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AUTOTRASPORTO I CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE di Franco Medri* e Maurizio Piraino** Le modifiche apportate al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, dalla legge 4 agosto 2010, n. 127 (con cui è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 6 luglio 2010, n. 103), alla quale ha fatto seguito la circolare interministeriale prot. n. 300/A/12430/10/108/13/1 prot. n. 74491 del 15 settembre 2010, richiedono alcuni chiarimenti ai fini dei controlli di polizia stradale. Contratto stipulato in forma scritta (responsabilità di tutti i soggetti della filiera) Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto in forma scritta ed il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto di merci abbia violato le seguenti norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal Nuovo Codice della Strada: 61 (sagoma limite); 62 (massa limite); 142 (limiti di velocità); 164 (sistemazione del carico sui veicoli); 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi); 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose); il vettore, il committente (1), nonché il caricatore (2) ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente ai sensi dell art. 197 del Nuovo Codice della Strada. La responsabilità in capo ai predetti soggetti sussiste solo se le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate (art. 7/3 comma del decreto legislativo n. 286/2005) (3). Contratto stipulato in forma non scritta (responsabilità del vettore e del committente) Qualora, invece, il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato, la sfera di responsabilità dei soggetti richiamati subisce delle limitazioni. (1) Con la circolare n. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006, paragrafo 4.1, il Ministero dell Interno ha precisato che «la riforma di cui trattasi non ha abrogato le disposizioni del comma 9 dell art 167 C.d.S. con la conseguenza che il committente, quando non si tratta di impresa o ente pubblico, è comunque chiamato a rispondere delle violazioni dell art. 167 C.d.S., a prescindere, cioè, dall'accertamento della responsabilità nei modi sopraindicati, per un trasporto eseguito per suo conto esclusivo in eccedenza di massa rispetto a quella riportata nella carta di circolazione» (responsabilità oggettiva). (2) Per il caricatore della merce la procedura di accertamento della responsabilità è limitata alle sole violazioni di cui agli artt. 142 o 174 del Nuovo Codice della Strada, in quanto tale soggetto, ai sensi dell art. 7/7 comma del decreto legislativo n. 286/2005, è in ogni caso responsabile (contratto scritto e non) laddove venga accertata la violazione delle infrazioni di cui agli artt. 61, 62, 164 e 167 del Nuovo Codice della Strada (c.d. responsabilità costante del caricatore della merce, che esula dall accertamento della presenza all interno del contratto di disposizioni incompatibili e dalla verifica del contributo causale del caricatore alla commissione dell illecito). (3) Ai sensi dell art. 7, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 286/2005 «sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione».

Ai sensi dell art. 7/4 comma del decreto legislativo n. 286/2005, in caso di accertato superamento, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità (art. 142 del Nuovo Codice della Strada) o di mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo (art. 174 del Nuovo Codice della Strada), gli organi di polizia stradale «verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione». Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella «scheda di trasporto» o nella documentazione equivalente ovvero allegate alla documentazione equipollente di cui all articolo 7 bis del decreto legislativo n. 286/2005. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente (distinti verbali). Non è prevista l esibizione successiva a norma dell art. 180/8 comma del Nuovo Codice della Strada (4). Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme. Ai sensi dell art. 7/5 comma del decreto legislativo n. 286/2005, «in relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale», il committente del trasporto nell'esercizio dell'attività di impresa ovvero di pubbliche funzioni (o un suo delegato alla compilazione) devono: riportare sulla «scheda di trasporto» o sulla documentazione equivalente di cui all art. 7 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 286/2005 il numero di iscrizione del vettore all'albo nazionale degli autotrasportatori; ovvero allegare alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'albo nazionale degli autotrasportatori. Qualora: tali indicazioni non siano riportate sulla «scheda di trasporto» o sui documenti equivalenti; ovvero la dichiarazione sopraindicata non sia allegata ai documenti equipollenti; al committente è applicata la sanzione prevista dal comma 4 dell art. 7 bis del decreto legislativo n. 286/2005 (da 600 euro a 1.800 euro) (5). Si evidenzia, infine, che la disciplina relativa all accertamento di eventuali responsabilità da parte del committente nonché del vettore insieme con il conducente del veicolo, prevista dall art. 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 286/2005 (così come modificati dall art. 1 bis, comma 2, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2010, n. 127) quando il contratto il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta (anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell art. 5 del decreto legislativo n. 286/2005), «non trova applicazione nell autotrasporto internazionale svolto sia da imprese italiane che estere; per queste ultime, anche quando svolgono trasporti interni di cabotaggio» (6). (4) Infatti, le istruzioni scritte che il committente è tenuto a fornire al vettore prima di intraprendere ogni viaggio devono essere presentate in concomitanza alla contestazione della violazione di cui all art. 142 e/o 174 del Nuovo Codice della Strada riferita/e alla giornata corrente. (5) La sanzione deve essere applicata al committente per il solo fatto di aver omesso di adempiere quanto prescritto e ricorre, perciò, anche nei casi in cui il vettore ad un successivo controllo risulti regolarmente legittimato ad effettuare l attività di autotrasporto. (6) Cfr. il paragrafo 4: intitolato: «Istruzioni scritte per l esecuzione di trasporto» della circolare interministeriale prot. n. 300/A/12430/10/108/13/1 prot. n. 74491 del 15 settembre 2010 redatta in forma congiunta dal Ministero dell Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ESEMPIO DI SCHEDA DI TRASPORTO CONTENENTE LE «ISTRUZIONI» FORNITE AL VETTORE SCHEDA DI TRASPORTO (da compilarsi a cura del committente e conservare dal vettore a bordo del veicolo: art. 7-bis, D.Lgs. 286/2005) A DATI DEL VETTORE (art. 2, comma 1, lett. b D. Lgs. 286/2005) Denominazione sociale - Ragione sociale Ditta Indirizzo e Sede Azienda (riferimenti telefonici o mail) Partita IVA Numero Iscrizione Albo Autotrasportatori B DATI DEL COMMITTENTE (art. 2, comma 1, lett. c D. Lgs. 286/2005) Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail) Partita IVA C DATI DEL CARICATORE (art. 2, comma 1, lettera d D. Lgs. 286/2005) Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail) Partita IVA D DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE (art. 2,comma 1, lett. e D. Lgs. 286/2005) Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail) Partita IVA Eventuali dichiarazioni E DATI MERCE TRASPORTATA Tipologia Quantità/peso Luogo di carico merce Luogo di scarico Osservazioni varie Eventuali Istruzioni: il vettore nell effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada di cui al presente documento deve attenersi al rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale con particolare riferimento alle seguenti disposizioni del Codice della Strada: art. 61 (sagoma limite); art. 62 (massa limite); art. 142 (limiti di velocità); art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli); art. 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e su rimorchi) e art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose). In riferimento ai citati articoli 142 e 174 [scegliere l ipotesi che ricorre]: - non sono disposte particolari prescrizioni, relative ai tempi di consegna delle merci, tali da pregiudicare l osservanza delle predette disposizioni normative; - la consegna delle merci deve avvenire entro le ore del con modalità e tempi ritenuti pienamente compatibili con il rispetto della normativa vigente; - altro:. Il vettore è tenuto a verificare che la merce venga caricata in condizioni tali da garantire la massima sicurezza durante il trasporto; inoltre la stessa non deve determinare eccedenze di peso (relative al complesso veicolare utilizzato), nonché dei limiti di sagoma. Il committente declina ogni responsabilità per eventuali inosservanze poste in essere dal vettore (o dal conducente del veicolo) rispetto a quanto impartito con le presenti istruzioni. Luogo e data compilazione Luogo e data Dati compilatore Firma

