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Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 60 del 22 dicembre 2010 5 PARTE PRIMA Sezione II ATTI DELLA REGIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 ottobre 2010, n. 1399. Istituzione dell Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l affidamento di servizi attinenti all architettura e all ingegneria di importo inferiore a centomila euro. Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l iscrizione dei soggetti nell Elenco. LA GIUNTA REGIONALE Visto il documento istruttorio concernente l argomento in oggetto e la conseguente proposta dell assessore Stefano Vinti; Preso atto: a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento; b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente; c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale; d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa; Visto il regolamento interno di questa Giunta; Vista la legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3; A voti unanimi espressi nei modi di legge, DELIBERA 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute; 2) di prendere atto del lavoro contenuto nel documento allegato al presente atto alla lettera A) quale parte integrante e sostanziale, svolto dal sottogruppo istituito nell ambito del gruppo di lavoro di cui alla determinazione del direttore all Ambiente, territorio e infrastrutture del 25 marzo 2010, n. 2517, incaricato della redazione delle modalità di gestione e dei requisiti per l iscrizione dei soggetti nell Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l affidamento di servizi attinenti all architettura e all ingegneria di importo inferiore a centomila euro, previsto dall art. 21 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3; 3) di approvare il documento allegato al presente atto alla lettera A) elaborato dal sottogruppo di cui al punto 2); 4) di istituire, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, l Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l affidamento di servizi attinenti all architettura e all ingegneria di importo inferiore a centomila euro; 5) di stabilire che l Elenco di cui al punto 2) è al momento istituito esclusivamente per le tipologie di servizi individuate nell Allegato 1) al documento redatto dal sottogruppo di cui al punto 2, demandando ad una fase successiva l inserimento in elenco delle ulteriori tipologie contenute nell Allegato A) alla l.r. n. 3/2010; 6) di incaricare il Servizio Giuridico, economico finanziario e amministrativo della Direzione regionale Ambiente, territorio e infrastrutture di predisporre l avviso pubblico per la prima formazione dell Elenco di cui al punto 2) e della apposita modulistica; 7) di pubblicare il presente atto per esteso nel Bollettino Ufficiale regionale e nel sito istituzionale della Regione Umbria. (su proposta dell assessore Vinti) DOCUMENTO ISTRUTTORIO La Vicepresidente CASCIARI Oggetto: Istituzione dell Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l affidamento di servizi attinenti all architettura e all ingegneria di importo inferiore a centomila euro. Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l iscrizione dei soggetti nell Elenco. Con la legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici, la Regione Umbria si è dotata di un insieme organico di norme per disciplinare la materia dei lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale. Nel corpus normativo della legge in argomento si evidenziano, in relazione all efficacia delle norme ivi previste, due gruppi di diposizioni e precisamente: quelle immediatamente efficaci ed esecutive e quelle che demandano invece la concreta operatività di alcuni istituti e organismi all emanazione di specifici provvedimenti di attuazione. Subito dopo l approvazione del testo normativo, allo scopo di dare attuazione al secondo gruppo di disposizioni sopra indicato, con determinazione del direttore all Ambiente, territorio e infrastrutture del 25 marzo 2010, n. 2517, è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato precipuamente di predisporre i provvedimenti attuativi. Il Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dell Amministrazione regionale e suddiviso in sottogruppi, si è avvalso della partecipazione di rappresentanti di Comuni e Province e delle parti sociali coinvolte (imprese, sindacato e ordini e collegi professionali). Uno dei sottogruppi costituiti, composto da: Rosi Bonci Stefania (coordinatore), Angeloni Daniela, Bizzarri Fausta, Cappelletti Francesca, Felici Paolo, Filippetti Ilenia, Fioretti Maurizio, Pazzaglia Francesca, Piccioni Umberto, Esposito Luigi (Ordini e Collegi Professionali), Montagano Danilo (UPI), Wieczorek Agnieszka (ANCI), si è occupato dell istituzione dell Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l affi-

