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REGOLAMENTO DI CORSO DI STUDIO Laurea in Ingegneria Informatica Scuola di Ingegneria Sede di Bologna Classe: L-8 - Ingegneria dell'informazione ART. 1 REQUISITI PER L'ACCESSO AL CORSO Per essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Informatica è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, oppure di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo oppure, ove non più attivo, del debito formativo assegnato dal Consiglio di Corso di Studio dopo la valutazione individuale del caso. E' necessario inoltre il possesso di una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, capacità di ragionamento logico, conoscenza e capacità di utilizzare i principali risultati della matematica elementare e dei fondamenti delle scienze sperimentali. Tali conoscenze sono verificate secondo le modalità indicate di seguito. Il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica può adottare un numero programmato di studenti in relazione alle risorse disponibili. 1.1. Prova di verifica delle conoscenze in caso di attivazione del Corso a libero accesso Lo Studente deve sostenere la prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso secondo le modalità che saranno pubblicate sul Portale di Ateneo. Lo Studente che s'immatricola avendo riportato nel test di ammissione un punteggio inferiore al punteggio minimo indicato sul Portale di Ateneo ha un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) consistente nell'attività di approfondimento delle conoscenze negli argomenti che saranno anche oggetto dei corsi di accoglienza delle matricole. L'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) deve essere assolto con il superamento di un apposito esame, secondo le modalità ed entro i termini indicati sul Portale di Ateneo. Si prevede comunque la fissazione di almeno tre appelli ad anno accademico dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo. La data limite entro la quale deve essere assolto l'obbligo formativo aggiuntivo è deliberata dagli Organi di Ateneo e resa nota tramite il Portale di Ateneo. Il mancato superamento dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo non preclude l'accesso agli appelli degli esami di profitto del primo anno. Lo Studente che non assolve l'obbligo formativo aggiuntivo entro la data limite viene iscritto come ripetente al primo anno di corso e non ha diritto ad abbreviazioni di carriera. Nei casi di: - Rinuncia - Decadenza - Presentazione di istanza di opzione dai previgenti ordinamenti - Possesso di un titolo accademico o di sostenimeto di attività formative in Università estere

- Passaggio da altro corso di studio dell'alma Mater Studiorum-Università di Bologna - Trasferimento da altro Ateneo gli Studenti sono esonerati dalla prova di verifica delle conoscenze qualora negli anni accademici precedenti abbiano già sostenuto tale prova presso la Facoltà di Ingegneria dell'alma Mater Studiorum-Università di Bologna o altra Facoltà di Ingegneria aderente al Consorzio Cisia, ovvero abbiano sostenuto test per i corsi a numero programmato finalizzati alla formazione di architetto, e non si siano poi immatricolati. In caso di accoglimento di domanda di trasferimento o passaggio oltre i limiti ordinari, allo studente non esonerato dalla verifica è attribuito l'obbligo formativo aggiuntivo. 1.2 Prova di verifica delle conoscenze nel caso di attivazione del Corso a numero programmato Qualora il Corso sia attivato a numero programmato, il numero di studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione saranno resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso. Lo Studente deve sostenere la prova di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al Corso di Laurea. Lo Studente che s'immatricola avendo riportato nel test di ammissione un punteggio inferiore a quello specificamente previsto nel bando ha un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) consistente nell'attività di approfondimento delle conoscenze negli argomenti che saranno anche oggetto dei corsi di accoglienza delle matricole. L'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) deve essere assolto con il superamento di un apposito esame, secondo le modalità ed entro i termini indicati nel bando. Sono comunque previsti almeno tre appelli ad anno accademico dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo. La data limite entro la quale deve essere assolto l'obbligo formativo aggiuntivo viene deliberata dagli Organi di Ateneo e resa nota tramite il Portale di Ateneo. Il mancato superamento dell'esame sull'obbligo formativo aggiuntivo non preclude l'accesso agli appelli degli esami di profitto del primo anno. Lo Studente che non assolve l'obbligo formativo aggiuntivo entro la data limite viene iscritto come ripetente al primo anno di corso e non ha diritto ad abbreviazioni di carriera. ART. 2 PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI. Ad eccezione degli iscritti al primo anno di corso, gli Studenti possono presentare, entro la data stabilita annualmente dal Consiglio della Scuola, sentito il Consiglio di Corso di Studio, un piano di studi diverso da quello previsto dal Piano Didattico in vigore, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di crediti per ciascun ambito previsto dall'ordinamento Didattico del Corso di Studio. Tale piano è soggetto all'approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio sulla base della sua congruenza con l'ordinamento Didattico del Corso di Studio e gli obiettivi formativi specifici del Corso stesso.

