COMUNE DI RICCIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO

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ALL. A COMUNE DI RICCIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO Approvato con Deliberazione di C.C.. n 13 del 11/04/2013 INDICE Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Istituzione e presupposto Art. 3 - Soggetti passivi Art. 4 - Esenzioni Art. 5 - Misura dell imposta Art. 6 - Versamento dell imposta dichiarazione Art. 7 - Interventi da finanziare Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell imposta Art. 9 - Sanzioni Art. 10 - Riscossione coattiva Art.11 - Rimborsi Art. 12 Contenzioso Art. 13 Funzionario responsabile dell imposta Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente regolamento é adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l applicazione dell imposta di soggiorno, di cui all art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2.2011. Art. 2 Istituzione e presupposto 1. L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall art. 4 del D. Lgs. 23/2011. 2. L applicazione dell imposta decorre dal 01 giugno 2013, nel rispetto di quanto stabilito dall art. 3, Legge n. 212/2000. 3. L imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Riccione, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi da intendersi per le categorie alberghi e residenze turistico-alberghiere, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, ostelli, affittacamere ( room and breakfast, locande), Bed & Breakfast,appartamenti ammobiliati ad uso turistico e 7 pernottamenti non consecutivi per i campeggi. Art. 3 Soggetti passivi 1. L imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel comune di Riccione, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all art. 2. 2. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell imposta provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Riccione. 3. Ai sensi dell art. 1, comma 168, della legge 296/2006 l importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad 0,19. Art. 4 Esenzioni 1. Sono esenti dal pagamento dell imposta di soggiorno: a) I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età; b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel Territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente; c) Il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonchè al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;

d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti; e) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa; f) i portatori di handicap grave, certificati a norma di legge ed un accompagnatore; g) i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni, che soggiornano in strutture alberghiere di 1,2 e 3 stelle. h) lavoratori dipendenti e agenti di commercio che soggiornano per motivi di lavoro, con contratto, dal 8 giorno di soggiorno anche non consecutivo; i) studenti che svolgono tirocini o stage; l) turisti che utilizzano il treno in base a specifiche convenzioni finalizzate al miglioramento della ricettività turistica. 2. L applicazione dell esenzione di cui al punto b), c), d), h) e I) é subordinata alla consegna da parte dell interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 ss.mm. 3. l applicazione dell esenzione al punto l) è prevista in ordine di richiesta fino al raggiungimento del budget previsto. Art. 5 Misura dell imposta 1. L imposta di soggiorno é determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonchè del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. 2. Le aliquote dell imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge. Art. 6 Versamento dell imposta e dichiarazione 1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Riccione sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell applicazione dell imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni. 2. I soggetti di cui all art. 3, comma 1, corrispondono l imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano. 3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Riccione delle somme corrisposte dai soggetti passivi d imposta entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun bimestre solare con le modalità previste dalla legge 4. I gestori delle strutture ricettive, con cadenza quadrimestrale, presentano al Comune di Riccione una dichiarazione con il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell interessato, come prescritto dall art. 24, comma 1, lett. A) del D.Lgs: n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati). 5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, preferibilmente mediante procedure informatiche definite dall Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione

amministrativa e d informatizzazione. 6. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura. 7. Per l anno 2013, a titolo di ristoro delle spese sostenute dagli operatori economici, verrà riconosciuto un rimborso di euro 0,025 a presenza, da liquidare con modalità fissate dal Responsabile del servizio.

Art. 7 Interventi da finanziare 1. L impegno dell Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d imposta, è di finanziare quanto previsto dall art. 4 del D.Lgs. 23/2011: a) interventi in materia di turismo a sostegno delle strutture ricettive; b) interventi di manutenzione e recupero, nonchè fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonchè dei relativi servizi pubblici locali. Art. 8 Attività di controllo e accertamento dell imposta 1. Ai fini dell attività di accertamento sull imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296: gli avvisi di accertamento per l omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l omesso, ritardato o parziale versamento dell imposta sono motivati e notificati ai soggetti indicati nella normativa vigente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. 2. Il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario, previa richiesta ai competenti uffici pubblici. 3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, la modalità dell imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Art. 9 Sanzioni 1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo. 2. Per l omesso, ritardato o parziale versamento dell imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell importo non versato, ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dall art. 16 del d. Lgs. 472/1997. 3. Per le seguenti violazioni del presente regolamento: a) omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all art. 6, 5 comma 1, da parte dei gestori delle strutture ricettive; b) violazione degli obblighi d informazione, di cui all art. 6, comma 1, da parte dei gestori delle strutture ricettive; si applica la sanzione amministrativa da 50 a 500 euro, ai sensi dell art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 10 Riscossione coattiva 1. Le somme accertate dall Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente. Art. 11 Rimborsi 1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest ultima fattispecie s intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso. 2. Nei casi di versamento dell imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6. Art. 12 Contenzioso 1. Le controversie concernenti l imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Art. 13 Funzionario responsabile dell imposta 1) Il Funzionario Responsabile dell Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale; 2) Il Funzionario Responsabile dell imposta provvede all organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti. Art. 14 Disposizioni finali e transitorie 1. Ai sensi dell art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento é comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione. 2. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 2 e 6 del presente regolamento. 3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia

TARIFFE (prima applicazione) TIPOLOGIA STRUTTURA CLASSIFICAZIONE IMPOSTA (euro) Strutture alberghiere: alberghi (con e senza somministrazione) e residence turistico-alberghiere (RTA o residence), classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 916/2007, modificata dalle delibere G.R. 1017/09 e n. 1301/09 Strutture ricettive all aria aperta : campeggi classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. 2150/2004, modificata dalla delibera n. 803/2007 1 stella 0,50 2 stelle 0,70 3 stelle/3 stelle superior 1,50 4 stelle/4 stelle superior 2,50 5 stelle 3 0,2 Strutture ricettive extra alberghiere: case e appartamenti per vacanza gestiti in forma d impresa, classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera n. 803/2007 2 soli 0,50 3 soli 0,70 4 soli 1,50 Strutture ricettive extra alberghiere: case per ferie, ostelli, affittacamere ( room and breakfast, locande): ai sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera n. 803/2007 Altre tipologie ricettive non soggette a classificazione: Bed & Breakfast ai sensi della delibera G.R. 2149/2004; Strutture ricettive all aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea, ai sensi della delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera n. 803/2007; Appartamenti ammobiliati ad uso turistico ai sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera n. 803/2007 Categoria unica 0,50 0,50 0,50