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COMUNE DI MONTEPRANDONE (Prov. Ascoli Piceno) REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2017

INDICE TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI Art. 1 - Scopo del regolamento Art. 2 - Soggetti interessati Art. 3 - Soggetti esclusi Art. 4 - Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata Art. 5 - Entrate tributarie ammesse alla definizione agevolata Art. 6 - Oggetto del regolamento TITOLO II DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI Art. 7 - Periodi d imposta oggetto della definizione agevolata Art. 8 - Istanza per l ammissione alla definizione degli anni pregressi Art. 9 - Adempimenti del Comune e del Concessionario Art. 10 - Mancato, insufficiente o tardivo versamento Art. 11 - Definizione agevolata delle liti pendenti TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 12 - Pubblicità Art. 13 - Norme finali Art. 14 - Entrata in vigore 2

TITOLO I DISPOSIZIONE GENERALI Art. 1 - Scopo del regolamento 1. Il presente regolamento, adottato nell ambito della potestà regolamentare di cui all art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina le modalità di applicazione della "Definizione agevolata", così come prevista dall'art. 6 ter del Decreto Legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225. 2. Con la presente disciplina, in relazione alle entrate, anche tributarie, si regolamentano le procedure e le modalità per consentire ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale non pagati, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, e notificati nel periodo che va dal 1 gennaio del 2000 al 31 dicembre 2016 direttamente dal Comune ovvero dai Concessionari della riscossione, di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 3. Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per la definizione agevolata al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Art. 2 - Soggetti interessati 1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che: a) manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 31/03/2017; b) non hanno pagato tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione; c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31/12/2016, a condizione che lo stesso rinunci alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio. 2. Salvo quanto disposto nel comma precedente e nell art. 3 del presente Regolamento si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti i contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita. 3. Gli eredi possono definire la posizione debitoria dei loro danti causa. 4. Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire i periodi d imposta di cui alla presente disciplina. 5. Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato. 6. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche gli incaricati delle altre procedure concorsuali diverse da quelle indicate al precedente comma 5. Art. 3 - Soggetti esclusi 1. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 31/12/2016 i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti divenuti definitivi e non pagati.

Art. 4 - Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata 1. Sono ammesse alla definizione agevolata le entrate tributarie, di cui all'articolo successivo, e le entrate derivanti da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, notificati nel periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 direttamente dal Comune ovvero dai Concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Art. 5 - Entrate tributarie ammesse alla definizione agevolata 1. Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 4, le entrate di natura tributaria di seguito elencate: - I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili); - Tarsu (Tassa rifiuti solidi urbani). Art. 6 Oggetto del regolamento 1. In seguito alla richiesta della definizione agevolata delle entrate tributarie di cui all'art. 5, è prevista l esclusione delle sanzioni contenute nelle relative ingiunzioni fiscali notificate ai contribuenti nei periodi previsti all art. 4 del presente Regolamento. 2. Per le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'articolo 27, 6 comma della Legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. La definizione agevolata può riguardare anche un singolo carico contenuto all interno dell ingiunzione fiscale. 4. L'adesione alla definizione agevolata, di cui al presente Regolamento, può essere esercitata anche dai debitori che hanno già parzialmente pagato, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario della riscossione, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 4, purché in regola con gli adempimenti del piano dei versamenti al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art. 4, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. 5. L Ente, relativamente ai carichi oggetto della definizione agevolata acquisita ai sensi del presente Regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della istanza, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 4

6. A seguito della presentazione della istanza di definizione agevolata di cui all'art. 8 sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017. TITOLO II DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI Art. 7 - Periodi d imposta oggetto della definizione agevolata 1. E ammessa la definizione agevolata per i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati nell arco temporale dal 01/01/2000 al 31/12/2016. Art. 8 - Istanza per l ammissione alla definizione degli anni pregressi 1. Per poter aderire alla definizione agevolata, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza entro e non oltre il 31/03/2017 e mediante consegna diretta all Ufficio Protocollo dell Ente o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel qual caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza da redigersi solo ed esclusivamente su modello predisposto dall'ente e dallo stesso messo a disposizione nel proprio sito istituzionale www.comune.monteprandone.ap.it, con indicazione di ogni dato utile alla verifica istruttoria da parte dell Amministrazione. L'apposita istanza può anche essere trasmessa all'ente tramite posta elettronica certifica (PEC) all'indirizzo comune.monteprandone@emarche.it. 2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata, i dati identificativi del debitore interessato (per le persone fisiche: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio fiscale; per le persone giuridiche: ragione sociale, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza (data di emissione, numero e data di notifica), l'eventuale richiesta di pagamento rateizzato dell'importo complessivo residuo dovuto, il numero delle rate con il quale il debitore intende effettuare il pagamento in considerazione di quanto previsto all'art. 9 del presente Regolamento, l'indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti sui si riferisce l'istanza e l'assunzione di impegno a rinunciare agli stessi con compensazione delle spese di lite e a non attivarne di nuovi. 3. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, l'istanza presentata anteriormente a tale data. 4. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza. Art. 9 - Adempimenti del Comune e del Concessionario 1. Entro 60 gg. dalla presentazione della istanza per l'ammissione alla definizione agevolata il Comune o il Concessionario verifica la veridicità dei dati contenuti nella stessa, della quale provvederà a comunicarne al 5

