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FOGLIO INFORMATIVO DILAZIONI DI PAGAMENTO INFORMAZIONI SULLA SOCIETA DI FACTORING BCC Factoring S.p.A. - Società di Factoring del Credito Cooperativo con socio unico Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Iccrea BancaImpresa S.p.A. (socio unico Registro delle Imprese di Roma Codice Fiscale 02820100580) a sua volta soggetta a direzione e Coordinamento da parte di Iccrea Banca S.p.A. (Reg. Imp. Roma C.F. 04774801007); Gruppo Bancario ICCREA. Sede Legale: Via Lucrezia Romana, 41/47-00178 Roma Sede Operativa: Via C. Esterle, 11-20132 Milano Numero di telefono al quale il cliente può rivolgersi per informazioni e/o conclusione contratto: Tel. 02.3343401 Numero di fax: 06.72078408 E- mail: info@bccfactoring.it Sito internet: www.bccfactoring.it Iscritta al Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 08014440583 - R.E.A. n. 639923 - Partita I.V.A. 01934861004 Iscritta nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.LGS N.385/93 con il N. 32655.3 Capitale Sociale Euro 18.000.000,00 i.v. Aderente all Assifact Associazione Italiana per il Factoring OFFERTA FUORI SEDE BANCA Da compilare DI CREDITO con i dati COOPERATIVO del SOGGETTO DI CASALGRASSO CHE ENTRA IN ECONTATTO SANT'ALBANO CON STURA IL CLIENTE - SC VIA (es. VALLAURI dipendente, 24commerciale, - 12040 - SANT'ALBANO promotore STURA finanziario, - n. telefono agente ein fax: attività tel. 011-97300 finanziaria) fax 011-9730160 Dipendente - email: info@banca8833.bcc.it sito internet: www.banca8833.bcc.it - Registro Nome e Cognome:... delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00167420041 - Iscritta Qualifica: all'albo.. della Banca d'italia n. 4510.40 - Cod. ABI 08833 Capitale sociale e riserve al 31/12/2015 euro 53.833.571,00 Riferimenti: Telefono:.e-mail:. Altro soggetto Nome e Cognome:.. Qualifica:.. Società: Riferimenti: Telefono:.e-mail:. Estremi dell iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti): Aggiornamento: 1 ottobre 2016 Pagina 1 di 5

CHE COSA SONO LE DILAZIONI DI PAGAMENTO Concessione al debitore ceduto (di seguito cliente) di dilazioni, rispetto a quanto previsto in fattura, a titolo oneroso nel pagamento di crediti commerciali acquistati dalla società di factoring. Il contratto disciplina l accettazione preventiva del cliente della cessione dei crediti dal cedente alla società di factoring, la durata della dilazione concessa dalla società di factoring, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla società di factoring. La durata della dilazione è convenuta con il debitore. Rischi a carico del cliente Quando il cliente firma il contratto, si impegna a comunicare immediatamente alla società di factoring ogni riserva concernente i crediti ceduti alla società di factoring medesima, fermo restando ogni diritto nei confronti del cedente. Se il cliente non comunica immediatamente alla società di factoring tali riserve, non potrà più opporle alla società di factoring in un momento successivo. In caso di mancato pagamento anche di uno soltanto dei crediti ceduti alla scadenza del termine di dilazione ovvero il mancato puntuale pagamento delle fatture per competenze o altri oneri e/o la presenza di elementi pregiudizievoli, il factor può avvalersi della decadenza del beneficio del termine (ex. Art. 1186 C.C.) con la conseguente facoltà di procedere alla revoca della dilazione concessa. (Divisore civile 365/366) VOCE DESCRIZIONE CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI VALORE MASSIMO CALCOLO TASSO DI DILAZIONE D312 INTERESSI DI DILAZIONE 7,75% POSTICIPATO D313 INTERESSE OVER MATURITY 7,75% POSTICIPATO I tassi legati a parametri si intendono indicizzati, ossia oggetto di variazioni, in aumento o in diminuzione in funzione dell andamento del parametro. Parametri di indicizzazione utilizzabili: EURIBOR 1, 3, 6 mesi, media mensile, LIBOR, TUS, Overnight, BCE, IRS. Fonte di rilevazione: il Sole 24 ore. Se previsto contrattualmente, qualora l andamento dei mercati finanziari comportasse, per un determinato periodo, che il parametro assunto a riferimento presenti un valore negativo, ai fini del conteggio degli interessi allo stesso verrà attribuito un valore pari a zero. D103 D104 TASSO DI MORA PER SERVIZI DI DILAZIONE COMMISSIONI FLAT LORDE DEBITORE BCE + 8 punti COMMISSIONI Interessi di mora ai sensi del Dlgs 9.10.2002 n.231, indicizzati non capitalizzati Tasso BCE di riferimento III trimestre 2016: 0,00% DA APPLICARSI SUL VALORE DELLE FATTURE CEDUTE AL LORDO DELLE NOTE CREDITO DA APPLICARSI SUL VALORE DELLE FATTURE DILAZIONATE AL LORDO DELLE NOTE CREDITO Aggiornamento: 1 ottobre 2016 Pagina 2 di 5