ESEMPIO DI «ISTRUZIONI» SCRITTE IMPARTITE AL VETTORE DA ALLEGARE AL DOCUMENTO «EQUIPOLLENTE» DI TRASPORTO ISTRUZIONI SCRITTE DI TRASPORTO Trasporto del giorno: Merce trasportata: Veicolo Targa L Impresa con sede a ( ) in Via nr. IN QUALITÀ DI COMMITTENTE DEL PREDETTO TRASPORTO IMPARTISCE le seguenti istruzioni al vettore con sede a ( ) in Via nr. numero di iscrizione all Albo nazionale degli autotrasportatori: Il vettore nell effettuazione del servizio di trasporto di merci su strada per conto di terzi di cui al [specificare il tipo e gli estremi del documento equipollente alla scheda di trasporto cui si riferiscono le presenti istruzioni scritte. Ad esempio: DDT n. del ] non disciplinato da un contratto di trasporto stipulato in forma scritta (anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato) a norma dell art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, deve attenersi al rispetto scrupoloso delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale con particolare riferimento alle seguenti disposizioni del Codice della Strada: art. 61 (sagoma limite); art. 62 (massa limite); art. 142 (limiti di velocità); art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli); art. 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e su rimorchi); art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di cose). In riferimento ai citati articoli 142 e 174 [scegliere l ipotesi che ricorre]: non sono disposte particolari prescrizioni, relative ai tempi di consegna delle merci, tali da pregiudicare l osservanza delle predette disposizioni normative; la consegna delle merci deve avvenire entro le ore del con modalità e tempi ritenuti pienamente compatibili con il rispetto della normativa vigente; altro:. Il vettore è tenuto a verificare che la merce venga caricata in condizioni tali da garantire la massima sicurezza durante il trasporto; inoltre la stessa non deve determinare eccedenze di peso (relative al complesso veicolare utilizzato), nonché dei limiti di sagoma. Il committente declina ogni responsabilità per eventuali inosservanze poste in essere dal vettore (o dal conducente del veicolo) rispetto a quanto impartito con le presenti istruzioni scritte, che costituiscono parte integrante del sopra richiamato documento equipollente di trasporto. Data Il Committente Il Vettore ESEMPIO DI DICHIARAZIONE SCRITTA DA ALLEGARE AL DOCUMENTO «EQUIPOLLENTE»

DI TRASPORTO [art. 7, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, così come sostituito dall art. 1-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2010, n. 127] L Impresa con sede a ( ) in Via nr. [È possibile apporre anche un timbro contente i dati completi dell impresa] IN QUALITÀ DI COMMITTENTE DEL TRASPORTO affidato al vettore con sede a ( ) in Via nr. numero di iscrizione all Albo nazionale degli autotrasportatori: DICHIARA di aver preso visione [scegliere l ipotesi che ricorre]: della carta di circolazione del veicolo nella disponibilità del predetto vettore a cui ha affidato l effettuazione del trasporto nazionale di merci per conto di terzi. della seguente documentazione: [specificare l altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all Albo nazionale degli autotrasportatori. Ad esempio: il certificato di iscrizione all Albo del vettore]. Data Firma Contratto stipulato in forma scritta con un vettore munito di certificazione di qualità Tuttavia, in relazione alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale, in caso di trasporti di merci su strada di categorie merceologiche particolarmente sensibili, quali le merci pericolose (ADR), le derrate deperibili (ATP), i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici, il contratto di trasporto stipulato in forma scritta con un vettore munito di specifica certificazione di qualità in possesso dei requisiti previsti dal decreto dirigenziale 17 febbraio 2006 esenta il committente da responsabilità: per la violazione degli artt. 142 e 174 del Nuovo Codice della Strada; nonché per non aver riportato sulla «scheda di trasporto» o sui documenti equivalenti il numero di iscrizione del vettore all'albo nazionale degli autotrasportatori, ovvero per non aver allegato ai documenti equipollenti la dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'albo nazionale degli autotrasportatori. Responsabilità costante del caricatore della merce (contratto scritto e non) Il caricatore della merce, ai sensi dell art. 7/7 comma del decreto legislativo n. 286/2005, è in ogni caso responsabile (contratto scritto e non) laddove venga accertata la violazione delle infrazioni di cui agli artt. 61, 62, 164 e 167 del Nuovo Codice della Strada.

