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Consiglio Regionale del Veneto - UPA - 27/01/2016-0001965 CONSIGIAO REGIONALE DEL VENETO Consiglio Regionale del Veneto U del 27/0112016 Prot.: 0001965 Titolario 2.6 A99 CRV CRV spc-upa Al Signor Presidente della TERZA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della PRIMA Commissione Consiliare Al Signor Presidente della Giunta regionale e, p.c. Ai Signori Presidenti delle Commissioni Consiliari Ai Signori Presidenti dei Gruppi Consiliari Al Signor Assessore delegato per i rapporti tra Consiglio e la Giunta regionale Al Signor Segretario generale della programmazione Loro sedi oggetto: Progetto di legge n. 113 Proposta di legge di iniziativa dei consiglieri Alessandro Montagnoli, Fabiano Barbisan, Riccardo Barbisan, Fabrizio Boron, Sonia Brescacin, Francesco Calzavara, Roberto Ciambetti, Nicola Ignazio Finco, Marino Finozzi, Nazzareno Gerolimetto, Franco Gidoni, Antonio Guadagnini, Gabriele Michieletto, Gianpiero Possamai, Silvia Rizzotto, Luciano Sandonà, Alberto Semenzato, Stefano Valdegamberi e Alberto Villanova relativa a: "TUTELA, VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA STORIA, DELLA CULTURA, DELL ARTE, DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E DELL IDENTITÀ DEL VENETO". Ai sensi dell articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto. SERVIZIO xruvità Unità atti San Marco 2322 +39 041 2701233 tel E RAPPORTI istiruzionali Palazzo Ferro Fini +39 041 2701271 fix ISTITUZIONALI 30124 Venezia uai@consiglioveneto.it www.consiglioveneto.it

2 La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall articolo 42 del Regolamento. La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza. Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell articolo 51 comma 3. La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implichino entrate e spese. Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo. Cordiali saluti. SERVIZIO PORTI ISTITUZIONALI CAPO o Valente GV/sd pdndl 113

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DECIMA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 113 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa dei Consiglieri Montagnoli, Ciambetti, Finco, Rizzotto, Finozzi, Villanova, Boron, Sandonà, Gidoni, Semenzato, Riccardo Barbisan, Calzavara, Brescacin, Possamai, Gerolimetto, Fabiano Barbisan, Valdegamberi, Michieletto e Guadagnini TUTELA, VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA STORIA, DELLA CULTURA, DELL ARTE, DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E DELL IDENTITÀ DEL VENETO Presentato alla Presidenza del Consiglio il 20 gennaio 2016.

TUTELA, VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA STORIA, DELLA CULTURA, DELL ARTE, DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E DELL IDENTITÀ DEL VENETO Relazione: La "DICHIARAZIONE UNIVERSALE DELL UNESCO SULLA DIVERSITÀ CULTURALE", adottata all unanimità a Parigi durante la 3 lesima sessione della Conferenza Generale dell UNESCO, il 2 novembre 2001, afferma che "la cultura deve essere considerata come l insieme dei tratti distintivi spirituali e materiali, intellettuali e affettivi che caratterizzano una società o un gruppo sociale e che essa include, oltre alle arti e alle lettere, modi di vita di convivenza, sistemi di valori, tradizioni e credenze". Per di più lo Statuto della nostra Regione all articolo 2 stabilisce che "La Regione salvaguarda e promuove l identità storica del popolo e della civiltà veneta e concorre alla valorizzazione delle singole comunità...."; e ancora all articolo 8 afferma che "La Regione, consapevole dell inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione ed a diffonderne la conoscenza nel mondo.". È, quindi, universalmente riconosciuto che la diffusione della conoscenza della cultura e della storia di un territorio è uno dei fondamenti del progresso morale, culturale e sociale delle sue genti. Proprio per dare concretezza a tali assunto e finalità, la presente proposta di legge regionale si prefigge di promuovere la valorizzazione e la divulgazione della cultura del Veneto, riconducendo ad un unica legge le diverse iniziative in tal senso operate, con particolare riguardo alla didattica, al patrimonio linguistico e all identità veneta. Nella stesura del testo legislativo, composto di 19 articoli suddivisi in quattro Capi, si è ritenuto di riservare un apposito Capo alle iniziative didattiche in ambito scolastico nella convinzione che l insegnamento degli eventi e della cultura che hanno caratterizzato l evoluzione storica del Veneto, possa fornire alle nuove generazioni un patrimonio di conoscenze e competenze idoneo anche a supportare qualificati profili professionali nei diversi ambiti produttivi. E proprio in tal senso, oltre ad un nuovo approccio sistemico in tema di identità culturale, si vuole qui sottolineare che la Regione del Veneto, già in passato, è intervenuta per promuovere e valorizzare l identità veneta (articolo 22, legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3) e il patrimonio linguistico e culturale (legge regionale 11 aprile 2007, n. 8), senza però emanare disposizioni per introdurre nelle scuole di ogni ordine e grado l insegnamento della storia del Veneto e delle sue genti dalle origini ai nostri giorni. Il presente progetto di legge intende, quindi, colmare anche questa lacuna utilizzando i moduli didattici della quota dei piani obbligatori di studio della normativa nazionale riservata alle regioni, nel rispetto dell autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. L articolo 2, comma I, lettera 1), della legge 28 marzo 2003, n. 53, stabilisce infatti che: "l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e 1 identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, 1

relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali". Inoltre con nota ministeriale 22 giugno 2006, è stato precisato che: "la quota del 20 per cento dei curricoli, riferita agli ordinamenti vigenti e ai relativi quadri orario, rimessa all autonomia delle istituzioni scolastiche, deve intendersi applicabile ad ogni ordine e grado di istruzione. Tanto in conformità dell articolo 8 del DPR n. 275 dell 8 marzo 1999 e a integrazione del successivo decreto ministeriale di applicazione n. 234 del 26 giugno 2000". Un altro Capo del presente progetto di legge si basa sull assunto che patrimonio linguistico veneto è un elemento fondante della nostra identità, è ciò che più di ogni altra cosa determina il nostro senso di cittadinanza, di appartenenza a un territorio e a una comunità, già ripreso dalla legge regionale n. 8/2007, che qui si abroga coerentemente con l approccio sistemico già evidenziato. Per questo motivo abbiamo il dovere di salvaguardare tale patrimonio per trasmetterlo alle generazioni future e abbiamo il diritto di conoscerlo e di poterne godere. Si intende, quindi, oltre a riprendere per la quasi totalità gli articoli della sopprimenda suddetta legge regionale, valorizzare patrimonio culturale immateriale, considerandolo espressione della storia e dell identità costitutiva della nostra società. In una struttura sociale come quella contemporanea, sempre più omologata, è fondamentale la ricerca del valore aggiunto della specificità della tradizione culturale che si esprime tanto nei beni culturali materiali che in quelli immateriali. Quest ultimi oggetto anche di una Convenzione adottata dall Organizzazione delle Nazioni Unite per 1 Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) nel 2003 "Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale" nella quale si manifesta attraverso le tradizioni orali, le lingue, le arti performative, le pratiche sociali e rituali, le conoscenze e le pratiche che riguardano la natura e l universo, le conoscenze e le abilità artigiane e gli spazi ad essi associati, che le comunità, i gruppi e anche gli individui riconoscono come parte del loro Patrimonio culturale. Ulteriore Capo è stato riservato all Identità veneta intesa quale patrimonio storico, culturale, artistico e linguistico che costituisce il fondamento dell identità veneta stessa. Sono previsti in tal senso convegni, seminari, mostre, ricerche, pubblicazioni ed eventi finalizzati a far conoscere la complessità culturale, artistica e linguistica in cui si possono riconoscere 1 espressione e i segni dell identità veneta stessa. Tali iniziative possono essere organizzate sia dalla Regione in forma diretta che da enti locali ed istituzioni pubbliche e private aventi finalità culturali e di ricerca che realizzano le iniziative inerenti l identità veneta. Un ultimo Capo è stato previsto per le disposizioni di carattere generale e comune a tutte le attività previste dalla presente proposta di legge in cui vale la pena di evidenziare all articolo 14 la costituzione di un Comitato scientifico che fornisce alla Giunta regionale pareri, indicazioni e ogni collaborazione idonea a conseguire le finalità della legge regionale e all articolo 17 il Piano annuale di tutti gli interventi. Si segnalano, infine, le abrogazioni della legge regionale 8/2007 e dell articolo 22 della legge regionale 3/2003, in quanto riassorbiti dalla presente proposta di legge e la dotazione finanziaria prevista in euro 600.000,00 per gli anni dal 2016 al 2018. 2

