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Regione Valle d Aosta. Deliberazione 25 settembre 2009, n. 2630 Approvazione di modificazioni alla DGR 2883/2008 recante: Approvazione delle direttive per l applicazione dell art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), della L.R. 19 maggio 2006, n. 11: disciplina del sistema regionale dei servizi socio educativi per la prima infanzia. abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4. e revoca della dgr n. 1573/2007. La Giunta Regionale a) vista la legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 Disciplina del sistema regionale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4, e in particolare l art. 2, comma 2; b) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2883 del 3 ottobre 2008 recante: Approvazione delle direttive per l applicazione dell art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), della l.r. 19 maggio 2006, n.11: Disciplina del sistema regionale dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4. e revoca della dgr n. 1573/2007. ; c) preso atto che i competenti uffici, a seguito di sopralluoghi effettuati nei servizi socioeducativi per la prima infanzia, hanno rilevato la necessità di provvedere all interno di questi ultimi quanto segue: un vaso wc ogni otto bambini o frazione; la presenza di lavandini singoli o con vasca allungata con punti multipli di erogazione (un punto erogatore ogni 6 bambini) da posizionarsi preferibilmente nell antibagno; pavimento piastrellato e pareti rivestite di materiale lavabile fino a 2 metri di altezza; un servizio igienico a norma per disabili; un locale ad uso degli operatori con relativo servizio igienico separato e spogliatoio; laddove sia previsto il servizio cucina, i requisiti da rispettare sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia di igiene degli alimenti; solo per il servizio di tata familiare i wc possono essere di dimensione per adulto purché forniti di adattatore, i lavabi possono essere di dimensione per adulto purché raggiungibili/adattabili dai bambini e non è necessario il servizio igienico a norma per disabili, rendendo, quindi, necessario integrare quanto previsto alla lettera f), del punto 1 (Standard strutturali dei servizi socio-educativi) dell allegato alla DGR 2883/2008 che recita: I locali destinati ai bambini sono, di preferenza, posti al piano terra e devono disporre di almeno 6 mq per ogni singolo utente autorizzato. Al conteggio della metratura concorrono gli spazi dedicati all accoglienza dei bambini, alle attività ludiche, al refettorio, ai servizi igienici, al sonno. Sono esclusi dal conteggio l area esterna, i magazzini, gli uffici ed altri spazi non direttamente fruibili dai minori. ; 1

d) considerato che, nell ambito delle riunioni di coordinamento del servizio di tata familiare, è emersa l opportunità di specificare che la validità formativa di ciascun corso frequentato dalle tate familiari ai fini del mantenimento della validità dell iscrizione all apposito registro regionale è subordinata ad una frequenza espressa in almeno 75/100, rendendo, quindi, necessario integrare quanto previsto alla lettera d) del punto 8 (Tipologia, requisiti professionali e titoli di studio degli operatori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia) dell allegato alla DGR 2883/2008 che recita: Le tate familiari, oltre ai requisiti psico-fisici, devono possedere l attestato di frequenza, con esito positivo, allo specifico corso per tate familiari organizzato dall Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, ed essere iscritte all apposito registro regionale. Il mantenimento di suddetta iscrizione è subordinato alla frequenza di almeno 18 ore all anno di attività formative e di aggiornamento proposte dal suddetto Assessorato o proposte da enti esterni e riconosciute dall Assessorato stesso ; e) preso atto che il coordinamento pedagogico dei servizi alla prima infanzia ritiene opportuno modificare quanto previsto alla lettera e) del punto 11.1.4. (Ammissioni) dell allegato alla DGR 2883/2008 relativamente all ammissione all asilo nido, in caso di eccezionale necessità della famiglia, dei bambini di età inferiore ai nove mesi, non richiedendo più il parere vincolante del competente servizio socio-sanitario distrettuale dell Azienda USL della Valle d Aosta, ma considerando sufficiente una relazione firmata dagli operatori del distretto socio-sanitario che gestiscono, di fatto, la situazione; f) preso atto che sulla base delle argomentazioni trattate nel documento Monitoraggio sul servizio di