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C.A.P. 09070 - Via Umberto I n. 16 - tel. 0783.410219 fax: 0783.411176 - P.I.: 00070490958! " #!! $ % &$! ' ( " ' ) &* ' # # + + #! $ # % &* Approvato con deliberazione C.C. n in data

INDICE: Art.1 OGGETTO PAG.3 Art.2 - PRESCRIZIONI GENERALI PAG.3 Art.3 AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI PAG.3 Art.4 CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE PAG.4 Art.5 LUOGO DI CONSERVAZIONE PAG.4 Art.6 OBBLIGHI DELL AFFIDATARIO PAG.5 Art.7 PRESENTAZIONE DELL ISTANZA PAG.5 Art.8 - RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE ED ISTITUZIONE REGISTRO PAG.6 Art.9 - MODALITÀ DI RINUNCIA ALL'AFFIDAMENTO E DI CONSEGNA DELL'URNA CINERARIA AL COMUNE PAG.6 Art.10 - RINVENIMENTO DELL'URNA DA PARTE DI TERZI. PAG.7 Art.11 - CONTROLLI E SANZIONI PAG.7 2

Art.1 - OGGETTO Il presente regolamento per l'affidamento delle ceneri, in conformità ai principi contenuti nella legge 30 marzo 2001, n. 130 ed in esecuzione dell art.4 della Legge Regionale 22 febbraio 2012, n.4, disciplina le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario, nonché le modalità di rinuncia all'affidamento, di consegna dell'urna cineraria al comune in caso di decesso dell'affidatario o di rinvenimento dell'urna da parte di terzi. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 30 marzo 2001, n.130 o di altre norme nazionali o regionali. Art.2 - PRESCRIZIONI GENERALI A seguito di cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all esterno l indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. A richiesta degli interessati e in base a concessione l urna è collocata nel cimitero in appositi spazi individuati dal Comune. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme. Art.3 AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI L autorizzazione all affidamento personale delle ceneri può essere rilasciato solo a privati residenti nel Comune di Riola Sardo, indipendentemente dal luogo di decesso del defunto o di collocazione delle ceneri. La domanda per l affidamento delle ceneri, indirizzata al Sindaco del Comune di Riola Sardo, dovrà essere presentata utilizzando l apposito modulo predisposto dall Ufficio di Stato Civile ed unitamente agli allegati in esso previsti. La richiesta di affidamento dell urna, deve essere presentata dalla persona avente titolo ad ottenere l autorizzazione; all istanza devono essere allegati tutti i documenti e atti comprovanti la volontà del defunto. La domanda ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono assoggettati al pagamento dell imposta di bollo. Se l autorizzazione è rilasciata in più originali, l imposta di bollo è assolta su ognuno di essi. 3

In caso di richiesta di affidamento di ceneri già tumulate, all istanza deve essere allegata copia della ricevuta della domanda di estumulazione rilasciata dal Servizio di Polizia Mortuaria. In caso di richiesta di affidamento di ceneri di persona deceduta in altro Comune, all istanza devono essere allegati l estratto dell atto di morte e copia del verbale di cremazione. La volontà del defunto di affidare le proprie ceneri a specifica persona deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da: a. disposizione testamentaria; b. dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi dell art. 620 del codice civile); c. dichiarazione resa e sottoscritta nell ambito dell iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione; d. dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali (funzione esercitata da un ampio spettro di persone, per esempio: notaio, segretario comunale, ecc.); e. dichiarazione verbale resa in vita dal defunto: tale forma di manifestazione di volontà viene provata mediante dichiarazione resa dal coniuge, ove presente, e da tutti i congiunti di primo grado (figli e genitori) di fronte a pubblico ufficiale. La firma dei congiunti previsti dal libro I Tit.V del codice civile va autenticata ai sensi degli art. 21 e 38 del DPR. 445/2000 e s.m.i. - L individuazione dell affidatario unico presuppone in tal caso l accordo di tutti gli aventi titolo. Art.4 CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE Le urne cinerarie destinate alla conservazione presso privati devono avere le seguenti caratteristiche: a. l urna dovrà essere esclusivamente di metallo. E ammesso materiale diverso a condizione che l urna sia almeno provvista di una anima di metallo a contatto con le ceneri; b. nessuna limitazione relativa alla forma ma l ingombro massimo dell urna non potrà essere superiore alle dimensioni di un parallelepipedo di cm 23x23x30; c. l urna dovrà essere debitamente sigillata con apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto. Art.5 LUOGO DI CONSERVAZIONE Il luogo di conservazione dell urna cineraria deve essere espressamente indicato nell istanza di affidamento. L urna dovrà essere custodita in un luogo sicuro da ogni forma di profanazione, nonché in un ambiente asciutto atto a mantenere nel tempo l assenza di contatto con liquidi e fonti di calore. 4