ART. 3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI CIASCUNA ATTIVITÀ FORMATIVA E TIPOLOGIA DELLE FORME DIDATTICHE. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra Docenti e Studenti. In particolare possono essere previste: - lezioni in aula; - esercitazioni in aula; - esercitazioni pratiche; - attività di laboratorio; - tutorato; - esercizi di autovalutazione; - interazione remota attraverso la rete. Ad ogni attività formativa corrisponde il numero di ore di didattica frontale specificato nel Piano Didattico, a loro volta suddivise in una parte di didattica in aula e in un'eventuale parte di didattica in laboratorio. La didattica in aula ha come obiettivo la trattazione di argomenti di carattere teorico-metodologico e la loro esemplificazione tramite casi di studio ed esercitazioni; essa consiste in lezioni in aula, esercitazioni e attività di tutorato. La didattica in laboratorio ha come obiettivo l'applicazione concreta dei contenuti presentati in aula mediante attività di tipo operativo, progettuale e sperimentale; essa consiste in esercitazioni pratiche, attività di laboratorio e tutorato da svolgersi sotto la guida del Docente. Le ore relative all'attività di Tirocinio sono stabilite in base ai criteri definiti dal Regolamento per lo svolgimento del Tirocinio approvato dal Consiglio della Scuola, e s'intendono svolte presso la Struttura ospitante. ART. 4 FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ. Lo Studente non può sostenere un esame se l'attività formativa non appartiene al suo Piano di Studio, o se l'attività formativa non è ancora terminata. Per la frequenza relativa al Tirocinio si applicano le indicazioni del Regolamento per lo svolgimento del Tirocinio approvato dal Consiglio della Scuola. Le eventuali propedeuticità sono indicate nel Piano Didattico allegato al presente Regolamento.

ART. 5 PROVE DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE Il Piano Didattico allegato indica i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi oppure con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica annuale e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale d'ateneo. ART. 6 ATTIVITÀ FORMATIVE AUTONOMAMENTE SCELTE DALLO STUDENTE L'indicazione da parte dello Studente di attività formative a scelta guidata o a scelta autonoma deve essere presentata entro termini e secondo modalità che saranno deliberati annualmente dal Consiglio della Scuola e resi noti tramite il Portale d'ateneo. Per quanto riguarda le attività formative a scelta autonoma, lo Studente può effettuare, tra tutte le attività attivate o riconosciute dall'ateneo, anche scelte diverse da quelle consigliate, purchè coerenti con il proprio percorso formativo. Il Consiglio di Corso di Studio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello Studente. ART. 7 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DELLA STESSA CLASSE Il riconoscimento dei crediti nella carriera degli Studenti persegue il fine della mobilità degli Studenti ed è deliberato dal Consiglio di Corso di Studio, fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientificodisciplinari e della tipologia delle attività formative. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, risultino carenze di crediti in un determinato settore scientifico-disciplinare, il Consiglio di Corso di Studio ha la facoltà di istituire una o più attività formative integrative, distinte per settore scientifico-disciplinare o gruppi di settori omogenei, che lo Studente dovrà svolgere per colmare tali lacune. La modalità di svolgimento di ogni attività integrativa viene decisa dal Consiglio di Corso di Studio e può comprendere attività di studio guidato, partecipazione a cicli di seminari, ed attività di laboratorio.

