CODACONS friuli venezia giulia l amministrazione di sostegno Cos è
Cos è l amministrazione di sostegno? Il legislatore italiano, dopo un lungo iter, con la legge n.6 del 9 gennaio 2004 ha introdotto nel codice civile (titolo XII) la tanto attesa disciplina delle misure di protezione dei soggetti privi, in tutto o in parte, di autonomia, prevedendo la figura dell Amministrazione di Sostegno. Si tratta di un nuovo istituto concepito per aiutare chi convive con una disabilità psichica, fisica, o con entrambe, finalizzato a permettergli la piena realizzazione dei diritti di integrazione sociale garantiti dalla Costituzione. L intento della legge era di creare un sistema flessibile ed articolato, volto a proteggere i soggetti affetti da disturbi non così gravi da dar luogo all interdizione, consentendo loro di autodeterminarsi nell ambito dei rapporti personali e patrimoniali. Mentre la diversa misura dell interdizione rimane adottabile solo quando gli interessi dell incapace non possono essere adeguatamente tutelati con l istituto dell amministrazione di sostegno. l istituto dell amministrazione di sostegno quindi consente la nomina di un amministratore per tutti i soggetti che, a causa di un infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell impossibilità, anche parziale o temporanea (ad. es. causa un intervento chirurgico con una lunga degenza), di provvedere ai propri interessi per coadiuvare o sostituire il beneficiario nell espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporanei o permanenti; non priva, se non per specifici aspetti, la capacità d agire del soggetto beneficiario; presuppone l individuazione specifica dei poteri dell amministratore e delle limitazioni alla capacità del beneficiario calibrati sulle sue effettive esigenze;
Nel concreto i compiti che possono essere attribuiti, in aggiunta od in sostituzione del beneficiario all amministrazione di sostegno sono: 1) disporre l apertura e chiusura dei conti correnti e gestire rapporti bancari e postali in genere: i conti correnti bancari e postali dovranno essere intestati all amministrando e vincolati all ordine del Giudice Tutelare; 2) quantificare le spese sostenibili mensilmente dall amministratore; 3) riscuotere assegni periodici e pensioni e disporre il loro reinvestimento per le esigenze di vita del beneficiario; 4) adempiere agli oneri tributari e provvedere al ritiro della corrispondenza; 5) presentare istanze alla Pubblica amministrazione ed a Enti previdenziali o mutualistici; 6) ricercare personale addetto alla cura della persona dell amministrando, e/o curare i rapporti con i servizi sociali del Comune per valutare e attuare le forme di assistenza più opportune e/o espletare ogni attività atta a consentire l eventuale inserimento dell amministrando in una struttura protetta; 7) accedere alla documentazione clinica, prestare il consenso informato e consentire il compimento di eventuali accertamenti ed interventi sanitari ai fini di una continuità terapeutica, nel caso di incapacità del beneficiario; 8) stipulare, in sostituzione o in aggiunta del beneficiario, contratti ovvero compiere ogni altro atto espressamente previsto, nell interesse dell amministrato.
E comunque sempre necessaria l autorizzazione del Giudice Tutelare per il compimento di atti di straordinaria amministrazione quali ad esempio: riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l ordinaria amministrazione del suo patrimonio; accettare eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni; fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età; promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi; alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento; costituire pegni o ipoteche; procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi; fare compromessi e transazioni o accettare concordati. Gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l amministrazione di
sostegno possono essere annullati su istanza dell amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa entro il termine di 5 anni. Parimenti, nel medesimo termine, potranno esserre annullati gli atti compiuti dall amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all oggetto dell incarico o ai poteri conferitigli dal Giudice, su istanza dell amministratore di sostegno, del Pubblico Ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. In ogni caso, il beneficiario dell amministrazione di sostegno potrà sempre compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana compatibilmente con la propria condizione psico-fisica. Come richiedere la nomina di un amministrazione di sostegno? La nomina di un amministratore di sostegno presuppone la presentazione di un ricorso direttamente al Giudice Tutelare del domicilio del beneficiario, contenente le generalità del beneficiario e la sua dimora abituale, le ragioni (sociali, fisiche e/o psichiche) per cui si richiede la nomina dell amministratore di sostegno, l indicazione dei poteri e degli atti con allegata la relativa documentazione medica e quella comprovante le entrate patrimoniali dello stesso, che l amministratore dovrà andare a compiere in affiancamento o in sostituzione del beneficiario, il nominativo e domicilio dei parenti del beneficiario entro il 4 grado, se conosciuti, nonchè, se disponibile, il nominativo dell amministratore nominando. Nei casi di urgenza è possibile eventualmente chiedere la nomina provvisoria di un amministratore di sostengo per il compimento, nelle more del procedimento, di atti che non possono essere rimandati.