Responsabilità del proprietario della merce Il proprietario delle merci, invece, non è mai responsabile delle violazioni alle norme del Nuovo Codice della Strada commesse dal conducente del veicolo con il quale il trasporto viene eseguito nel caso di contratto stipulato in forma non scritta (7). Procedura di accertamento delle responsabilità Ai sensi dell art. 8/1 comma del decreto legislativo n. 286/2005 l accertamento delle responsabilità dei soggetti sopra richiamati può essere effettuato: o contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall autore materiale della medesima (e cioè dal conducente), mediante l esame: o del contratto di trasporto se stipulato in forma scritta e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni; della «scheda di trasporto» (il cui contenuto è stato approvato con il decreto interministeriale 30 giugno 2009, n. 554/RD), che ai sensi dell art. 7 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 286/2005, costituisce documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto (8) ; dei documenti considerati equivalenti o equipollenti alla «scheda di trasporto» ai sensi del citato art. 7 bis; successivamente al controllo su strada, in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto della contestazione (e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l esistenza) (9). (7) Al proprietario della merce, così come al committente ed al caricatore che, sulla base delle definizioni fornite dall art. 2 del decreto legislativo n. 286/2005, non siano una persona giuridica pubblica ovvero operino al di fuori di una attività d impresa, non si estende la responsabilità con il conducente per gli illeciti commessi durante il trasporto (cfr. la circolare n. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006, paragrafo 4.3, del Ministero dell Interno). (8) «La scheda di trasporto può contenere anche le eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente, dal proprietario delle merci o dal caricatore. Quando tali indicazioni sono presenti, ed il loro contenuto sia riconducibile alle istruzioni di cui all articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 286/2005, la scheda di trasporto costituisce, a tutti gli effetti, documento idoneo a valutare il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale ai sensi dell art. 8 del D.L.vo 286/2005, con la conseguenza che, in presenza di un siffatto contenuto, ed in occasione dell accertamento di una delle violazioni richiamate dall art. 7, commi 4 e 6, del D.L.vo 286/2005, l Ufficio o Comando da cui dipende l organo accertatore non dovrà richiedere al committente o, in mancanza, al vettore, di produrre un idonea documentazione, dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. Nel caso di contratto scritto, in carenza di istruzioni sulla scheda di trasporto, occorre ovviamente fare riferimento a quanto riportato nel contratto medesimo» (cfr. la circolare prot. n. 300/A/8980/09/108/44 prot. n. 0071914 del 17 luglio 2009, paragrafo 1.1. «Istruzioni fornite al vettore dai soggetti facenti parte della filiera», redatta in forma congiunta dal Ministero dell Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). (9) La dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore attestante l esistenza del contratto di trasporto in forma scritta (eventualmente esibita dal conducente del veicolo all atto del controllo stradale in luogo della documentazione contrattuale) non esenta dalla compilazione della «scheda di trasporto» o dei documenti equivalenti ovvero equipollenti ad essa che, pertanto, devono comunque trovarsi a bordo del veicolo durante lo svolgimento delle operazioni di trasporto stradale. Infatti, ai sensi dell art. 7-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 286/2005: «Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, è istituito un documento, denominato: «scheda di trasporto», da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, così come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3». L art. 8/2 comma del decreto legislativo n. 286/2005 che cita la dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che attesta l esistenza del contratto in forma scritta (in caso di mancata esibizione di tale documento da parte del conducente del veicolo all atto del controllo stradale) non introduce alcuna deroga alla disciplina dell art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005 istitutivo della «scheda di trasporto» (i cui obblighi di corretta compilazione e tenuta a bordo del veicolo durante la circolazione stradale restano così sempre fermi e sanzionati in caso di inosservanza rispettivamente ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo art. 7-bis), bensì ha lo scopo di indirizzare gli organi di polizia stradale che hanno proceduto al controllo del veicolo nella procedura (differita) di accertamento della responsabilità dei soggetti di cui all art. 7/3 comma del decreto legislativo n. 286/2005 (e, cioè, del committente, del vettore, del caricatore e del proprietario delle merci).