ART. 8 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI IN CORSI DI STUDIO DI DIVERSA CLASSE, PRESSO UNIVERSITÀ TELEMATICHE E IN CORSI DI STUDIO INTERNAZIONALI I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri: analisi del programma svolto, numero complessivo di ore di didattica svolte, valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari (o, in assenza di essi, delle discipline) e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, risultino carenze di crediti in un determinato settore scientifico-disciplinare (o, in assenza dei settori, in una particolare disciplina), il Consiglio di Corso di Studio ha la facoltà di istituire una o più attività formative integrative, distinte per settore scientifico-disciplinare o gruppi di settori omogenei, che lo Studente dovrà svolgere per colmare tali lacune. La modalità di svolgimento di ogni attività integrativa viene decisa dal Consiglio di Corso di Studio e può comprendere attività di studio guidato, partecipazione a cicli di seminari ed attività di laboratorio. ART. 9 CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLE CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRAUNIVERSITARIE Il Consiglio di Corso di Studio può procedere al riconoscimento di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso un'università Italiana pubblica o legalmente riconosciuta fino ad un massimo di 12 CFU. Il Consiglio di Corso di Studio valuta l'esperienza svolta in base alla congruità con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e alla sua durata in termini di ore.

ART. 10 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE La prova finale consiste nella presentazione e nella discussione davanti ad una Commissione di una relazione scritta, redatta dallo Studente su un'attività svolta dallo Studente sotto la supervisione di un Docente della Scuola. L'attività può essere di tipo progettuale, sperimentale, o di approfondimento, e deve essere incentrata su tematiche coerenti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio. La tipologia e l'argomento dell'attività sono concordate con il Docente supervisore. Il voto di laurea è espresso in centodecimi. E' previsto il conferimento della lode a giudizio unanime della Commissione. Per l'ammissione alla prova finale lo Studente deve avere conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, distribuiti nelle diverse tipologie secondo le indicazioni del presente Regolamento. Il corso di studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme comunitarie, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative che non dovranno superare la durata di 3 mesi e dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l'attribuzione di crediti formativi: nell'ambito di quelli attribuiti alla prova finale; per attività di tirocinio previsto dal piano didattico; per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio; per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio. Discussione Il Consiglio, o in sua vece il Coordinatore, stabilisce la composizione delle Commissioni di laurea. Il Consiglio, o in sua vece il Coordinatore, ha facoltà di nominare, per ogni appello di laurea, una o più sottocommissioni, composte di almeno tre membri ciascuna, di cui almeno un docente appartenente al ssd ING-INF/05. La discussione da parte del candidato può avvenire davanti alla Commissione di laurea o davanti a una sottocommissione, eventualmente in data antecedente la convocazione della Commissione per la proclamazione. In caso di articolazione in sottocommissioni, ciascuna sottocommissione trasmetterà alla Commissione di laurea il parere sulla discussione svolta da ogni candidato. Il calendario delle discussioni e la composizione delle sottocommissioni vengonore si pubblici, entro i termini stabiliti dal Consiglio. Proclamazione Nella giornata indicata dal calendario di laurea, la Commissione di laurea, formalmente convocata, si riunirà: - prima, in seduta privata, per la compilazione dei verbali di laurea e l'assegnazione dei voti ai laureandi, tenendo conto dell'esito della discussione e della carriera dello studente;

- successivamente, in seduta pubblica, per la proclamazione degli studenti laureati, con votazione in centodecimi. ART. 10 BIS APPRENDISTATO IN ALTA FORMAZIONE Il Consiglio di Corso di Studio può prevedere la possibilità per lo studente di svolgere attività di Apprendistato per integrare la formazione universitaria con la formazione pratica in azienda finalizzato all'acquisizione di un titolo di studio. Possono partecipare alla selezione gli studenti tra i 18 e i 29 anni che hanno già acquisito da un minimo di 100 ad un massimo di 120 CFU. Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti 12 CFU. La durata del contratto varia da 12 a 36 mesi e vi è un obbligo formativo di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 in azienda e 90 ore retribuite dall'azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente. ART. 11 COERENZA FRA I CREDITI ASSEGNATI ALLE SINGOLE ATTIVITÀ FORMATIVE E GLI SPECIFICI OBIETTIVI FORMATIVI PROGRAMMATI La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del DM 270/04 in data 20 Gennaio 2012 e 30 Gennaio 2013.