LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 24-07-1997 REGIONE SICILIA



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Legge 1997025 Pagina 1 di 9 LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 24-07-1997 REGIONE SICILIA Nuove norme per accelerare il raggiungimento degli scopi sociali delle cooperative edilizie e l' utilizzo delle agevolazioni creditizie. Disposizioni in materia di edilizia economica e popolare. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA N. 38 del 26 luglio 1997 Indice: Articoli della Legge: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Riferimenti Normativi PASSIVI RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da: Legge Regionale SICILIA Numero 21 del 1998 Regione Siciliana L'Assemblea Regionale ha approvato Il Presidente regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Riferimenti Normativi PASSIVI Legge Regionale SICILIA Numero 21 del 1998 Articolo 6 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da: Legge Regionale SICILIA Numero 10 del 1999 Articolo 34 Legge Regionale SICILIA Numero 19 del 2000 Articolo 4 Legge Regionale SICILIA Numero 6 del 2001 Articolo 56 Programmi costruttivi e promesse di finanziamento 1. Le cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, in possesso delle relative promesse di finanziamento, che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultano prive di aree di proprietà, ovvero non hanno avuto assegnato le aree dai comuni, possono ugualmente usufruire delle promesse di finanziamento per il recupero di immobili a prevalente destinazione residenziale, esistenti anche nei centri storici, ovvero, per l' acquisizione di immobili costruiti o in corso di costruzione, da sottoporre ad interventi di ristrutturazione, completamento o ricostruzione. 2. Per il recupero degli immobili che insistono nei.../&testo=cooperative%20edilizie&simplesearch=1&simplesmode=0&leggi=4813/09/2002

Legge 1997025 Pagina 2 di 9 centri storici, si applicano le disposizioni previste dalle leggi regionali per la tutela degli edifici in essi ricadenti. 3. Le cooperative edilizie incluse utilmente nei programmi di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, relativi agli anni 1989 e precedenti, sono autorizzate ad avviare i relativi programmi costruttivi entro due anni dalla pubblicazione della presente legge. 4. Le cooperative edilizie incluse utilmente nel piano degli stanziamenti approvato con decreto assessoriale 17 giugno 1994 che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno rispettato i termini di cui all' articolo 11, lettera a), del bando di concorso di cui al decreto assessoriale 20 giugno 1991 e dichiarate decadute dai benefici, sono autorizzate ad avviare i relativi programmi costruttivi entro due anni dalla pubblicazione della presente legge. 5. Sono fatti salvi i diritti delle successive cooperative inserite nella graduatoria di cui al decreto assessoriale 17 giugno 1994. 6. Per le finalità dei commi 4 e 5 è autorizzato per l' anno finanziario 1997 il limite di impegno venticinquennale di lire 48.500 milioni. Avvertenza: Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Note all'art. 1, commi 1 e 2: - La legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, reca: "Nuove norme per l'incentivazione dell'attività edilizia delle cooperative della Regione". - La legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, reca: "Interventi in favore delle cooperative edilizie". Nota all'art. 1, comma 4: - L'articolo 11, lettera a), del decreto assessoriale 20 giugno 1991 subordina la concessione del contributo in conto interessi, di cui agli articoli 1 ed 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79: "a) alla presentazione della documentazione tecnica ed amministrativa, che sarà indicata nella comunicazione dell'inclusione e entro e non oltre due anni dalla stessa data della comunicazione dell'inclusione; tale termine potrà essere prorogato una sola volta di sei mesi, su richiesta motivata della cooperativa da presentarsi prima della scadenza del biennio. Trascorso infruttuosamente il termine utile, il sodalizio sarà considerato decaduto. Il suddetto termine di due anni deve intendersi ridotto a trenta giorni dalla data di inizio dei lavori, qualora le opere siano state avviate entro il biennio previsto".

