CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Art. 1 Accordo 1.1 Le clausole contenute nelle Condizioni Particolari di Contratto CHARTER Private Jet, che costituiscono accordo specifico fra le Parti, e le presenti Condizioni Generali di Contratto CHARTER Private Jet costituiscono l Accordo fra le Parti. 1.2 In caso di incompatibilità tra le clausole contenute nelle Condizioni Particolari di Contratto CHARTER Private Jet, le presenti Condizioni Generali di Contratto Charter Private Jet e le Condizioni Generali di Trasporto del Vettore Aereo prescelto e/o di quello sostitutivo, le prime (ovvero le Condizioni Particolari e Generali di Contratto CHARTER Private Jet ) prevalgono. Art. 2. Definizioni Ai fini delle disposizioni di cui al presente Contratto si intende per: - Accordo: l insieme delle clausole contenute nelle Condizioni Particolari di Contratto CHARTER Private Jet, nelle Condizioni Generali di Contratto CHARTER Private Jet che regolano i rapporti tra il Noleggiatore e il Cliente e negli eventuali Allegati; - Cliente: la persona giuridica stipulante il presente Accordo interessata ad usufruire del viaggio effettuato dal Noleggiatore; - Noleggiatore: Air Partner Srl - Aeromobile: il velivolo indicato nelle Condizioni Particolari Contratto CHARTER Private Jet e/o quello in sostituzione; - Documenti di viaggio: i biglietti di viaggio, le etichette dei bagagli, le carte di imbarco e ogni altro documento relativo al viaggio; - Passeggero e/o Passeggeri: i trasportati sull aeromobile i quali usufruiscono del viaggio effettuato dal Noleggiatore; - Tratta, il viaggio dal punto di origine al punto di destinazione per il quale il Noleggiatore si è impegnato ad effettuare il viaggio; - Rotazione, l insieme delle tratte che costituiscono l itinerario compiuto dall aeromobile dall aeroporto, punto di partenza, al rientro all aeroporto stesso per le quali il Noleggiatore si è impegnato ad effettuare il viaggio; - Catena, l insieme delle rotazioni programmate e indicate nelle Condizioni Particolari Contratto CHARTER Private Jet ; - Split Charter la ripartizione tra più Clienti della capacità dell aeromobile messa a disposizione dal Noleggiatore; - Corrispettivo: il prezzo indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto CHARTER Private Jet così è come precisato all art. 14 delle presenti Condizioni Generali di Contratto CHARTER Private Jet ; - Forza maggiore, caso fortuito, fatto eccezionale: qualsiasi atto o fatto estraneo al controllo di Air Partner Srl, del vettore aereo indicato nelle
Condizioni Particolari di Contratto CHARTER Private Jet o del vettore sostitutivo secondo il criterio stabilito dall art. 1176, 2 comma cc. 3.1 intenzionalmente non si applica Art. 3. Oggetto 3.2 Il Noleggiatore si obbliga, nei confronti del Cliente, ad effettuate i viaggi indicati nelle Condizioni Particolari di Contratto CHARTER Private Jet. 3.3 Nelle Condizioni Particolari di Contratto CHARTER Private Jet sono individuati: a. il vettore e il modello dell aeromobile che verrà utilizzato; b. i giorni e gli orari di volo; c. il routing da effettuarsi; d. la durata della catena; e. la capacità dell aeromobile; f. la franchigia bagaglio; g. l eventuale franchigia cargo; h. i servizi di bordo; i. il prezzo; j. la modalità di pagamento; k. termini di cancellazione (recesso). Art. 4. Programma di volo 4.1 Gli orari e le date di partenza e di arrivo indicate nelle Condizioni Particolari di Contratto CHARTER Private Jet si intendono stimati e non garantiti. 4.2 Il Noleggiatore non è in alcun modo responsabile della variazione degli orari dovuti a eventi di forza maggiore, caso fortuito o fatti eccezionali così e come definiti dall art. 2, salvo quanto previsto dal successivo art. 11. Art. 5. Operazioni di imbarco/sbarco passeggeri 5.1 Il Cliente garantisce che i passeggeri si presentino in aeroporto con almeno 15 (quindici) minuti di anticipo rispetto all orario previsto per la partenza e che saranno muniti dei documenti di viaggio richiesti dalle Autorità dello Stato di partenza, transito e arrivo del volo per il loro trasporto, per il trasporto del loro bagaglio e di qualsiasi altro carico.
