LEGISLAZIONE L'ambito operativo dell'investigatore privato è disciplinato in maniera frammentaria e disorganica, data la eterogeneità delle fonti normative. L'attività di tale figura professionale trova la sua legittimazione innanzitutto nella Carta Costituzionale, non solo all'art. 4, che garantisce ad ogni cittadino il diritto di esercitare il proprio lavoro, ma anche e soprattutto all'art. 24, in stretto collegamento con l'art. 27, che garantiscono il diritto di difesa ad ogni individuo. Infine, a livello costituzionale, può essere richiamato anche l'art. 21 in tema di libertà di opinione, estrinsecantesi, in senso lato, anche nel diritto a ricercare informazioni. A livello di normativa ordinaria, si devono richiamare, innanzitutto, gli artt. 134-142 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (denominato T. U.L.P.S.), approvato con Regio Decreto 18.06.1931, n 773 e gli artt. 249-260 del relativo regolamento di esecuzione: norme, queste, che contengono prescrizioni in parte incompatibili con le facoltà oggi attribuite a tali soggetti; l'art. 222 disp. coord. c.p.p., integrativo del disposto dell'art. 134 T.U.L.P.S., che prevede specificatamente l'autorizzazione del prefetto a svolgere investigazioni; la circolare del Ministro dell'interno- Dipartimento della pubblica sicurezza del 20-10-1989, intitolata "Nuovo codice e investigatori privati", che consiste in un tentativo di riordino della materia. Infine, nel corpo codicistico, oltre al già menzionato art. 222 disp. coord. c.p.p., occorre far riferimento, in maniera indiretta, all'art. 190, e in maniera diretta alla legge sulle indagini difensive (Legge 7 dicembre 2000, n 397) entrata in vigore in data 18.01.2000, che riconosce, seppur non del tutto, la figura dell'investigatore privato quale importante ausiliario del difensore nella ricerca di elementi di prova a favore del proprio assistito. Articolo 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Articolo 24 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. Articolo 27 La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di file:///c /Documents%20and%20Settings/PC/Desktop/1.htm (1 of 8)15/01/2006 18.55.22
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Articolo 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. (Reggio Decreto 18/6/1931, n. 773) Art. 134 Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo. La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale. Art. 135 I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento. Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi. Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella file:///c /Documents%20and%20Settings/PC/Desktop/1.htm (2 of 8)15/01/2006 18.55.22
tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto (1). (1) Vedi art. 17-bis precedente. Art. 136 La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare. Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti. La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio. L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico. Art. 137 Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto. La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza. Il Prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato. Art. 138 Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti: 1. essere cittadino italiano; 2. avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva; 3. sapere leggere e scrivere; 4. non avere riportato condanna per delitto; 5. essere persona di ottima condotta politica e morale (1); 6. essere munito della carta di identità; 7. essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro. file:///c /Documents%20and%20Settings/PC/Desktop/1.htm (3 of 8)15/01/2006 18.55.22
La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal Prefetto. (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 luglio 1996, n. 311, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, nella parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la condotta > dell'aspirante; b) richiede una condotta morale > anziché >; c) consente di valutare la condotta > per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni. Art. 139 Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Art. 140 I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da lire 400.000 a lire 1.200.000 (1). (1)L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981. Art. 141 I provvedimenti del Prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi. (Reggio Decreto 6 maggio 1940, n. 635) Art. 249 Chi intende destinare guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei guardiani ed i beni da custodire. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge (1). Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono produrre al Prefetto, in doppio esemplare, anche l'atto scritto, da cui risultino le generalità e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonché le forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci. Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma di questo articolo, devono essere riportate sull'atto di autorizzazione rilasciato dal Prefetto. La vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate è file:///c /Documents%20and%20Settings/PC/Desktop/1.htm (4 of 8)15/01/2006 18.55.22
