CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione



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CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 37 Informativa OGGETTO: Attività produttive. Parrucchieri ed estetisti. D.C.C. 10 marzo 2014 n. mecc. 2014 00123/016 recante regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista approvato con deliberazione del consiglio comunale del 6 febbraio 2012 (mecc. 2011 06634/0169). Modifica. Integrazione alla circolare n. 36/13. Il regolamento comunale n. 324, che disciplina le attività di acconciatore ed estetica, negli ultimi anni ha subito incisive modifiche dovute all evolversi della normativa in materia. In particolare in un recente intervento (1) era stata recepita la risoluzione della Regione Piemonte (2) in cui si precisava che: omissis tutte le attività di massaggi, comunque denominate, trattandosi in ogni caso di interventi diretti sul corpo umano, debbano essere ricondotte alle due tipologie di massaggi terapeutici od estetici e di conseguenza alle normative di riferimento tutt oggi in vigore e già applicate (3). Dopo l emanazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (4) Disposizioni in materia di professioni non organizzate, il Consiglio Comunale con propria delibera ha adeguato la normativa regolamentare vigente in materia. Di seguito si riportano le definizioni introdotte dalla legge n. 4/13, i chiarimenti forniti dalla Regione Piemonte in attuazione della sopraccitata normativa nazionale, le modifiche apportate al regolamento comunale n. 324 e le indicazioni trasmesse con circolare interna dalla Direzione Commercio e Attività Produttive Settore Contenzioso Amministrativo. Legge n. 4/13 La legge n. 4/13 è rivolta alle professioni non regolamentate, escluse le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi, delle professioni sanitarie e delle attività artigianali commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative (art. 1). L attenzione del legislatore, da una lettura dei lavori parlamentari, è rivolta alle discipline naturali, in forte ascesa in questi ultimi anni (es: naturopati, arterapeuti specialisti che utilizzano il linguaggio delle arti con finalità di tipo strettamente terapeutico e riabilitativo, tecnici emodialisi, clinical monitors che accompagnano la sperimentazione del farmaco dal laboratorio al paziente, operatori omeosinergetici che sono specialisti di medicina non convenzionale ma riferita a discipline naturali volte a valorizzare di ogni essere vivente le proprie risorse vitali). Si riporta di seguito il testo dell art. 1 della citata legge per completezza d informazione. (1) Delibera Cosiglio Comunale 6.02.2012 mecc. 1106634/016 vds circolare del Corpo n. 36/13. (2) Risoluzione del 17.07.2011 B.U.R. n. 29 del 21.07.2011 (3) L. 4 gennaio 1990 n. 1 Disciplina dell attività di estetista ; L. R. n. 54/92 «Norme di attuazione della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 Disciplina attività di estetista. (4) G.U. 26 gennaio 2013, n. 22 entrata in vigore il 10 febbraio 2013 Pagina 1 di 6

Art. 1 Oggetto e definizioni 1.La presente legge, in attuazione dell art. 117 (5), terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. 2. Ai fini della presente legge, per professione non organizzata in ordini o collegi, di seguito denominata professione, si intende l attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell art. 2229 (6) del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. 3.Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo II della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 2067, ed è sanzionabile ai sensi del medesimo codice. 4. L esercizio della professione è libero e fondato sull autonomia, sulle competenze e sull indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell ampliamento e della specializzazione dell offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. 5. la professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. (5) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'unione europea;b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. (6) Art. 2229 codice civile Esercizio delle professioni intellettuali (7) Vds. circolari del Corpo nn. 152/05, 156/05, 159/05 e 20/06. Pagina 2 di 6