5.2. Il Cliente è responsabile dell informazione, della verifica, dell idoneità e dell osservanza da parte dei passeggeri della documentazione necessaria per l espatrio, l ingresso, la permanenza nel Paese di destinazione e il rientro nel Paese di origine, nonché dell adempimento a eventuali obblighi sanitari e quant altro sia necessario ai passeggeri per l espatrio, l ingresso, la permanenza nel Paese di destinazione e il rientro nel Paese di origine. Qualora in ragione della mancanza della documentazione testé indicata, le Autorità competenti rifiutassero l ingresso o lo sbarco ad uno o più passeggeri, i costi di trasporto, di sistemazione, di assistenza e di rientro nel Paese di origine dei passeggeri resterebbero a carico esclusivo del Cliente. 5.3 Il Cliente si impegna, sin da ora, a rimborsare, manlevare e tenere indenne il Noleggiatore da e per ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, onere, costo, perdita anche dovute/i e/o pagate/i a terzi derivanti dalla violazione della disposizione di cui al comma precedente. 5.4 Il Cliente garantisce che non saranno imbarcati a bordo dell Aeromobile passeggeri di età inferiore a 18 anni se non accompagnati. L accompagnatore che dovrà qualificarsi come tale al momento dell accettazione passeggeri e dell imbarco sull Aeromobile dovrà essere persona di maggiore età e, qualora non sia un genitore, il tutore o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale dovrà essere in possesso di idonea procura e di idonei documenti di viaggio per la stessa tratta del minore e viaggiare sullo stesso volo del passeggero minore che accompagna. 5.5 Il Cliente si impegna, sin da ora, a rimborsare, manlevare e tenere indenne il Noleggiatore da e per ogni e qualsivoglia danno, patrimoniale e non patrimoniale, onere, costo, perdita anche dovuti e/o pagati a terzi derivanti dalla violazione della disposizione di cui al comma. 6.1 intenzionalmente non si applica 6.2 intenzionalmente non si applica 6.3 intenzionalmente non si applica. Art. 6. - Biglietteria aerea Art. 7. Operazioni di carico/scarico bagaglio e cargo 7.1. intenzionalmente non si applica 7.2 intenzionalmente non si applica 7.3 intenzionalmente non si applica
Art. 8. Sostituzione del vettore e/o dell aeromobile 8.1. Qualora cause di forza maggiore, casi fortuiti, fatti eccezionali come definiti all art. 2, ordini delle Autorità Nazionali e/o Internazionali o Aeroportuali lo impongano, il Noleggiatore, previa comunicazione al Cliente, potrà sostituire l aeromobile indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto CHARTER Private Jet con altro vettore della stessa flotta del vettore ivi indicato oppure sostituirlo con altro vettore comunitario assicurando gli standard operativi e di sicurezza pattuiti nelle Condizioni particolari di Contratto CHARTER Private Jet. 8.2. Ove non fosse possibile la sostituzione con un vettore comunitario il Noleggiatore potrà sostituire l aeromobile con altro vettore non comunitario che rispetti comunque gli standard operativi e di sicurezza imposti dalle normative vigenti in campo aeronautico assumendosene la responsabilità. 8.3 intenzionalmente non si applica Art. 9. Autorizzazioni e Permessi 9.1 Il Noleggiatore provvederà a verificare che il vettore aereo indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto CHARTER Private Jet abbia presentato alle competenti Autorità nazionali e/o internazionali, entro il termine massimo di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le richieste relative alle autorizzazioni e ai permessi necessari per effettuare i voli e si impegna a seguire l iter fornendo, con la cooperazione del Cliente, tutta l eventuale necessaria documentazione. 9.2 Il Noleggiatore si impegna ad informare il Cliente delle deliberazioni delle Autorità competenti al rilascio dei permessi e/o delle autorizzazioni che possano determinare modifiche sostanziali alle condizioni concordate fra le Parti (orari di partenza e di arrivo, prolungamenti delle ore di volo, scali intermedi ecc ). 9.3 Nel caso in cui il Noleggiatore non riesca a fornire prova che il mancato conseguimento dei permessi ed autorizzazioni, la loro revoca o sospensione è dipesa da causa non imputabile al vettore aereo, le Parti si accorderanno in tempi brevi sulle condizioni alle quali proseguire la programmazione dei voli. In difetto di accordo, ciascuna delle Parti potrà recedere liberamente dal rapporto contrattuale regolato dalle Condizioni Particolari di Contratto CHARTER Private Jet dandone comunicazione scritta all altra Parte senza che ciò comporti il pagamento di oneri o penali.
