REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE. Art. 1 Oggetto del Regolamento Pag. 3

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Transcript:

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE Tit. I DISCIPLINA GENERALE Art. 1 Oggetto del Regolamento Pag. 3 Art. 2 Intenti del Regolamento Pag. 3 Art. 3 Ambito di Applicazione Pag. 3 Art.. 4 Definizione degli accertamenti Pag. 4 Tit. II PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DELL UFFICIO TRIBUTARIO Art. 5 Attività preliminare Pag. 5 Art. 6 Avvio al procedimento Pag. 5 Art. 7 Contenuto dell invito a comparire Pag. 6 Art. 8 Invito a comparire per definire l accertamento Pag. 6 Art. 9 Attivazione del contraddittorio con il contribuente Pag. 6 Tit. III ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO DELL ISTANZA DEL CONTRIBUENTE Art. 10 Istanza del contribuente a seguito di accertamento Pag. 7 Art. 11 Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni e verifiche Pag. 7 Tit. IV DEFINIZIONE DELL ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI Art. 12 Atto di accertamento con adesione Pag. 8 Art. 13 Modalità di pagamento delle somme oggetto Pag. 8 della definizione Art. 14 Perfezionamento della definizione Pag. 9 1

Art. 15 Autotutela Pag. 9 Art. 16 Norma transitoria Pag. 9 Art. 17 Decorrenza e validità Pag. 9 Art. 18 Formalità Pag. 10 2

TITOLO I DISCIPLINA GENERALE ART.1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dall art. 50 della L. 27.12.97, n.449 e dell art. 52 del D. lgs 15.12.1997, n.446, disciplina l istituto dell accertamento con adesione, stabilendone le modalità per l applicazione ai tributi locali sulla base delle disposizioni del D.lgs. 19.06.97, n.218 e della circolare n.235/e del 8.8.97 emanata dal Ministero delle Finanze. ART. 2 Intenti del regolamento 1. Ha lo scopo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dei tributi comunali, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, nell intento di intavolare con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, con l intento di ridurre, in particolare, un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa. ART.3 Ambito di applicazione 1. I tributi su cui può intervenire l accertamento con l adesione sono i seguenti: a) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; b) Tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche; c) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell ambiente; d) Imposta comunale per l esercizio di imprese e di arti e professioni; e) Imposta comunale sugli immobili; 3

f) Tassa sulle concessioni comunali; g) Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque; h) Tutti i tributi la cui gestione verrà attribuita dall ordinamento giuridico ai Comuni. 2. La competenza alla definizione e sottoscrizione con adesione è del Funzionario responsabile dell attività organizzativa e gestionale del tributo per il quale si procede, denominato nel proseguo funzionario responsabile. 3. Nel caso in cui l accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al Comma 5, lettera b), dell art.52, del citato Decreto n. 446/97, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al Concessionario del Comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento. 4. L istituto dell accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti d ufficio ed in rettifica e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi. ART.4 Definizione degli accertamenti 1. L accertamento dei tributi comunali può essere definito con l adesione anche di uno solo degli obbligati. 2. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singole fattispecie contenute nello stesso atto, denuncia o dichiarazione. 3. L accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente, non è integrabile o modificabile da parte dell ufficio e non rileva ai fini extratributari. L ufficio è vincolato all importo definito e ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai singoli tributi. 4. A seguito della definizione, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell adesione, si applicano nel quarto del minimo previsto dalla legge. 4

TITOLO II PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE SU INIZIATIVA DELL UFFICIO TRIBUTARIO ART. 5 Attività preliminare 1. Il funzionario responsabile nel predisporre l atto di accertamento in rettifica o d ufficio, prima che sia firmato e notificato al contribuente, affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale, se ravvisa che sussistano sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all accertamento con adesione. 2. Non si potrà procedere alla transazione in ogni caso, se, la questione verte su un aliquota, tariffa o base imponibile di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da leggi o regolamenti e sulla quale vi è assoluta certezza. ART.6 Avvio Al Procedimento 1. L avvio del procedimento si ha con la predisposizione di un invito a comparire, fatto pervenire al contribuente, per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno o notificato allo stesso, prima della notifica dell atto di accertamento. 2. L invito deve contenere, a titolo informativo, la possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall ufficio. 3. In presenza di più obbligati deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, ciascuno dei quali deve avere la possibilità di partecipare al contraddittorio ed assumere le proprie autonome decisioni sul caso. 5

