REGOLAMENTO INTERNO GENERALE (articolo 7 del vigente Statuto Sociale)

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Assemblea sociale 17/5/2011 REGOLAMENTO INTERNO GENERALE (articolo 7 del vigente Statuto Sociale) AMBITO E DEFINIZIONE: Il presente regolamento interno disciplina l attuazione delle norme dello Stato sociale di Unifidi Emilia Romagna società cooperativa a responsabilità limitata ( successivamente denominata Unifidi) e determina le regole ed i criteri inerenti l attività consortile, disciplinando i rapporti mutualistici tra Unifidi e i Soci. Con l espressione: Consiglio di gestione: si indica l organo con potere deliberante su ogni scopo statutario di Unifidi; Filiali: si indicano le sedi territoriali di Unifidi; Gruppi di imprese: si intendono imprese tra loro partecipate per almeno il 25% del patrimonio in caso di ditte individuali o del capitale sociale sottoscritto in caso di società e/o rapporti commerciali superiori al 50% (vendite, acquisti, servizi, ecc.)

ARTICOLO 1 - Operatività di Unifidi Il presente Regolamento Interno, previsto dall art. 7 del vigente statuto sociale, elaborato dal Consiglio di gestione di Unifidi e approvato dall Assemblea dei soci ai sensi dell art.28 dello statuto sociale, è stato predisposto al fine di coordinare e disciplinare i rapporti fra le sue strutture ed i propri associati, nonché per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale e delle sue finalità. MODALITA' D ADESIONE ARTICOLO 2 - Richiesta di adesione Le imprese aventi i requisiti di cui all art. 5 dello statuto sociale, possono associarsi a Unifidi e sono tenute a presentare domanda scritta al Consiglio di gestione su apposito modulo. La completezza delle informazioni e dei documenti da allegare, previsti nella domanda, è presupposto per il suo esame. La domanda di ammissione a socio deve essere compilata sulla modulistica appositamente predisposta e completata in ogni sua parte secondo le procedure per l Ammissione a Socio deliberate dal Consiglio di Gestione. ARTICOLO 3 - Ammissione a socio L'ammissione dei soci, come previsto dall art. 8 del vigente statuto sociale, è approvata dal Consiglio di gestione di Unifidi la cui delibera, sia essa di accettazione o di diniego, deve essere comunicata al richiedente, anche per estratto, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, mediante raccomandata postale a/r oppure sistema telefax ricevuta, al recapito postale o telefonico indicato nella richiesta di ammissione o diversamente comunicato ad Unifidi. L ammissione a socio, ai sensi dell Articolo 2528, 1 Comma CC, diventa efficace dalla data di avvenuta ricevuta, attestata dal servizio postale o dal sistema telefax utilizzato da Unifidi, della comunicazione di avvenuta ammissione. Qualora un socio escluso dalla compagine sociale intenda presentare nuova domanda di ammissione, la nuova richiesta potrà essere accolta solo dopo 12 mesi l avvenuto saldo della posizione insoluta. Assemblea 17 maggio 2011 Regolamento Interno Pagina 2

QUOTE SOCIALI E COMPETENZE ARTICOLO 4 - Quote Sociali Ogni Socio è tenuto al versamento: della quota sociale sottoscritta e dell eventuale sovrapprezzo richiesto secondo le modalità stabilite dal Consiglio di gestione all atto dell ammissione e dell eventuale successiva integrazione di quota sociale. In caso di concessione di garanzia, la quota d ammissione sarà versata assieme alle commissioni di garanzia, o altrimenti entro il termine di 6 mesi dalla delibera di ammissione. In difetto, il socio ammesso potrà essere escluso ai sensi dell art. 11 per inadempienza verso gli obblighi sociali. La concessione delle prestazioni di garanzia è indipendente dall importo della quota sottoscritta o versata da ciascun socio. Le eventuali quote integrative sono fissate in percentuale sul rischio assunto da Unifidi, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Gestione in relazione all approvazione di concessioni di garanzia ARTICOLO 5 - Competenze per servizi prestati Ai sensi del vigente statuto sociale, l impresa che ha presentato una domanda di concessione di garanzia è tenuta a versare per ogni richiesta un diritto di segreteria, una commissione di istruttoria e una commissione di garanzia così come deliberato dal Consiglio di gestione. Unifidi, in base alla normative sulla trasparenza bancaria, rende disponibili le condizioni applicate alle proprie prestazioni nei modi e nei termini di legge. Essere socio non dà diritto di ottenere da Unifidi prestazioni statutarie di garanzia se non sussistono le condizioni stabilite dal regolamento del credito. Assemblea 17 maggio 2011 Regolamento Interno Pagina 3