9.4 Nell ipotesi in cui il volo abbia più destinazioni ed intervenga una revoca dei permessi ed autorizzazioni riferita ad una sola delle destinazioni, le Parti si accorderanno in tempi brevi sulle condizioni alle quali proseguire la programmazione dei voli. In difetto di accordo, ciascuna delle Parti potrà recedere liberamente dal rapporto contrattuale regolato dalle Condizioni Particolari di Contratto CHARTER Private Jet dandone comunicazione scritta all altra Parte senza che ciò comporti il pagamento di oneri o penali. Art. 10. Variazioni richieste dal Cliente 10.1 Le richieste del Cliente di procedere alla variazione del programma di volo così e come indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto CHARTER Private Jet sono sempre e comunque subordinate alla preventiva accettazione scritta del Noleggiatore senza la quale non si intendono accettate. 10.2 Il Cliente riconosce e accetta sin da ora che le variazioni richieste e accettate dal Noleggiatore potrebbero comportare un aumento del prezzo del servizio così e come pattuito e indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto CHARTER Private Jet che si impegna sin da ora a pagare. Art. 11. Cancellazioni e ritardi Conseguenze operative ed economiche 11.1 Qualora il volo sia cancellato, ritardato e/o dirottato su altro scalo si applicheranno le seguenti previsioni: - qualora la cancellazione, il ritardo e/o il dirottamento dipendano da caso fortuito, forza maggiore, da fatti eccezionali come definiti aell art. 2, da ragioni di sicurezza, di emergenza o comunque da motivi che non siano imputabili a nessuna delle Parti, i costi di riprotezione saranno per il 50% a carico del Noleggiatore e per il restante 50% a carico del Cliente; - qualora la cancellazione, il ritardo e/o il dirottamento siano dovuti a fatto imputabile al Noleggiatore, al vettore aereo, a suoi dipendenti e/o preposti, le relative spese di riprotezione e di assistenza saranno interamente a carico del Noleggiatore; - qualora la cancellazione, il ritardo e/o il dirottamento siano dovuti a fatto imputabile al Cliente, a suoi dipendenti e/o preposti o ai passeggeri le relative spese di riprotezione e di assistenza saranno interamente a carico del Cliente medesimo. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa ipotesi l irregolarità dei documenti, dei visti, dei permessi, delle autorizzazioni, il mancato ottemperamento agli obblighi sanitari da parte dei passeggeri, la ritardata presentazione dei passeggeri al check-in.
11.2 In ognuno dei summenzionati casi viene sin da ora stabilito che ai passeggeri saranno offerti servizi di assistenza e ristoro a carico del Noleggiatore, del Cliente o di entrambi in conformità delle previsioni di attribuzione di responsabilità di cui al precedente comma 1 secondo i seguenti criteri: a) per i ritardi superiori ai 30 (trenta) minuti ore ed entro le 3 (tre) ore comprese, verrà offerto un servizio snack presso i bar dell aeroporto per l importo di 25,00 (venticinque/00); b) per i ritardi superiori alle 3 (tre) ore ed entro le 5 (cinque) ore comprese, verrà offerto un servizio di snack presso i bar dell aeroporto per l importo di 35,00 (trentacinque/00); c) per i ritardi oltre le 5 (cinque) ore ed entro le 10 (dieci) ore comprese, verrà offerto un pasto presso uno dei ristoranti dell aeroporto per l importo di 50,00 (cinquanta/00); d) per i ritardi oltre le 10 (dieci) ore, in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, ove necessaria e richiesta dal passeggero, una sistemazione presso una struttura alberghiera con pasti e bevande per un importo pari e non superiore a 100,00 (cento/00) per passeggero. 11.3 In caso di ritardo che ecceda le 10 (dieci) ore, dovuto a fatto imputabile al Noleggiatore, al vettore aereo, ai suoi dipendenti e/o preposti, il Noleggiatore riconoscerà al Cliente un importo pari a 300,00 (trecento/00) per i voli di lungo raggio (più di 6 ore) e un importo di 150,00 (centocinquanta/00) per i voli di medio e corto raggio (fino a 6 ore) per passeggero che accetti, a fronte della corresponsione di detto importo, di rinunciare ad ogni e ulteriore pretesa risarcitoria nei confronti sia del Noleggiatore sia del Cliente. Art. 12. Ripercussioni su rotazioni successive 12.1 Nel caso in cui la cancellazione e/o il ritardo e/o il dirottamento dovessero ingenerare ripercussioni sulle rotazioni successive resta esclusa ogni e qualsivoglia responsabilità del Noleggiatore nei confronti del Cliente salva, in ogni caso, l applicazione della disposizione di cui al punto 13 delle presenti Condizioni Generali di Contratto CHARTER Private Jet. Art. 13. Mancato o inesatto adempimento delle Parti 13.1 In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con la stipulazione del presente Accordo, il Noleggiatore e il Cliente sono tenuti, l uno nei confronti dell altro, al risarcimento dei danni cagionati da fatti che sono loro imputabili. 13.2 Per esonerarsi dalla propria responsabilità, il Noleggiatore dovrà fornire la prova che nell esecuzione del contratto ha adottato tutte le misure necessarie e
