Accertamento della paternità

Documenti analoghi
Processo UFSC. n del 15 ottobre 2009 (Stato: 1 gennaio 2011)

Processo UFSC. n del 1 aprile 2010 (Stato: 1 maggio 2013) Acquisto della cittadinanza svizzera per naturalizzazione. Operazione cittadinanza

Revoca della dichiarazione di scomparsa

Dichiarazione di scomparsa

Processo UFSC. n del 15 dicembre 2004 (Stato: 1 gennaio 2011)

Cambiamento del nome

Processo UFSC. Adozione completa. Adozione completa in Svizzera o all estero. Operazione Adozione. n del 1 gennaio 2011 (Stato: 1 novembre 2011)

Perdita cittadinanza svizzera

Annullamento della naturalizzazione

Accertamento della paternità

Dichiarazione concernente il cognome

Processo UFSC. no del 15 ottobre Revoca della presunzione di paternità o del riconoscimento in Svizzera o all estero

Aggiornamento in casi particolari

Cittadinanza di stranieri

Controllo finale e microfilmatura

Processo tecnico UFSC

Informazione destinata ai tribunali e alle autorità amministrative. nuova regolamentazione delle comunicazioni agli uffici dello stato civile

Scioglimento matrimonio in Svizzera o all'estero

Processo UFSC. n del 15 dicembre 2004 (Stato: 1 gennaio 2013) Nascita in Svizzera di un bambino con filiazione nota. Transazione Nascita

Ordinanza sullo stato civile

Registri cartacei dello stato civile

Processo tecnico UFSC

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile

Processo UFSC. Nr del 1 giugno 2017 (stato 1 gennaio 2018) Transazione Adozione. (adozione in Svizzera e all estero e relativo annullamento)

Rilevamento di persone

Questionario sui dati personali dello studente per determinare il Cantone responsabile del versamento dei contributi (Spiegazioni vedi pag.

Nascita di un figlio di genitori stranieri

Processo UFSC. n del 1 dicembre 2016 (Stato: 1 febbraio 2017) Transazione Riconoscimento. (Riconoscimento di un figlio in Svizzera e all estero)

Comunicazioni ufficiali UFSC

I 20 Documentazione dei dati personali di stranieri

Cognome/cittadinanza e diritto di protezione degli adulti

INFOSTAR Funzione Ufficio dello stato civile speciale, nonché trattamento delle decisioni giudiziarie e amministrative

Istruzioni tecniche Infostar

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Promemoria sulla dichiarazione dell autorità parentale congiunta presso l ufficio dello stato civile in Svizzera n

Modalità di collaborazione tra le autorità dello stato civile e le autorità preposte all asilo

Matrimonio in Svizzera

Comunicazioni ufficiali UFSC

Riconoscimento in Svizzera

Questionario sui dati personali dello studente per determinare il Cantone responsabile del versamento dei contributi (Spiegazioni vedi pag.

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Allegato 1. no del 1 gennaio 2011

A. CONCESSIONE PER MATRIMONIO

mercati finanziari Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri

Ordinanza sullo stato civile

DFGP/UFG/UFSC. Commento alla revisione parziale dell ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995)

del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)

Domande e risposte sul nuovo diritto dei cognomi

Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri

Richiesta di CITTADINANZA ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE:

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

INFOSTAR. Istruzioni concernenti la registrazione di persone e documenti; ufficio specializzato dello stato civile

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

NASCITA. Come registrare in Italia il figlio nato nella Repubblica Slovacca

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Regolamento sullo stato civile (del 29 marzo 2011)

Legge federale sugli stranieri

del 28 aprile 2004 (Stato 1 gennaio 2015)

Ordinanza sullo stato civile (OSC) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 28 aprile 2004 (Stato 1 luglio 2008)

A. Parte generale Cittadino all estero

Documentazione della nascita di figli stranieri

del 28 aprile 2004 (Stato 1 gennaio 2008)

Ordinanza sulle tasse delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere

NASCITA. Come registrare in Italia il figlio nato nella Repubblica Slovacca

Istruzione sulla determinazione e l ortografia dei nomi di cittadini stranieri. (del 1 o gennaio 2012)

Trasferimento di condannati

COMUNE DI VALLEDORIA Provincia di Sassari

Dichiarazione di affiliazione per società di persone e persone giuridiche

Processo UFSC. n del 15 dicembre 2004 (Stato: 1 gennaio 2013) Morte in Svizzera di una persona di identità nota.