Legge 1997025 Pagina 3 di 9 Legge Regionale SICILIA Numero 79 del 1975 Legge Regionale SICILIA Numero 95 del 1977 ARTICOLO 3 Individuazione delle aree destinate agli interventi costruttivi 1. Le cooperative edilizie, per la realizzazione degli alloggi di cui alla presente legge, possono realizzare i relativi interventi costruttivi in aree di proprietà site in zone destinate dagli strumenti urbanistici vigenti ad edilizia abitativa anche in presenza di piani per l' edilizia economica e popolare (PEEP), nonchè, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, in aree destinate a piani di edilizia economica e popolare o in aree di proprietà site in zone destinate ad edlizia abitativa dal piano regolatore generale adottato e trasmesso per l' approvazione di legge. 2. In ogni caso gli interventi medesimi sono attuati nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche previste, rispettivamente, nel piano approvato o adottato e trasmesso per l' approvazione di legge, per la zona interessata. 3. Il comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, come sostituito dall' articolo 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, deve intendersi nel senso che, decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento dell' istanza, in caso di silenzio, il programma si intende approvato, non operando la proroga di cui all' articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9. Note all'art. 3, comma 3: - Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, come sostituito dall'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 22, così dispone: "2. Il programma è sottoposto ad approvazione dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, che decide anche prescindendo dal parere del Consiglio regionale dell'urbanistica. Decorsi 45 giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di silenzio il programma si intende approvato". - L'articolo 6, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9 prevede una proroga di 90 giorni dei termini assegnati all'assessore regionale per il territorio e l'ambiente per adottare i provvedimenti di sua competenza in materia urbanistica.

Legge 1997025 Pagina 4 di 9 Legge Regionale SICILIA Numero 86 del 1981 Articolo 2 Legge Regionale SICILIA Numero 9 del 1993 Articolo 6 ARTICOLO 7 Riferimenti Normativi PASSIVI Legge Regionale SICILIA Numero 21 del 1998 Articolo 6 Legge Regionale SICILIA Numero 6 del 2001 Articolo 56 Modalità per l' accesso ai benefici 1. Le cooperative edilizie di cui all' articolo 1 della presente legge incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 dicembre 1977, n. 95, in possesso delle relative promesse di finanziamento, possono accedere ai benefici contemplati nei precedenti articoli presentando all' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca, entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, apposita istanza, relazione tecnico - finanziaria di massima del progetto che si intende attuare e documentazione comprovante l' assegnazione o la proprietà dell' area, ovvero promessa di vendita stipulata da notaio, registrata presso l' Ufficio del Registro. 2. Gli Istituti di credito e l' IRCAC, in presenza delle promesse di vendita di cui al comma 1, curano la stipula dell' atto di vendita tra le parti interessate e contestualmente il contratto di mutuo con la cooperativa edilizia beneficiaria. 3. Le cooperative di abitazione, che entro la data di scadenza prevista al comma 1 non presentino l' istanza e la documentazione ivi prescritta si intendono decadute dalle promesse di finanziamento e le relative somme sono utilizzate per incrementare la copertura finanziaria del bando previsto dal successivo articolo 8. Legge Regionale SICILIA Numero 79 del 1975 Legge Regionale SICILIA Numero 95 del 1977

Legge 1997025 Pagina 5 di 9 ARTICOLO 8 Limite di impegno venticinquennale 1. E' autorizzato, per l' anno finanziario 1997, il limite di impegno venticinquennale di lire 5.000 milioni per la concessione, attraverso apposito bando di concorso da emanarsi dall' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca, dei contributi in annualità previsti dall' articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 a favore di società cooperative edilizie. Nota all'art. 8: L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni, così dispone: "L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle cooperative edilizie e ai loro consorzi, aventi sede nel territorio della Regione siciliana, contributi in annualità costanti sino a 25 anni sugli interessi dei mutui contratti per l'acquisizione delle aree di cui al successivo art. 2 e per la costruzione degli alloggi, con il limite massimo di intervento per ogni organismo abitativo di lire 40 milioni. Tale limite è elevato di lire 3 milioni per le cooperative a proprietà indivisa di cui all'art. 4 della legge regionale n. 95 del 1977" Legge Regionale SICILIA Numero 79 del 1975 Articolo 1 ARTICOLO 9 Modalità per l' assegnazione delle aree 1. L' assegnazione delle aree da parte dei comuni alle cooperative edilizie per la realizzazione di programmi costruttivi di competenza dell' Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell' artigianato e della pesca avviene con deliberazione del consiglio comunale, o della giunta comunale quando trattasi di assegnazione in forza di strumento urbanistico attuativo, entro sessanta giorni dalla richiesta. 2. Ove il termine fissato per l' assegnazione delle aree di cui al comma 1 non venga rispettato dai comuni, l' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca, su istanza degli interessati, provvede in via sostitutiva, a mezzo di un commissario, all' assegnazione delle aree medesime. Il commissario adotta i provvedimenti