Nota del 30 luglio 2013 prot. 18311/DB2017 Regione Piemonte Chiarimenti in merito alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate La Regione Piemonte, in più occasioni, ha ritenuto opportuno sottolineare che, in assenza di una specifica disciplina, qualsiasi pratica sul corpo umano deve essere ricondotta alle norme che regolano le attività medico/terapeutiche o a quelle dell estetica e del benessere. Di altro avviso sono stati i numerosi operatori che praticano le cosiddette discipline olistiche e bionaturali che, in alcuni casi, hanno presentato ricorso contro i pronunciamenti della Regione. Per ben due volte la Regione Piemonte, per uscire da una empasse che dura da qualche anno, ha cercato di disciplinare con propria legge queste pratiche alternative o complementari ma in entrambi i casi la corte Costituzionale non ha riconosciuto la potestà legislativa regionale in materia di istituzione e regolamentazione di nuove professioni. A conferma di quanto affermato dalla Corte la Conferenza Stato Regioni ha recentemente approvato un intesa sulle discipline dell agopuntura, omeopatia e fitoterapia riconducendole all ambito medico e, quasi contemporaneamente, il parlamento ha approvato la legge 14 gennaio 2013, n. 4 che detta disposizioni in materia di professioni non organizzate. Questa norma è stata salutata favorevolmente da molti professionisti che non operano sotto la vigilanza e tutela di ordini o collegi, comprese alcune categorie di operatori che affermano il praticare discipline solistiche e bionaturali non riconducibili ad attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative (art. 1, comma 2 della norma in esame). La stessa norma prevede, inoltre, che l esercizio delle professioni non ordinistiche sia libero e fondato sull autonomia, sulle competenze e sull indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell ampliamento e della specializzazione dell offerta dei servizi, della responsabilità del professionista. Senza entrare nel merito del cuore del provvedimento che promuove le forme aggregative delle associazioni e stimola l autoregolazione volontaria, giova sottolineare che l art. 10 del provvedimento in esame attribuisce la competenza in materia di vigilanza e sanzioni al Ministero dello sviluppo economico che ricorrerà all art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni. Ciò premesso, ne consegue che le attività non riconducibili a professioni sanitarie o alla disciplina dei centri estetici possono essere esercitate nel rispetto della Legge 4/2013 senza obblighi di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e senza obbligo di associazione. Si ribadisce pertanto il contenuto della nota regionale a firma congiunta Sanità/Attività Produttive (prot. 7341/DB1603 del 12.07.2011) con la quale si rappresenta la necessità che le pratiche sul corpo umano, anche quando non invasive, siano da ricomprendere nelle discipline terapeutiche o estetiche poiché non si possono escludere, in linea di principio, effetti sulla salute, sul benessere o sull estetica e poiché in taluni casi le pratiche adottate sono sovrapponibili o riconducibili a quelle disciplinate da specifiche norme. I professionisti che dichiareranno di operare ai sensi della Legge 4/2013 ma che utilizzeranno richiami pubblicitari riferiti ad effetti terapeutici o estetici, interverranno sui loro clienti con pratiche invasive, prometteranno guarigioni da malattie o miglioramento del benessere psicofisico saranno pertanto perseguiti dagli organi di controllo competenti del Servizio Sanitario Regionale. Modifica al Regolamento Comunale n. 324 Disciplina delle attività di acconciatore e di estetista Alla luce delle argomentazioni normative sopra esposte e del recente intervento della Regione Piemonte, con una nota della Direzione Sanità (8), con Delibera del Consiglio Comunale, esecutiva dal 24 marzo 2014, è stato modificato il regolamento comunale che disciplina l attività di acconciatore ed estetista ed in particolare: E stata adeguata la definizione di estetista all art. 1 comma 2 secondo capoverso (9) ; E stato formulato un nuovo articolo 8 bis recante il titolo Affido di Poltrona/Cabina : la nuova fattispecie è stata inserita su richiesta delle Associazioni di categoria; è prevista ora la (8) Chiarimenti in merito alla legge per definire gli ambiti di applicazione della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 Nota del 30 luglio 2013 prot. 18311/DB2017: omissis le attività non riconducibili a professioni sanitarie o alla disciplina dei centri estetici possono essere esercitate nel rispetto della Legge 4/2013 senza obbligo di segnalazioni certificate di inizio attività. (9) Pronuncia della Corte Costituzionale 98/2013 del 5 maggio 2013 nella parte in cui conferma che la definizione di attività di estetista non può essere diversa da quella prevista dalla legge 1/1990 precisando che ogni diversa definizione non può avere alcun valore dispositivo, conseguentemente anche il regolamento sull attività di acconciatore ed estetista deve essere adeguato in tal senso. Pagina 3 di 6

