REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE NON RISCOSSE A SEGUITO DI NOTIFICA DI INGIUNZIONI FISCALI

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Transcript:

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE NON RISCOSSE A SEGUITO DI NOTIFICA DI INGIUNZIONI FISCALI Deliberazione di C.C. N del 1

Articolo 1 Oggetto e scopo del Regolamento Articolo 2 Oggetto della definizione agevolata Articolo 3 Istanza di adesione alla definizione agevolata Articolo 4 - Comunicazione dell esito dell istanza di adesione alla definizione agevolata Articolo 5 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione Articolo 6- Mancato, insufficiente o tardivo pagamento Articolo 7 Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore Articolo 8 Procedure cautelative ed esecutive in corso Articolo 9 Proroghe legislative Articolo10 Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità 2

Articolo 1 Oggetto e scopo del Regolamento 1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie riferite all ICI/IMU e TARSU/TARES/TARI, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639. 2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende l Ufficio e/o Servizio comunale responsabile delle relativa entrata oggetto di definizione, per Concessionario il soggetto affidatario del servizio di riscossione coattiva. 3. Scopo del presente regolamento è di semplificare e razionalizzare il procedimento di definizione agevolata, assicurare liquidità all Ente, ridurre gli adempimenti del contribuente e il contenzioso attuale e potenziale. Articolo 2 Oggetto della definizione agevolata 1. Relativamente alle entrate comunali di cui all articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando: a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi; b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a); c) le spese relative alla notifica dell ingiunzione di pagamento; d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute. 2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata gli atti impositivi che se pur definiti per mancanza di impugnazione e non regolarizzati o per i quali è in corso una dilazione dei pagamento, non siano stati validamente ingiunti entro il 31/12/2016, al riguardo fa fede la data di consegna all agente postale della relativa lista di postalizzazione delle ingiunzioni ed è subordinata alla regolare notifica delle stesse. 3. Sono esclusi ai sensi del comma 10 dell articolo 6 del DL 193/2016 dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati ai concessionari della riscossione recanti altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie. Articolo 3 Istanza di adesione alla definizione agevolata 3

1. Ai fini della definizione di cui all articolo 2, il debitore presenta all ufficio Protocollo del Comune apposita istanza entro il 31 marzo 2017. Il Comune provvede a girare le stesse al Concessionario. 2. L istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell istanza, l eventuale richiesta di rateizzazione dell importo dovuto di cui all articolo 3. Nell istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di cinque rate, di cui l ultima in scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2018, nonché l eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l istanza, assumendo l impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite. L istanza deve essere redatta sul modello predisposto e allegato al presente regolamento messo a disposizione sul sito istituzionale e deve contenere a pena di improcedibilità ed inammissibilità della stessa oltre alle informazioni di cui al comma 1. l indicazione di una casella di posta certificata (pec), propria o di un terzo appositamente delegato a ricevere la documentazione del procedimento. La Posta Elettronica Certificata deve attiva e funzionante, per la trasmissione delle comunicazioni e dei provvedimenti da parte del Concessionario. In caso di mal funzionamento della PEC del contribuente e/o delegato alla ricezione, l Ente non risponde di eventuali ritardi o danni per scadenza dei termini. Articolo 4 Comunicazione dell esito dell istanza di adesione alla definizione agevolata 1. Il Concessionario per le partite già in carico, a cui l Ente provvede ad inoltrare le istanze pervenute, provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata nonché ai presupposti per l accoglimento dell istanza e in ipotesi di non procedibilità o mancato accoglimento della stessa ne dà comunicazione, entro il 31 maggio 2017, all interessato mediante l indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicata nell istanza; 2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme a cui il contribuente ha aderito, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale 4

caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. 3. Qualora l istanza venga accolta, il Concessionario comunica, entro il 30 giugno 2017, ai debitori l ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri: a) Versamento unico: entro il mese di luglio 2017; b) Versamento rateale max 5 rate con scadenze entro i mesi di luglio, settembre e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale generale sulle entrate e il 70% dell importo deve essere versato entro il 2017, secondo quanto disposto dalle norme vigenti. 4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata. 5. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell ingiunzione di pagamento. Articolo 5 Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione 1. L adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all articolo 2, comma 1, e ciò sia nel caso in cui siano decaduti dalla rateazione concessa sia nel caso la rateazione alla data di entrata in vigore della legge ( 03/12/2016) sia in corso e sempre che rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017. 2. Nei casi di cui al comma 1(versamento parziale, versamento da rateizzo decaduto e versamento da rateizzo in corso), ai fini della determinazione dell ammontare delle somme dovute ai sensi dell articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. 3. A seguito della presentazione dell istanza di cui all articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i soli debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da 5

precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017. Articolo 6 Mancato, insufficiente o tardivo pagamento In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. Articolo 7 Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore Sono compresi nella definizione agevolata di cui all articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell accordo o del piano del consumatore. Articolo 8 Procedure cautelative ed esecutive in corso 1. A seguito della presentazione dell istanza di cui all articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione. 2. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell istanza di cui all articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Articolo 9 Proroghe legislative 1. Qualora intervengano modifiche legislative i termini si intendono prorogati come per legge. Articolo 10 entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità 1 Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2017 ed è pubblicato entro trenta giorni sul sito istituzionale dell Ente; 6

2 Per favorire un ampia adesione alla procedura il Concessionario affidatario del servizio di riscossione coattiva, provvede per tutte le ingiunzioni rottamabili, notificate entro il 31/12/2016, ad inviare al debitore una apposita informativa per posta ordinaria entro la fine di febbraio 2017. ALLEGATO Istanza di adesione 7