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Transcript:

CITTÀ DI SPINEA PROVINCIA DI VENEZIA ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 del 31/03/2015 Oggetto: ASSEGNAZIONE DIPENDENTI, IN POSIZIONE DI DISTACCO TEMPORANEO, ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE. L anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 12:30, nella Sala Giunta del Municipio, regolarmente convocata, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori: CHECCHIN SILVANO BUSATTA STEFANIA MAINARDI LOREDANA CHINELLATO GIANPIER DITADI EMANUELE ROSANOVA LAURA SINDACO VICE SINDACO ASSENTE ASSENTE Partecipa alla seduta il Dott.Guido Piras SEGRETARIO GENERALE del Comune di Spinea Il Sig.Silvano Checchin nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza della Giunta e, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta. Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. SINDACO Silvano Checchin SEGRETARIO GENERALE Guido Piras REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (artt. 124-125 D.Lgs.267/2000) Si certifica che copia della presente Deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all Albo Pretorio online del Comune, per 15 giorni consecutivi, dal 02/04/2015 e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari. CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all Albo Pretorio online del Comune in data, senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA in data. IL MESSO Gaetano Brugnera IL SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che in data 17 luglio 2014, con rogito del Segretario Generale del Comune di Noale, repertorio n. 2924, i Comuni di Santa Maria di Sala, Mirano, Noale, Salzano, Martellago e Spinea, hanno costituito, ai sensi dell art. 32 del D. Lgs. n. 267/2000, l Unione dei Comuni del Miranese al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni e di servizi, con l obiettivo di migliorare la qualità degli stessi a favore della comunità, garantendo nel contempo efficienza ed economicità; VISTI: - l art. 13, comma 2, del CCNL 22.01.2004, intitolato Gestione delle risorse umane, in cui si prevede che: 2. Gli atti di gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato all unione, a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati dall ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall unione. Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dall unione; i relativi atti di gestione sono adottati dall unione <omissis> - l art. 19 CCNL 22.01.2004, intitolato Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali e verticali, che così recita: 1. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le progressioni verticali previste per il restante personale dell ente di effettiva appartenenza. A tal fine l ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina. 2. Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale distaccato a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell interesse dell ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell ente medesimo. VISTO l art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003, che disciplina l'istituto del Distacco ; RICONOSCIUTO che, in base alle definizioni normative: - il distacco rappresenta solo una modificazione delle modalità di esecuzione dell obbligazione lavorativa, consistente nel trasferimento del lavoratore presso un terzo, in favore del quale sono rese le prestazioni dovute al datore di lavoro; - il distacco non comporta modificazioni soggettive del rapporto di lavoro, il quale continua a svolgersi con il soggetto distaccante, che rimane titolare non solo del rapporto di servizio ma anche del rapporto organico; - elementi caratteristici del distacco sono l interesse del datore di lavoro a che le prestazioni vengano eseguite a favore di un terzo e la temporaneità; RILEVATO che la giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Veneto sez. I, 25.11.1997 n. 1665) ha individuato l istituto del Distacco come la particolare fattispecie in cui il dipendente sia assegnato dall amministrazione di appartenenza a prestare servizio presso un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente incardinato, per sopperire ad esigenze temporanee del primo ovvero in attesa che sia formalizzato il definitivo procedimento di trasferimento al secondo ;

