STATUTO SCUOLA SCIENZE AZIENDALI



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STATUTO SCUOLA SCIENZE AZIENDALI Art. 1 DENOMINAZIONE Su iniziativa del Comune di Firenze, della Provincia di Firenze, dell'associazione degli Industriali della Provincia di Firenze e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, membri della Associazione Promotrice di cui all'atto pubblico Cavallina del 09/12/1991 e registrato a Firenze il 30/12/1991 al n. 8463, ai sensi dell' art. 14 e ss. Cod. Civ., è costituita la Scuola di Scienze Aziendali, di seguito denominata "Associazione". Art. 2 SEDE L'Associazione ha sede legale in Firenze, nel Casone di Sorgane, Via Tagliamento n. 16, presso la Scuola medesima. L'Assemblea dei Soci può trasferire altrove la Sede legale dell'associazione purché la stessa resti in Firenze. Art. 3 SOCI L'Associazione è costituita da: a) Soci Fondatori; b) Soci Aggregati; c) Soci Sostenitori I Soci Fondatori sono coloro che, avendo costituito, strutturato ed avviato l'attività organizzativa e didattica della scuola, ne garantiscono lo sviluppo e il perseguimento delle finalità. Essi sono tenuti al versamento delle rispettive quote associative annuali. Sono Soci Fondatori dell Associazione: - il Comune di Firenze; - la Provincia di Firenze; - l Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze; - la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze. Sono Soci Aggregati quei soggetti pubblici o privati, la cui domanda di adesione sia stata accolta dall Assemblea di tutti i Soci, con deliberazione assunta a maggioranza degli aventi diritto al voto. I Soci Aggregati partecipano alle attività gestionali dell Associazione con piena parità di diritti, di doveri e di responsabilità rispetto ai Soci Fondatori; essi sono tenuti a sottoscrivere la quota di adesione iniziale e versare le rispettive quote associative annuali per il funzionamento delle attività. I Soci Sostenitori concorrono al raggiungimento delle finalità dell Associazione attraverso contribuzioni finanziarie annue, stabilite su base volontaria, senza assumersi responsabilità gestionali. Essi saranno inseriti in un apposito Albo dei Sostenitori che sarà reso pubblico. Art. 4 SCOPO L Associazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di promuovere la formazione di particolari figure professionali destinate ad operare in qualifiche avanzate, anche al fine di facilitare un inserimento nel mercato del lavoro di giovani.

Art. 5 OGGETTO Per realizzare lo scopo indicato nell Art. 4, l Associazione gestisce un apposita Scuola di Scienze Aziendali, con corsi di varia durata e finalità rivolti a giovani inoccupati e a personale già inserito nel mondo del lavoro, attività seminariali di studio e di informazione, programmi di apprendimento a distanza, produzione di materiali didattici. L attività potrà essere svolta anche avvalendosi di sedi operative distaccate. L Associazione può provvedere all istituzione di borse di studio da assegnare agli allievi frequentanti gli stages programmati dalla Scuola. Nell ambito della Scuola sono istituiti il Comitato Scientifico ed il Collegio dei Docenti, di cui ai successivi artt. 14 e 15. È in facoltà del Consiglio di Amministrazione l istituzione, anche temporanea, del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 16. Ai fini di cui sopra, l Associazione potrà emanare ed adottare uno o più regolamenti, avvalendosi della collaborazione del Direttore e del Comitato Tecnico, se istituito. Art 6 RISORSE ECONOMICHE L Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) le quote di adesione dei Soci; b) le quote associative annuali erogate dai Soci; c) le quote di iscrizione ai corsi; d) i proventi derivanti dalle attività istituzionali; e) i conferimenti da enti e da aziende per l'istituzione di borse di studio di cui all'art. 5; f) i finanziamenti provenienti da fondi regionali, nazionali e dell'unione Europea; g) le rendite patrimoniali; h) qualsiasi altro eventuale provento, anche proveniente da terzi pubblici e privati a qualsiasi titolo. In ogni caso i Soci non hanno titolo alla restituzione delle quote versate e/o dovute. Art 7 BILANCI Il Consiglio di Amministrazione dovrà presentare all'assemblea ordinaria dei Soci entro il 31 ottobre di ogni anno, lo schema di Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo, corredato da una relazione previsionale e programmatica sulle attività. Ogni esercizio decorrerà dal 1 Gennaio e si concluderà il 31 Dicembre di ogni anno. Il Bilancio di Previsione dovrà contenere l'indicazione delle quote annuali richieste ai singoli Soci per contribuire alla copertura del fabbisogno finanziario dell Associazione nell esercizio successivo. Le richieste di contributi annui indicate nel Bilancio di Previsione non prefigurano impegno per i singoli soci, i quali dovranno farle approvare dai rispettivi organi deliberanti. Durante l'esercizio, il Consiglio di Amministrazione non potrà assumere impegni di spesa complessivamente eccedenti le entrate preliminarmente accertate, salvo utilizzare gli avanzi di gestione di esercizi precedenti, se la loro utilizzazione è stata prevista nel Bilancio di Previsione ed è stata autorizzata dall Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere il Bilancio Consuntivo di ogni esercizio e comunicarlo al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per l Assemblea ordinaria dei Soci Fondatori e Aggregati, che dovrà essere convocata, per discuterlo ed approvarlo, entro il 30 aprile di ogni anno. Il Bilancio Consuntivo di ogni esercizio, costituito dallo Stato

Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa e da un Rendiconto Finanziario delle entrate e delle uscite, corredato da una relazione illustrativa sulla gestione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, dovrà essere fatto pervenire ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea che deve discuterlo. Art. 8 ORGANI Sono Organi dell'associazione: - l Assemblea dei Soci; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente ed il Vicepresidente; - il Collegio dei Revisori dei Conti. Tutte le cariche sono espletate a titolo gratuito, ad eccezione dei Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea può decidere di corrispondere un gettone di presenza ai Componenti il Consiglio di Amministrazione. Art 9 ASSEMBLEA (Composizione) L'Assemblea è composta dai Soci Fondatori e Aggregati. Possono parteciparvi anche i rappresentanti dei Soci Sostenitori, ma senza diritto di voto. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. L'Assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. L'Assemblea può essere convocata d'urgenza dal Presidente, qualora ne ravvisi particolari motivazioni, tramite telegramma inviato almeno due giorni prima della data fissata, oppure a mezzo fax od a mezzo posta elettronica. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno due volte l'anno ed è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei Soci Fondatori e Aggregati. L Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione,che provvederanno alla formulazione e sottoscrizione del verbale; - che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; l Assemblea si considera tenuta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

Art. 9 bis ASSEMBLEA (Funzioni e Compiti) L'Assemblea ordinaria ha le seguenti funzioni: a) stabilisce le linee generali relative allo sviluppo ed alla gestione della Scuola, in funzione anche dell evoluzione prospettica dell economia locale e regionale; b) approva l ammissione di nuovi Soci Aggregati, o l esclusione di Soci inadempienti; c) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, tra i designati dai Soci Fondatori; d) approva l ammissione di Soci Sostenitori; e) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione; f) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti; g) nomina i componenti il Comitato Scientifico; h) determina i compensi ed i rimborsi degli organi dell Associazione; i) determina le quote di adesione e la quota associativa annuale. La determinazione delle quote afferenti ciascun socio è subordinata alla preventiva accettazione del rispettivo e competente organo deliberante; l) approva annualmente il Bilancio di Previsione e la relativa relazione programmatica, indicando le modalità di copertura del fabbisogno finanziario complessivo, comprensivo delle quote di cui alla lettera precedente; m) approva il Bilancio Consuntivo di ciascun esercizio e la relazione sulla gestione; n) delibera in merito alla destinazione alle riserve degli eventuali avanzi di gestione e le modalità di copertura dei disavanzi; o) adotta uno o più regolamenti interni. L Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per i punti b) e c), per i quali è prevista la maggioranza degli aventi diritto al voto dei Componenti l Assemblea. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sono presenti 3/4 dei Soci Fondatori e Aggregati. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: p) modifiche statutarie, che sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci aventi diritto al voto; q) scioglimento, liquidazione della Associazione, che sono assunte con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci aventi diritto al voto. Le proposte di delibera, di cui alle lettere p) e q) del presente articolo, debbono essere comunicate ai Soci Fondatori e ai Soci Aggregati almeno 60 giorni prima. Sia per l Assemblea ordinaria che straordinaria ogni Socio Fondatore ha diritto ad esprimere due voti. A ciascun Socio Aggregato spetta un voto. Art. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L Assemblea nomina il Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente e da altri sei membri, di cui quattro designati, uno da ciascun Socio Fondatore e due dai Soci Aggregati. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 esercizi. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, con lettera raccomandata spedita almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell avvenuto ricevimento e, nei casi di urgenza, con telegramma o altra forma di pari garanzia (fax o posta elettronica), spedito almeno 48 ore prima. Nell avviso sono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell' Unione Europea. Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica; le adunanze e le deliberazioni sono altresì valide quando i Sindaci nominati non partecipano personalmente alla riunione, ma rilasciano apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Associazione, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione,che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'associazione. Il Consiglio di Amministrazione: - esamina ed approva i programmi di attività didattica della Scuola, compresi quelli proposti dal Comitato Scientifico; - nomina i docenti della Scuola; - promuove il collegamento con le realtà istituzionali, scientifiche e produttive del territorio; - attiva iniziative per la qualificazione ed il rafforzamento dell'immagine della Scuola; - propone all Assemblea ogni anno le quote associative richieste ai Soci Fondatori ed Aggregati, da indicarsi nel Bilancio di Previsione, in conformità al disposto dello articolo 9 bis del presente Statuto; propone altresì all Assemblea l'ammontare delle quote di adesione; - predispone il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo, proponendoli alla approvazione dell'assemblea; - formula proposte all'assemblea; - nomina e può revocare il Direttore della Scuola, determinandone il trattamento economico e normativo; - sottopone all'approvazione dell'assemblea le domande di adesione dei Soci Aggregati e dei Sostenitori; - provvede con ogni e più ampio potere alla ordinaria amministrazione della Associazione, anche avvalendosi, ai sensi del successivo Art. 13, della figura del Direttore. Provvede, altresì, a quella straordinaria purché nell ambito delle linee generali definite dall Assemblea. Restano escluse dalla sua competenza le materie che, a norma del presente Statuto e di legge, sono riservate all'assemblea. Dal momento della sua scadenza, e fino al suo rinnovo, il Consiglio di Amministrazione provvede soltanto alla ordinaria amministrazione.