Legge 1997025 Pagina 6 di 9 relativi entro trenta giorni dalla sua nomina. 3. Alle spese derivanti dall' applicazione del comma 2 provvede il comune interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili. 4. Ai fini della espropriazione delle aree assegnate valgono le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell' articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86. 5. Al primo comma dell' articolo 8 della legge 6 maggio 1981, n. 86 è abrogato l' inciso << o l' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianeto e la pesca secondo la rispettiva competenza >>. 6. Al terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 sono abrogate le parole << e dell' Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l' artigianato e la pesca >> nonchè la lettera d) del medesimo comma. 7. Scaduto il termine fissato dal comma 1, le cooperative di abitazione e le imprese possono presentare i programmi costruttivi di cui al comma 5 dell' articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, come sostituito dall' articolo 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 ed il comune dovrà provvedere alle relative approvazioni secondo quanto previsto dall' articolo 3 della presente legge. Nota all'art. 9, commi 4, 5 e 6: L'articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, per effetto delle abrogazioni disposte, è il seguente: "Ove i termini fissati per l'assegnazione delle aree, sia nell'ambito dei piani di zona che nei programmi costruttivi, non vengano rispettati dai comuni, l'assessore regionale per i lavori pubblici provvede, su istanza degli interessati, all'assegnazione delle aree stesse entro trenta giorni dalla richiesta. Le aree vengono scelte su indicazione di una apposita commissione. La commissione di cui al comma precedente è nominata con decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici ed è così composta: a) un dirigente tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici; b) un dirigente tecnico dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente; c) un dirigente tecnico dell'assessorato regionale della sanità. L'espropriazione delle aree assegnate può essere affidata, con deliberazione del consiglio comunale, agli enti beneficiari su loro richiesta, sia per quelle ricadenti nel piano di zona sia per quelle contenute nel programma costruttivo. Le determinazioni del comune in ordine alle richieste di cui al precedente comma devono essere adottate con deliberazione del consiglio comunale entro 60 giorni, decorsi i quali, in assenza di determinazioni comunali, la richiesta si intende accolta. Nota all'art. 9, comma 7: Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, come sostituito dall'articolo 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, così dispone: "Gli enti ed i soggetti interessati all'edilizia di cui al comma 1 possono presentare al comune programmi costruttivi muniti di studi geologici ai fini dell'approvazione da parte del consiglio comunale, che vi provvede entro il termine di quarantacinque giorni".

Legge 1997025 Pagina 7 di 9 MODIFICA TESTUALE: Legge Regionale SICILIA Numero 86 del 1981 Articolo 8 Legge Regionale SICILIA Numero 86 del 1981 Articolo 2 ARTICOLO 26 Norma finanziaria 1. All' onere di lire 53.500 milioni, derivante dall' applicazione della presente legge e ricadente nell' esercizio finanziario 1997, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 55937 del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario medesimo. 2. Per gli esercizi successivi la spesa derivante dall' applicazione della presente legge trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 2001. 3. Ai sensi del secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, lire 53.500 milioni della spesa prevista nell' esercizio finanziario 1997 dall' articolo 1, comma 1 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 e sucessive modifiche ed integrazioni (capitolo 55937) sono poste a carico del fondo di cui all' articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 663, quale parziale utilizzazione delle economie realizzate, al 31 dicembre 1996, sulle assegnazioni statali relative alle leggi 1 agosto 1981, n. 423, 22 dicembre 1984, n. 887, 26 aprile 1983, n. 130, articolo 20, 26 febbraio 1982, n. 53 (parte). 4. In relazione a quanto disposto nel presente articolo, nel bilancio della Regione siciliana per l' esercizio finanziario 1997 sono introdotte le seguenti variazioni: BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA PER L' ESERCIZIO FINANZIARIO 1997 SPESA ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE Cap. 55937 Spese per la realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque, ecc milioni di lire - 53.500 B Cap. 55945 (Nuova istituzione) Spese per la realizzazione di lotti funzionali delle reti di distribuzione delle acque ritenute dalle dighe di cui all' articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24 (Interventi dello Stato). (21-210 - 3-1010 - 020400). LR n. 24/ 86, art. 1, n. 6/ 97, art. 9, L. n. 662/ 96, art. 1, comma 148. Milioni di lire + 53.500 E ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE Cap. 60795 Fondo per la riutilizzazione in interventi nel settore cui erano originariamente destinati, delle somme già assegnate dallo Stato, ecc (Interventi dello Stato). Milioni di lire - 53.500 ASSESSORATO COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA Cap. 75201 Contributi sugli interessi dei mutui contratti dalle cooperative edilizie o dai loro consorzi, ecc milioni di lire + 53.500 D