6 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 60 del 22 dicembre 2010 damento di servizi attinenti all architettura e all ingegneria di importo inferiore a centomila euro, previsto dall art. 21 della l.r. n. 3/2010. L istituzione di un elenco di professionisti ai quali affidare servizi attinenti all architettura e all ingegneria di importo inferiore a centomila euro trae la propria fonte dall art. 20 della stessa l.r. n. 3/2010 che, al comma 1, espressamente recita: Per l affidamento dei servizi attinenti all architettura e all ingegneria di importo inferiore a centomila euro da affidare ai soggetti esterni all amministrazione, i soggetti aggiudicatori provvedono all individuazione di almeno cinque soggetti da consultare per l affidamento, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte in base ad indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dagli stessi soggetti aggiudicatori. La disposizione si inserisce nella scia di istituti contenuti nella legge regionale finalizzati a semplificare l attività di tutti i soggetti che intervengono nella realizzazione del lavoro o dell opera pubblica, snellire le procedure e velocizzare gli investimenti; in particolare, con lo strumento dell elenco, si pone in essere un attività di semplificazione nell individuazione dei soggetti da mettere in gara per l affidamento di servizi attinenti all architettura e all ingegneria di importo inferiore a centomila euro. Trattasi di un elemento innovativo della legge regionale rispetto alla normativa statale vigente, la quale si limita a prevedere, per l individuazione dei soggetti da mettere in gara, esclusivamente il ricorso ad indagini di mercato. La bontà del criterio utilizzato nella legge regionale, avallato da una prassi diffusa sul territorio nazionale, sebbene non espressamente introdotto in un atto normativo statale, era stata già peraltro in qualche modo riconosciuta dall Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, Autorità che, nel suo ruolo di regolatore del mercato, in diverse occasioni aveva fatto riferimento alla possibilità di istituire elenchi di professionisti. Recentemente il discorso è stato ripreso dalla stessa Autorità nella determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 recante Linee guida per l affidamento dei servizi attinenti all architettura e all ingegneria, laddove si prende atto della prassi dell istituzione di elenchi di professionisti presso le singole stazioni appaltanti, consentita qualora vengano rispettati alcuni principi, posti quali requisito per l istituzione di elenchi anche dalla normativa regionale in argomento (art. 20, comma 2, l.r. n. 3/2010: idonei meccanismi riguardanti l aggiornamento periodico, rispetto del principio di rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell elenco, correlazione dell esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali delle quali necessita il soggetto aggiudicatore). A fianco della possibilità concessa dalla legge regionale di creare elenchi di professionisti, la stessa legge, all art. 21, ha contemplato l istituzione di un Elenco regionale di professionisti, da mettere a disposizione degli uffici regionali e che costituisce, appunto, l oggetto del lavoro del sottogruppo in argomento. Punto di partenza del lavoro del sottogruppo incaricato dell attuazione dell art. 21 della l.r. n. 3/2010, è stato il dato normativo della stessa legge; pertanto, muovendosi nell ambito dei principi fissati nella legge sono state individuate le modalità di gestione e i requisiti per l iscrizione dei soggetti nell Elenco regionale dei professionisti. Inoltre, considerata l opportunità di prevedere un periodo di sperimentazione della disciplina, atteso anche il notevole impegno in termini di risorse umane e strumentali richiesto dall espletamento dell attività, il sottogruppo ha proposto di istituire l Elenco, al momento esclusivamente per le tipologie di servizi individuate nell Allegato 1) al documento redatto dal sottogruppo, demandando ad una fase successiva l inserimento in elenco delle ulteriori tipologie contenute nell Allegato A) alla l.r. n. 3/2010. Da rilevare da ultimo l azione svolta dalla l.r. n. 3/2010 a supporto dei soggetti aggiudicatori del territorio, laddove, all art. 21, comma 10, offre a questi ultimi l opportunità di utilizzare l Elenco in argomento per affidare propri incarichi. Il lavoro del sottogruppo ha riguardato anche questo aspetto prevedendo, all art. 8 del documento redatto, la possibilità di utilizzo dell Elenco da parte dei soggetti aggiudicatori del territorio previa loro espressa manifestazione di volontà in tal senso, contenuta in apposito atto e utilizzando, nel rispetto dei principi generali, propri criteri per la scelta dei soggetti. Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale l adozione di un atto finalizzato a: Omissis (Vedasi dispositivo deliberazione)