In quest ultima ipotesi nei confronti dei soggetti facenti parte della filiera del trasporto (vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci) dovrà essere attivata nei 15 giorni successivi al controllo su strada una specifica procedura di accertamento d ufficio delineata ai commi 2, 3 e 4 dell art. 8 del decreto legislativo n. 286/2005, ovvero: a) l'autorità competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede a tali soggetti che hanno stipulato il contratto di trasporto in forma scritta la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto stesso; b) entro i 30 giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, qualora dall esame dello stesso emergano responsabilità, applica nei loro confronti le sanzioni ivi previste; c) ferma restando l applicazione delle sanzioni previste dall art. 180/8 comma del Nuovo Codice della Strada (10), le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato (11). Verifiche e segnalazioni in caso di incidente stradale Il comma 7 bis dell art. 7 del decreto legislativo n. 286/2005 (introdotto dall art. 51, comma 1, lettera a), della legge 29 luglio 2010, n. 120) prevede che, quando dalla violazione di disposizioni del Nuovo Codice della Strada derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale previste dal medesimo art. 7 e dall art. 83 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In particolare, ai sensi del citato: art. 7, comma 6: «Ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui ai commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, inerenti la sicurezza della circolazione: a) articolo 61 (sagoma limite); b) articolo 62 (massa limite); c) articolo 142 (limiti di velocità); d) articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli); e) articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi), anche nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo; f) articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose)»; art. 83 bis, comma 14: «Ferme restando le sanzioni previste dall articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13 bis consegue la sanzione dell esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge»; art. 83 bis, comma 16: «Non si dà luogo all applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico». (10) Cfr. il paragrafo 4.4 della circolare n. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006 del Ministero dell Interno, nonché il paragrafo 6 della circolare prot. n. 300/A/12430/10/108/13/1 prot. n. 74491 del 15 settembre 2010 redatta in forma congiunta dallo stesso Ministero dell Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per procedere alla richiesta di esibizione del contratto in forma scritta potrà essere utilizzato il modulo allegato a quest ultima circolare interministeriale (all. 2). (11) Per ogni ulteriore approfondimento in materia di corretta contestazione delle violazioni accertate vedasi: «Autotrasporto nazionale ed internazionale di cose e persone Prontuario tecnico operativo commentato ed annotato per l accertamento delle infrazioni», Sapignoli Editore.

Di seguito si ritiene utile richiamare la sentenza n. 21810 dell 8 giugno 2010 della Corte di Cassazione Penale Sezione IV in materia di mancato rispetto dei tempi massimi di guida a seguito di cui si è verificato un incidente stradale con esito mortale. Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sezione IV, 8 giugno 2010, n. 21810 Incidente mortale Omicidio colposo Soci e amministratori della ditta di autotrasporti Incidente provocato dalla stanchezza Mancato rispetto dei tempi massimi di guida Responsabilità Sussiste. I soci e gli amministratori di una ditta di autotrasporti rispondono di omicidio colposo qualora il conducente di uno degli autocarri di loro proprietà provochi un incidente mortale determinato dalla stanchezza, qualora non siano rispettati i tempi massimi di guida dei conducenti loro sottoposti, così creando condizioni tali da rendere prevedibile il verificarsi di incidenti, determinati da colpi di sonno o da inefficienza fisica del conducente [Nella specie la Suprema Corte ha confermato la condanna di due socie e amministratori di una ditta di autotrasporti per omicidio colposo in seguito a un incidente provocato da un autista della loro società, che aveva avuto un colpo di sonno mentre guidava il suo mezzo]. Disposizioni interministeriali attuative Le relative disposizioni ministeriali attuative sono state diramate con le circolari interministeriali: prot. n. 300/A/12430/10/108/13/1 prot. n. 74491 del 15 settembre 2010 (punto 7) (12) ; prot. n. 300/A/4628/11/101/3/3/9 prot. n. 12409 del 18 maggio 2011; redatte in forma congiunta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell Interno e dal Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Attualmente, ai sensi dell art. 83 bis, comma 15 (così modificato dall art. 6, comma 2, lettera f ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106): «Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico. Un elenco contenente le sole informazioni necessarie per l identificazione dei destinatari delle sanzioni e per l individuazione del periodo di decorrenza delle stesse può essere pubblicato nel sito internet della suddetta autorità competente ai fini della relativa conoscenza