ALLEGATOA alla Dgr n. 598 del 29 aprile 2014 pag. 1/6

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giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 598 del 29 aprile 2014 pag. 1/6 Indirizzi applicativi e misure di semplificazione amministrativa - L.R. 5 aprile 2013, n. 3, art. 36, Modifiche di leggi regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio autobus con conducente e di autoservizi atipici Premesse I presenti indirizzi di settore, necessari per uniformare il comportamento nel territorio regionale, hanno natura cogente in relazione ad obiettivi ed interessi pubblici regionali, in modo da salvaguardare l aspetto programmatico di competenza regionale, l efficace espletamento delle funzioni amministrative assegnate ai Comuni, nonché l attività di vigilanza e controllo affidata alle Province. Si ricorda che le Aziende che effettuano i servizi con acquisizione di traffico nel Veneto devono ottemperare alle norme della L.R. n. 11/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e che alla vigilanza e controllo di tale disposizione sono tenuti gli organi di polizia locale, nonché il personale preposto all attività di vigilanza di cui all art. 15.

ALLEGATOA alla Dgr n. 598 del 29 aprile 2014 pag. 2/6 Analogamente agli indirizzi già forniti con le precedenti DD.GG.RR. n. 2401/09 e n. 1449/11 si ritiene opportuno offrire con il presente documento una disamina dei commi 4, 5 e 8, dell articolo 36, della legge finanziaria regionale per l anno 2013 n. 3, con alcuni indirizzi ritenuti di particolare interesse. Bur n. 32 del 05/04/2013 Legge n. 3 del 5 aprile 2013 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013..OMISSIS.. Art. 36 - Modifiche di leggi regionali e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di autoservizi atipici. 1. Al comma 3 dell articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale e successive modificazioni, le parole: e purché l autobus sia già in possesso del soggetto che intende utilizzarlo da almeno due anni sono soppresse. 2. I commi 2 e 3 dell articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 2012, n. 3 Modifica della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale e disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di servizi atipici e successive modificazioni, sono abrogati. 3. Il comma 4 bis dell articolo 1 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 Disciplina degli autoservizi atipici e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: 4 bis. Gli autobus per i quali sono decorsi trent anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per lo svolgimento degli autoservizi atipici.. 4. Le imprese già autorizzate all esercizio dell attività di noleggio che si siano adeguate alle disposizioni dell articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 e successive modificazioni, possono utilizzare gli autobus indicati nell istanza di autorizzazione di cui al medesimo articolo 19, comma 2, in deroga a quanto disposto dall articolo 5, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, sino a trent anni dalla prima immatricolazione, purché versino alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo di euro 250,00 per ciascun autobus con più di quindici anni. Il pagamento del contributo non è dovuto qualora l autobus sia destinato all esclusivo svolgimento degli autoservizi atipici. L utilizzo in attività di noleggio di un autobus destinato all esclusivo svolgimento degli autoservizi atipici comporta l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750,00 a euro 5.000,00. 5. Il contributo di cui al comma 4 è versato per il 50 per cento alla Regione e per il restante 50 per cento al comune che ha rilasciato l autorizzazione; i proventi regionali derivanti dalla riscossione del contributo sono destinati al finanziamento di azioni per favorire la riduzione dell inquinamento atmosferico. 6. Agli oneri derivanti dall applicazione del comma 5, allocati nell upb U0125 Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti, si fa fronte con le entrate di cui al comma 4 introitate nell upb E0147 Altri introiti del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.

ALLEGATOA alla Dgr n. 598 del 29 aprile 2014 pag. 3/6 7. Al fine di consentire lo sviluppo del programma applicativo di gestione del Registro regionale delle imprese esercenti l attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus di cui all articolo 8 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, nell anno 2013 è autorizzato uno stanziamento di euro 20.000,00. Agli oneri derivanti dall applicazione del presente comma, quantificati in euro 20.000,00 per l esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell upb U0125 Studi, progettazioni ed informazione per i trasporti del bilancio di previsione 2013. 8. Il contributo versato per l anno 2013 alla Giunta regionale ai sensi dell articolo 1, comma 4 bis, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 e successive modificazioni, nel testo vigente prima dell entrata in vigore della presente legge, è rimborsato alle aziende che lo abbiano corrisposto. 9. La Giunta regionale adotta, sentita la competente commissione consiliare, disposizioni attuative del presente articolo.