ART.7 Contenuto dell invito a comparire 1. L invito a comparire deve indicare : I periodi di imposta suscettibili di accertamento; Gli elementi rilevanti ai fini dell accertamento in possesso dell ufficio; Il responsabile del procedimento competente alla definizione; Il giorno della composizione dinanzi all ufficio tributario; Il luogo della comparizione per definire l accertamento con adesione. ART.8 Invito a comparire per definire l accertamento 1. L invito a comparire deve essere fatto pervenire al contribuente mediante notificazione eseguita dai messi comunali, oppure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; 2. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l invito, comporta la rinuncia all accertamento con adesione; 3. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell invito, saranno prese in considerazione dal responsabile del tributo solo se avanzate entro tale data. ART.9 Attivazione del contraddittorio con il contribuente 1. Nel giorno stabilito per la definizione dell accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente; 2. Nello svolgimento del contraddittorio viene redatto apposito sintetico verbale che deve riportare: le questioni di cui si tratta; le motivazioni dell amministrazione e del contribuente; la data della successiva comparizione se, per definire l accordo, occorre il rinvio dell incontro ad altro giorno; presa d atto dell eventuale mancato raggiungimento dell accordo, con conseguente modifica dell atto di accertamento. 6

TITOLO III ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE A SEGUITO DELL ISTANZA DEL CONTRIBUENTE ART. 10 Istanza del contribuente a seguito di accertamento 1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non procedendo all invito di cui all art.8 del presente regolamento, può formulare, anteriormente alla data di scadenza per l impugnazione dell atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico. 2. La presentazione dell istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, produce l effetto di sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell istanza sia i termini per l impugnazione sia quello di pagamento del tributo. 3. Entro quindici giorni dalla ricezione dell istanza di cui al comma 1, l ufficio anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente invito a comparire. Con la formulazione dell invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, come disciplinato dalle norme del presente regolamento. ART.11 Istanza del contribuente a seguito di accessi, ispezioni e verifiche 1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, anche nella forma di richiesta di dati e notizie può presentare all Ufficio Tributi del Comune, con apposita richiesta in carta libera, istanza di accertamento ai fini dell eventuale definizione, indicando il proprio recapito anche telefonico. 2. Entro quindici giorni dalla ricezione dell istanza, l ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, può inviare al contribuente l invito a comparire. 3. Con la formulazione al contribuente dell invito a comparire viene avviato il procedimento di accertamento con adesione, per l espletamento del quale devono essere osservate le disposizioni del presente regolamento. 7

TITOLO IV DEFINIZIONE DELL ACCERTAMENTO ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ART.12 Atto di accertamento con adesione 1. Terminato il contraddittorio, ove l accertamento venga concordato con il contribuente, viene stilato l atto di accertamento con adesione, redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile o da eventuale suo delegato. 2. Nell atto devono essere indicati separatamente per ciascun tributo: gli elementi su cui si basa la definizione; le motivazioni su cui si fonda la definizione; la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni e delle eventuali altre somme dovute, anche in forma rateale, secondo le disposizioni del successivo art.13 del presente regolamento. 3. Qualora venga fatto riferimento ad altro atto non conosciuto e non ricevuto dal contribuente tale documento deve essere allegato, o quanto meno, riprodotto nel suo contenuto essenziale. ART.13 Modalità di pagamento delle somme oggetto della definizione 1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell atto di definizione di cui all articolo 12 del presente regolamento, nelle forme e con le modalità di cui all art.7 del vigente regolamento comunale per l accertamento e la riscossione delle entrate tributarie. 2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente con le modalità ed i limiti in quanto compatibili previsti dall art.12 del citato regolamento comunale per le entrate tributarie. 3. In ogni caso nell ipotesi di pagamento rateizzato l importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell atto di definizione di cui al precedente art.12. 4. Entro 10 giorni dal versamento dell intero importo o, in caso di pagamento rateizzato, di quello della prima rata, il contribuente deve far pervenire direttamente o anche tramite un suo incaricato, all Ufficio Tributi la quietanza dell avvenuto pagamento e, ove dovuta, la documentazione alla prestazione della garanzia. 8

5. L Ufficio Tributi del Comune acquisiti i documenti di cui al comma 4, rilascia al contribuente un esemplare dell atto di accertamento con adesione. ART.14 Perfezionamento della definizione 1. La definizione si perfeziona con il versamento della somma di cui all art.13, comma 1, del presente regolamento ovvero con il versamento dell importo della prima rata unitamente alla presentazione della garanzia di cui ai commi 2,3,4, e 5 dello stesso articolo 13. ART.15 Autotutela 1. Nel caso in cui, successivamente al perfezionamento dell accertamento con adesione del contribuente emerga del tutto od in parte, l infondatezza e l illegittimità dell accertamento medesimo, il Funzionario Responsabile ha il dovere di annullare l atto di accertamento nell esercizio di autotutela. ART.16 Norma transitoria 1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili agli accertamenti emessi e non definiti alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. ART.17 Decorrenza e validità 1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2001. 9

ART.18 Formalità 1. Una volta divenuta esecutiva la deliberazione di adozione il regolamento: è pubblicato per 15 giorni all Albo Pretorio, informando la popolazione con comunicati stampa diretti anche alle emittenti locali; è inviato, unitamente alla delibera, al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività, mediante raccomandata a.r., ai fini dell art.52, secondo comma, del D.lgs. 15.12.1997, n.446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell avviso nella Gazzetta Ufficiale. 10

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE (approvato con delib. di C.C. N.51 DE 22.03.2001) 11