Chi può richiedere la nomina di un amministratore di sostegno? Legittimati a presentare il ricorso sono: beneficiario (persona interessata) familiari entro il 4 grado gli affini entro il 2 grado il Pubblico Ministero il Tutore o Curatore I responsabili dei Servizi Sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice Tutelare il ricorso di cui all articolo 407 cod. civ. o a fornirne comunque notizia al Pubblico Ministero. In linea generale per la proposizione del ricorso non è richiesta l assistenza legale. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, viene richiesta la nomina di un difensore ogni qualvolta il decreto che il Giudice ritenga di emettere sia, o non corrispondente alla richiesta dell interessato ovvero
incida su i diritti fondamentali della persona e/o implichi limitazioni nella capacità del soggetto (Cass. 25366/2006). In ogni caso esistendo prassi applicative diverse a seconda del Tribunale adito si consiglia, prima di presentare il ricorso, di informarsi presso la sede o la sezione distaccata del Tribunale di competenza. Chi può essere nominato amministratore Chiunque può essere nominato di sostegno? amministratore di sostegno. La Legge non richiede particolari conoscenze o requisiti. Dove, però, la gestione dell amministrazione di sostegno dovesse richiedere particolari conoscenze (economiche, giuridiche, contabili, amministrative, commerciali, etc) si ritiene opportuno che venga nominato un soggetto capace di poter adeguatamente adempiere agli incarichi devoluti dal Giudice Tutelare. La Legge da preferenza nella scelta ai parenti o ai soggetti stabilmente conviventi del beneficiario (si fa riferimento, nell ordine, al coniuge che non sia separato legalmente, alla persona stabilmente convivente, al padre, alla madre, al figlio o al fratello o alla
sorella, ovvero al parente entro il quarto grado -art. 408 cod.civ). Ovviamente, chiunque dovesse essere nominato, sarà (e dovrà essere) nominato con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario. L amministratore di sostegno può essere, del resto, designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non si esclude, comunque, che il Giudice Tutelare possa nominare un amministratore di sostegno idoneo diverso ovvero che possa attribuire, all amministratore nominato, la facoltà di farsi coadiuvare da idoneo professionista (commercialista, medico, avvocato, etc) nell adempimento di alcuni particolari compiti. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei Servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. i doveri dell amministratore di sostegno L amministratore di sostegno nello svolgimento dei suoi compiti deve (art. 410 cod.civ.): - tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario; - informare tempestivamente circa gli atti da compiere il beneficiario, nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso; - compiere con diligenza tutti i compiti attribuiti nel decreto ed in ogni caso gli atti necessari in relazione alle proprie funzioni; - redigere l inventario se disposto dal Giudice Tutelare; - predisporre il rendiconto della propria gestione e delle condizioni di vita personale e sociale dell amministrato con cadenza annuale. Il rifiuto ingiustificato di compiere un atto può essere fonte di responsabilità per l amministratore, così come una gestione negligente delle proprie
funzioni, ovvero il compimento di atti le cui conseguenze dannose per il beneficiario erano da lui conosciute o conoscibili. In caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi o di negligenza nel perseguire l interesse o nel soddisfare i bisogni del beneficiario, il Giudice Tutelare può adottare con decreto motivato gli opportuni provvedimenti. E facoltà infatti del Giudice Tutelare decidere di revocare l amministratore e sostituirlo con altro idoneo (art. 413 cod. civ.), così come di nominare un curatore speciale per il compimento di una determinata operazione ovvero di autorizzare l amministratore in conflitto fissando precise condizioni. Durata dell amministratore di sostegno La durata dell incarico può essere a tempo determinato o indeterminato secondo quanto disposto, in relazione alle esigenze del beneficiario, nel decreto di nomina del Giudice Tutelare. Tuttavia, l amministratore di sostegno, ai sensi dell art. 410 cod.civ. non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti decorso un periodo superiore a dieci anni, salvo che lo stesso sia coniuge, persona stabilmente convivente, ovvero ascendente o discendente del beneficiario, casi in cui il vincolo si estende anche oltre il periodo indicato. L amministratore nominato non può rinunciare al proprio incarico se non per gravi motivi. E sempre possibile, tuttavia, richiedere in presenza di giustificati e validi motivi, la sostituzione dell amministratore nominato. Nel caso in cui vengano meno i presupposti che hanno fondato la nomina dell amministratore di sostegno il beneficiario, l amministratore di sostegno, il Pubblico Ministero o taluno dei soggetti di cui all articolo 406 cod. civ., possono rivolgere istanza motivata al Giudice Tutelare per ottenere la
revoca della misura. In ogni caso il Giudice Tutelare può provvedere anche d ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario. Costi dell amministratore di sostegno L amministratore di sostegno svolge un attività che si presume prestata con animo di gratuità. Essa non può quindi essere retribuita con un compenso. Molto spesso però l amministratore di sostegno si onera di attività impegnative e dimensionalmente cospicue: per questa ragione è previsto che possa essergli liquidato un rimborso delle spese e, eventualmente, un equo indennizzo che verrà quantificato dal Giudice Tutelare con riferimento all attività effettivamente svolta. Si ricorda che per ogni maggiore informazione, è attivo presso le sedi CODACONS del Friuli Venezia Giulia uno sportello per Amministratori di Sostegno a cui potersi rivolgere per una consulenza specifica ovvero per l assistenza nella redazione di atti relativi all incarico attribuito. I nostri contatti sono: Udine via Gorghi 11 tel 0432/534813 fax 0432/403872 Pordenone via Roma 15 tel/fax 0434/521905 Trieste via Timeus 16 (c/o Conf S.A.L.), tel.040/3726434 fax 040/370682 e via Pasteur 35/1 tel/fax 040/0641814 Gorizia via 25 Aprile 35 Monfalcone (GO), tel/fax 0481/798028
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