possibilità di affidare ad un imprenditore in possesso dei requisiti professionali previsti per l esercizio dell attività, l uso di una cabina o di una poltrona, senza dover sostenere i costi onerosi relativi all allestimento ed alla gestione dei locali, riducendo di conseguenza i costi di gestione per gli esercenti; E stato riformulato l articolo 12 che conferma: le prestazioni, compresi i massaggi, che sono effettuate con lo scopo e le modalità previste dalla Legge 1/1990, sono assoggettate alla disciplina normativa dell attività di estetica; parallelamente deve argomentarsi che le prestazioni, compresi i massaggi, effettuati con finalità terapeutiche devono essere assoggettate alla normativa delle attività mediche. Pertanto come da articolato disposto della Delibera del Consiglio Comunale, la modifica prendendo atto del mutato quadro normativo non esclude, in via meramente dichiarativa, che possano essere messe in atto delle prestazioni non ricadenti né nell attività di estetica né in quella terapeutica; infatti il legislatore regionale con la Legge 12 agosto 2013, n. 17 all art. 9 comma 1 (10) ha previsto la fattispecie di prestazioni non ricadenti nell attività medica ed estetica, effettuate all interno delle attività ricettive, per garantire un livello più elevato di relax ed accoglienza per la clientela alloggiata. Per la chiarezza dei contenuti, si riporta di seguito il testo coordinato degli articoli oggetto di modifica e se ne dispone pertanto l aggiornamento per una corretta applicazione in materia. Previgente Art. 1 Definizioni 1. Acconciatore. Non modificato L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, ed ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico. Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore sono la Legge 17 agosto 2005 n. 174, la Legge 14 febbraio 1963 n. 161, la Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, la Legge 29 ottobre 1984 n. 735 nelle parti compatibili con la Legge n. 174/2005, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento. 2. Estetista. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Essa può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi Vigente Art. 1 Definizioni 2. Estetista. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di (10) Art. 9 (Attività pertinenziali alle strutture turistico-alberghiere) 1. Nel rispetto delle singole normative di settore, le attività pertinenziali alle strutture turistico-alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta, quali, ad esempio, palestre, spa, centri benessere, che comprendano tra l'altro saune e servizi similari, finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di accoglienza e di relax della clientela alloggiata, se non estese ad attività mediche e di estetista, possono essere direttamente gestite con impiego di personale interno all'azienda opportunamente istruito. Le attività di cui al presente comma non sono soggette alle disposizioni di cui alla legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista). Pagina 4 di 6

elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 così come modificato dal Decreto Ministeriale 110/2011 (allegato A alla legge ed al presente regolamento) e secondo le specifiche recanti le caratteristiche tecnico dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, le cautele d uso degli apparecchi elettromeccanici previste nelle schede tecnico informative dell allegato 2 al decreto ministeriale n. 110/2011, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713. Rientrano nell attività di estetista anche quelle di onicotecnico, l attività di massaggi effettuati sul corpo umano e le attività finalizzate al dimagrimento ad eccezione di quelle espressamente disciplinate da altre fonti normative. Sono escluse dall attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico indicate nel nomenclatore ufficiale della Regione Piemonte. Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono la Legge 4 gennaio 1990 n. 1, la Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento. tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 così come modificato dal Decreto Ministeriale 110/2011 (allegato A) o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono la Legge 4 gennaio 1990 n. 1, la Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento. Art. 8 bis Affido di Poltrona/Cabina I titolari di attività di estetista o di acconciatore regolarmente in esercizio possono concedere in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa, una poltrona o una cabina della propria attività e le attrezzature funzionali alla prestazione svolte, nel rispetto delle norme igienicosanitarie e fiscali. Con deliberazione della Giunta e previo parere della commissione di cui all art. 5 del presente regolamento sono definite le procedure amministrative ed i requisiti necessari. Previgente Art. 12 Norme transitorie 1. Le attività di massaggio effettuate sul corpo umano che non hanno finalità terapeutiche presenti sul territorio cittadino, che hanno iniziato l attività prima della data di pubblicazione del parere della Regione Piemonte in materia di massaggi (B.U.R. n. 29 del 21 luglio 2011) senza la presentazione della SCIA di cui all art. 3 del presente regolamento, devono dichiarare entro il 31 marzo 2012 mediante apposita comunicazione da inoltrare al competente Settore della Divisione Commercio, la sussistenza dei requisiti di conformità dei locali, alle norme urbanistiche edilizie ed igienico sanitarie, nonché la conformità delle strutture e delle apparecchiature alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza. Entro il 31 maggio 2012, le attività che entro il termine del 31 marzo 2012 hanno attestato la sussistenza dei requisiti di conformità dei locali, devono provvedere a nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali previsti per l esercizio dell attività. 2. Non è ammessa la presentazione di SCIA di subingresso sino alla positiva conclusione della pratica di regolarizzazione di cui al comma 1. Vigente Art. 12 Norme transitorie 1. Le attività che non ricadono tra le prestazioni di estetica o tra quelle di natura sanitaria possono essere effettuate nel rispetto delle correlative normative che la disciplinano. Previgente Vigente Pagina 5 di 6