Documenti soggetti a emolumenti

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

F O - F o r m u l a r i o

Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia

Cambiamento di release Modifiche più importanti In generale / Scopo del documento

Cittadinanza Italiana per residenza: quali sono i documenti

Articolo 5 legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni. per il tramite del Prefetto di

Codice civile svizzero Avamprogetto (gennaio 2009)

La formazione dell atto di nascita

Ordinanza sull allestimento di profili del DNA in materia civile e amministrativa

Istanza di gratuito patricinio 1 in virtù dell articolo 119 CPC

Decisioni del Consiglio degli Stati del Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del (maggioranza: adesione)

Codice civile svizzero

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Autorizzazione d esercizio agli istituti per invalidi. Procedure per l ottenimento e il mantenimento dell autorizzazione di esercizio

Riconoscimento di figli nati morti o deceduti

Statistica svizzera del movimento naturale della popolazione: Elenco delle caratteristiche degli annunci alla statistica

Richiesta assegni familiari per le persone senza attività lucrativa (PSAL)

Legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (LCCit) (dell 8 novembre 1994)

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Maggio 2012 (autrice Cora Graf-Gaiser)

Per preparare i documenti di iscrizione e per il dossier di richiesta del permesso servono le seguenti informazioni

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Releasenotes Infostar

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Transcript:

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC. 33.5 del 15 ottobre 2009 Operazione Rapporto di filiazione Accertamento della paternità

0 Visione sistematica 3 1 Documento giustificativo 4 2 Competenza 4 2.1 Competenza per territorio 4 2.1.1 Sentenza svizzera 4 2.1.2 Sentenza estera 4 2.2 Competenza per materia 5 2.3 Ricusazione 5 3 Esame 5 3.1 In generale 5 3.2 Decisione dell autorità di vigilanza 5 3.3 Cogme 6 3.4 Cittadinanza 6 3.5 Dati statistici 6 4 Preparazione della documentazione 6 4.1 Dati n disponibili 6 4.2 Dati disponibili 6 5 Documentazione 7 6 Comunicazioni ufficiali 7 7 Rilascio di estratti dal registro 7 7.1 Atto di nascita 7 7.2 Estratto del registro delle nascite (CIEC) 8 7.3 Conferma di nascita 8 7.4 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato 8 7.5 Atto d origine 8 7.6 Conferma della documentazione 8 8 Archiviazione di documenti giustificativi 9 8.1 Comunicazione o sentenza del tribunale 9 8.2 Corrispondenza 9 2/9

0 Visione sistematica Partenza 1 Documento giustificativo Sentenza Sentenza estera ricosciuta Interruzione: accertamenti 2 Competenza 2.1 Competenza per territorio 2.1.1 Sentenza svizzera 2.1.2 Sentenza estera 2.2 Competenza per materia 2.3 Ricusazione si Competente? si Esame formale e materiale Verifica degli effetti sul cogme e sulla cittadinanza Interrruzione: in caso di recusazione trasmissione del caso Rilevamento retroattivo delle persone 3 Esame 3.1 In generale 3.2 Decisione dell autorità di vigilanza 3.3 Cogme 3.4 Cittadinanza 3.5 Dati statistici 4 Preparazione della documentazione 4.1 Dati n disponibili 4.2 Dati disponibili 5 Documentazione Preparazione della documentazione Dati disponibili? si Dati aggiornati? Documentazione Mandato di rilevamento retroattiva Rilevamento persona straniera Documentazione degli eventi mancanti 6 Comunicazioni ufficiali 7 Rilascio di estratti del registro 7.1 Atto di nascita 7.2 Estratto del registro delle nascite (CIEC) 7.3 Conferma di nascita 7.4 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato 7.5 Atto d origine 7.6 Conferma della documentazione 8 Archiviazione dei documenti giustificativi 8.1 Comunicazione o sentenza del tribunale 8.2 Corrispondenza Comunicazioni ufficiali Rilascio di estratti del registro Archivazione documenti giustificativi Fine 3/9