esercitata dal Questore, a norma del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.p.s. Art. 250 Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della legge (1), il Prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione. Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari prestano innanzi al pretore giuramento con la seguente formula: (2). Il pretore attesta, in calce al decreto del Prefetto, del prestato giuramento. La guardia particolare è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo la prestazione del giuramento. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.p.s. (2) Tale formula di giuramento è stata modificata dall'art. 5, l. 23 dicembre 1946, n. 478. Art. 251 Con uno stesso decreto di approvazione può una guardia particolare essere autorizzata alla custodia di più proprietà appartenenti a persona od enti diversi. Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini. Art. 252 Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni, che le guardie particolari sono chiamate a custodire, siano posti nel territorio di province diverse, è necessario il decreto di approvazione da parte del Prefetto di ciascuna provincia. Il giuramento è prestato presso uno dei pretori, nei cui mandamenti siano i beni da custodire. Art. 253 Quando si voglia affidare ad una guardia particolare approvata la sorveglianza di altri beni appartenenti allo stesso proprietario, deve farsene domanda al Prefetto, che provvede mediante annotazione sul decreto di cui la guardia è già in possesso. Art. 254 Le guardie particolari giurate vestono l'uniforme, o, in mancanza portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal Prefetto su domanda del concessionario. Gli agenti alla dipendenza di istituti di investigazione privata sono dispensati dal portare la divisa od il distintivo, quando sono adibiti esclusivamente a servizi di investigazione Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'art. 230 del presente regolamento. Art. 255 Le guardie particolari addette alla custodia dei beni mobili ed immobili possono stendere file:///c /Documents%20and%20Settings/PC/Desktop/1.htm (5 of 8)15/01/2006 18.55.22
verbali soltanto nei riguardi del servizio cui sono destinate. Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria. Art. 256 Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall'articolo 42 della legge (1) e dall'art. 71 del presente regolamento. La licenza di porto d'armi, a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane la qualità di guardia particolare giurata. (1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.p.s. Art. 257 La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'art. 134 della legge deve contenere l'indicazione del Comune o dei Comuni in cui l'istituto intende svolgere la propria azione, della tariffa per le operazioni singole o per l'abbonamento, dell'organico delle guardie adibitevi, delle mercedi a queste assegnate, del turno di riposo settimanale, dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia, dell'orario e di tutte le modalità con cui il servizio deve essere eseguito. Alla domanda deve essere allegato il documento comprovante l'assicurazione delle guardie, tanto per gli infortuni sul lavoro che per l'invalidità e la vecchiaia. Se trattasi di istituto che intende eseguire investigazioni o ricerche per conto di privati, occorre specificare, nella domanda, anche le operazioni all'esercizio delle quali si chiede di essere autorizzati, ed allegare i documenti comprovanti la propria idoneità. L'atto di autorizzazione deve contenere le indicazioni prescritte per la domanda e l'approvazione delle tariffe, dell'organico, delle mercedi, dell'orario e dei mezzi per provvedere ai soccorsi in caso di malattia. Ogni variazione o modificazione nel funzionamento dell'istituto deve essere autorizzata dal Prefetto. Art. 258 Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art. 115 della legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall'art. 134 della legge stessa. Art. 259 Salvo quanto dispone il regio decreto legge 12 novembre 1936, n. 2144, gli enti ed i privati di cui all'art. 133 della legge, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio Devono altresì essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono. file:///c /Documents%20and%20Settings/PC/Desktop/1.htm (6 of 8)15/01/2006 18.55.22
Art. 260 Nel registro di cui all'art. 135 della legge devono essere indicati: a) le generalità delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono compiute; b) la data e la specie dell'affare o della operazione; c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione; d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale. Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro l'avvenuta vendita, le generalità dell'acquirente, i documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identità, e l'onorario convenuto. Il registro deve essere conservato per cinque anni. Art. 222. Investigatori privati. 1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione a svolgere le attività indicate nell'articolo 327-bis del codice è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività. 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, l'incarico è iscritto in uno speciale registro, in cui sono annotate: a) le generalità e l'indirizzo del difensore committente; b) la specie degli atti investigativi richiesti; c) la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell'incarico. 3. Nell'ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 139 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773. 4. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all'autorità giudiziaria procedente Art. 190 Diritto alla prova 1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti. 2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio. file:///c /Documents%20and%20Settings/PC/Desktop/1.htm (7 of 8)15/01/2006 18.55.22
3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio. file:///c /Documents%20and%20Settings/PC/Desktop/1.htm (8 of 8)15/01/2006 18.55.22