REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE



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Transcript:

Allegato alla delibera di Consiglio comunale n. 65 del 29/12/2005 REGOLAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 65 del 30.11.1998, annullato parzialmente con O.I. n. 240/14.12.1998 e successivamente modificato con delibere di Consiglio comunale n. 72 del 28/12/2001,n. 67 del 29/11/2003 e n. 65 del 29/12/2005

INDICE SISTEMATICO CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE Art. 1 - Domanda per il rilascio della concessione. Art. 2 - Occupazioni permanenti o temporanee. Art. 3 - Concessione. Art. 4 - Occupazioni. Art. 5 - Mostre merci. Art. 6 - Lavori edili. Art. 7 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico. Art. 8 - Occupazioni d'urgenza. Art. 9 - Rinnovo della concessione. Art. 10 - Decadenza della concessione. Art. 11 - Revoca delle autorizzazioni. Art. 12 - Sospensione delle concessioni. Art. 13 - Obblighi del concessionario. Art. 14 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive. CAPO II: DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA Art. 15 - Tariffe. Art. 16 - Misura dello spazio occupato. Art. 17 - Occupazioni temporanee -Criteri e misure di riferimento. Art. 18 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - casi particolari. Art. 19 - Maggiorazioni del canone. Art. 20 - Categoria delle strade Art. 21 - Occupazioni temporanee Art. 22 - Riduzioni tariffarie ed esenzioni per le occupazione permanenti. Art. 23 - Pagamento canone. Art. 24 - Sanzioni.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le concessioni di occupazione di suolo pubblico, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai principi contenuti negli art.51, 52, 53 e 63 D.Lgs 15/12/1997 n 446. Art.1 Domanda per il rilascio della concessione 1 -Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, diretta al Comune e ottenere l autorizzazione, salvo che si tratti dell'occupazione occasionale espressamente prevista dal presente regolamento. 2 -Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso. 3 -Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa. 4 -L'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio. 5 -Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza. 6 -Qualora l'occupazione riguardi casi particolari, l'amministrazione, entro..30.. giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza. 7 -Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno..6.. giorni prima della data di inizio dell'occupazione. 8 -Possono essere assoggettate a diversa regolamentazione le occupazioni di aree appartenenti al

patrimonio disponibile del Comune. Le occupazioni sono permanenti o temporanee. Art. 2 Occupazioni permanenti o temporanee Le occupazioni di carattere stabile di durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti, tutte le altre sono temporanee. S intendono occupazioni permanenti: chioschi, edicole, casotti e simili; Occupazione di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari. S intendono occupazioni temporanee: Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di..1.. ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno..200.. metri. steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, ed ogni altra forma di occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali; chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stand pubblicitari; parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane; Art. 3 Concessione Nell'atto di concessione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell occupazione.

E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune. Il responsabile del servizio dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro trenta giorni dalla domanda o di eventuale documentazione integrativa. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 2 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio dell occupazione. Il Comune, a mezzo di contrassegni, può delimitare lo spazio oggetto della concessione. Il responsabile del procedimento acquisirà il parere, se necessario, dell ufficio tecnico prima del rilascio della concessione. Art. 4 Occupazioni 1 -Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio della concessione edilizia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà contestualmente presentare l istanza della domanda di concessione edilizia, in tal caso i termini temporali restano modificati da quelli vigenti in materia edilizia. Art. 5 Mostre merci 1 -L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale. 2 -Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali. Art. 6 Lavori edili 1 -Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con parcheggio o sosta di veicoli, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i motivi dell'occupazione e il termine per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico. Art. 7 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico 1 -Per collocare anche in via provvisoria fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi etc.. nello spazio

sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale. 2 -L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori etc. 3 -Tali linee aeree provvisorie, se percorse da corrente alternata, dovranno avere tensione non superiore ai 300 Volt efficaci; verranno costruite a regola d'arte in modo che il punto più basso della catenaria, sovrastante al libero suolo pubblico risulti, su questo, ad una altezza minima di mt. 6; il metallo dei fili, tenuto conto dei sovraccarichi per neve e/o venti, non dovrà mai essere assoggettato a tensione superiore a 1/10 del carico di rottura. 4 -L'Amministrazione Comunale si riserva il pieno diritto di fare applicare caso per caso, anche altri dispositivi costruttivi atti a salvaguardare l'estetica delle strade e la sicurezza delle persone e delle cose. 5 -Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il comune e verso i terzi dei danni che loro potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori etc. 6 -E' facoltà dell'amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee. Art. 8 Occupazioni d'urgenza 1 -Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. 2 -In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento. 3 -Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada. Art. 9 Rinnovo della concessione 1. 1. Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo. 2. 2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli. 3. 3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno..6.. giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone.

Art. 10 Decadenza della concessione 1. Sono cause di decadenza della concessione: -le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato; -la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli; -l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi dalla data di rilascio dell'atto. il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico. 2 -Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito. Art. 11 Revoca delle autorizzazioni 1 -Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. 2 -Egualmente in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7-10 - 12 della legge 28-2-1985 n. 47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per la occupazione. 3 -Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 7-8-1990 n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni. 4 -Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio. 5 -Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di canone attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione. Art. 12 Sospensione delle concessioni 1 -Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il funzionario responsabile può procedere alla sospensione delle concessioni individuando la durata. 2-Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

Art. 13 Obblighi del concessionario Le concessioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico. Art. 14 Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive 1 -Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Capo II DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA Art. 15 Tariffe 1 -Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base della tariffa approvata dal Comune; per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo. 2 -Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale e restano in vigore fino alla modifica. Art. 16 Misura dello spazio occupato 1 -Ai sensi dell'art. 42, comma 4, il canone è commisurato alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse. 2 -Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o chilometro lineare superiore. 3 -Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno 50 centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo. Art. 17 Occupazioni temporanee Criteri e misure di riferimento 1 -Sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno. 2 -Il canone si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa. 3 -Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, il canone è determinato ed applicato in misura forfetaria, secondo la tariffa. Art. 18 Occupazione sottosuolo e soprassuolo Casi particolari 1 -Ai sensi della Legge n. 446/1997 Art. 63 comma 2 lettera F per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita stabilita in lire 1.250 per utente. Tale norma si applica solo in sede di prima applicazione, successivamente il Consiglio Comunale stabilirà la tariffa per le occupazioni sopra indicate

2 -Ove le occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico ricadano in corrispondenza di occupazioni del suolo esercitate dal medesimo soggetto, un canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, soltanto per la parte di dette occupazioni la cui superficie eccede l'occupazione del suolo. Art. 19 Maggiorazioni del canone 1 -Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento. 2 -Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 50 per cento. Art. 20 Categoria delle strade 1-Ai sensi dell art. 63 del D.lgs 15/12/1997, n. 446 comma 2, lettera b, le tariffe sono differenziate nelle seguenti misure con riferimento alla tariffa base: -Prima categoria 100% -Seconda categoria 70% 2-appartengono alla prima categoria le strade, le aree e spazi pubblici di cui all elenco all A1, mentre appartengono alla seconda categoria tutte le strade, le aree e spazi non compresi nell elenco. Art. 21 Occupazioni temporanee 1 1-Il canone si applica in base alle tariffe giornaliere determinate dalla Giunta Comunale, nelle seguenti misure: a) fino a 12 ore: riduzione del 50% b) oltre 12 ore fino a 24 ore: tariffa intera 2-Per le occupazioni temporanee della durata di almeno quindici giorni il canone si applica in base alle tariffe giornaliere, nelle seguenti misure: a) fino a 14 giorni: tariffa intera b) oltre 14 giorni riduzione del 40% 3- Il canone non è dovuta per l'occupazione di suolo pubblico con tende o simili, fisse o retrattili. 4- Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 45% determinate dalla Giunta Comunale 5- Sono esenti le seguenti occupazioni occasionali: a) commercio ambulante itinerante; b) occupazioni con festoni, addobbi, banchetti o luminarie, in occasione di festività, fiere, mostre o altre ricorrenze. c) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale o pali di sostegno necessari per piccoli lavori di riparazione o manutenzione di infissi e pareti di durata non superiore a sei ore; d) occupazioni momentanee di durata non superiore a quindici giorni l'anno con fiori o piante ornamentali o altro all'esterno d esercizi commerciali effettuate per delimitare spazi di servizio posti in 1 Modificato con delibera n. 65 del 29/12/2005