possibili per evitare il danno secondo il criterio prescritto dall art. 1176, 2 comma cc. 13.3 Per esonerarsi dalla propria responsabilità il Cliente a propria volta dovrà provare che l inadempimento o l inesatto adempimento sono derivati da causa a lui non imputabile secondo il criterio stabilito dall art. 1218 cc. 13.4 In nessun caso il Noleggiatore potrà essere ritenuto responsabile dei danni a persone e a cose che siano conseguenza di incidenti aerei, dirottamenti o caduta dell aeromobile; in questi i casi la richiesta di risarcimento dei danni andrà formulata esclusivamente nei confronti del vettore aereo responsabile. Art. 14 Corrispettivo 14.1 Per l effettuazione dei viaggi il Cliente si obbliga a corrispondere al Noleggiatore il prezzo indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto CHARTER Private Jet, con le modalità e nelle valute convenute al successivo art. 17. 14.2 Il corrispettivo, come indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto CHARTER Private Jet non comprende tutto quanto non espressamente menzionato nelle Condizioni Particolari di Contratto CHARTER Private Jet. Art. 15. Revisione del corrispettivo 15.1 intenzionalmente non si applica 15.2 intenzionalmente non si applica 15.3 intenzionalmente non si applica Art. 16. Recesso 16.1 Il Cliente e il Noleggiatore potranno recedere consensualmente dal presente Accordo rinunciando all effettuazione di voli già programmati dandone comunicazione all altra parte a cui seguirà conferma mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 16.2 Ove sia il Cliente a recedere questi corrisponderà al Noleggiatore, a titolo di penale, gli importi calcolati secondo gli scaglioni e le percentuali espressamente pattuiti nelle Condizioni Particolari di Contratto CHARTER Private Jet.
16.3 Il pagamento delle penali di cui al presente articolo dovrà essere effettuato con valuta pari alla data di comunicazione del recesso. 16.4 Eventi eccezionali quali divieti o comunque indicazioni provenienti dalle Autorità Competenti (ad esempio divieti provenienti dall Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri) nonché situazioni straordinarie quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: embarghi, guerre civili, sommosse, emergenze sanitarie, calamità naturali, stati di allerta proclamati dagli enti di protezione civile o autorità analoghe, costituiranno motivo di impossibilità sopravvenuta della prestazione con riferimento a singoli voli, rotazioni o catene interessati dall evento e non daranno luogo al pagamento delle penali di cui sopra. Art. 17. Autorità del Comandante 17.1 Il Cliente accetta e riconosce che ai sensi dell art. 809 e ss. del Codice della Navigazione nonché della Convenzione di Tokyo del 1963: - l aeromobile e il suo equipaggio sono sottoposti all Autorità del Comandante le cui direttive sono obbligatorie per il Cliente e per tutti i passeggeri; - il Comandante ha pieni poteri di discrezionalità riguardo al carico (passeggeri e bagagli) della sua dislocazione a bordo e delle eventuali limitazioni di carico sulla tratta; - Il Comandante ha potere di decidere se e quando effettuare il decollo, quale rotta seguire in quale aeroporto atterrare in presenza di particolari contingenze giudicate tali in piena discrezionalità; 17.2 Nel caso in cui sia necessario, a discrezione del capitano dell Aeromobile, deviare qualsiasi volo al fine di sbarcare un qualunque passeggero la cui condotta o condizione fisica o mentale sia tale da causare disagio o fastidio ad altri passeggeri o che implichi qualsiasi rischio o pericolo per lo stesso passeggero, per gli altri passeggeri o per l Aeromobile, il Cliente sarà tenuto al completo rimborso e/o indennizzo e/o risarcimento al Noleggiatore di qualsiasi danno subito in conseguenza e/o per effetto di tale deviazione e sbarco. Art. 18. Comunicazioni 18.1 Tutti gli avvisi e le comunicazioni tra le Parti, previsti o richiesti dalle clausole del presente Accordo o comunque necessarie in relazione ad esso, dovranno essere effettuati per iscritto e comunicati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, o mail con conferma della ricezione ai seguenti indirizzi: per il Cliente per il Noleggiatore Air Partner S.r.l.