1 Documento giustificativo È stata presentata una comunicazione o una sentenza passata in giudicato sull accertamento della paternità di un tribunale svizzero o straniero. 2 Competenza 2.1 Competenza per territorio Nell ambito del diritto federale, la competenza per la documentazione è retta dalle rme cantonali in materia di organizzazione delle autorità (art. 43 cpv. 1 OSC, art. 2 cpv. 2 lett. b o cpv. 3 OSC). L ufficio dello stato civile del luogo di nascita deve, per ogni caso, iscrivere l accertamento della paternità come antazione marginale nel registro delle nascite cartaceo. 2.1.1 Sentenza svizzera In assenza di una rmativa cantonale, la documentazione dell accertamento giudiziale della paternità compete all ufficio dello stato civile del luogo in cui ha sede il tribunale. Se nessuna delle persone interessate possiede la cittadinanza svizzera, la documentazione è obbligatoria soltanto se i dati del padre, della madre o del figlio so disponibili, o se la nascita del figlio è stata documentata in Svizzera. 2.1.2 Sentenza estera L accertamento giudiziale della paternità avvenuto all estero va documentato nel Cantone d attinenza del padre, se possiede la cittadinanza svizzera. Se è straniero, va documentato nel Cantone d attinenza della madre. Se la persona in questione possiede l attinenza comunale in più Cantoni, la documentazione compete all ufficio dello stato civile che ha ricevuto l atto estero a tale proposito. Se nessuna delle persone interessate possiede la cittadinanza svizzera, la documentazione di una paternità accertata all estero è obbligatoria soltanto se i dati so disponibili o se la nascita è stata documentata in Svizzera. In questo caso l autorità di vigilanza del Cantone di domicilio o quella del Cantone in cui va documentato un nuovo evento decide se ricoscere la sentenza estera e ne ordina nel contempo la sua documentazione. Se deve venire apposta soltanto un iscrizione a margine nel registro delle nascite cartaceo, la decisione spetta all autorità di vigilanza del luogo di nascita svizzero del figlio. 4/9

2.2 Competenza per materia L accertamento della paternità deve provare l esistenza di un legame di parentela serio. Un semplice obbligo di pagare gli alimenti, come prevedeva ad esempio il diritto svizzero fi al 31 dicembre 1977, n viene documentato. 2.3 Ricusazione Per la documentazione dell accertamento giudiziale della paternità le collaboratrici e i collaboratori dell ufficio dello stato civile so tenuti a rispettare l obbligo di ricusazione e le sue regole (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC). 3 Esame 3.1 In generale La sentenza del tribunale deve essere cresciuta in giudicato. La sentenza in originale deve essere firmata, la copia - identica all originale - autenticata. Le comunicazioni n conformi alle regole devo venire respinte, poiché n adempio i requisiti legali di un documento giustificativo necessari per la documentazione (art. 43 cpv. 6 OSC). 3.2 Decisione dell autorità di vigilanza L autorità di vigilanza del Cantone di attinenza del padre o, se n possiede la cittadinanza svizzera, l autorità di vigilanza del Cantone di attinenza della madre o quella del figlio decide se ricoscere l accertamento della paternità avvenuto all estero. A tal fine, può fondarsi sulla valutazione (traduzione sommaria e autenticazione del documento) della rappresentanza svizzera competente per il luogo in cui ha sede il tribunale estero. Se so interessati più Cantoni, decide l autorità di vigilanza in possesso della sentenza del tribunale. Se i dati del padre, della madre o del figlio so disponibili, la decisione dell autorità di vigilanza è obbligatoria, anche se nessuna delle persone interessate possiede la cittadinanza svizzera. La decisione compete all autorità di vigilanza del luogo di domicilio di una delle persone straniere interessate o, se un nuovo atto amministrativo è pendente presso un ufficio dello stato civile, all autorità di vigilanza del Cantone in cui si è verificato l evento. Quando nessuna delle persone interessate possiede la cittadinanza svizzera, si può rinunciare alla documentazione, se né i dati dal padre o della madre né quelli del figlio so disponibili. Ne consegue che anche le persone straniere interessate n verran documentate nel registro dello stato civile. Per contro, l iscrizione a margine nel registro delle nascite cartaceo è in ogni caso obbligatoria se il figlio è nato in Svizzera. Se il figlio è straniero, la decisione dell iscrizione compete al Cantone di nascita, quando n so disponibili né i suoi dati né quelli di suo padre o di sua madre. 5/9