RICHIAMATA la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 11/12/2014 di assegnazione di due dipendenti, in posizioni di distacco temporaneo all Unione dei Comuni del Miranese; RITENUTO opportuno avvalersi dell istituto in parola poiché consente, in assenza di una organizzazione propria dell Unione, l assegnazione temporanea dei dipendenti all Unione in base alle disposizioni vigenti presso ciascun Ente distaccante; INDIVIDUATO nella piena attuazione del percorso di sviluppo dei servizi in Unione, l interesse alla utilizzazione dei lavoratori distaccati, proprio non solo dell Amministrazione distaccante, ma anche dell Unione e di tutti gli enti che aderiscono alla stessa; DATO ATTO che a seguito dell attivazione del distacco la disciplina del rapporto di lavoro risulta essere così articolata: La titolarità delle parti nel distacco DISTACCANTE DISTACCATARIO DISTACCATO Rimane il titolare del rapporto Nessuna titolarità Fa riferimento al distaccante per gli obblighi relativi al rapporto di lavoro Sostiene retributivi, assicurativi obblighi contributivi, Nessun rimborso degli oneri sostenuti Compie ogni atto che comporta modifiche al rapporto Esercita il potere direttivo relativo alle modalità di esecuzione della prestazione Soggiace al potere disciplinare del distaccante e a quello direttivo del distaccatario Mantiene la titolarità della gestione delle ferie Manifesta eventuali esigenze in merito al periodo di ferie Manifesta eventuali esigenze in merito al periodo di ferie Esercita il potere disciplinare Può informare il distaccante delle motivazioni che possono determinare l avvio della procedura Soggiace al potere disciplinare del distaccante Diritti sindacali come da ordinaria gestione Nessun potere Gode dei diritti sindacali con riferimento alla realtà organizzativa del distaccante Diritto di sciopero come da ordinaria gestione Nessun potere Non subisce limiti in relazione al distacco (possibile astensione aderendo a realtà del distaccante)

Procede all eventuale risoluzione del rapporto Nessun potere Soggiace alle ordinarie regole con riferimento ai provvedimenti del distaccante RITENUTO che il distacco possa essere disposto al fine di assicurare ulteriore adeguato supporto professionale per lo svolgimento delle attività di avvio e prima operatività (start up) dell Unione dei Comuni de Miranese; RITENUTO altresì che: - il distacco è disposto per il periodo Aprile 2015 Giugno 2015 e, qualora necessario, potrà essere prorogato per ulteriori periodi; - il rimborso del trattamento economico e delle spese comunque riguardanti il personale distaccato sarà eventualmente previsto nei documenti di programmazione finanziaria dell Unione, approvati contestualmente al bilancio di previsione 2015-2017, cui si opera, in questa sede, espresso rinvio; VISTO il parere espresso ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento e dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, non avendo la presente deliberazione riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria, né sul patrimonio dell ente; VISTO l art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; Con votazione unanime e palese DELIBERA 1) di disporre per quanto sopra il distacco temporaneo presso l Unione dei Comuni del Miranese per il periodo aprile 2015 al tutto il mese di marzo 2016, dei seguenti dipendenti comunali, fatta salva la possibilità di proroga motivata; nominativo BALDOVINO ANGIOLELLI ANTONIO BALDAN Servizio di destinazione nell Unione Organigramma Unione Organigramma Unione Ruolo Vice-Segretario, Responsabile del Settore Affari Generali Responsabile del Servizio Economico Finanziario Durata del distacco (prorogabile) Articolazione oraria settimanale del distacco 1 anno 16 h. 1 anno 12 h. 2) di dare atto: - che il personale dipendente distaccato, di cui al precedente punto 1) conserva il trattamento economico fondamentale in godimento, nonché il salario accessorio variabile sulla base del vigente accordo collettivo decentrato comunale;

- che per tutta la durata del distacco non verrà modificata unilateralmente la sede di lavoro e verranno rimborsate al personale distaccato le spese per sporadici spostamenti nel territorio dei vari Comuni dell Unione, secondo le regole vigenti; - che sono totalmente imputabili al bilancio del Comune di Spinea gli oneri connessi al trattamento economico, fondamentale e accessorio, e all eventuale straordinario spettante al dipendente distaccato, così come previsto dall art. 19, comma 2, CCNL 22/1/2004; 3) di precisare che questa Amministrazione si riserva la possibilità di modificare l articolazione orario settimanale del distacco del personale, a seguito della procedura di riorganizzazione in corso di approvazione dell Ente; 4) di dare atto che allo stato attuale il presente provvedimento non comporta impegni finanziari ne comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; Con successiva separata votazione unanime e palese: LA GIUNTA COMUNALE delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

PARERE DI COMPETENZA ai sensi dell art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 OGGETTO: ASSEGNAZIONE DIPENDENTI, IN POSIZIONE DI DISTACCO TEMPORANEO, ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITÁ TECNICA del presente provvedimento. IL SEGRETARIO GENERALE Guido Piras