REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio Sez. I Quater N. Reg Anno N. Reg Anno ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 6790/04 proposto dai signori RAFFAELLA CESARE ed ANTONIO CESARE, rappresentati e difesi dall Avv. R. Marchetti ed elettivamente domiciliati presso l Avv. C. Tomassini in Roma, viale Pasteur, 70; contro IL COMUNE DI VELLETRI, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall Avv. A. Capozzi ed selettivamente domiciliato l Avv. A. Maggisano in Roma, via C. Morin, 1; per l'annullamento dell ingiunzione di demolizione n. 196 del 14.5.2004, con cui si preannuncia l acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale in caso di inottemperanza; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l atto di costituzione in giudizio del Comune intimato; Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 20 giugno 2005, il Consigliere G. De Michele e uditi i difensori delle parti come da verbale di udienza in data odierna; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO E DIRITTO Attraverso il ricorso in esame, notificato in data 8.6.2004, si impugna l ingiunzione di demolizione n. 196 (prot. n. 18735) del 14.5.2004, notificata il 21.5.2004, con cui si preannuncia l acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale in caso di inottemperanza. Nell impugnativa vengono prospettate le seguenti censure: violazione dell art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e lesione del diritto di proprietà di soggetti estranei all abuso, essendo i ricorrenti uno in qualità di proprietario e l altro in qualità di usufruttuario estranei alla realizzazione del manufatto abusivo, contestato nel provvedimento sanzionatorio, e nella impossibilità di dare esecuzione all ordinanza, trovandosi il terreno interessato nella disponibilità del conduttore (signor Di Meo Alvaro, socio accomandatario della ditta Apples & Oranges s.a.s. ). Il Comune di Velletri, costituitosi in giudizio, rappresenta viceversa la corretta adozione del provvedimento impugnato nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, sussistendo 2
una presunzione di responsabilità per gli abusi edilizi accertati, cui l interessato può sottrarsi solo dimostrando la propria estraneità all abuso commesso da altri ; nella fattispecie tale dimostrazione non sarebbe stata fornita, non essendo sufficienti al riguardo la mera sussistenza di un contratto di locazione del terreno, né diffide e intimazioni rivolte al conduttore dal locatore, peraltro successive all emanazione dell atto impugnato. Tenuto conto delle opposte argomentazioni delle parti e della documentazione versata in atti, tuttavia, le predette argomentazioni comunali non appaiono condivisibili. Non risulta contestato, infatti, il principio generale secondo cui non può essere qualificato responsabile dell abuso ai sensi e per gli effetti dell art. 31, comma 3 del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, prescrittivo dell acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e della relativa area di sedime, in caso di inottemperanza all ordine di demolizione di opere abusive il proprietario che, non avendo la disponibilità del bene, sia rimasto estraneo alla perpetrazione dell illecito e si sia adoperato, con comportamento giuridicamente operoso, a rimuoverne gli effetti (giurisprudenza pacifica dopo la conforme sentenza della Corte Costituzionale 15.7.1991, n. 345; cfr., fra le tante, TAR Campania, Napoli, 26.1.2004, n. 284 3
e 5.3.2003, n. 2046; TAR Puglia, Bari, 23.12.2001, n. 4538; TAR Lazio, Roma, sez. II, 22.10.2003, n. 8870). Nel caso di specie, l Amministrazione rileva però la mancata tempestiva attivazione del proprietario e dell usufruttuario nei confronti del diretto responsabile dell abuso, non essendo sufficienti in tal senso iniziative, assunte solo a seguito della misura sanzionatoria adottata. In realtà l effetto acquisitivo che dovrebbe prodursi automaticamente, in caso di infruttuoso decorso del termine prescritto non può che essere impedito da atti di adempimento, che consistono nella demolizione per il responsabile dell abuso, che abbia anche la detenzione del bene, e nella documentata attivazione del proprietario non detentore, affinché il predetto responsabile dia puntuale esecuzione all ordinanza, fermo restando che in quest ultima ipotesi l acquisizione gratuita del bene non può avere luogo, mentre può essere effettuata la demolizione, a spese del medesimo responsabile ove inadempiente. Di tale inadempienza, infatti, non può essere chiamato a rispondere anche il proprietario, che abbia diligentemente posto in essere ogni iniziativa nei limiti del principio ad impossibilia nemo tenetur, principio che esclude la demolizione ad opera di 4
chi non possa materialmente disporre del bene, di cui pure sia proprietario. Al di là dei profili sopra enunciati che comunque escluderebbero la concretizzazione dell effetto acquisitivo previsto, in caso di attivazione anche successiva del proprietario stesso nel caso di specie sembrano mancare anche i presupposti per la legittima prescrizione di detto effetto acquisitivo. I ricorrenti forniscono infatti, quanto meno, un principio di prova circa l avvenuta segnalazione al locale comando dei Vigili Urbani, per le vie brevi, dell avvio delle opere abusive già in data 19.11.2003, ovvero prima dell adozione di misure repressive, che sarebbero state dai medesimi sollecitate. Il ricorso appare dunque fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento dell atto impugnato nella parte in cui in eccepita violazione dell art. 31 D.P.R. n. 380/01 dispone l effetto automatico dell acquisizione gratuita del bene e della relativa area di sedime al patrimonio comunale, a carico degli attuali ricorrenti, già attivatisi per la rimozione delle opere abusive; quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio ritiene equo disporne la compensazione, essendo plausibile che le modalità informali della segnalazione effettuata ne avessero 5
resa difficile la conoscenza, da parte degli uffici preposti alla repressione degli abusi edilizi. P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, (Sez. I quater), ACCOGLIE il ricorso n. 6790/04, specificato in epigrafe e, per l effetto, ANNULLA l ingiunzione di demolizione n. 196 del 14.5.2004 (n. prot. 18735) limitatamente alla parte specificata in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2005 con l'intervento dei Magistrati: Presidente Pio Guerrieri Consigliere est. Gabriella De Michele Consigliere Giancarlo Luttazi 6