Via Valtellina, 67 20159 Milano Tel. +39 02 6683164 (H24) Fax. +39 02 60737939 Email. italy@airpartner.com 18.2 Tutte le comunicazioni si intenderanno ricevute dal destinatario alla data risultante dall avviso di ricevimento, se spedite per posta o, se trasmesse via mail o via fax, alla data risultante dalla conferma del ricevimento. Art. 19. Rinuncia 19.1 Il mancato o ritardato esercizio di qualsiasi diritto, potere, privilegio o facoltà, o la mancata o ritardata richiesta di qualsiasi rimedio giudiziale, non potranno in nessun caso valere quale rinuncia implicita agli stessi diritti, poteri, privilegi o facoltà e/o rimedi giudiziali. Art. 20. Riservatezza 20.1 Fatta eccezione per quanto diversamente imposto dalla legge, il presente Accordo, come pure tutte le informazioni e i documenti relativi al Noleggiatore di cui il Cliente dovesse venire a conoscenza in occasione e/o in connessione all esecuzione del contratto sono considerati confidenziali. Il Cliente si impegna pertanto a non divulgarne o farne divulgare il contenuto a terzi senza la previa autorizzazione del Noleggiatore rimanendo responsabile per qualsiasi danno provocato dal mancato rispetto di tale obbligo di riservatezza. Art. 21. Trattamento dei dati personali 21.1 Tutti i dati del presente Contratto saranno gestiti secondo le prescrizioni del Dlgs. 196/03. Il trattamento avrà le seguenti finalità: - esecuzione del contratto - adempimento di normative legali e/o fiscali - comunicazione di informazioni promozionali e commerciali sui nostri servizi 21.2 Il titolare del trattamento è il sig. Alessio Altamura. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti ai sensi dell art. 7 del D. Lgs. 196/03.
Art. 22. Legge regolatrice, Giurisdizione e Competenza 22.1 Il presente Contratto, per quanto non espressamente pattuito, sarà regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante e/o conseguente dalla interpretazione o all esecuzione del presente Contratto sarà soggetta esclusivamente ed inderogabilmente alla giurisdizione italiana. La competenza in merito alle indicate controversie è demandata in via esclusiva ed inderogabile all autorità giudiziaria del Foro di Milano. 22.2 Il Cliente e il Noleggiatore concordano che nessun soggetto al di fuori delle parti che sottoscrivono il presente Contratto possa chiedere l esecuzione delle previsioni in esso contenute. 22.3 L eventuale nullità o inefficacia di qualsiasi statuizione o clausola del presente Contratto non potrà in alcun caso determinare la nullità o l inefficacia dell intero Contratto. Art. 23. Clausola di chiusura 23.1 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle normative nazionali, comunitarie e internazionali vigenti in materia di trasporto aereo ed alle norme del Codice della Navigazione e del Codice Civile. Letto, confermato e sottoscritto. Milano, Il Cliente Nome e Posizione Firma Il Noleggiatore Nome e Posizione Firma In particolare il Cliente dichiara di avere preso conoscenza e di avere accettato specificamente le seguenti clausole: - art. 1.2 (Accordo); - art. 2 (Definizioni); - art. 4 (Programma di volo); - art. 6 (Biglietteria aerea); - art. 8 (Sostituzione del vettore e/o dell aeromobile); - art. 11 (Cancellazioni e ritardi Conseguenze operative ed economiche);
- art. 12.1 (Ripercussioni su rotazioni successive); - art. 13 (Mancato o inesatto adempimento - art. 15.1; 15.3 (Revisione del corrispettivo); - art. 16 (Recesso); - art. 22 (Legge regolatrice, Giurisdizione e Competenza); - art. 23 (Clausola di chiusura). Letto, confermato e sottoscritto. Milano, Il Cliente Nome e Posizione Il Noleggiatore Nome e Posizione