e per l adozione degli eventuali specifici provvedimenti da parte degli enti e delle amministrazioni preposti alla verifica del rispetto delle sanzioni stesse» (13). (12) Il citato punto 7 è intitolato: «Integrazioni e precisazioni in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, del titolare della licenza o dell autorizzazione al trasporto di cose a seguito di incidente stradale». (13) Prima delle modifiche apportate dall art. 6, comma 2, lettera f-ter), del decreto-legge n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011, il comma 15 dell art. 83-bis prevedeva che: «Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall autorità competente individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico». L art. 1, comma 1, del decreto interministeriale del 16 settembre 2009, in attuazione del previgente comma 15 del citato art. 83- bis, aveva individuato nelle amministrazioni di seguito specificate le autorità competenti all applicazione delle sopra richiamate sanzioni amministrative, in ragione della loro differente natura e nel rispetto delle relative competenze: a) l'agenzia delle entrate con riferimento alla sanzione dell'esclusione dai benefici finanziari e fiscali; b) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, con riferimento alla sanzione dell'esclusione dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi; c) il Ministero dello sviluppo economico con riferimento alla sanzione dell'esclusione dai benefici finanziari. Ai sensi dell art. 1/2 comma del D.I. 16/9/2009: «L'autorità competente di cui alla lettera b) del presente articolo provvede, altresì, alle segnalazioni agli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in materia previdenziale». Infine, ai sensi dell art. 2 del D.I. 16/9/2009:

Verifica presso il vettore ai sensi dell art. 179, comma 8 bis, del Nuovo Codice della Strada Il nuovo comma 8 bis dell art. 179 del Nuovo Codice della Strada (introdotto dall art. 30, comma 4, lettera b), della legge 29 luglio 2010, n. 120) prevede «in caso di incidente con danni a persone o cose provocato dal conducente di un veicolo dotato di tali dispositivi (e, cioè, di cronotachigrafo analogico o di tachigrafo digitale n.d.r.), l obbligo di segnalazione del fatto all autorità competente (Direzione provinciale del lavoro), da parte del comando dal quale dipende l agente accertatore, ai fini della verifica presso l impresa di autotrasporto di cose o di persone dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all anno in corso» (14). L autorità territorialmente competente è da individuarsi nella Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) ove ha sede l impresa di autotrasporto: infatti, ai sensi dell art. 2/3 comma del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 con cui è stata data attuazione alla direttiva n. 2006/22/CE del 15 marzo 2006 i controlli presso i locali delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto per la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo sono coordinati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che si avvale delle proprie articolazioni periferiche, ossia le DPL (15). *Sostituto Commissario della Polizia Stradale **Ispettore Capo della Polizia Stradale comma 1: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, in base alle segnalazioni pervenute da parte dei soggetti che hanno effettuato il controllo e, comunque, da parte di chiunque vi abbia interesse, a seguito di preliminare esame istruttorio, trasmette, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle segnalazioni stesse, gli atti, corredati da un dettagliato rapporto, all'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative previste dall'art. 83-bis, comma 14, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, così come individuate dal precedente art. 1»; comma 2: «È fatta comunque salva la facoltà, per le autorità di cui all'art. 1, di procedere d'ufficio, nell'ambito delle rispettive competenze, ove abbiano altrimenti notizia delle violazioni di cui al citato art. 83-bis, commi 6, 7, 8 e 9»; comma 3: «Le autorità di cui all'art. 1 comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per il trasporto stradale e l intermodalità, le decisioni assunte, ai fini degli eventuali, successivi adempimenti, previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni»; comma 4: «Il procedimento di irrogazione delle sanzioni è soggetto alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché, limitatamente al procedimento di irrogazione delle sanzioni fiscali, alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»; comma 5: «Avverso le determinazioni delle autorità competenti di cui all'art. 1, sono esperibili gli ordinari ricorsi, in via amministrativa e giurisdizionale, previsti dalla legge». (14) Cfr. il paragrafo 27 intitolato: «Interventi in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità Art. 179 C.d.S.» della circolare n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 del Ministero dell Interno, corredata dalla relativa scheda operativa. (15) Cfr. il punto intitolato: «Art. 179 (Cronotachigrafo e limitatore di velocità)» della circolare prot. n. 25/II/0013944/MA007.A003.1473 del 5 agosto 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l Attività Ispettiva Divisione II).

