COMUNE DI RAVENNA AREA PROGRAMAMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA ECONOMICHE

Documenti analoghi
COMUNE DI RAVENNA AREA PROGRAMAMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO

COMUNE DI RAVENNA AREA ECONOMIA E TERRITORIO SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA ECONOMICHE

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI, DEGLI ACCESSI ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULL ARENILE DEMANIALE ANNO 2016

COMUNE DI RAVENNA AREA ECONOMIA E TERRITORIO SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA ECONOMICHE

COMUNE DI RAVENNA AREA ECONOMIA E TERRITORIO SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA ECONOMICHE

COMUNE DI GAETA Provincia di Latina DELIBERAZIONE DI GIUNTA

COMUNE DI RAVENNA AREA ECONOMIA E TERRITORIO SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA ECONOMICHE

COMUNE DI RAVENNA AREA ECONOMIA E TERRITORIO SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA ECONOMICHE

COMUNE DI RAVENNA AREA ECONOMIA E TERRITORIO SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA ECONOMICHE

COPIA CONFORME ALL ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 33 DEL ORDINANZA DEL SINDACO N.

COMUNE DI SENIGALLIA AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE U F F I C I O SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO. IL SINDACO

COMUNE DI FORTE DEI MARMI (Provincia di Lucca) 3 SETTORE SERVIZI FINANZIARI

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Ordinanza n 2 del 14 GEN 2013 IL SINDACO

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi

COPIA n 083 del

COMUNE DI PRADAMANO REGOLAMENTO

ORDINANZA. Centro di Responsabilità

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

COMUNE DI CESENA. SETTORE SVILUPPO PRODUTTIVO E RESIDENZIALE Servizio Attività Economiche. P.G.N /453 Cesena,

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE NORME DI SALVAGUARDIA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.

Prot. n Lì, 11 aprile 2008 ORDINANZA N. 7 IL SINDACO O R D I N A

COMUNE DI PESARO U.O. Risorse patrimoniali

T.U.L.P.S. pag. 1 di 5. Provincia di UDINE


Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l attività di spedizioniere disciplinata dalla legge14 novembre

O r d i n a n z a N

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

ORDINANZA N 10 del 15/05/2012

Comune di Grado Provincia di Gorizia

Calendario delle aperture domenicali e festive delle attività commerciali del Comune di Cremona, per l anno 2012

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

DISCIPLINARE E LINEE GUIDA

ATTO. REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento Agricoltura, Protezione Civile e Turismo Politiche Turistiche - Settore LA GIUNTA REGIONALE

PROT. N REP. N DEL

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 81 del

O R D I N A N Z A Registro Generale n. 33

VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE. A cura dell Appuntato Scelto Zamparelli Giovanni.

COMUNE DI CASTELTERMINI File n Provincia di Agrigento AREA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.2 DETERMINAZIONE

AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56

COMUNE DI FORLI' VP/vp Prot. n. /2010

Città di Cinisello Balsamo

COMUNE DI CONCA DEI MARINI (Provincia di Salerno) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO (D.Lgs. 14 marzo 2011, n.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L.R. n. 4 del 31 marzo 2009 Disciplina dell agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole Criteri di attuazione del Settore Agriturismo

Comune di Cattolica Provincia di Rimini

COMUNE DI RAVENNA MEDAGLIA D ORO AL VALOR MILITARE SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA' ECONOMICHE

ORDINANZA N. 27. Classificazione O / / 1 IL SINDACO

COMUNE DI CASALGRANDE

LA GIUNTA COMUNALE. Il turismo balneare costituisce un importante settore di sviluppo ed occupazione per il territorio ravennate;

CITTA DI SAN DONA DI PIAVE (Decorata con Croce al Merito di Guerra e con medaglia d Argento al Valor Militare) ORDINANZA SINDACALE

COMUNE DI VAIE Provincia di Torino

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

COMUNE DI PISA. TIPO ATTO ORDINANZE SINDACO N. atto DN-16 / 28 del 19/04/2013 Codice identificativo PROPONENTE Ambiente - Emas OGGETTO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

** NORMATTIVA - Stampa ***

DELIBERA N. 118/13/CSP

IL RESPONSABILE D AREA

GUIDA TURISTICA. Titolo III

Det n. 344 /2016 Class. 304 COMUNE DI CESENA. DETERMINAZIONE n. 344/2016 SETTORE SCUOLA, SPORT E PARTECIPAZIONE SERVIZIO LAVORO, SVILUPPO E GIOVANI