tata familiare anno 2008 (prot. n. 2842 in data 27/01/2009) il competente ufficio attività socio-educative per la prima infanzia ritiene opportuno modificare ed integrare nel modo seguente quanto stabilito dall allegato alla DGR 2883/2008 relativamente al servizio di tata familiare: lettera a) del punto 11.2.2. (Calendario ed orari), stabilendo che la tata può accogliere fino a quattro minori contemporaneamente, compresi i propri figli, nella fascia di età 3 mesi-3 anni, da un minimo di due ore ad un massimo di dieci ore continuative, sulla base di orari concordati con la famiglia, che vengono stabiliti tramite contratto. E in ogni caso consentito alle tate familiari accogliere i propri figli di età superiore ai tre anni, precisando che nel caso in cui lavorino in un luogo terzo, non dovranno avere un età superiore agli 11 anni; lettera c) del punto 11.2.6 (Organizzazione delle attività), stabilendo che ogni tata è tenuta a presentare al coordinatore del servizio di tata familiare la progettazione educativa entro il mese di settembre con validità annuale, cioè fino al mese di settembre dell anno successivo. Solo per l anno 2009, la progettazione educativa dovrà essere consegnata entro il mese di maggio. Nella progettazione educativa devono essere specificati gli obiettivi educativi che si intendono raggiungere, gli strumenti e le risorse (esperienze, attività e strategie) attraverso i quali si intende raggiungerli, nonché le modalità di valutazione del proprio operato. La tata, inoltre, è tenuta a presentare la progettazione educativa anche ai genitori tramite colloqui individuali e/o incontri collettivi; g) preso atto che, su tali proposte, il Consiglio Permanente degli Enti locali della Valle d Aosta, con nota in data 29 luglio 2009, prot. n. 3750 (pervenuta il 29 luglio 2009, prot. n. 27403/ASS), ha espresso parere favorevole, ai sensi dell art. 2, comma 2) della l.r. 11/2006, formulando le seguenti ulteriori proposte di modificazioni: 2

punto c): - specificare a quali servizi socio-educativi devono applicarsi gli standard minimi elencati, distinguendo quanto stabilito per il servizio di tata familiare da quanto stabilito per gli altri servizi socio-educativi (asili nido, asili nido aziendali e gardenie d enfance); - relativamente al servizio cucina, eliminare la dicitura di igiene degli alimenti ; - relativamente al servizio di tata familiare, eliminare la dicitura non è necessario il servizio igienico a norma per disabili ; punto d): specificare che: - la validità dell iscrizione all apposito registro regionale è subordinata ad una frequenza espressa in almeno 75/100 di ogni corso frequentato; - le tate familiari formate dal 2009, oltre ai requisiti psico-fisici, devono possedere la qualifica professionale di tata familiare ed essere iscritte all apposito registro regionale; punto e): prevedere il parere vincolante del competente servizio socio-sanitario distrettuale; punto f): - 11.2.2. (Calendario ed orari): portare a 14 anni l età massima dei figli che le tate possono accogliere nel caso in cui lavorino in luogo terzo; - 11.2.6 (Organizzazione delle attività): scadenza della progettazione educativa entro il mese di dicembre con validità annuale, cioè fino al mese di dicembre dell anno successivo ed eliminare solo per l anno 2009, la progettazione educativa dovrà essere consegnata entro il mese di maggio ; h) preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell art. 2, comma 2, della l.r. 11/2006, dalla Commissione consiliare competente con nota in data 30 luglio 2009 prot. n. 7298 (pervenuta il 31 luglio 2009, prot. n. 27837/ASS), contenente la proposta di un ulteriore emendamento rispetto a quanto proposto dal Consiglio Permanente degli Enti locali della Valle d Aosta relativamente al punto c), aggiungendo gli spazi gioco ai servizi socio-educativi che devono possedere gli standard minimi previsti per gli asili nido, asili nido aziendali e garderie d enfance; i) ritenuto opportuno accogliere integralmente le proposte di modificazione e gli emendamenti espressi dal Consiglio Permanente degli Enti locali della Valle d Aosta e dalla Commissione consiliare competente; j) vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente l approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2009/2011 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio, degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative; k) precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo n. 172003 "Sviluppo del sistema socio-educativo regionale"; l) visto il parere favorevole sulla legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal direttore della Direzione politiche sociali dell Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995 e successive modificazioni; m) su proposta dell Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce; n) ad unanimità di voti favorevoli 3