Articolo 13 Disposizione finale Il presente regolamento modifica e sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 marzo 2011 (mecc. 2011 00442/016) esecutivo dal 16 aprile 2011. Articolo 13 Disposizione finale Il presente regolamento modifica e sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 febbraio 2012 (mecc. 2011 06634/016) esecutivo dal 20 febbraio 2012. Criteri interpretativi ed applicativi della disposizione contenuta nell art. 12 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista in conseguenza dell entrata in vigore della legge 14 gennaio 2013, n. 4. La presente direttiva è stata formulata dal Dirigente della Direzione Commercio e Attività Produttive Servizio Contenzioso Amministrativo (tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale vds. nota 9), per la trattazione dei procedimenti sanzionatori in caso di contestazioni di violazione amministrativa per aver esercitato l attività di massaggio orientale in assenza di SCIA o in mancanza del direttore tecnico designato,che si riporta per estratto: omissis Violazioni accertate nel periodo successivo la data del 10 febbraio 2013 E di tutta evidenza che, pur essendo intervenuta la legge 4/2013, sino a quando il Consiglio Comunale non approverà la modifica del vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista (11) è possibile che pervengano al servizio verbali di accertamento di violazione alle disposizioni di detto regolamento a carico di soggetti che effettuano unicamente l attività di massaggi. Come sopra evidenziato, a seguito dell entrata in vigore della Legge 4/2013 in sede di istruttoria del procedimento sanzionatorio deve essere riconosciuta l esistenza di un tertium genus di attività, cioè quella di massaggi per il benessere, non estetici e non terapeutici. Ne consegue che per l integrazione della fattispecie di violazione non è sufficiente che sia stata accertata tout court l esistenza di attività di massaggio in assenza di SCIA, in quanto è necessario che sia accertato che tale attività esorbita dal campo di applicazione della legge 4/2013 perché: Utilizza richiami pubblicitari riferiti ad effetti terapeutici o estetici; ovvero Interviene sui clienti con pratiche invasive (specificando quali); ovvero Promette guarigioni da malattie o miglioramento del benessere psicofisico (12). Sarà, pertanto, necessario richiedere all organo accertatore integrazione in tal senso al rapporto trasmesso ai sensi dell art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, significando che in difetto si dovrà procedere all archiviazione del procedimento penale poiché il fatto non costituisce illecito ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4. Provvedimenti ripristinatori Considerato che i provvedimenti ripristinatori seguono l iter procedimentale della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e quindi sono soggetti ai principi generali del diritto amministrativo, l entrata in vigore della Legge 4/2013 determina la definizione per estinzione di tutti i procedimenti in itinere, fatta eccezione per quelli conseguenti ad accertamenti di violazione qualificati dal fatto che l attività di massaggio sia caratterizzata da richiami pubblicitari riferiti ad effetti terapeutici o estetici, oppure da interventi sui clienti con pratiche invasive ovvero da promesse di guarigioni da malattie o miglioramento del benessere psicofisiche. Resta inteso che se l organo accertatore della violazione qualifica la violazione stessa come esercizio abusivo dell attività di estetista (senza alcun riferimento all attività di massaggio)si deve presupporre che la valutazione circa l eventuale applicazione alla fattispecie della Legge 4/2013 sia stata già effettuata e sia stata risolta negativamente; pertanto per tali procedimenti nulla è mutato. CSLV/cslv/RB Addì, 04/04/2014 F.to IL DIRIGENTE DI P.M. Dott. Marco SGARBI (11) D.C.C. 10 marzo 2014 n. 2014 00123/016 esecutiva dal 24 marzo 2014 (12) Cfr. nota Regione Piemonte prot. 21848 del 17 settembre 2013 che precisa che il benessere psicofisico a cui fa riferimento la nota regionale non riguarda le condizioni ottenibili mediante esercizio di attività svolte legittimamente ai sensi della Legge 4/2013. Pagina 6 di 6