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE DIPARTIMENTO REGIONALE DELL AMBIENTE IL DIRIGENTE GENERALE

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL ART

COMUNE DI NOVARA AREA SICUREZZA DEL CITTADINO POLIZIA AMMINISTRATIVA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE COMMERCIO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECORATO AL VALOR MILITARE VIA GENERALE GIARDINO, 1 (provincia di Vicenza) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Tabella 1. BOLOGNA Dl. G.P. 298/ /09/2013. FERRARA Dl. G.P. 232/ /10/2013. FORLI CESENA Dl. G.P. 363/ /09/2013

REGOLAMENTO PER LA LIBERALIZZAZIONE DEL TURNO DI CHIUSURA SETTIMANALE E PERLA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI

(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 9 DEL 9 LUGLIO 2008) Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

DELIBERA N. 50/13/CSP

IL MINISTRO DELL'INTERNO

15/11/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 91. Regione Lazio

COMUNE DI RAVENNA Medaglia D Oro al Valor Militare SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA ECONOMICHE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Comune di Pontecagnano Faiano PROVINCIA DI SALERNO SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE RISORSE UMANE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista.

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE DIPARTIMENTO REGIONALE DELL AMBIENTE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

ATTO. REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento Ambiente Dipartimento Ambiente LA GIUNTA REGIONALE

DELIBERA N. 134/13/CSP

Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale

Comune di Avigliana. Provincia di Torino

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Legge Regionale 13 novembre 2009 n. 38

AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

DELIBERA N. 115/13/CSP

DIREZIONE GENERALE POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Richiamata la L.R. 4 marzo 1998, n. 7 e s.m., ed in particolare: la lettera b) del primo comma dell articolo 2

LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI IRAP ED ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ESTRATTI ANNO D IMPOSTA 2006

COMUNE SAN MARTINO DI VENEZZE

Regione Lazio. Decreti del Commissario ad Acta 13/02/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 13

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

Transcript:

COMUNE DI RAVENNA AREA PROGRAMAMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO SERVIZIO SUAP ED ATTIVITA ECONOMICHE PG n. 34496/2011 del 08/04/2011 ORDINANZA N. TL 564/2011 del 08/04/2011 PERIODI DI APERTURA STABILIMENTI BALNEARI ANNO 2011 I L S I N D A C O PRESO ATTO che la Regione Emilia-Romagna ha provveduto con l Ordinanza Balneare n. 1/2011 del 28/03/2011 a disciplinare l esercizio delle attività balneari e l uso del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale nell ambito del litorale marittimo di competenza; che l Ordinanza Balneare per l anno 2011 ha stabilito all art. 1 p. 1 il periodo della stagione balneare, decorrente dal 02 Aprile al 9 Ottobre 2011, prevedendo altresì che i Comuni possono riconoscere formalmente, con propria ordinanza integrativa, eventuali ulteriori aperture degli stabilimenti - per l elioterapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto attiene le rispettive licenze commerciali - in periodi antecedenti o successivi a quelli indicati nell ordinanza regionale; che al punto 6 del medesimo art. 1 l Ordinanza Balneare sopra citata ha stabilito che i Comuni possano determinare con apposita Ordinanza integrativa le modalità ed i termini di apertura delle attività economiche localizzate sulle aree demaniali; DATO ATTO DATO ATTO che con Ordinanza Integrativa TL 269/2010 il Comune di Ravenna ha provveduto a determinare i periodi di apertura degli stabilimenti balneari per l anno 2010, individuando un periodo ulteriore oltre la stagione balneare in cui gli stabilimenti balneari che intendono rimanere aperti per elioterapia, attività ricreative, sportive, culturali, di intrattenimento, ludiche e variamente promozionali e di somministrazione connesse, dando adesione volontaristica all iniziativa Mare d Inverno, debbano darne preventiva comunicazione al Servizio SUAP ed Attività Economiche; che con Ordinanza Integrativa TL 1825/2010 il Comune di Ravenna ha provveduto ad individuare i contenuti, le modalità e le condizioni minimali che identificano il programma di Iniziative che il concessionario o titolare dello stabilimento balenare marittimo può presentare al fine della sua adesione alla stagione balneare invernale con programma ;