Art. 11 IL PRESIDENTE Il Presidente, nominato dall Assemblea su designazione congiunta dei Soci Fondatori, permane in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente: - ha il potere di firma e rappresenta l'associazione in ogni rapporto con i terzi, anche in giudizio; - può delegare, in casi eccezionali, i poteri di firma ad un Consigliere fra quelli nominati dai Soci Fondatori; - convoca e presiede l'assemblea ed il Consiglio di Amministrazione; - sovrintende all'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione; - propone al Consiglio di Amministrazione uno o più nominativi per la nomina del Direttore; - conferisce deleghe o procure, ad amministratori o a terzi, per l'esecuzione di singoli atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione; - convoca e presiede il Comitato Scientifico di cui all'art. 14; In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito pro-tempore dal Vicepresidente per l'ordinaria amministrazione. A quest ultimo possono essere attribuiti, su delega del Consiglio di Amministrazione, altri compiti specifici. Art. 12 VICEPRESIDENTE Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell adempimento delle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento di questi o su specifici incarichi affidatigli dal Presidente. È nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, tra i Consiglieri designati dai Soci Fondatori. Art 13 DIRETTORE Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione al di fuori dei propri membri, su proposta del Presidente. Il Direttore: - ha il potere di firma per tutti gli affari correnti di ordinaria amministrazione; - è responsabile del regolare svolgimento dei programmi didattici e dell attività della Scuola; - dirige la struttura operativa della Scuola con la responsabilità della gestione del personale; - propone al Consiglio di Amministrazione l assunzione del personale; - elabora i regolamenti interni da sottoporre al Presidente e al Consiglio di Amministrazione; - propone al Presidente e al Consiglio di Amministrazione i programmi annuali di attività della Scuola, sentito il Comitato Scientifico, corredandoli della individuazione del corpo docente e dell affidamento dei relativi incarichi di insegnamento; - su delega del Presidente cura i rapporti con le aziende, enti, società per il raggiungimento delle finalità della Scuola; - cura l organizzazione dei servizi per gli studenti; - svolge funzioni di Segretario nell'assemblea, nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato Scientifico; - esercita ogni altro potere eventualmente delegatogli dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini di cui sopra, il Direttore si avvale della collaborazione del Comitato Tecnico, di cui all art. 16, se costituito. Art. 14 COMITATO SCIENTIFICO Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente dell Associazione. È composto da persone di spiccata qualificazione culturale e scientifica o professionale, designate come segue: - 1 da ciascun Socio Fondatore; - 1 dall Istituto per il Commercio Estero; - 3 dalla Facoltà di Economia dell Università degli Studi di Firenze; - 2 nominate direttamente dall Assemblea, su proposta dei Soci Aggregati. Fa altresì parte del Comitato Scientifico il Coordinatore del Collegio dei Docenti, di cui all art. 15. Il Comitato elegge al proprio interno un Coordinatore, il quale partecipa all Assemblea in qualità di invitato permanente. Il Comitato Scientifico potrà essere integrato, di volta in volta, da esperti di particolari discipline, individuati dal Comitato stesso, sentito il Presidente. Il Comitato Scientifico dura in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione, ed è convocato dal Presidente almeno una volta l anno. Alle riunioni partecipa di diritto il Direttore, con funzioni di segretario verbalizzante. Ciascun Componente designato potrà essere sostituito dal proprio designante mediante comunicazione scritta, da inviare al Presidente dell Associazione. I compiti del Comitato Scientifico sono: - consulenza sui programmi di formazione e sui requisiti dei docenti; - impostazione scientifica dei programmi di formazione di cui sopra; - formulazione di proposte e suggerimenti per la progettazione delle attività formative; - esame dell'attività svolta al fine di verificarne la validità scientifica. Art. 15 COLLEGIO DEI DOCENTI È formato dai Docenti della Scuola, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Docenti elegge al proprio interno un Coordinatore, il quale partecipa alle riunioni del Comitato Scientifico. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Direttore della Scuola e presieduto dal Coordinatore. Il Collegio dei Docenti cura l attuazione dei corsi della Scuola, anche in termini di verifiche e di esami. Esso può articolarsi al proprio interno in commissioni, in relazione a specifiche iniziative didattiche. Coadiuva il Direttore nelle funzioni didattiche. Art. 16 COMITATO TECNICO Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare l istituzione di un Comitato Tecnico, anche per un periodo limitato di tempo. Il Comitato Tecnico coadiuva il Direttore ai sensi dell art. 13. È composto da quattro membri, direttamente designati dai Soci Fondatori.