Legge 1997025 Pagina 8 di 9 Note all'art. 26, comma 3: - I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, attuativi del disposto del comma 148 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così dispongono: "1. Le assegnazioni finanziarie dello Stato attuative di leggi di settore non impegnate alla data del 31 dicembre 1996 e quelle per le quali, entro la stessa data, non sono stati adottati i provvedimenti amministrativi di identificazione dei beneficiari, con esclusione dei finanziamenti relativi ad interventi nel settore delle calamità naturali e dell'assistenza sanitaria, sono iscritte in apposito fondo nello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale del bilancio e delle finanze. 2. Con successiva legge, ordinaria o di bilancio, sarà approvato il piano di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, sulla base delle previsioni e dei vincoli stabiliti dall'articolo 1, comma 148, della legge 23 dicembre 1996, n. 662." - L'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1986, n. 24, e successive modifiche e integrazioni, così dispone: "Al fine di completare le opere rivolte alla formazione delle risorse idriche, concernenti le dighe di ritenuta e gli allacciamenti dei bacini contermini, nonchè per consentire l'immediata ripresa dell'attività lavorativa e dell'occupazione nei cantieri già istituiti, è autorizzata la spesa complessiva di lire 395.500 milioni, di cui lire 200.000 milioni nell'anno 1986, lire 150.000 milioni nell'anno 1987 e lire 45.500 milioni nell'anno 1988, così ripartita: a) lire 150.000 milioni per il completamento della diga Rosmarina sul fiume San Leonardo; b) lire 61.000 milioni per il completamento della diga Furore sul torrente Burraito; c) lire 140.000 milioni per il completamento degli allacciamenti dei bacini dei torrenti Serieri e Scioltabino al serbatoio della diga Olivo; d) lire 38.000 milioni per il completamento della diga Castello sul fiume Magazzolo e per l'allacciamento del torrente Gebbia; e) lire 6.500 milioni per interventi integrativi necessari nella fase di avvio all'esercizio delle dighe San Giovanni sul fiume Naro e Santa Rosalia sul fiume Irminio." - La legge 1 agosto 1981, n. 423, reca: "Interventi per l'agricoltura". - La legge 22 dicembre 1984, n. 887, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". - L'articolo 20 della legge 26 aprile 1983, n. 130, cosi dispone: "Sono autorizzate le spese di lire 200 miliardi e di lire 100 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del 1983, per la concessione del concorso negli interessi, rispettivamente, sui prestiti agrari e di esercizio e sui mutui di miglioramento fondiario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760. Si applica l'ultimo comma dell'art. 61 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Per la realizzazione, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di progetti di forestazione industriale produttiva allo scopo di aumentare a breve termine la produzione legnosa forestale nazionale, promuovere una stabile e qualificata occupazione di mano

Legge 1997025 Pagina 9 di 9 d'opera forestale e favorire una più utile destinazione produttiva di terreni agricoli e forestali marginali, è altresì autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1983. Il fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è ulteriormente incrementato della somma di lire 50 miliardi da iscrivere, per l'esercizio 1983, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Si applica il secondo comma dell'art. 60 della legge 7 agosto 1982, n. 526. Per gli interventi di competenza nazionale di cui all'art. 3, lettera c), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata per l'anno 1983 l'ulteriore spesa di lire 70 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste." - La legge 26 febbraio 1982, n. 53, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 789, recante ulteriore proroga del termine di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed autorizzazione di spesa per opere idrauliche di competenza statale e regionale." Legge Regionale SICILIA Numero 24 del 1986 Articolo 1 Legge Statale Numero 662 del 1996 Articolo 1 Profilo di visualizzazione