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Transcript:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l articolo 17, comma 1; VISTO l articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, il comma 8 di detto articolo; SENTITO il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche e agli affari europei; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014; SENTITA la Conferenza unificata, che si espressa in data 26 febbraio 2015; UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 aprile 2015; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell 11 giugno 2015; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; EMANA il seguente regolamento:

ART. 1 (Compiti del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell Unione europea) 1. Il Comitato tecnico di valutazione degli atti dell Unione europea, di seguito denominato CTV, è istituito presso il Dipartimento per le politiche europee ai sensi dell articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, di seguito denominata legge. 2. Il CTV assicura, nel quadro degli indirizzi del Governo, il coordinamento tecnico tra i soggetti chiamati a partecipare alla fase di formazione degli atti dell Unione europea ai sensi della legge ed assiste il Comitato interministeriale per gli affari europei, di seguito denominato CIAE, nello svolgimento dei compiti previsti dall articolo 2 della legge. 3. Il CTV svolge le funzioni disciplinate dall articolo 19, comma 2, della legge. 4. Il CTV opera in collegamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che si avvale della Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea.

ART. 2 (Composizione del Comitato tecnico di valutazione) 1. Il CTV è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascun Ministro ed abilitati a esprimere la posizione dell amministrazione, dandone comunicazione alla Segreteria del CIAE di cui all articolo 2, comma 9, della legge. I componenti del CTV sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Nel caso di mancata designazione, le Amministrazioni sono rappresentate, in via provvisoria, dai responsabili dei Nuclei di valutazione istituiti ai sensi dell articolo 20 della legge. 3. I componenti del CTV durano in carica tre anni dalla designazione e possono essere revocati o sostituiti in qualunque momento. 4. Previa deliberazione del CTV sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del CTV con riguardo a specifiche tematiche.

ART. 3 (Organizzazione e funzionamento del Comitato tecnico di valutazione) 1. Il CTV è convocato, coordinato e presieduto dal direttore della Segreteria del CIAE di cui all articolo 2, comma 9, della legge. 2. Il CTV si riunisce presso il Dipartimento per le politiche europee che assicura, attraverso la Segreteria del CIAE, il supporto necessario per lo svolgimento delle attività dello stesso. 3. Alle riunioni del CTV partecipano i rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, del Dipartimento per le politiche di coesione e delle altre Amministrazioni interessate ai dossier all ordine del giorno, assistiti, ove necessario, dai responsabili dei Nuclei di valutazione di cui all articolo 20 della legge nonché da esperti dell Amministrazione e da funzionari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, designati dalle rispettive amministrazioni in qualità di osservatori. 4. Alle riunioni del CTV possono essere invitati a partecipare: a) il Rappresentante permanente d'italia presso l'unione europea o un suo delegato; b) i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome secondo le modalità di cui all articolo 4; c) i rappresentanti delle associazioni rappresentative degli enti locali secondo le modalità di cui all art 4; d) i rappresentanti delle Autorità di regolamentazione o vigilanza, quando si trattano questioni che rientrano nelle rispettive competenze. 5. Il CTV può acquisire dati ed elementi necessari ai fini della formazione della posizione italiana sui progetti di atti dell'unione europea anche attraverso audizioni di esperti e consultazione dei soggetti portatori di interessi in relazione alle specifiche materie trattate, tenuto conto, per l'analisi degli impatti sull'ordinamento nazionale, delle indicazioni metodologiche e procedurali definite dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. 6. Il CTV può sottoporre all esame del CIAE questioni rilevanti ai fini della definizione unitaria della posizione del Governo sui progetti di atti dell'unione europea. 7. Delle sedute del CTV è redatto un resoconto che, a cura della Segreteria del CIAE, è trasmesso ai soggetti incaricati di rappresentare la posizione italiana nelle sedi negoziali europee. 8. Su indicazione dei rappresentanti del CTV o su iniziativa del direttore della Segreteria del CIAE, possono essere costituiti gruppi tecnici di lavoro per la disamina di specifici dossier. La composizione dei gruppi di lavoro riflette quella del CTV.

ART. 4 (Partecipazione delle regioni, delle province autonome e degli enti locali alle riunioni del Comitato tecnico) 1. La partecipazione delle Regioni e delle province autonome alla formazione della posizione italiana sui progetti di atti legislativi dell Unione europea è garantita mediante le procedure di cui all articolo 24 della legge e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 2. Quando all esame del CTV sono trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il CTV è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma designato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti designati dall'anci, dall'upi e dall'uncem. Partecipano, in qualità di osservatori, rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. 3. Il CTV in composizione integrata opera ai sensi dell'articolo 3.

ART. 5 (Segreteria del CIAE) 1. Il Dipartimento per le politiche europee istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri espleta le funzioni necessarie allo svolgimento delle attività istruttorie, e di sostegno al funzionamento del CTV e provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni del Comitato, assicurandone il raccordo con le deliberazioni del CIAE. Per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui all articolo 3, comma 5, il Dipartimento opera in raccordo con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi. 2. La Segreteria del CIAE cura in particolare: a) la conservazione e l aggiornamento dell elenco dei rappresentanti del CTV; b) l istruttoria delle questioni all ordine del giorno delle riunioni del CTV e dei gruppi tecnici di lavoro; c) la redazione dei verbali delle riunioni e la loro conservazione; d) la trasmissione delle decisioni assunte in seno al CTV o ai gruppi tecnici di lavoro ai rappresentanti italiani incaricati di rappresentarle in tutte le sedi negoziali europee; e) la pubblicità delle riunioni nelle forme e nei modi di volta in volta stabiliti dal CTV o dai gruppi tecnici di lavoro. 3. La Segreteria del CIAE può inoltre formulare proposte specifiche ed elaborare documenti di posizione sui dossier sottoposti all esame del CTV.

ART. 6 (Abrogazioni e disposizioni finali) 1. A decorrere dall entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro per le politiche comunitarie 9 gennaio 2006 recante il regolamento per il funzionamento del Comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006. 2. All attuazione del presente decreto le amministrazioni coinvolte provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 7 (Entrata in vigore) 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a