3.3 Cogme L accertamento della paternità n ha effetto sul cogme e sulla cittadinanza del figlio, se si applica il diritto svizzero. Se il figlio in questione è domiciliato all estero o se si tratta di un figlio straniero il cui cogme è gestito dal diritto del suo Paese d origine, in occasione dell accertamento della paternità (art. 37 cpv. 2 LDIP), occorre nel contempo documentare il cambiamento di cogme. 3.4 Cittadinanza L accertamento della paternità n ha effetto sulle cittadinanze cantonali e sulle attinenze comunali che il figlio possiede al momento del ricoscimento. Per contro, il figlio straniero mirenne al momento dell accertamento della paternità acquista la cittadinanza svizzera e l attinenza cantonale e comunale del padre se la nascita è avvenuta dopo il 31 dicembre 2005 (art. 1. cpv. 2 LCit). 3.5 Dati statistici Se la persona in questione è domiciliata in Svizzera van rilevati, per quanto possibile, i dati statistici prescritti dal diritto federale. 4 Preparazione della documentazione 4.1 Dati n disponibili Se i dati del padre, della madre o del figlio n so disponibili nel sistema, occorre ordinare il rilevamento retroattivo (cfr. processo n. 30.1 Rilevamento retroattivo). Se una persona straniera cointeressata n è rilevata nel registro delle famiglie, va dapprima avviata la documentazione del suo stato civile (cfr. processo n. 30.3 Rilevamento di cittadini stranieri, art. 15 cpv. 2 OSC). Se nessuna delle persone interessate possiede la cittadinanza svizzera, n è necessario documentare la sentenza nel registro dello stato civile. Quindi n è neppure necessario rilevare le persone straniere interessate nel registro dello stato civile. L iscrizione a margine nel registro delle nascite cartaceo è invece obbligatoria. I casi speciali so illustrati in dettaglio nella circolare n. 20.08.01.01 del 15 gennaio 2008 concernente l accertamento del legame di filiazione secondo il diritto estero. 4.2 Dati disponibili In base alle indicazioni disponibili occorre verificare se i dati rilevati nel sistema so corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC). 6/9