ATTESO CONSIDERATO RAVVISATO che l Ordinanza Balneare 2011 all art. 9 prevede che fino all emanazione di successiva Ordinanza vigono le prescrizioni e divieti di cui all art. 3, art. 4 p. 1, lett. f), g) m), n), o) e p.2, art. 5 lett. a) p.6 e lett. b) p. 6 e 8; che uno dei principali obiettivi per lo sviluppo ulteriore del turismo balneare dei nostri Lidi è quello della destagionalizzazione, da conseguire attraverso progetti che promuovano il più possibile lungo tutto l arco dell anno le presenze e la permanenza turistica nei nostri Lidi, sempre più integrandoli anche con il resto dell offerta turistica del territorio, dalla città d arte al turismo naturalistico, fino a giungere al cosiddetto marketing commerciale; che detti progetti volti a destagionalizzare il turismo balneare presentano completa coerenza con il GIZC (Gestione Integrata delle Zone Costiere) della Regione Emilia-Romagna, il quale nelle linee guida per il turismo, indica che "per le problematiche.. individuate - congestionamento di tutti i sistemi infrastrutturali e strutturali della costa - determinate dalla concentrazione dell'afflusso turistico nel periodo estivo, è indispensabile individuare una strategia che abbia l'obiettivo di distribuire arrivi e permanenze in un arco stagionale più lungo"; DATO ATTO che nel corso degli anni precedenti, al fine di favorire la destagionalizzazione dei Lidi Ravennati, è stata avviata in via sperimentale l iniziativa denominata Mare d inverno che ha esteso, attraverso l adesione volontaristica degli operatori interessati, l apertura degli stabilimenti balneari anche nei mesi autunnali ed invernali, riscontrando buoni risultati sia in termini di adesione degli operatori che in termini di interesse dimostrato dai cittadini e dai turisti nei confronti delle diverse iniziative ricreative, sportive e culturali, ludiche programmate; che nell anno 2010 si è riproposta la destagionalizzazione anche per l autunno-inverno 2010, prevedendo l estensione fino all avvio della stagione estiva balneare 2011, del periodo di apertura degli stabilimenti balneari e che la stessa ha visto incrementare l adesione degli stabilimenti balneari rispetto al precedente anno; RITENUTO di riproporre l iniziativa di cui sopra anche per l anno 2011, con successivo provvedimento da emanarsi, consentendo nel periodo successivo alla data di termine della stagione balneare 2011, come definita dall Ordinanza Regionale, l apertura degli stabilimenti balneari che vorranno volontariamente aderire al Mare d Inverno per realizzare sull arenile eventi ed iniziative ricreative, sportive e culturali, ludiche e variamente promozionali, permettendo a tal fine alle strutture balneari il mantenimento della fruibilità della somministrazione annessa, da concepirsi come servizio aggiuntivo atto a completare l offerta delle medesime;

DATO ATTO SENTITE che ai fini della applicazione delle norme del Piano dell Arenile, approvato con Delibera di C.C. N. 123211/202 del 21/12/2009, per stagione balneare estiva si intende il periodo della stagione come disciplinato annualmente con Ordinanza Balneare dalla Regione Emilia-Romagna e che per stagione balneare invernale si individua il periodo dell anno non compreso nella stagione estiva; le Associazioni di categoria più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi; la legge Regionale 31 Maggio 2002, n.9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale"; la delibera del Consiglio regionale n.468 del 6 Marzo 2003 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R.9/02" ed in particolare il Paragrafo 3.1.1.; la Legge 24 Novembre 1981, n.689 e il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1999, n.507 recante Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell art.1 della Legge 25 Giugno 1999, n.205 ; la Legge 8 Luglio 2003, n.172 recante Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico ; VISTI il Codice della Navigazione, con particolare riferimento agli articoli 28, 30,1161 e 1164 e del relativo Regolamento di Esecuzione con particolare riferimento agli articoli 27,28 e 59; VISTI gli artt. 9 e 17-quater del Regio Decreto n. 773 del 18/06/1931 Testo Unico Delle Leggi Di Pubblica Sicurezza ; VISTO l art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.; Tutto ciò premesso ORDINA 1. di stabilire ai sensi dell art. I.1.12 Stagione Balneare (Sta) del Piano dell Arenile, citato in premessa, che per stagione balneare estiva si intende il periodo della stagione balneare come determinato annualmente con Ordinanza Balneare dalla Regione Emilia-Romagna e che per stagione balneare invernale si individua il periodo dell anno non compreso nella stagione estiva così definita; 2. di stabilire inoltre che nel periodo della stagione balneare estiva:

