuazione). 3) Verifica del rispetto di quanto indicato nella soppressione delle indicazioni biologiche: l Organismo di controllo, ricevuta la comunicazione da parte dell Operatore per il trattamento della irregolarità e dell azione correttiva, ha 10 giorni di tempo per verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l efficacia del trattamento dell irregolarità e valuta la proposta di azione correttiva. una nuova visita ispettiva. Al termine della fase di attuazione dell azione correttiva l Organismo di controllo è tenuto alla verifica dell efficacia della stessa attraverso un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva. L Organismo di controllo è altresì tenuto, se del caso, ad emettere un nuovo documento giustificativo ed un nuovo certificato di conformità entro 30 giorni dalla data del provvedimento ovvero, qualora l operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall esito dello stesso. C) Modalità e termini per la gestione delle infrazioni 1) Comunicazione all operatore della sospensione della certificazione o esclusione dell Operatore: l Organismo di controllo, qualora sia accertata una infrazione, emette all operatore il provvedimento di sospensione della certificazione o esclusione entro 5 giorni dalla ricezione del verbale di controllo ispettivo o dalla data in cui è venuto a conoscenza della infrazione e lo trasmette, entro e non oltre 3 giorni dall emissione, all Operatore che lo attua con immediatezza. La modalità per trasmettere la sospensione o esclusione può essere la PEC ovvero un sistema che garantisce l avvenuta ricezione. La sospensione comporta per l Operatore il divieto, per il periodo indicato nell Allegato I del DM 23 dicembre 2013, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e comporta la soppressione delle indicazioni biologiche, se del caso, anche di prodotti già immessi sul mercato. L esclusione dell Operatore consiste nel ritiro del documento giustificativo e comporta l avvio della procedura di cancellazione dall elenco degli operatori biologici. L esclusione, se del caso, comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti già immessi sul mercato. La sospensione e l esclusione dell Operatore si applicano dalla data in cui l Operatore ha ricevuto il provvedimento; qualora il provvedimento di sospensione o esclusione preveda anche la soppressione delle indicazioni biologiche, si applicano le relative Modalità e termini per la gestione delle irregolarità. 2) Trattamento della infrazione: l Operatore, ricevuto il provvedimento, deve: L Operatore, ricevuto il provvedimento, ha l obbligo di dare evidenza degli adempimenti previsti e, in caso di applicazione delle sospensione e dell eventuale misura accessoria, presentare proposta di azione correttiva (attività intrapresa dall operatore al fine di eliminare le cause della non conformità e prevenirne il ripetersi; l operatore individua i tempi e il responsabile dell attuazione) entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento. 3) Verifica del rispetto di quanto indicato nella sospensione o esclusione: l Organismo di controllo, ricevuta la comunicazione da parte dell Operatore per il trattamento della infrazione e dell azione correttiva, ha 10 giorni di tempo per verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l efficacia del trattamento dell infrazione e valuta la proposta di azione correttiva. una nuova visita ispettiva entro il termine del periodo di sospensione. Al termine della fase di attuazione dell azione correttiva l Organismo di controllo è tenuto alla verifica dell efficacia della stessa attraverso un riscontro documentale, ovvero, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva. L Organismo di controllo è altresì tenuto, se del caso, ad emettere un nuovo documento giustificativo ed un nuovo certificato di conformità entro 30 giorni dalla data del provvedimento ovvero, qualora l operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall esito dello stesso.

Comunicazioni Il DM 20 dicembre 2013, così come integrato dal DD 26 settembre 2014, stabilisce che gli Organismi di controllo comunicano, per PEC, le irregolarità o infrazioni, senza indugio e comunque non oltre i 5 giorni lavorativi dalla data di adozione della misura, con le relative misure applicative, agli altri Organismi di controllo, alla Direzioni generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari, alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed agli Uffici dell ICQRF, territorialmente competenti sia per sede operativa sia per sede legale dell operatore, nonché alle Regioni e Province autonome. Viene, inoltre, stabilito che gli Organismi di Controllo comunicano alle suddette Autorità competenti l elenco delle misure applicate in caso di inosservanze, irregolarità ed infrazioni utilizzando le tabelle previste agli Allegati II e III del DM 20 dicembre 2013, il primo giorno lavorativo di ogni mese. Le autorità competenti chiedono, se del caso, integrazioni e/o modifiche e/o formulano osservazioni ai provvedimenti e agli elenchi delle misure applicate in caso di inosservanze, irregolarità ed infrazioni ricevuti ai sensi dell art. 9 del DM 20 dicembre 2013. Legge 11 agosto 2014 n. 116 (Pubblicato il 20 agosoto 2014 sulla G.U.R.I. n. 192 S.O. n. 72).- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l efficientamento energetico dell edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.. Le recenti modifiche e la conversione in Legge 11 agosto 2014 n. 116 del DL 24 giugno 2014 n. 91, meglio conosciuto come Decreto Campolibero ha introdotto delle novità al sistema dei controlli e vigilanza nelle aziende agroalimentari. Le disposizioni dell articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell istituto della diffida nel settore agroalimentare) hanno la finalità di semplificare e coordinare il sistema dei controlli ispettivi e di assicurare un comportamento omogeneo nei confronti delle imprese nel settore agroalimentare, interessato dall esplicarsi dell attività di una pluralità di organi di controllo, appartenenti ad amministrazioni diverse, ma che in crti casi sono analoghe se non sovrapponibili. Pertanto, al fine di evitare sovrapposizioni e/o duplicazioni nei controlli ed evitare un aggravio alle imprese agricole, è stato disposto che tale attività ispettiva sia svolta dagli organi di vigilanza in forma coordinata e che sia garantito l accesso all informazione sui controlli. In tal senso gli esiti degli stessi dovranno confluire in un apposito Registro unico dei controlli, da istituirsi con Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell interno. Registro unico dei controlli Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all esercizio dell attività d impresa, nel Registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole confluiranno i dati concernenti i controlli, effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni, a carico delle imprese agricole e saranno resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente. Pertanto, nel Registro unico dei controlli ispettivi di prossima istituzione, dovranno essere inseriti anche i dati concernenti i controlli a carico delle imprese agricole, effettuati dagli Organismi privati autorizzati. La Diffida Le recenti modifiche e la conversione in Legge 11 agosto 2014 n. 116 del DL 24 giugno 2014 n. 91, meglio conosciuto come Decreto Campolibero ha introdotto il provvedimento della diffida, per tutte le violazioni di natura amministrativa alla normativa agroalimentare che prevedono la sola sanzione pecuniaria, diversa dalla diffida prevista dal DM 20 dicembre 2013 n. 15962 che prevede, altresì, l applicazione della misura della diffida per eventuali inosservanze rilevate

dagli Organismi di controllo autorizzati. Pertanto il DD 26 settembre 2014 ha specificato la tipologia di diffida applicabile per le non conformità rilevate ai sensi del DM 20 dicembre 2013 n. 15962: DM 20 dicembre 2013 n. 15962 e DD 26 settembre 2014 n. 18096: la Diffida (misura adottata in caso di inosservanza) è la misura applicata dall Organismo di controllo autorizzato in caso di inosservanza da parte dell'operatore e consiste nell invito scritto a correggere l inosservanza rilevata in un termine non superiore ai 60 giorni ed a predisporre le opportune azioni correttive affinché l evento non si ripeta. Legge 11 agosto 2014 n. 116 e DL 24 giugno 2014 n. 91: Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l esistenza di violazioni sanabili, diffida l interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l applicazione dell articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981.