TUTELA, VALORIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA STORIA, DELLA CULTURA, DELL ARTE, DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E DELL IDENTITÀ DEL VENETO Art. 1 - Finalità. 1. La Regione del Veneto, in attuazione dell articolo 2 dello Statuto, salvaguarda e promuove l identità veneta storica e il suo patrimonio linguistico del popolo e della civiltà veneta e concorre alla valorizzazione delle comunità che la compongono; CAPO I - Valorizzazione e divulgazione della storia, della cultura e dell arte del veneto nelle scuole Art. 2 - L insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. 1. La Regione del Veneto, per il perseguimento delle finalità di cui all articolo 1, attraverso la diffusione dell insegnamento della storia, della cultura, dell arte e della letteratura veneta nelle scuole di ogni ordine e grado: a) definisce appositi moduli didattici, all interno dei piani obbligatori di studio definiti dalla normativa nazionale, nell ambito della quota regionale riservata dalla legge e nel rispetto dell autonomia didattica delle istituzioni scolastiche; b) cura e promuove la realizzazione di pubblicazioni e libri finalizzati alla divulgazione della storia, della cultura e dell arte del Veneto e delle sue genti. 2. La Giunta regionale, nell ambito della quota regionale di cui alla lettera a) del comma 1 e previo parere del Comitato scientifico, emana indirizzi didattici sulla storia, la cultura, l arte e la letteratura veneta, dall età antica a oggi, incluso lo studio dello Statuto e dell organizzazione della Regione del Veneto. Art. 3 - Attività didattiche dirette. 1. La Regione del Veneto: a) promuove, d intesa con i centri servizi amministrativi (CSA), nell ambito dell istruzione scolastica, corsi facoltativi di formazione ed aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di provvedere ad una conoscenza del patrimonio linguistico e culturale veneto; tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa; b) promuove, d intesa con i centri servizi amministrativi (CSA), corsi facoltativi di storia, cultura e lingua veneta; tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa, distinti per livelli scolastici; c) raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui all articolo 8 o ricevuta in conformità alle disposizioni di cui all articolo 12 e ne dispone il deposito presso la biblioteca del Consiglio regionale, auspicandone la pubblicazione e diffusione. CAPO 11 - Il patrinwnio linguistico del Veneto Art. 4 - Lingua veneta. 1. Le specifiche parlate storicamente utilizzate nel territorio veneto e nei luoghi in cui esse sono state mantenute da comunità che hanno conservato in modo rilevante la medesima matrice costituiscono la lingua veneta. 3

2. La Regione del Veneto riconosce la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto un elemento fondamentale per lo sviluppo dell autonomia regionale. Art. 5 - Contesto europeo. 1. La Regione del Veneto, riconoscendo che la tutela e la promozione delle varie lingue locali o minoritarie rappresentano un contributo importante alla costruzione di un Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto per le diversità culturali, si adopera per il mantenimento e lo sviluppo delle tradizioni presenti sul proprio territorio regionale o in uso presso le comunità degli emigranti Veneti nel mondo. 2. Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la comunità dei popoli europei. Art. 6 - Adesione ai principi della Carta europea. 1. Ferma restando la potestà dello Stato in ordine agli accordi internazionali, la Regione, nell esercizio della propria competenza in materia culturale, ispira la propria azione ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie: a) le lingue regionali o minoritarie costituiscono una ricchezza culturale; b) è necessaria una azione risoluta di promozione delle lingue regionali allo scopo di preservarle; c) bisogna facilitare e incoraggiare l uso scritto e orale delle lingue regionali nelle diverse espressioni della vita sociale; d) devono essere promossi studi e ricerche sulle lingue regionali; e) vanno messi a disposizione, per quanto di competenza regionale, forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali in tutti i livelli appropriati; f) vanno sostenute le attività editoriali che valorizzano il patrimonio linguistico veneto. Art. 7 - Conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico veneto. 1. La Regione al fine di favorire la conoscenza e la diffusione del patrimonio linguistico veneto, promuove: a) la sua conservazione, valorizzazione e trasmissione; b) l informazione giornalistica e radiotelevisiva; c) la creazione artistica; d) l edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni; e) l organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale; f) la ricerca; g) lo svolgimento di attività e incontri, finalizzati a promuovere l uso e la conoscenza dell originale patrimonio linguistico veneto. 2. La Regione promuove, inoltre, d intesa con le emittenti pubbliche e private l attuazione di trasmissioni culturali e di informazione in lingua veneta di accertata valenza culturale. 3. I comuni e i loro consorzi, le comunità montane, enti, istituti e associazioni che attuano programmi o singole iniziative finalizzati a tali obiettivi 4