Il luogo di conservazione deve inoltre essere adeguato alla pietas ed al decoro nei confronti dei defunti. Art.6 OBBLIGHI DELL AFFIDATARIO L affidatario si assume i seguenti impegni: a) responsabilità per la custodia delle ceneri e accettazione di eventuali controlli da parte dell Amministrazione comunale; b) rispetto delle caratteristiche delle urne e delle prescrizioni indicate nel regolamento circa i luoghi di conservazione; c) obbligo di informare l Ufficio di Stato Civile della variazione del luogo di custodia dell urna cineraria entro il termine massimo di 30 giorni; d) divieto di affidamento - anche temporaneo dell urna cineraria ad altre persone se non interviene specifica autorizzazione dell autorità comunale che ha emesso il provvedimento e, in sua esecuzione, specifico processo verbale a persona legittimata a custodire e a conservare l urna. Art.7 PRESENTAZIONE DELL ISTANZA L affidatario all atto della presentazione dell istanza deve rendere le seguenti dichiarazioni: a. dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l accettazione di eventuali controlli da parte dell Amministrazione comunale; b. dichiarazione del luogo esatto in cui saranno conservate le ceneri, con esplicito impegno a rispettare le caratteristiche delle urne e le prescrizioni sopra indicate circa i luoghi di conservazione; c. dichiarazione di assenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza; d. dichiarazione di conoscenza: dell obbligo di mantenere, salvo apposita autorizzazione, l urna sigillata nonché l apposizione su di essa dei dati anagrafici del defunto; delle norme circa i reati possibili relativi alla dispersione non autorizzate delle ceneri e delle altre norme del codice civile e penale in materia; dell obbligo di informare l Ufficio di Stato Civile della variazione del luogo di custodia dell urna cineraria entro il termine massimo di 30 giorni; della possibilità di trasferimento dell urna in cimitero, con assunzione dei relativi oneri, nel caso in cui lo stesso affidatario non intenda più conservare l urna. Ciò solo nel caso in cui le ceneri siano in diritto di essere tumulate in un cimitero del Comune di Riola Sardo; 5

del divieto all affidamento - anche temporaneo dell urna cineraria ad altre persone se non interviene specifica autorizzazione dell autorità comunale che ha emesso il provvedimento e, in sua esecuzione, specifico processo verbale a persona legittimata a custodire e a conservare l urna L istanza per l affidamento di un urna cineraria deve essere indirizzata al Sindaco del Comune di Riola Sardo, utilizzando il modello predisposto dall Ufficio di Stato Civile. Art.8 - RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE ED ISTITUZIONE REGISTRO Il funzionario incaricato, dopo aver verificato la legittimità, completezza e correttezza dell istanza rilascia l autorizzazione all affidamento, nella quale devono essere riportati: a. le generalità del defunto; b. le generalità dell affidatario, la sua residenza nonché l indicazione del luogo di conservazione dell urna cineraria; c. il richiamo all impegno assunto nella istanza dal richiedente al rispetto e alla piena osservanza di tutte le prescrizioni previste nel presente articolo; d. i destinatari del provvedimento e cioè: l affidatario, l ufficio Tecnico del Comune di Riola Sardo, il Comune di decesso nel caso in cui questo sia diverso da Riola Sardo. L affidatario, ottenuta l autorizzazione, si recherà presso l impianto di cremazione ovvero presso il Cimitero dove è conservata l urna, dove i rispettivi Responsabili redigono apposito verbale di consegna dell urna cineraria, sottoscritto dallo stesso Responsabile e dall affidatario, trasmettendone quindi copia all Ufficio di Stato Civile del Comune di Riola Sardo L atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell ambito del Comune di Riola Sardo: pertanto, ove l affidatario decida di trasferire le ceneri in un luogo appartenente al territorio di un altro Comune, sarà necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune. L ufficio di Stato Civile del Comune di Riola Sardo predispone un apposito Registro per le autorizzazioni all affidamento personale delle ceneri in cui sono indicati: a. il numero progressivo dell autorizzazione; b. le generalità del defunto nonché dati relativi al decesso; c. le generalità dell affidatario, compresa sia la residenza legale che, se diverso, l indirizzo del luogo ove l urna cineraria verrà conservata; d. la previsione di appositi spazi destinati alla registrazione di eventuali variazioni. Art.9 - MODALITÀ DI RINUNCIA ALL'AFFIDAMENTO E DI CONSEGNA DELL'URNA CINERARIA AL COMUNE 6

Cessando le condizioni per l affidamento, o per decesso dell affidatario o per ripensamento da parte dello stesso, l urna dovrà essere riconsegnata a cura, onere e diligenza, nel primo caso dai suoi aventi causa, nel secondo caso dallo stesso affidatario, al Servizio di Polizia Mortuaria che provvederà a: a. tumulare l urna in un cimitero del Comune di Riola Sardo sempre che colui che la restituisce disponga in tal senso, con assunzione delle spese relative. Ciò solo nel caso in cui le ceneri siano in diritto di essere tumulate nel cimitero del Comune di Riola Sardo; b. collocare le ceneri in apposito spazio del cimitero a ciò riservato, in caso di mancata assunzione di tali oneri. La violazione anche di una sola prescrizione contenuta in leggi, regolamenti nonché nel provvedimento di affidamento - salvo che la fattispecie configuri reato di cui all art. 411 del codice penale - può dar luogo alla decadenza dallo stesso affidamento con conseguente ritiro dell urna e applicazione di sanzione ai sensi della vigente normativa. Art.10 - RINVENIMENTO DELL'URNA DA PARTE DI TERZI. In caso di rinvenimento di urna cineraria senza che possa essere individuato uno specifico affidatario, il servizio cimiteriale provvederà a collocarla in apposito spazio a ciò riservato del cimitero di Riola Sardo. Art.11 - CONTROLLI E SANZIONI Il Servizio di Polizia Mortuaria dovrà effettuare gli opportuni controlli, circa le modalità di conservazione dell urna cineraria. Nel caso in cui l affidatario si opponga al controllo presso il domicilio dichiarato, è obbligato a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in merito alle modalità di conservazione delle ceneri. Qualora si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell art. 411 del Codice Penale, l Amministrazione Comunale di Riola Sardo, previa diffida formale all affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell urna presso il cimitero. 7