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 60 del 22 dicembre 2010 7 All. A) Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per l iscrizione dei soggetti nell Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l affidamento di servizi attinenti all architettura e all ingegneria di importo inferiore a centomila euro Art. 1 (Istituzione Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l affidamento di servizi attinenti all architettura e all ingegneria di importo inferiore a centomila euro). 1. È istituito, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 e s. m. e i., l Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l affidamento di servizi attinenti all architettura e all ingegneria di importo inferiore a centomila euro (indicato, di seguito, come Elenco). 2. I servizi previsti nell Elenco, individuati tra quelli di cui all Allegato A) alla l.r. n. 3/2010, per i quali i soggetti di cui all art. 2, comma 1, possono richiedere l iscrizione, sono indicati nell Allegato 1) alla presente disciplina. 3. Nell ambito di ciascun servizio sono individuate le seguenti fasce di importo: a) Fascia 1: servizi di importo stimato inferiori a 20.000,00 euro; b) Fascia 2: servizi di importo stimato compreso tra 20.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro. 4. L Elenco ha durata quinquennale, a decorrere dalla data della sua prima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Art. 2 (Requisiti per l iscrizione nell Elenco) 1. Possono richiedere l iscrizione nell Elenco i seguenti soggetti: a) liberi professionisti, singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815; b) società di professionisti; c) società di ingegneria; d) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria; e) i prestatori di servizi stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; f) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e); g) limitatamente ai servizi di collaudo e ai servizi di supporto tecnico amministrativo al Responsabile unico del procedimento, anche i dipendenti di pubbliche amministrazioni.

8 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 60 del 22 dicembre 2010 2. Al fine dell iscrizione nella Fascia 1, prevista dall art. 1, comma 3, i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale indicati all art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i. (indicato, di seguito, come Codice), dei pertinenti requisiti di idoneità professionale indicati all art. 39 del Codice, nonché dei requisiti previsti da ogni altra disposizione normativa e regolamentare relativa all affidamento di contratti pubblici. 3. Al fine dell iscrizione nella Fascia 2 prevista dall art. 1, comma 3, i soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale individuati all art. 38 del Codice, dei pertinenti requisiti di idoneità professionale individuati all art. 39 del Codice, dei requisiti previsti da ogni altra disposizione normativa e regolamentare relativa all affidamento di contratti pubblici, nonché degli specifici requisiti minimi, indicati nell Allegato 1) alla presente disciplina, richiesti per ogni tipologia di servizio. Art. 3 (Domanda di iscrizione nell Elenco) 1. Ai fini dell iscrizione nell Elenco, i soggetti di cui all art. 2, comma 1, devono presentare apposita domanda, in conformità a quanto indicato nella modulistica predisposta dalla Regione. 2. Alla domanda di iscrizione in Elenco è allegato apposito curriculum professionale redatto in conformità a quanto indicato nella modulistica predisposta dalla Regione. 3. I soggetti di cui all art. 2, comma 1, possono richiedere I iscrizione in Elenco fino ad un numero massimo di dieci servizi scelti complessivamente in entrambe le Fasce 1 e 2. La richiesta di iscrizione ad un numero di servizi superiore a dieci comporta l inserimento in Elenco per le prime dieci tipologie secondo l ordine di elencazione. 4. Nella domanda devono essere indicate le tipologie di servizio e le Fasce di importo per le quali viene richiesta l iscrizione, nonché devono essere contenute le dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. e i., circa il possesso dei requisiti di cui all art. 2. 5. Le dichiarazioni rese dai soggetti che richiedono l iscrizione nell Elenco sono soggette a controllo a campione da parte della Commissione incaricata della formazione e dell aggiornamento dell Elenco, di cui all art. 21, comma 3, della l.r. n. 3/2010, secondo le modalità stabilite dalla stessa Commissione. 6. La mancata dimostrazione del possesso dei requisiti costituisce causa di cancellazione dall Elenco. Art. 4 (Formazione e aggiornamento dell Elenco) 1. Per la formazione e l aggiornamento dell Elenco la Giunta regionale si avvale della Commissione di cui all art. 21, comma 3, della l.r. n. 3/2010.