contenitori facilmente movibili; e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi per una durata non superiore a sei ore. f) Le occupazioni temporanee che determinano un ammontare del canone non superiore a lire 20.000. g) Sono esonerati dall'obbligo al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro che, promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico e quelle patrocinate dall amministrazione comunale. Art. 22 Riduzioni tariffarie ed esenzioni per le occupazioni permanenti 2 1-Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree sopra e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta di un terzo della misura intera. 2-Il canone non è dovuto per le occupazioni permanenti che determinano un ammontare del canone non superiore a lire 20.000. 3-Non sono soggetti al canone le occupazioni di suolo realizzate con innesti o allacci di impianti di erogazione di pubblici servizi. 4- Il canone sui passi carrabili non è dovuto. 5-Non sono soggette al canone le occupazioni di suolo con autovetture per trasporto pubblico di persone, con carattere permanente. Art. 23 Pagamento del canone 1-Il pagamento del canone si effettua mediante versamento in conto corrente postale intestato al Comune. Per le occupazioni temporanee il pagamento di effettua contestualmente al rilascio della concessione. Per le occupazioni permanenti il pagamento avverrà annualmente in via anticipata, per ogni anno solare, dalla data della concessione. Art. 24 Sanzioni 1 -Per l'omessa presentazione della domanda si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dal canone dovuto. 2 -Per la domanda infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del maggior canone dovuto. 3 -Per le infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000 (ex art. 12 del D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche) 4 -Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato. 5 -Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni 2 Modificato con delibera n. 65 del 29/12/2005

dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori. 6 -Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dalle leggi vigenti. 7.-Le sanzioni indicate nei commi 1, 2, 3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

allegato A1 ELENCO DELLE VIE RICADENTI IN CATEGORIA 1 3 PIAZZA CASTELVECCHIO PIAZZA ASTAZZONI PIAZZA GONZAGA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE (fino alla proprietà Viola compresa) PIAZZA MATTEOTTI G. PIAZZA MAZZINI G. PIAZZALE MARCONI G. VIA ACERBI G. VICOLO BERSAGLIO (lato sud) VIA BOTTURI A. VIA DISCIPLINI VIA GARIBALDI G. VIA IV NOVEMBRE (solo lato nord) VIA MANTOVA VIA MANZONI (fino all inizio con via bersaglio) VIA MONTELLO (solo lato est) VIA MORATTI DON ALDO VIA PIAVE (solo lato nord) VIA PONCARALI (solo lato sud) VIA ROMA PIAZZALE VITTORIA (solo lato ovest) VICOLO APERTO VICOLO CANNONE (fino alla proprieta di bologna esclusa) VICOLO CARLO V VICOLO CENTRALE VICOLO CHIUSO VICOLO FRA TEODORO VICOLO GALLETTIERE VICOLO MONTESCUOLE VICOLO MUNICIPIO VICOLO DELLA POSTA VICOLO POZZO VICOLO REMOTO VICOLO SCUDERIE VICOLO TERRAGLIO VIA BONFIGLIO VIA CESSI VIALE EUROPA (A PARTIRE DA VIA CESSI FINO A VIA MONTEGRAPPA) VIALE MONTEGRAPPA (compreso tra l incrocio di viale Europa e via S. Pio X) VIA S.PIO X VIA V. DA FELTRE PIAZZA BORGO MILANO VIA S.LUIGI VIA ITALIA VIA PONCARALI LARGO SALVO D ACQUISTO 3 Modificate con delibera n. 65 del 29/12/2005