Note: (1) Con la circolare n. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006, paragrafo 4.1, il Ministero dell Interno ha precisato che «la riforma di cui trattasi non ha abrogato le disposizioni del comma 9 dell art 167 C.d.S. con la conseguenza che il committente, quando non si tratta di impresa o ente pubblico, è comunque chiamato a rispondere delle violazioni dell art. 167 C.d.S., a prescindere, cioè, dall'accertamento della responsabilità nei modi sopraindicati, per un trasporto eseguito per suo conto esclusivo in eccedenza di massa rispetto a quella riportata nella carta di circolazione» (responsabilità oggettiva). (1) Per il caricatore della merce la procedura di accertamento della responsabilità è limitata alle sole violazioni di cui agli artt. 142 o 174 del Nuovo Codice della Strada, in quanto tale soggetto, ai sensi dell art. 7/7 comma del decreto legislativo n. 286/2005, è in ogni caso responsabile (contratto scritto e non) laddove venga accertata la violazione delle infrazioni di cui agli artt. 61, 62, 164 e 167 del Nuovo Codice della Strada (c.d. responsabilità costante del caricatore della merce, che esula dall accertamento della presenza all interno del contratto di disposizioni incompatibili e dalla verifica del contributo causale del caricatore alla commissione dell illecito). (1) Ai sensi dell art. 7, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 286/2005 «sono nulli e privi di effetti gli atti ed i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione». (1) Infatti, le istruzioni scritte che il committente è tenuto a fornire al vettore prima di intraprendere ogni viaggio devono essere presentate in concomitanza alla contestazione della violazione di cui all art. 142 e/o 174 del Nuovo Codice della Strada riferita/e alla giornata corrente. (1) La sanzione deve essere applicata al committente per il solo fatto di aver omesso di adempiere quanto prescritto e ricorre, perciò, anche nei casi in cui il vettore ad un successivo controllo risulti regolarmente legittimato ad effettuare l attività di autotrasporto. (1) Cfr. il paragrafo 4: intitolato: «Istruzioni scritte per l esecuzione di trasporto» della circolare interministeriale prot. n. 300/A/12430/10/108/13/1 prot. n. 74491 del 15 settembre 2010 redatta in forma congiunta dal Ministero dell Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (1) Al proprietario della merce, così come al committente ed al caricatore che, sulla base delle definizioni fornite dall art. 2 del decreto legislativo n. 286/2005, non siano una persona giuridica pubblica ovvero operino al di fuori di una attività d impresa, non si estende la responsabilità con il conducente per gli illeciti commessi durante il trasporto (cfr. la circolare n. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006, paragrafo 4.3, del Ministero dell Interno). (1) «La scheda di trasporto può contenere anche le eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente, dal proprietario delle merci o dal caricatore. Quando tali indicazioni sono presenti, ed il loro contenuto sia riconducibile alle istruzioni di cui all articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 286/2005, la scheda di trasporto costituisce, a tutti gli effetti, documento idoneo a valutare il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale ai sensi dell art. 8 del D.L.vo 286/2005, con la conseguenza che, in presenza di un siffatto contenuto, ed in occasione dell accertamento di una delle violazioni richiamate dall art. 7, commi 4 e 6, del D.L.vo 286/2005, l Ufficio o Comando da cui dipende l organo accertatore non dovrà richiedere al committente o, in mancanza, al vettore, di produrre un idonea documentazione, dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione. Nel caso di contratto scritto, in carenza di istruzioni sulla scheda di trasporto, occorre ovviamente fare riferimento a quanto riportato nel contratto medesimo» (cfr. la circolare prot. n. 300/A/8980/09/108/44 prot. n. 0071914 del 17 luglio 2009, paragrafo 1.1. «Istruzioni fornite al vettore dai soggetti facenti parte della filiera», redatta in forma congiunta dal Ministero dell Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). (1) La dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore attestante l esistenza del contratto di trasporto in forma scritta (eventualmente esibita dal conducente del veicolo all atto del controllo stradale in luogo della documentazione contrattuale) non esenta dalla compilazione della «scheda di trasporto» o dei documenti equivalenti ovvero equipollenti ad essa che, pertanto, devono comunque trovarsi a bordo del veicolo durante lo svolgimento delle operazioni di trasporto stradale. Infatti, ai sensi dell art. 7-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 286/2005: «Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in ambito nazionale, è istituito un documento, denominato: «scheda di trasporto», da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. La scheda di trasporto può essere sostituita dalla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6, o da altra documentazione equivalente, che contenga le indicazioni di cui al comma 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasporto di merci a collettame, così come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 3». L art. 8/2 comma del decreto legislativo n. 286/2005 che cita la dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che attesta l esistenza del contratto in forma scritta (in caso di mancata esibizione di tale documento da parte del conducente del veicolo all atto del controllo stradale) non introduce alcuna deroga alla disciplina dell art. 7-bis del decreto legislativo n. 286/2005 istitutivo della «scheda di trasporto» (i cui obblighi di corretta compilazione e tenuta a bordo del veicolo durante la circolazione stradale restano così sempre fermi e sanzionati in caso di inosservanza rispettivamente ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo art. 7-bis), bensì ha lo scopo di indirizzare gli organi di polizia stradale che hanno proceduto al controllo del veicolo nella procedura (differita) di accertamento della responsabilità dei soggetti di cui all art. 7/3 comma del decreto legislativo n. 286/2005 (e, cioè, del committente, del vettore, del caricatore e del proprietario delle merci). (1) Cfr. il paragrafo 4.4 della circolare n. 300/A/1/52609/108/13/7 del 14 luglio 2006 del Ministero dell Interno, nonché il paragrafo 6 della circolare prot. n. 300/A/12430/10/108/13/1 prot. n. 74491 del 15 settembre 2010 redatta in forma congiunta dallo

stesso Ministero dell Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per procedere alla richiesta di esibizione del contratto in forma scritta potrà essere utilizzato il modulo allegato a quest ultima circolare interministeriale (all. 2). (1) Per ogni ulteriore approfondimento in materia di corretta contestazione delle violazioni accertate vedasi: «Autotrasporto nazionale ed internazionale di cose e persone Prontuario tecnico operativo commentato ed annotato per l accertamento delle infrazioni», Sapignoli Editore. (1) Il citato punto 7 è intitolato: «Integrazioni e precisazioni in materia di responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce, del titolare della licenza o dell autorizzazione al trasporto di cose a seguito di incidente stradale». (1) Prima delle modifiche apportate dall art. 6, comma 2, lettera f-ter), del decreto-legge n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2011, il comma 15 dell art. 83-bis prevedeva che: «Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall autorità competente individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico». L art. 1, comma 1, del decreto interministeriale del 16 settembre 2009, in attuazione del previgente comma 15 del citato art. 83- bis, aveva individuato nelle amministrazioni di seguito specificate le autorità competenti all applicazione delle sopra richiamate sanzioni amministrative, in ragione della loro differente natura e nel rispetto delle relative competenze: a) l'agenzia delle entrate con riferimento alla sanzione dell'esclusione dai benefici finanziari e fiscali; b) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, con riferimento alla sanzione dell'esclusione dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi; c) il Ministero dello sviluppo economico con riferimento alla sanzione dell'esclusione dai benefici finanziari. Ai sensi dell art. 1/2 comma del D.I. 16/9/2009: «L'autorità competente di cui alla lettera b) del presente articolo provvede, altresì, alle segnalazioni agli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in materia previdenziale». Infine, ai sensi dell art. 2 del D.I. 16/9/2009: comma 1: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, in base alle segnalazioni pervenute da parte dei soggetti che hanno effettuato il controllo e, comunque, da parte di chiunque vi abbia interesse, a seguito di preliminare esame istruttorio, trasmette, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle segnalazioni stesse, gli atti, corredati da un dettagliato rapporto, all'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative previste dall'art. 83-bis, comma 14, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, così come individuate dal precedente art. 1»; comma 2: «È fatta comunque salva la facoltà, per le autorità di cui all'art. 1, di procedere d'ufficio, nell'ambito delle rispettive competenze, ove abbiano altrimenti notizia delle violazioni di cui al citato art. 83-bis, commi 6, 7, 8 e 9»; comma 3: «Le autorità di cui all'art. 1 comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Direzione generale per il trasporto stradale e l intermodalità, le decisioni assunte, ai fini degli eventuali, successivi adempimenti, previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni»; comma 4: «Il procedimento di irrogazione delle sanzioni è soggetto alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché, limitatamente al procedimento di irrogazione delle sanzioni fiscali, alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»; comma 5: «Avverso le determinazioni delle autorità competenti di cui all'art. 1, sono esperibili gli ordinari ricorsi, in via amministrativa e giurisdizionale, previsti dalla legge». (1) Cfr. il paragrafo 27 intitolato: «Interventi in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità Art. 179 C.d.S.» della circolare n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 del Ministero dell Interno, corredata dalla relativa scheda operativa. (1) Cfr. il punto intitolato: «Art. 179 (Cronotachigrafo e limitatore di velocità)» della circolare prot. n. 25/II/0013944/MA007.A003.1473 del 5 agosto 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l Attività Ispettiva Divisione II).