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 60 del 22 dicembre 2010 9 2. L Elenco risultante a seguito della prima formazione nonché i suoi successivi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. 3. L iscrizione dei soggetti in Elenco decorre dalla pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. 4. I soggetti iscritti in Elenco informano tempestivamente l Amministrazione regionale in merito ad eventuali variazioni intervenute circa il possesso dei requisiti richiesti utilizzando la modulistica a tal fine predisposta dalla Regione. 5. L Elenco è sempre aperto. Le domande di iscrizione possono essere presentate durante l intero anno solare. 6. Alla prima formazione dell Elenco si procede mediante avviso pubblico. 7. L iscrizione nell Elenco dei soggetti è effettuato secondo l ordine di arrivo delle istanze al protocollo regionale. 8. All aggiornamento dell Elenco si provvede con cadenza semestrale, entro il mese di febbraio, per le domande pervenute dal 1 luglio al 31 dicembre dell anno precedente, entro il mese di agosto, per le domande pervenute dal 1 gennaio al 30 giugno. 9. L iscrizione in Elenco dei soggetti per i quali la Commissione di cui al comma 1 ha svolto istruttoria favorevole, è effettuata con determinazione del dirigente del servizio regionale competente. Art. 5 (Individuazione dei soggetti da invitare) 1. I soggetti da invitare alle procedure negoziate per l affidamento dei servizi indicati nell Allegato 1) alla presente disciplina sono individuati dal responsabile del procedimento, in numero almeno pari a cinque, tra quelli iscritti nell Elenco per la tipologia di servizio da affidare e in relazione alla Fascia di importo. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, per l affidamento di servizi ricompresi nella Fascia 2 e con riferimento alle tipologie di cui all Allegato 1), l individuazione dei soggetti avviene; a) per le Prestazioni parziali di progettazione e /o direzione lavori, le Ulteriori prestazioni tecniche e le Prestazioni di progettazione integrale, tra coloro che hanno espletato un servizio per lavori di importo pari almeno al 50% dell importo dei lavori a cui si riferisce il servizio da affidare; b) per le Altre prestazioni parziali di progettazione e prestazioni specialistiche, tra coloro che hanno espletato un servizio per un fatturato pari almeno al 50% dell importo del servizio da affidare. 3. I requisiti minimi di cui all Allegato 1) alla presente disciplina, richiesti per l iscrizione in Elenco, costituiscono condizione sufficiente alla dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata. Il responsabile del procedimento non può richiedere requisiti ulteriori. 4. Il soggetto risultato affidatario di un servizio a seguito dell espletamento di una procedura negoziata non può

10 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 60 del 22 dicembre 2010 essere invitato ad una successiva procedura negoziata se non sono trascorsi sei mesi dalla conclusione, con attestazione di esito positivo, dal precedente affidamento. 5. Fermo restando il rispetto del criterio della rotazione, i soggetti invitati ad una procedura negoziata e non risultati aggiudicatari possono essere invitati a successive procedure negoziate fino ad un massimo di tre volte in un anno solare. 6. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il limite di cui al comma 5 non trova applicazione qualora il numero dei soggetti tra i quali individuare quelli da invitare sia inferiore a cinque. 7. Al fine di consentire il rispetto dei principi di cui al presente articolo i Servizi regionali che espletano procedure negoziate o procedono ad affidamenti diretti, trasmettono al Servizio regionale competente i nominativi dei soggetti invitati, quello dell affidatario del servizio nonché l attestazione di esito positivo di avvenuta conclusione del servizio. Art. 6 (Verifica del possesso dei requisiti dell affidatario) 1. All atto dell affidamento del servizio è verificato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all art. 38 del Codice, dei pertinenti requisiti di idoneità professionale di cui all art. 39 del Codice, dei requisiti previsti da ogni altra disposizione normativa e regolamentare relativa all affidamento di contratti pubblici, nonché, con riferimento ai servizi rientranti nella Fascia 2, il possesso degli specifici requisiti dichiarati al momento della domanda di inserimento nell Elenco, per ogni tipologia di servizio descritto nell Allegato 1) alla presente disciplina. 2. Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti consegue la cancellazione dall Elenco. Art. 7 (Cause di cancellazione dall Elenco) 1. I soggetti sono cancellati dall Elenco, oltre che nei casi previsti all art. 3, comma 6 e all art. 6, comma 2, anche qualora, in qualunque momento, venga riscontrata l assenza o la perdita dei requisiti dichiarati. Art. 8 (Utilizzo dell Elenco da parte dei soggetti aggiudicatori) 1. A sensi di quanto previsto dall art. 21, comma 10 della l.r. n. 3/2010, i soggetti aggiudicatori possono utilizzare l Elenco per l individuazione dei soggetti da invitare per l affidamento dei servizi attinenti all architettura e all ingegneria di importo inferiore a centomila euro, prevedendolo in apposito atto. 2. I soggetti aggiudicatori, fermo restando il rispetto dei principi indicati all art. 20, comma 1, della l.r. n. 3/2010, individuano i soggetti inseriti nell Elenco secondo propri criteri.

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 60 del 22 dicembre 2010 11 Allegato 1) Servizi dell Elenco e requisiti minimi. Tipologie di servizio Prestazioni parziali di progettazione e/o direzione lavori: 1. Progettazione edilizia e/o architettonica inerente: a) Nuove costruzioni di importanza costruttiva corrente (Opere individuate dalle classi/categorie I-a, I-b e I-c della L. 143/1949); b) Nuovi edifici pubblici importanti e/o edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica, costruzioni di carattere artistico e monumentale (Opere individuate dalle classi/categorie I-d e I-e della L. 143/1949). 2. Progettazione interventi di restauro e ristrutturazione edilizia inerente: a) Restauri artistici, ivi comprese le manutenzioni, di edifici storici/monumentali (Opere individuate dalle classi/categorie I-d e I-e della L. 143/1949); b) Ristrutturazioni, adeguamenti e manutenzioni di edifici di importanza costruttiva corrente (Opere individuate dalla classe/categoria I-c della L. 143/1949). 3. Progettazione edilizia strutturale inerente strutture in cemento armato ivi comprese le strutture antisismiche (Opere individuate dalle classi/categorie I-f e I-g della L. 143/1949). 4. Progettazione impiantistica elettrica, speciale e meccanica inerente: a) Impianti idrico-sanitari e di fognatura, impianti termici, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie III-a e III-b della L. 143/1949); b) Impianti elettrici ed affini, impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie III-c e IV-c della L. 143/1949); c) Impianti termoelettrici, impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, centrali idroelettriche, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie IV-a e IV-b della L. 143/1949). 5. Progettazione stradale e di infrastrutture inerente: a) Strade ordinarie, linee tranviarie e ferrovie, ponti ed opere di sostegno, impianti teleferici e funicolari (Opere individuate dalle classi/categorie VI-a e VI-b della L. 143/1949); b) Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe (Opere individuate dalle classi/categorie VII-a, VII-b e VII-c della L. 143/1949); c) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d acqua; fognature urbane (Opere individuate dalla classe VIII della L. 143/1949); d) Ponti, costruzioni ed edifici per opere idrauliche; gallerie, opere sotterranee e subacquee (Opere individuate dalle classi/categorie IX-a e IX-c della L. 143/1949); e) Dighe, ecc. (Opere individuate dalla classe/categoria IX-b della L. 143/1949). 6. Progettazione e/o direzione lavori, assistenza e contabilità lavori di pertinenza forestaleagronomica. 7. Progettazione e/o direzione lavori, assistenza e contabilità lavori di carattere geologico e geotecnico, anche inerenti campagne di indagini geognostiche, geologiche, idrogeologiche, idrauliche, sismiche. 8. Direzione, assistenza e contabilità lavori negli ambiti specialistici, architettonica, strutturale, impianti elettrici e speciali e meccanici, strade e infrastrutture, inerente: a) Nuove costruzioni di importanza costruttiva corrente; ristrutturazioni edilizie, adeguamenti e manutenzioni (Opere individuate dalle classi/categorie I-a, I-b e I-c della L. 143/1949);