delibera regionale n. 2883 del 3 ottobre 2008 recante Approvazione delle direttive per l applicazione dell art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), della l.r. 19 maggio 2006, n. 11: Disciplina del sistema regionale dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4 e revoca della DGR n. 1573/2007, mediante sostituzione come segue dei seguenti punti: punto 1 (Standard strutturali dei servizi socio-educativi), lettera f): I locali destinati ai bambini sono, di preferenza, posti al piano terra e devono disporre di almeno 6 mq per ogni singolo utente autorizzato. Al conteggio della metratura concorrono gli spazi dedicati all accoglienza dei bambini, alle attività ludiche, al refettorio, al sonno. Sono esclusi dal conteggio l area esterna, i magazzini, gli uffici e gli altri spazi non direttamente fruibili dai minori. I servizi igienico-sanitari devono essere provvisti di quanto segue: - per gli asili nido, asili nido aziendali, le garderie d enfance e gli spazi gioco un vaso wc ogni otto bambini o frazione; la presenza di lavandini singoli o con vasca allungata con punti multipli di erogazione (un punto erogatore ogni 6 bambini) da posizionarsi preferibilmente nell antibagno; pavimento piastrellato e pareti rivestite di materiale lavabile fino a 2 metri di altezza; un servizio igienico a norma per disabili; un locale ad uso degli operatori con relativo servizio igienico separato o spogliatoio; laddove sia previsto il servizio cucina, i requisiti da rispettare sono quelli previsti dalle norme vigenti in materia; - per il servizio di tata familiare i wc possono essere di dimensione per adulto purché forniti di adattatore, i lavabi possono essere di dimensione per adulto purché raggiungibili/adattabili dai bambini. ; punto 8, lettera d), (Tipologia, requisiti professionali e titoli di studio degli operatori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia): Le tate familiari, oltre ai requisiti psico-fisici, devono possedere l attestato di frequenza, con esito positivo, allo specifico corso per tate familiari organizzato dall Assessorato sanità, salute e politiche sociali o la qualifica professionale di tata familiare per le tate formate dal 2009, ed essere iscritte all apposito registro regionale. Il mantenimento di suddetta iscrizione è subordinato alla frequenza di almeno 18 ore all anno di attività formative e di aggiornamento proposte dal suddetto Assessorato o proposte da enti esterni e riconosciute dall Assessorato stesso. Per essere riconosciute, la frequenza a ciascun corso deve essere almeno pari al 75%. ; punto 11.1.4., lettera e), (Ammissioni): In caso di eccezionale necessità della famiglia o del bambino possono essere ammessi all asilo nido bambini di età inferiore ai nove mesi. In tal caso è richiesto il parere vincolante del competente servizio socio-sanitario distrettuale. ; punto 11.2.2., lettera a), (Calendario e orari del servizio di tata familiare): 4

La tata può accogliere fino a quattro minori contemporaneamente, compresi i propri figli, nella fascia di età 3 mesi -3 anni, da un minimo di due ore ad un massimo di dieci ore continuative, sulla base di orari concordati con la famiglia che vengono stabiliti tramite contratto. E in ogni caso consentito alle tate familiari accogliere i propri figli di età superiore ai tre anni, precisando che nel caso in cui lavorino in un luogo terzo, non dovranno avere un età superiore ai 14 anni. ; punto 11.2.6., lettera c), (Organizzazione delle attività): Ogni tata è tenuta a presentare al coordinatore del servizio di tata familiare la progettazione educativa entro il mese di dicembre con validità annuale, cioè fino al mese di dicembre dell anno successivo. Nella progettazione educativa devono essere specificati gli obiettivi educativi che si intendono raggiungere, gli strumenti e le risorse (esperienze, attività e strategie) attraverso i quali si intende realizzarli, nonché le modalità di valutazione del proprio operato. La tata, inoltre, è tenuta a presentare la progettazione educativa anche ai genitori tramite colloqui individuali e/o incontri collettivi. ; 2. di stabilire che i servizi socio-educativi devono adeguarsi agli standard strutturali, come stabiliti dalla presente deliberazione, entro il 31 dicembre 2011. 5