D109 COMMISSIONE DEBITORE LORDE FINE MESE DA APPLICARSI SUL SALDO DEI CREDITI DILAZIONATI IN ESSERE ALLA FINE DI OGNI MESE D108 COMM. FLAT PER MESI DURATA DILAZIONE 0,50% DA APPLICARSI SUL VALORE NOMINALE DELLE FATTURE DILAZIONATE PER IL NUMERO DI MESI DI DURATA DELLA DILAZIONE D110 COMMISSIONE MENSILE RITARDATO PAGAMENTO 0,50% DA APPLICARSI FLAT SUI PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE LA SCADENZA ORIGINARIA O DILAZIONATA ALTRE CONDIZIONI E SPESE C411 SPESE INFORMAZIONI PER DEBITORE SPESE RINNOVO C412 INFORMAZIONI DEBITORE 1.200 SPESE GESTIONE RAPPORTO CON ADDEBITO 55 D182 MENSILE SPESE INVIO ESTRATTO D158 CONTO 10 SP HANDLING SU FATTURA D150 O DOC SIMIL 25 D201 SPESE INCASSO EFFETTI 30 D202 SPESE INCASSO RID 30 D224 SPESE INSOLUTI EFFETTI 100 SPESE RICHIAMO D231 RB/EFFETTI 26 C187 SPESE POSTALI 20 SPESE DICHIARAZIONI USO REVISORI CONTABILI DEL 250 C188 CLIENTE C600 SPESE PER TELEFAX 20 GIORNI VALUTA VALUTE DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO - C502 BONIFICO (LAV) 1.200 ALL'APERTURA DELLA COPPIA CED-DEB 15 gg SUCCESSIVI ALLA VALUTA BANCA Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell imposta di bollo a qualunque titolo dovuta ed IVA in quanto dovuta, nonché ai sensi del D.Lgs 231 del 9.10.2002, le spese connesse al recupero ed alla tutela dei crediti vantati dal Factor nei confronti del Fornitore e di eventuali coobbligati. L applicazione degli oneri economici, avverrà comunque nei limiti del c.d. tasso soglia rilevato ai fini usura. Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nei locali e sul sito internet (www.bccfactoring.it) della società di factoring o sul sito internet della Banca d Italia (http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/tassi/tegm). Per verificare se un tasso di interesse è usuraio, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore Aggiornamento: 1 ottobre 2016 Pagina 3 di 5

margine di 4 (quattro) punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a 8 (otto) punti percentuali tasso 1+ periodo 100 periodo 1 100 RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI Recesso Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto. Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di sessanta giorni. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede dal contratto entro sessanta giorni. Il cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere l applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Reclami I reclami vanno inviati all Ufficio Reclami della società di factoring, anche a mezzo di semplice raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica ai seguenti recapiti: 1. BCC Factoring S.p.A. - Via C. Esterle, 11-20132 Milano 2. e mail: ufficioreclami@bccfactoring.it 3. PEC: reclamibccf@pec.it L intermediario deve rispondere entro trenta giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i trenta giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, rivolgersi alle Filiali della Banca d'italia, oppure interpellare la società di factoring. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito della Società www.bccfactoring.it. Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede in Via delle Botteghe Oscure, 54 00186 ROMA, Tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, ove potrà ricorrere: i) alla Conciliazione, ii) all Arbitrato iii) all Ombudsman Giurì Bancario. Nel sito il Cliente potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i tre servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il ricorso all Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento l Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale. Aggiornamento: 1 ottobre 2016 Pagina 4 di 5

Ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 un preventivo tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità dell eventuale domanda giudiziale relativa a controversie in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi. Per eventuali controversie si può ricorrere, fra l altro, all apposito organismo, abilitato alla conciliazione, presso l Arbitro Bancario e Finanziario (A.B.F.), avanzando domanda di mediazione, che seguirà le regole di funzionamento proprie di detto organismo. La domanda può essere in alternativa, depositata presso altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all apposito Registro presso il Ministero di Giustizia Legenda relativa alle principali nozioni cui fa riferimento il foglio informativo Società di factoring (o factor): oltre alla BCC FACTORING S.p.A., indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale. Cedente: l'impresa fornitore cliente del factor, cioè la controparte del contratto di factoring. Debitore: la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti. Credito: a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi. b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso. Cessione: il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b) Interessi: corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito. Valuta: data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi. Tasso di mora: tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro. Spese handling: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti). Reclamo: ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all intermediario un suo comportamento o un omissione. Milano, 1 ottobre 2016 Aggiornamento: 1 ottobre 2016 Pagina 5 di 5