Se risulta che i dati concernenti lo stato civile della persona interessata n so corretti, completi o aggiornati, la procedura deve essere interrotta finché so stati comprovati e documentati tutti gli eventi avvenuti, e n ancora documentati, prima del gior in cui la sentenza è cresciuta in giudicato. 5 Documentazione L accertamento della paternità va documentato n appena i dati delle persone interessate so disponibili nel sistema. Nel contempo va documentata un eventuale modifica del cogme del figlio (modifica secondo il diritto estero determinante, cfr. n. 3.3). La data della crescita in giudicato della sentenza vale come data dell evento nell operazione Rapporto di filiazione. 6 Comunicazioni ufficiali Se, al momento della sentenza, una delle persone interessate era domiciliata o soggiornava in Svizzera, l accertamento della paternità va comunicato su supporto cartaceo (modulo 6.1.1, art. 49 cpv. 1 OSC): al controllo degli abitanti del luogo di domicilio del figlio, al controllo degli abitanti del luogo di domicilio della madre e al controllo degli abitanti del luogo di domicilio del padre. Se tutte le persone interessate abita nello stesso Comune è sufficiente una sola comunicazione. Non so inviate comunicazioni a luoghi di domicilio all estero. Se la nascita del figlio è stata documentata in Svizzera in un registro delle nascite cartaceo, occorre inviare una comunicazione ufficiale anche all ufficio dello stato civile del luogo di nascita. Esso inserirà l accertamento della paternità nel registro delle nascite come antazione a margine, indicando gli effetti sulla cittadinanza ed eccezionalmente sul cogme. Oppure iltrerà la comunicazione al luogo in cui è conservato il registro delle nascite. Le altre comunicazioni so rette dal diritto cantonale. 7 Rilascio di estratti dal registro 7.1 Atto di nascita Su richiesta, l ufficio dello stato civile del luogo di nascita in Svizzera rilascia un nuovo atto di nascita (modulo 1.2.3). L atto di nascita attesta i dati attuali concernenti il figlio al momento 7/9

del rilascio. I dati inerenti alla filiazione si riferisco al momento in cui è istituito il rapporto di filiazione. 7.2 Estratto del registro delle nascite (CIEC) Su richiesta, l ufficio dello stato civile del luogo di nascita in Svizzera rilascia un nuovo estratto del registro delle nascite CIEC (modulo 1.80). L estratto CIEC attesta i dati attuali relativi al me, alla cittadinanza e ai genitori del figlio. I mi dei genitori (padre e madre) si riferisco al momento dell allestimento dell atto se questo è rilasciato mediante l operazione Documenti. 7.3 Conferma di nascita La conferma di nascita (modulo 1.2.2) rilasciata dall ufficio dello stato civile del luogo di nascita in Svizzera attesta tutti i dati concernenti il figlio al momento della nascita. 7.4 Certificato relativo allo stato di famiglia registrato Su richiesta, un certificato relativo allo stato di famiglia registrato è consegnato al padre o alla madre del figlio (modulo 7.3). Se la persona in questione n è un cittadi svizzero, il documento va rilasciato dall ufficio dello stato civile del luogo di domicilio, di soggior, o di documentazione. I cittadini svizzeri devo invece richiedere il certificato relativo allo stato di famiglia registrato all ufficio dello stato civile del loro luogo di attinenza. 7.5 Atto d origine In seguito alla modifica della filiazione, l atto d origine n è più valido, poiché i dati n so più attuali. Il Comune di domicilio o di soggior della persona interessata può richiedere il deposito di un nuovo atto d origine. 7.6 Conferma della documentazione Su richiesta della rappresentanza svizzera, viene confermata la validità, per il diritto svizzero, dell accertamento della paternità avvenuto all estero. Contemporaneamente vengo certificati gli effetti sul cogme e sulla cittadinanza per permettere l aggiornamento del registro d immatricolazione e il corretto rilascio dei documenti d identità. L autorità di vigilanza può rilasciare tale conferma anche nell ambito della decisione relativa alla documentazione del ricoscimento avvenuto all estero (art. 32 LDIP). 8/9

8 Archiviazione di documenti giustificativi 8.1 Comunicazione o sentenza del tribunale La sentenza svizzera o estera va conservata quale documento giustificativo per la documentazione del rapporto di filiazione paterna. 8.2 Corrispondenza L eventuale corrispondenza in funzione della sua importanza a carattere probatorio va conservata. R:\PRIVAT\EAZW\EAZW\30 Fachprozesse\33 Kindsverhältnis\33.5 Feststellung Vaterschaft\33.5 Processo_Accertamento paternità_i 3_Okt 09_V 1.0 i.doc 9/9