richiedente l accoglimento o il rigetto mediante provvedimento motivato, nell ipotesi di accertata infedeltà delle dichiarazioni in essa contenuta. 2. Nel caso di accoglimento della istanza, entro il 31/05/2017 il Comune o il Concessionario (a seconda che l ingiunzione sia stata emessa dall uno o dall altro) comunicherà ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute per le quali è richiesta la definizione agevolata, le modalità di versamento, l importo di ciascuna rata e la scadenza di ogni rata (laddove richiesta la rateazione del pagamento), nel rispetto dei seguenti criteri: a) Versamento in unica soluzione scadenza 31 luglio 2017 (100% dell'importo dovuto); b) Versamento in n. 2 (due) rate: - 1^ rata scadenza 31 luglio 2017 (70% dell importo dovuto); - 2^ rata scadenza 30 aprile 2018 (30% dell importo dovuto); c) Versamento in n. 3 (tre) rate: - 1^ rata scadenza 31 luglio 2017 (35% dell importo dovuto); - 2^ rata scadenza 30 settembre 2017 (35% dell importo dovuto); - 3^ rata scadenza 30 aprile 2018 (30% dell importo dovuto); d) Versamento in n. 4 (quattro) rate: - 1^ rata scadenza 31 luglio 2017 (24% dell importo dovuto); - 2^ rata scadenza 30 settembre 2017 (23% dell importo dovuto); - 3^ rata scadenza 30 novembre 2017 (23% dell importo dovuto); - 4^ rata scadenza 30 aprile 2018 (30% dell importo dovuto); e) Versamento in n. 5 (cinque) rate: - 1^ rata scadenza 31 luglio 2017 (24% dell importo dovuto); - 2^ rata scadenza 30 settembre 2017 (23% dell importo dovuto); - 3^ rata scadenza 30 novembre 2017 (23% dell importo dovuto); - 4^ rata scadenza 30 aprile 2018 (15% dell importo dovuto); - 5^ rata scadenza 30 settembre 2018 (15% dell importo dovuto). 3. Nel caso di pagamento dilazionato in rate si applicano gli interessi calcolati al tasso legale vigente. 4. La rateazione deve essere richiesta dal debitore nell istanza di cui all art. 8 del presente Regolamento. 5. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'ente. 6. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo. 6

7. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell importo dovuto comunicato dal Comune o dal Concessionario. 8. Se l importo oggetto della definizione agevolata, di cui il debitore chiede la rateizzazione, è superiore ad 25.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l importo totale comprensivo degli interessi con scadenza successiva di un bimestre a quella dell ultima rata. Art. 10 - Mancato, insufficiente o tardivo versamento 1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell unica rata ovvero di una delle rate in cui è dilazionato il pagamento della somma complessiva dovuta, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell istanza. In tale caso non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente pagate: i versamenti già effettuati, infatti, sono acquisiti dal Comune o Concessionario a titolo di acconto dell importo complessivamente dovuto nell ingiunzione fiscale e non determinano l estinzione del debito residuo, del quale si prosegue l attività di recupero. E preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione. 2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento non è possibile effettuare alcun ravvedimento. 3. Ai soggetti che non assolvono al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per le spese amministrative per l attività di gestione della procedura, una somma pari ad 25,00. Art. 11 - Definizione agevolata delle liti pendenti 1. Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali pendenti in ogni stato e grado, anche per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano intervenute sentenze o decisioni definitive, possono essere definite assumendo l impegno a rinunciare agli stessi giudizi. 2. L istanza di definizione agevolata delle liti pendenti, di cui al presente articolo, dovrà contenere l indicazione dei dati relativi all'atto impositivo oggetto della controversia e i dati relativi al giudizio in corso. TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 12 - Pubblicità 1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione dello stesso nel sito internet istituzionale dell'ente e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente Regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale. 7

Art. 13 - Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative contenute nel D.L. n. 193/2016, convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225 e pubblicato nella G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016. Art. 14 - Entrata in Vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore con la esecutività della delibera consiliare di approvazione. 8