Art. 17 IL COLLEGIO DEI REVISORI La vigilanza contabile sull'amministrazione dell'associazione è esercitata dal Collegio dei Revisori, che è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, scelti fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, e nominati dall'assemblea per 5 esercizi. L'Assemblea nomina altresì il Presidente del Collegio, scegliendolo tra uno dei tre Sindaci effettivi. Il Collegio dei Revisori svolge funzioni di controllo ai sensi e con i poteri indicati dagli artt. 2403 e segg. del Codice Civile. Art. 18 DIVIETI E fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, fondi, riserva o capitale, durante la vita dell Associazione. Art. 19 RECESSO ESCLUSIONE Ciascun Socio può recedere dall'associazione dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata fatta pervenire almeno 4 mesi prima della chiusura dell'esercizio. Il recesso ha sempre effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. L'esclusione di un Socio è deliberata dall'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Sono causa di esclusione: - la non ottemperanza delle disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali; - il compimento di atti che risultino gravemente pregiudizievoli degli interessi e dell'immagine dell'associazione. Art. 20 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Le cause di scioglimento sono quelle previste dall'art. 2484 del Codice Civile. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento dell'associazione, il Consiglio di Amministrazione convoca entro 90 giorni l'assemblea straordinaria, per deliberare su tutte le modalità della liquidazione. Le attività residue saranno attribuite ad altra associazione od ente che persegua finalità analoghe a quelle dell'associazione, o finalità di pubblica utilità. Art. 21 CONTROVERSIE In caso di controversie che dovessero insorgere tra l Associazione e uno o più Soci o tra Soci, le parti si impegneranno ad esperire un tentativo di conciliazione presso la Commissione di Conciliazione operante nella Camera di Commercio di Firenze. Ove tale tentativo non avesse esito positivo, le parti devolveranno la controversia ad un Collegio Arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte ed un Presidente designato concordemente dai membri o in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale di Firenze. Il Collegio Arbitrale sarà composto da un numero dispari di arbitri e l eventuale arbitro aggiunto sarà designato con le stesse modalità previste per il Presidente. L arbitrato sarà regolato dal Codice di Procedura Civile secondo equità.

Art. 22 DURATA L'Associazione dura fino al 31 Dicembre 2020.