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PROPOSTA DI LEGGE n. 285/9^ di iniziativa dei consiglieri regionali nucera, chiappetta, salerno, recante: attuazione del comma 4 dell articolo 118 della costituzione sulla sussidiarietà orizzontale Il Dirigente F.to antonio cortellaro Il Presidente f.to Nazzareno salerno

RELAZIONE La presente legge si propone di disciplinare rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale e l'azione di Comuni, Province e Regione, visto che la legge n. 131 del 5 giugno 2003, con cui è stata data attuazione alla norma costituzionale sulla c.d. sussidiarietà orizzontale, si è limitata a ripetere il contenuto della norma stessa. Il Consiglio d'europa e la Conferenza delle Organizzazioni non governative (400) hanno ufficialmente adottato il "Code of good practice for partecipation of civil society in decision - making process" (Codice della buona cittadinanza per la partecipazione della società civile ai processi decisionali pubblici) per sviluppare una nuova forma di coamministrazione dei cittadini. La Costituzione italiana dopo aver previsto all'art. 3 che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono "l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", all'art. 118, quarto comma, proclama che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà". Questa legge ha come finalità due obiettivi che sono stati indicati nell articolo 1: a) trasformare l'arcipelago delle iniziative sociali spontanee dei cittadini, anche di "carità" in progetti concreti di cittadinanza attiva umanitaria; b) dotare i cittadini di uno strumento legale forte di coamministrazione solidale (c.d. cittadinanza amministrativa attiva) per intervenire in tutti i casi di inerzia delle istituzioni democratiche rappresentative, riservando, così, al momento elettorale il solo giudizio politico sulla attività delle istituzioni democratiche rappresentative, poiché la natura elettiva della delega non è sicura garanzia di socialità del risultato da parte delle istituzioni di democrazia rappresentativa. L' art. 2 proclama il principio fondamentale secondo il quale, in attuazione della norma costituzionale, ogni autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento, nel rispetto del principio di legalità, di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà non può essere soggetta ad autorizzazione o censura. L'attività va solo comunicata all'ente pubblico di riferimento non comportando l'azione dei cittadini l'esercizio di pubblici poteri provvedimentali, ma solo lo svolgimento di attività materiale amministrativa nell'esercizio della c.d. cittadinanza amministrativa, intesa come amministrazione cooperativa dei cittadini con le istituzioni della democrazia rappresentativa. L'art. 3 prevede i soggetti che possono esercitare la sussidiarietà orizzontale e, cioè, tutti i cittadini, non solo i lavoratori, ma anche i disoccupati. Ai sensi dell'art. 3, sono soggetti della sussidiarietà orizzontale i cittadini associati, le famiglie, le imprese, gli agenti del c.d. terzo settore. L'art. 4 specifica a titolo esemplificativo e non esaustivo cosa debba intendersi per attività di interesse generale, chiarendo bene che la sussidiarietà dei cittadini presuppone l'inerzia delle istituzioni rappresentative e delle autonome funzioni nella soddisfazione dei bisogni sociali. L'art. 5 indica il tipo di agevolazioni che è possibile richiedere a Comuni, Province e Regione nei casi nei quali i cittadini desiderano attingere ai benefici della presente legge.

Gli artt. 6 e 7 specificano le modalità di attuazione della presente legge prevedendo verifiche, controlli e monitoraggio delle attività di interesse generale, che utilizzano le agevolazioni previste dalla presente legge e il solo monitoraggio delle iniziative che non usufruiscono dei benefici previsti dalla presente legge. RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA La presente proposta di legge non comporta oneri e spese a carico del bilancio regionale.