possono presentare domanda di contributo secondo le modalità previste dall articolo 17. Art. 8 - Promozione della ricerca. 1. La Regione promuove, anche in collaborazione con gli atenei del Veneto e con qualificati istituti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sull originale patrimonio linguistico del Veneto. 2. A tal fine la Giunta regionale, anche sulla base di proposte formulate dagli enti di cui al comma 1, prevede, all interno del programma annuale di cui all articolo 17, programmi di ricerca e istituisce borse di studio per tesi di laurea che riguardino la storia, la cultura, l arte e il patrimonio linguistico storico Veneto. Art. 9 - Toponomastica. 1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica con le modalità previste dall articolo 8 e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai comuni e dai loro consorzi, secondo le modalità previste dall articolo 17. Art. 10 - Grafia veneta unitaria. 1. Al fine di garantire una corretta definizione della grafia, della toponomastica e di ogni altro aspetto linguistico, la Giunta regionale si avvale di una apposita commissione di esperti. Art. 11 - Informazione regionale. 1. La Regione si impegna a riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla presentazione dell originale patrimonio linguistico veneto o comunque finalizzati a promuoverne l uso e la conoscenza. CAPO III - L identità veneta Art. 12 - Definizione. 1. Il patrimonio storico, culturale, artistico e linguistico costituiscono fondamento dell identità veneta. Art. 13 - Iniziative di promozione e valorizzazione dell identità veneta. 1. La Giunta regionale promuove e favorisce iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico su cui trova fondamento l identità veneta mediante l organizzazione di convegni, seminari, mostre, ricerche, pubblicazioni ed eventi finalizzati a far conoscere la complessità culturale, artistica e linguistica in cui si possono riconoscere l espressione e i segni dell identità veneta stessa. 2. La Giunta regionale, all interno del programma annuale di cui all articolo 17, approva gli interventi di cui al comma 1, individuando le iniziative da realizzare direttamente da parte della Giunta regionale e i criteri per la concessione dei contributi agli enti locali ed alle istituzioni pubbliche e private aventi finalità culturali e di ricerca che realizzano le iniziative contenute nel presente articolo. 5

CAPO IV - Disposizioni corniiizi,finali,finanziarie e abrogative Art. 14 - Comitato scientifico. 1. La Giunta regionale nomina il Comitato scientifico per la divulgazione della storia, della cultura, dell arte e del patrimonio linguistico del Veneto, composto di cinque membri incluso il Presidente, scelti in ragione del loro elevato profilo e prestigio accademico o istituzionale, che rimane in carica sino a sei mesi successivi alla scadenza della legislatura regionale. 2. Il Comitato fornisce alla Giunta regionale pareri, indicazioni e ogni collaborazione idonea a conseguire le finalità della presente legge regionale. 3. In particolare, il Comitato esprime parere sui seguenti argomenti: a) attività di ricerca e studio della storia, della cultura, dell arte e del patrimonio linguistico veneto; b) corsi di formazione per insegnanti; c) realizzazione di pubblicazioni per la divulgazione nelle scuole del Veneto; d) assegnazione del "Premio storia e cultura del Veneto"; e) ogni altra tematica concernente l attuazione della presente legge. 4. L incarico di membro del Comitato è svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate. Art. 15 - Festa del Popolo Veneto. 1. Al fine di favorire la conoscenza della storia del Veneto, di valorizzarne l originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione, è istituita la "Festa del Popolo Veneto". Essa ricorre il 25 marzo, giorno della fondazione di Venezia. 2. La Giunta regionale stabilisce, all interno del programma di cui all articolo 17, gli interventi diretti a realizzare e ad illustrare le finalità di cui al comma 1, in particolare fra le giovani generazioni e d intesa con i competenti organi dello Stato nelle scuole di ogni ordine e grado. Art. 16 - Premi regionali. 1. La Giunta regionale è autorizzata a istituire i seguenti premi annuali: a) "Storia, cultura e arte del Veneto"; b) "Opere in lingua veneta". 2. Il premio di cui alla lettera a) comma 1, è assegnato alla miglior progetto realizzato da studenti e docenti delle scuole del Veneto di ogni ordine e grado. 3. Il premio di cui alla lettera b) comma 1 è assegnato alla miglior opera realizzata in lingua veneta ed è correlato a opere saggistiche o letterarie, teatrali e cinematografiche, afferenti alle finalità della presente legge, inclusa la realizzazione di opere biografiche di personalità che hanno onorato e valorizzato le genti venete. Art. 17 - Piano annuale degli interventi. 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce, per le azioni individuate dalla presente legge suddivise per tipologia di intervento, termini e modalità di presentazione delle domande, tipologie di spesa 6