12 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 60 del 22 dicembre 2010 b) Nuovi edifici pubblici importanti e/o edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica, costruzioni di carattere artistico e monumentale; restauri artistici, ivi comprese le manutenzioni, di edifici storici/monumentali (Opere individuate dalle classi/categorie I-d e I- e della L. 143/1949); c) Strutture in cemento armato ivi comprese le strutture antisismiche (Opere individuate dalle classi/categorie I-f e I-g della L. 143/1949); d) Impianti idrico-sanitari e di fognatura, impianti termici, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie III-a e III-b della L. 143/1949); e) Impianti elettrici ed affini, impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie III-c e IV-c della L. 143/1949); f) Impianti termoelettrici, impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, centrali idroelettriche, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie IV-a e IV-b della L. 143/1949); g) Strade ordinarie, linee tranviarie e ferrovie, ponti ed opere di sostegno; impianti teleferici e funicolari (Opere individuate dalle classi/categorie VI-a e VI-b della L. 143/1949); h) Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe (Opere individuate dalle classi/categorie VII-a, VII-b e VII-c della L. 143/1949); i) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d acqua; fognature urbane (Opere individuate dalla classe VIII della L. 143/1949); j) Ponti, costruzioni ed edifici per opere idrauliche; gallerie, opere sotterranee e subacquee (Opere individuate dalle classi/categorie IX-a e IX-c della L. 143/1949); k) Dighe, ecc. (Opere individuate dalla classe/categoria IX-b della L. 143/1949). Ulteriori prestazioni tecniche: 9. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione dei lavori, anche durante la redazione del progetto preliminare. 10. Collaudi tecnici amministrativi inerenti: a) Nuove costruzioni di importanza costruttiva corrente; nuovi edifici pubblici importanti e/o edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica, costruzioni di carattere artistico e monumentale; ristrutturazioni edilizie, adeguamenti e manutenzioni; restauri artistici, ivi comprese le manutenzioni, di edifici storici/monumentali (Opere individuate dalle classi/categorie I-a, I-b, I-c, I-d e I-e della L. 143/1949); b) Strutture in cemento armato ivi comprese le strutture antisismiche (Opere individuate dalle classi/categorie I-f e I-g della L. 143/1949); c) Impianti idrico-sanitari e di fognatura, impianti termici, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie III-a e III-b della L. 143/1949); d) Impianti elettrici ed affini, impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie III-c e IV-c della L. 143/1949); e) Impianti termoelettrici, impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, centrali idroelettriche, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie IV-a e IV-b della L. 143/1949); f) Strade ordinarie, linee tranviarie e ferrovie, ponti ed opere di sostegno; impianti teleferici e funicolari (Opere individuate dalle classi/categorie VI-a e VI-b della L. 143/1949); g) Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe (Opere individuate dalle classi/categorie VII-a, VII-b e VII-c della L. 143/1949); h) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d acqua; fognature urbane (Opere individuate dalla classe VIII della L. 143/1949); i) Ponti, costruzioni ed edifici per opere idrauliche; gallerie, opere sotterranee e subacquee (Opere individuate dalle classi/categorie IX-a e IX-c della L. 143/1949); j) Dighe, ecc. (Opere individuate dalla classe/categoria IX-b della L. 143/1949). 11. Collaudi tecnici specialistici inerenti strutture in cemento armato ivi comprese le strutture

Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 60 del 22 dicembre 2010 13 antisismiche (Classi/categorie I-f e I-g della L. 143/1949). 12. Collaudi di impianti elettrici e speciali e meccanici inerenti: a) Impianti idrico-sanitari e di fognatura, impianti termici, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie III-a e III-b della L. 143/1949); b) Impianti elettrici ed affini, impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie III-c e IV-c della L. 143/1949); c) Impianti termoelettrici, impianti di cogenerazione e teleriscaldamento, centrali idroelettriche, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie IV-a e IV-b della L. 143/1949). 13. Servizi di validazione progetti di opere pubbliche. 14. Servizio di supporto tecnico e amministrativo al responsabile unico del procedimento. 15. Redazione studi di impatto ambientale e screening per le procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale. Prestazioni di progettazione integrale: 16. Progettazione integrale elaborata in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale ed impiantistica inerente: a) Nuove costruzioni di importanza costruttiva corrente; ristrutturazioni edilizie, adeguamenti e manutenzioni (Opere individuate dalle classi/categorie I-a, I-b e I-c della L. 143/1949); b) Nuovi edifici pubblici importanti e/o edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica, costruzioni di carattere artistico e monumentale; restauri artistici, ivi comprese le manutenzioni, di edifici storici/monumentali (Opere individuate dalle classi/categorie I-d e I- e della L. 143/1949); c) Impianti termoelettrici, centrali idroelettriche, ecc. (Opere individuate dalle classi/categorie IV-a, IV-b e IV-c della L. 143/1949); d) Strade ordinarie, linee tranviarie e ferrovie, ponti ed opere di sostegno; impianti teleferici e funicolari (Opere individuate dalle classi/categorie VI-a e VI-b della L. 143/1949); e) Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe (Opere individuate dalle classi/categorie VII-a, VII-b e VII-c della L. 143/1949); f) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d acqua; fognature urbane (Opere individuate dalla classe VIII della L. 143/1949); g) Ponti, costruzioni ed edifici per opere idrauliche; gallerie, opere sotterranee e subacquee (Opere individuate dalle classi/categorie IX-a e IX-c della L. 143/1949); h) Dighe, ecc. (Opere individuate dalla classe/categoria IX-b della L. 143/1949). Altre prestazioni parziali di progettazione e prestazioni specialistiche: 17. Pratiche di Prevenzione Incendi (non ricomprese negli adempimenti dei servizi di cui alle tipologie precedenti). 18. Stime, pratiche catastali, frazionamenti, accatastamenti 19. Rilievi topografici, edilizi. 20. Redazione di relazioni geologiche e geotecniche, idrologiche, idrauliche, sismiche redatte sulla base di dati relativi a campagne specifiche.

14 Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 60 del 22 dicembre 2010 Requisiti minimi per l iscrizione in Elenco di cui all art. 2, comma 3 Per le tipologie di Servizio attinenti alle Prestazioni parziali di progettazione e /o direzione lavori, Ulteriori prestazioni tecniche aver espletato per enti e/o soggetti privati, nel decennio antecedente l'anno in cui viene presentata la domanda di iscrizione in Elenco, servizi relativi alla tipologia di servizio per la quale si richiede l iscrizione per lavori di importo non inferiore a euro 200.000,00. Per le tipologie di servizio attinenti alle Prestazioni di progettazione integrale aver espletato per enti e/o soggetti privati, nel decennio antecedente l'anno in cui viene presentata la domanda di iscrizione in Elenco, servizi relativi alla tipologia di servizio per la quale si richiede l iscrizione per lavori di importo non inferiore a euro 300.000,00. Per le tipologie di servizio attinenti alle Altre prestazioni parziali di progettazione e prestazioni specialistiche aver conseguito, a seguito di incarichi ricevuti da enti e/o soggetti privati, nel decennio antecedente l'anno in cui viene presentata la domanda di iscrizione in Elenco un fatturato per la tipologia di servizio per la quale si richiede l iscrizione non inferiore a euro 20.000,00.