Art. 1 (Finalità) 1. Con la presente legge la Regione Calabria persegue l'obiettivo di dare attuazione all'articolo 118, comma 4, della Costituzione e allo Statuto, disciplinando i rapporti tra l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale e l'azione di comuni, province, Regione e altri enti locali e autonomie funzionali. Le iniziative legislative del Consiglio regionale non possono in alcun modo ledere l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, e i diritti acquisiti dagli stessi. Art. 2 (Principi generali) 1. L'iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, svolte nel rispetto del principio di legalità, è libera e non è soggetta ad autorizzazione o censura. 2. L'attuazione del principio di sussidiarietà è prioritariamente diretta al miglioramento del livello dei servizi, al superamento delle diseguaglianze economiche e sociali e alla promozione della cittadinanza attiva umanitaria, intesa come effettiva partecipazione dei cittadini alla organizzazione solidale della comunità, prendendo attivo interesse al bene civico, culturale e morale della stessa comunità e favorendo la collaborazione dei cittadini e delle formazioni sociali, secondo la loro specificità, alla amministrazione paritetica della cosa pubblica, per la valorizzazione della persona e dello sviluppo solidale della comunità. 3. Le attività previste dall'articolo 4 sono svolte facendo ricorso alle risorse proprie degli enti pubblici o dei privati disposti a finanziare le iniziative. Art. 3 (Soggetti della sussidiarietà orizzontale) 1. I soggetti della sussidiarietà orizzontale che possono svolgere le attività di interesse generale sono: a) i cittadini, singoli o associati; b) le famiglie; c) le imprese; d) gli agenti del terzo settore.

Art. 4 (Oggetto della sussidiarietà orizzontale) 1. Sono considerate attività di interesse generale svolte dai cittadini quelle inerenti i servizi pubblici sociali, i servizi culturali, i servizi per la valorizzazione del lavoro e dell'iniziativa economica sociale volti al rafforzamento dei sistemi produttivi locali, i servizi alla persona e i servizi di utilità alla generalità dei cittadini e alle categorie svantaggiate, con particolare riferimento a forme di erogazione e svolgimento di servizi che privilegiano la libera scelta e l'autoorientamento in una logica di collaborazione e di coamministrazione. 2. Le attività di cui al comma 1 non ricomprendono quelle inerenti il servizio sanitario nazionale e quelle a carattere strettamente economico imprenditoriale. Art. 5 (Promozione) 1. Nel rispetto dei principi statali e comunitari di coordinamento della finanza pubblica, la Regione favorisce lo svolgimento di attività di interesse generale da parte dei soggetti di cui all'articolo 2. 2. La Regione favorisce l'applicazione dei principi di cui all'articolo 1 da parte di province, comuni e altri enti locali, singoli o associati, e autonomie funzionali. 3. Il Consiglio regionale, ogni tre anni, organizza una convention regionale, con il coinvolgimento degli organi istituzionali, delle organizzazioni, delle associazioni e degli agenti del terzo settore, al fine di ricevere linee di indirizzo per l'attuazione delle presente legge e verificarne la realizzazione degli obiettivi. Art. 6 (Procedimento amministrativo) 1. Gli enti pubblici di riferimento possono finanziare, con provvedimenti dei rispettivi organi di governo, le iniziative previste dalla presente legge. 2. I progetti relativi all'attività di cui al comma 1 indicano: a) il tipo di servizio e di prestazioni che si intende erogare; b) la struttura organizzativa che si intende utilizzare per l'esercizio dell'attività; c) le tipologie contrattuali di lavoro o di volontariato gratuito che si intendono utilizzare per l'esercizio delle attività; d) i livelli di qualità dei servizi e delle prestazioni e i relativi costi;

e) ogni altro dato utile ai fini della valutazione della economicità, efficienza ed efficacia del servizio, delle prestazioni e dei benefici sull'attività amministrativa. Art. 7 (Sistemi di monitoraggio) 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale definisce i sistemi di monitoraggio delle attività previste dalla presente legge, le verifiche ed i controlli, anche in collaborazione con gli enti locali interessati e delle attività sussidiate, ai sensi della presente legge. 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con relazione annuale riferisce al Consiglio regionale sulla attuazione della presente legge. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.