ammissibili, modalità di erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici assegnati. Art. 18 - Abrogazioni. 1. La legge regionale 13 aprile 2007, n. 8 "Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto" è abrogata. 2. L articolo 22 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, è abrogato. Art. 19 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall attuazione della presente legge, quantificati in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall upb U0185 "Fondo speciale per le spese correnti" del bilancio di previsione annuale per l esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018 e contestuale implementazione di euro 200.000,00 dell upb U0172 "Istruzione e diritto allo studio" e di euro 400.000,00 dell upb U0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali". 7

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INDICE Art. 1 - Finalità 3 CAPO I - Valorizzazione e divulgazione della storia, della cultura e dell arte del veneto nelle scuole 3 Art. 2 - L insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. 3 Art. 3 - Attività didattiche dirette 3 CAPO II - Il patrimonio linguistico del Veneto 3 Art. 4 - Lingua veneta. 3 Art. 5 - Contesto europeo 4 Art. 6 - Adesione ai principi della Carta europea. 4 Art. 7 - Conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico veneto. 4 Art. 8 - Promozione della ricerca. 5 Art. 9 - Toponomastica. 5 Art. 10 - Grafia veneta unitaria. 5 Art. 11 - Informazione regionale. 5 CAPO III - L identità veneta 5 Art. 12 - Definizione. 5 Art. 13 - Iniziative di promozione e valorizzazione dell identità veneta. 5 CAPO IV - Disposizioni comuni, finali, finanziarie e abrogative 6 Art. 14 - Comitato scientifico. 6 Art. 15 - Festa del Popolo Veneto 6 Art. 16 - Premi regionali. 6 Art. 17 - Piano annuale degli interventi. 6 Art. 18 - Abrogazioni. 7 Art. 19 - Norma finanziaria 7 9

PDLR n. 113 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all articolo 1 Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 STATUTO DEL VENETO Art. 2 - Autogoverno del popolo veneto. 1. L autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia. 2. La Regione salvaguarda e promuove l identità storica del popolo e della civiltà veneta e concorre alla valorizzazione delle singole comunità. Riconosce e tutela le minoranze presenti nel proprio territorio. Nota all articolo 13 Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 (BUR n. 5/2003) LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L ESERCIZIO 2003 Art. 22 - Iniziative di promozione e valorizzazione dell identità veneta. 1. La Giunta regionale promuove e favorisce iniziative di ricerca, di divulgazione e di valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico su cui trova fondamento l identità veneta mediante l organizzazione di convegni, seminari, mostre, ricerche, pubblicazioni ed eventi finalizzati a far conoscere la complessità culturale e linguistica nella quale si possono riconoscere l espressione e i segni dell identità veneta. 2. La Giunta regionale, entro il 31 marzo, sentita la competente Commissione consiliare, approva il programma annuale degli interventi individuando le iniziative da realizzare direttamente da parte della Giunta regionale e i criteri e le modalità per la concessione dei contributi agli enti locali ed alle istituzioni pubbliche e private aventi finalità culturali e di ricerca che realizzano le iniziative contenute nel programma. 3. Alle spese per la realizzazione del programma indicato comma 2, quantificate in euro 750.000,00 per l esercizio finanziario 2003, si fa fronte con lo stanziamento dell u.p.b.u0169 "Manifestazioni ed istituzioni culturali".