ATTIVITA' DI GARANZIA (v. art. 20 statuto) ARTICOLO 6- Finalità della garanzia Unifidi a norma dell'articolo 4 del vigente statuto sociale, svolge la propria attività per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento prevalentemente ai Soci, da parte di Banche e di altri soggetti operanti nel settore finanziario, nei limiti e nei modi previsti nella normativa di Vigilanza di banca d Italia per gli Intermediari finanziari. Il Consiglio di gestione dispone specifico Regolamento del credito e definisce apposite procedure operative per lo svolgimento dell attività. Le regole inerenti lo svolgimento dell attività mutualistica, intesa come tipologia di servizi ai quali ogni socio ha la possibilità di accedere, sono improntate al perseguimento degli interessi della generalità degli associati. ARTICOLO 7- Documentazione Al fine della concessione dell'intervento di garanzia, l impresa socia ha l'obbligo di far pervenire tutti i dati e tutte le informazioni previste nel modulo di richiesta allegando tutta la documentazione come previsto dall ultimo comma del presente articolo. Per richieste su finanziamenti assistiti da garanzie con agevolazioni pubbliche sono redatte apposite schede informative dettagliate. predisposte dalla direzione. In caso di mancato adempimento di quanto espressamente richiesto, la domanda sarà considerata incompleta e non trasmissibile per il suo l esame e la conseguente delibera. L elenco della documentazione dettagliata necessaria per l esame della pratica è definita nel regolamento del credito. ARTICOLO 8 Filiali- Le Filiali, cui all art.2 del vigente statuto sociale, hanno competenza territoriale per la raccolta della documentazione relativa alle richiesta di garanzia delle imprese socie. ARTICOLO 9 - Massimali e durate Unifidi concede il proprio intervento di garanzia a fronte di finanziamenti, da destinarsi unicamente all'attività imprenditoriale. Assemblea 17 maggio 2011 Regolamento Interno Pagina 4

Il Consiglio di gestione si avvale di Responsabili preposti alle Filiali aventi la funzione di supporto tecnico per l'istruttoria delle operazioni da garantire. Il Responsabile di Filiale, esaminata la richieste ricevute e avanzerà al Consiglio di gestione proposta di delibera con parere espresso dell istruttore. Il Direttore, il responsabile dell area garanzia e i responsabili della filiali, su esplicita delibera del consiglio di Gestione, potranno deliberare la concessione di garanzia nei limiti delle deleghe previste dal Regolamento del credito tempo per tempo vigente. Il Consiglio di gestione determina nel regolamento del credito le durate dei finanziamenti e gli importi di base ( in termini di valore di garanzia) entro i quali le diverse Filiali possono presentare proposta di delibera.. ARTICOLO 10 Gestione e recupero insolvenze Unifidi, per il rimborso delle insolvenze escusse dagli Istituti di credito in relazione alle insolvenze dei soci, invierà al socio lettera raccomandata con la richiesta di adempimento e quindi esperirà tutte le procedure utili al recupero del credito. Per il periodo di ritardato pagamento Unifidi potrà applicare, a titolo di interesse, sulle somme di denaro sopracitate il tasso di mora vigente all atto del pagamento maggiorato di 3 punti., come determinato nelle procedure di cui al comma successivo. La gestione delle insolvenze verrà definita con specifica procedura determinata dal Consiglio di gestione. ORGANI SOCIALI ASSEMBLEA ARTICOLO 11 - elezione delegati all assemblea (artt. 25, 26, 27 statuto) In riferimento a quanto previsto agli artt. 25, 26, 27 dello Statuto, ogni Assemblea separata si riunisce su base provinciale e può eleggere non più di 1 delegato in ragione di ogni 1000 soci o frazione di 1000. Nell Assemblea generale possono votare solo i delegati o, in caso di loro assenza, i delegati supplenti nominati nelle rispettive assemblee separate. Almeno un delegato deve rappresentare la maggioranza espressa dall Assemblea e, in presenza di una minoranza, almeno un delegato rappresenta quest ultima. NORME GENERALI Assemblea 17 maggio 2011 Regolamento Interno Pagina 5

ARTICOLO 12 - obblighi associativi E fatto obbligo ai soci di rispettare le norme contenute nel presente Regolamento Interno e nello Statuto. ARTICOLO 13 - consultazione del documento Copia del presente Regolamento Interno sarà a disposizione di ogni socio presso la sede sociale. Assemblea 17 maggio 2011 Regolamento Interno Pagina 6