ALLEGATOA alla Dgr n. 598 del 29 aprile 2014 pag. 4/6 Comma 4, art. 36 Le imprese già autorizzate all esercizio dell attività di noleggio che si siano adeguate alle disposizioni dell articolo 19 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 e successive modificazioni, possono utilizzare gli autobus indicati nell istanza di autorizzazione di cui al medesimo articolo 19, comma 2, in deroga a quanto disposto dall articolo 5, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, sino a trent anni dalla prima immatricolazione, purché versino alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo di euro 250,00 per ciascun autobus con più di quindici anni. Il pagamento del contributo non è dovuto qualora l autobus sia destinato all esclusivo svolgimento degli autoservizi atipici. L utilizzo in attività di noleggio di un autobus destinato all esclusivo svolgimento degli autoservizi atipici comporta l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750,00 a euro 5.000,00. Indirizzi Fatto salvo e ricordato il divieto di utilizzo, nell attività di noleggio autobus con conducente, dei mezzi per i quali siano decorsi quindici anni dalla prima immatricolazione nel territorio della Regione Veneto, così come prescritto dall articolo 5, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, con il presente comma si è introdotta un eccezione a questo principio generale. Tale eccezione consta di tre condizioni: la prima che l Azienda risulti già autorizzata ai sensi della normativa previgente P.C.R. n. 124/1997 e n. 36/2000 e che si sia adeguata alle disposizioni di cui alla L.R. n. 11/2009. La seconda che l autobus risultasse iscritto nell elenco presentato al Comune in fase di istanza per il rilascio dell autorizzazione in base alla nuova disciplina dettata dalla legge regionale n. 11/2009, così come previsto dalla disposizione transitoria di cui all art. 19, comma 2. Ultima condizione affinché sia possibile l utilizzo in servizio di noleggio di tali autobus con più di quindici anni e sino a trent anni dalla prima immatricolazione consiste nel pagamento di un contributo annuo pari ad euro 250,00 per ciascun autobus. Il contributo deve intendersi riferito all intero esercizio e non frazionabile per periodi inferiori. Tale contributo non sarà dovuto qualora l autobus venga impiegato nello svolgimento degli autoservizi atipici in maniera esclusiva, intendendosi che l impiego anche per una sola giornata nell arco dell anno in servizio di noleggio farà venir meno la possibilità di essere esentati dal versamento di tale contributo. A tal fine l Azienda che intenda avvalersi dell eccezione sopra descritta, esentata del contributo, fornirà al Comune che ha rilasciato l autorizzazione regionale ai sensi della L.R. n. 11/2009, apposita dichiarazione con la quale vengono indicati i mezzi che intende utilizzare esclusivamente negli autoservizi atipici.

ALLEGATOA alla Dgr n. 598 del 29 aprile 2014 pag. 5/6 Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell anno precedente a quello di riferimento, in assenza della quale sarà dovuto il pagamento del contributo. Per il solo esercizio 2014 la suddetta dichiarazione sarà presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento. Ogni variazione che dovesse intervenire sull elenco degli autobus utilizzati esclusivamente per l esercizio degli autoservizi atipici dovrà essere prontamente comunicata al Comune, procedendo se del caso al pagamento del contributo previsto. Con riferimento ai termini di pagamento la norma prevede che esso sia versato entro il 31 dicembre di ogni anno. Solamente per l anno 2013 tale obbligo si ritiene assolto qualora il versamento dovuto risulti effettuato entro la data del 30 giugno 2014. Sull applicazione di questa specifica norma si ricorda l importanza dell azione di vigilanza e controllo, art. 15, della L.R. n. 11/2009, in quanto l utilizzo in noleggio di uno dei mezzi per il quale venga dichiarato l esclusivo utilizzo in autoservizio atipico, comporta l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750,00 a euro 5.000,00 anche ai fini di quanto disposto dagli artt. 17 e 18 della L.R. n. 11/2009, oltre al pagamento del contributo previsto.

ALLEGATOA alla Dgr n. 598 del 29 aprile 2014 pag. 6/6 Comma 5, art. 36 Il contributo di cui al comma 4 è versato per il 50 per cento alla Regione e per il restante 50 per cento al comune che ha rilasciato l autorizzazione; i proventi regionali derivanti dalla riscossione del contributo sono destinati al finanziamento di azioni per favorire la riduzione dell inquinamento atmosferico. Indirizzi La disposizione in argomento prevede una ripartizione al 50% del contributo tra Ente Regione e Comune. L Azienda dovrà provvedere al pagamento pro quota con bonifico bancario per entrambi gli Enti, salvo diverse indicazioni fornite dal Comune per la parte di competenza. Il Comune è comunque tenuto alla verifica dell avvenuto versamento anche delle somme spettanti alla Regione. Di seguito vengono fornite le coordinate bancarie del Tesoriere Regionale: UNICREDIT S.P.A. IBAN IT 41V0200802017000100537110 BIC-SWIFT: UNCRITM1VF2 Dal bonifico dovrà risultare la ragione sociale e il codice fiscale dell Impresa che ha effettuato il versamento e la seguente causale: contributo per l utilizzo in servizio di noleggio di autobus art. 36, comma 4, L.R. n. 3/2013. La Giunta Regionale stabilirà con propri provvedimenti la destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione di tali contributi. Comma 8, art. 36 Il contributo versato per l anno 2013 alla Giunta regionale ai sensi dell articolo 1, comma 4 bis, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 e successive modificazioni, nel testo vigente prima dell entrata in vigore della presente legge, è rimborsato alle aziende che lo abbiano corrisposto. Indirizzi Le Aziende che nell esercizio dell autoservizio atipico abbiano utilizzato, ai sensi della L.R. 18 marzo 2011, n. 7, art. 13, autobus con anzianità superiore ai 15 e inferiore ai 20 anni dalla prima immatricolazione, ed abbiano effettuato il prescritto versamento alla Giunta regionale del contributo annuale di euro 500,00, possono presentare richiesta di rimborso, unitamente alla documentazione comprovante l avvenuto versamento, direttamente agli uffici regionali competenti della Regione del Veneto: Direzione Mobilità Cannaregio, Calle Priuli, 99 30124 VENEZIA Pec: protocollo.generale@regione.veneto.it