a) gli stabilimenti balneari compresi gli esercizi di somministrazione annessi osserveranno i seguenti orari di apertura: dall alba fino alle ore 24,00, con deroga nelle serate coincidenti con le manifestazioni Notte Rosa ( venerdì 1 luglio ), venerdì 22 luglio ( in occasione della Festa del Patrono del 23 luglio ), martedì 26 luglio ( Notte dei prodotti tipici locali e dell entroterra ), martedì 2 agosto ( Notte della Cultura ), mercoledì 10 agosto ( San Lorenzo ), domenica 14 e lunedì 15 agosto ( Ferragosto ), giovedì 18 agosto ( Notte dello Sport e benessere ), in occasione delle quali gli stabilmenti balneari potranno rimanere aperti fino alle ore 3,00 dei giorni successivi, come disciplinato dalle Ordinanze TL n. 22/2011 e TL n. 487/2011; b) è vietato l accesso in spiaggia dalle ore 02,00 alle ore 05,00 del mattino, con deroga in occasione delle serate sopraindicate alla let.a) per le quali è vietato l accesso in spiaggia dalle ore 03,00 alle ore 05,00; c) eventuali ulteriori deroghe in relazione a particolari eventi potranno essere oggetto di specifica successiva ordinanza integrativa; 3. di stabilire altresì che durante il periodo della stagione balneare invernale, come individuata al punto 1), per la quale verrà emanato successivo apposito provvedimento per regolamentarne la disciplina e le modalità di adesione dei titolari degli stabilimenti balneari: a) è consentita l apertura degli stabilimenti balneari che presenteranno un Programma di iniziative per la stagione balneare invernale, volte a realizzare sull arenile eventi ed iniziative ricreative, sportive, culturali, ludiche e variamente promozionali, permettendo a tal fine alle strutture balneari il mantenimento della fruibilità della somministrazione annessa, da concepirsi come servizio aggiuntivo atto a completare l offerta delle medesime, nonché per effettuare elioterapia; b) gli stabilimenti osserveranno i seguenti orari di apertura : dall alba fino alle ore 24,00, con deroga il 31/12/2011 ( Notte di San Silvestro ), in occasione della quale gli stabilimenti balneari potranno rimanere aperti fino alle ore 3,00 del giorno successivo; c) è vietato l accesso in spiaggia dalle ore 02,00 alle ore 05,00 del mattino, con deroga per l 01.01.2012 in cui è vietato l accesso in spiaggia dalle ore 03,00 alle ore 05,00; d) eventuali ulteriori deroghe in relazione a particolari eventi potranno essere oggetto di specifica successiva ordinanza integrativa; 4. di dare atto che il mantenimento delle strutture precarie temporanee è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. II.22, II.23, II.24, II.25 del Piano dell Arenile citato premessa. DISPONE ALTRESI 1. Il mancato rispetto degli orari di apertura degli stabilimenti balneari fissati ai commi 2 e 3 del dispositivo della presente ordinanza comporta violazione delle vigenti norme in materia e la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative fissate dalle vigenti normative di settore, nelle forme e nei modi pervisti dalle Legge 689/81.

2. In caso di recidiva, che si verifica qualora si accerti il mancato rispetto degli orari di apertura degli stabilimenti balneari, per n. 2 ( due ) volte nel corso dell anno solare, è disposta ai sensi dell art. 17-quater del R.D. 773/1931, l applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della attività di stabilimento balneare e somministrazione annessa per giorni 1 ( uno ); le disposizioni di cui al provvedimento di sospensione decorreranno dal lunedì successivo alla data di notifica del medesimo provvedimento al titolare/gestore dello stabilimento; In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applicherà in maniera proporzionale la sospensione della attività nel rispetto delle modalità sopraindividuate. 3. Fatto salvo quanto sopra previsto ai commi precedenti, le infrazioni di cui alla presente ordinanza saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione, commi 1e 2 e successive modificazioni ed integrazioni: - comma 1 : pagamento di una somma da 1.032,00 Euro 3.098,00 Euro; - comma 2 pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro. Si precisa al riguardo che la sanzione pecuniaria di cui al 2 comma dell Art. 1164 del Codice della Navigazione si applicherà a fronte dell accertata violazione di divieti fissati con Ordinanza dalla Pubblica Autorità in materia di uso del Demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, mentre la sanzione prevista al comma 1 dell Art. 1164 del Codice della Navigazione sarà irrogata negli altri casi. Proventi al Comune di Ravenna E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. INFORMA Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni. Ravenna, 08 aprile 2011 F.to L Assessore al Turismo, Commercio, Programmazione economica, Lavori Pubblici e Subsidenza Andrea Corsini