ABITA - Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l Ambiente NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS e la Tecnologia dell Architettura in chiave sostenibile Ing. Giuseppina Alcamo Centro ABITA Dipartimento Di Architettura DiDA Via S. Niccolo 93 Firenze Tel. +39.055.2055529 Fax. +39.055.2055599 e-mail: giuseppina.alcamo@unifi.it www.centroabita/unifi.it
CONTESTO NORMATIVO IN EMILIA ROMAGNA
1.1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DIRETTIVA EUROPEA 2002/91/CE Rendimento energetico edifici: all art. 10 indica la necessità di istituire in ogni Nazione un elenco di Esperti Indipendenti qualificati e/o riconosciuti DIRETTIVA EUROPEA 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia La Regione Emilia-Romagna ha un sistema di certificazione energetica degli edifici, previsto dal Piano energetico regionale e dalla Delibera dell'assemblea legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 Atto di Indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici Il sistema di certificazione energetica è operativo dal 2008 Delibera di Giunta regionale n. 1050 del 7 luglio 2008 Delibera di Giunta regionale n. 1754 del 28 ottobre 2008 sono stati definiti i criteri per la realizzazione dei corsi di formazione per certificatore energetico L accreditamento ha durata di tre anni: con la Delibera di Giunta regionale n. 855 del 20 giugno 2011 sono state stabilite le modalità semplificate attraverso cui procedere per il rinnovo dell accreditamento e le relative condizioni da rispettare. La procedura per l'avvio del processo di accreditamento degli operatori (singoli tecnici o società) interessati a svolgere questa attività è stata ridefinita nel 2012 - Delibera di Giunta regionale n. 429 del 16 aprile 2012
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA ROMAGNA In Emilia Romagna, dal 1 luglio 2008, è obbligatoria la certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione e oggetto di ristrutturazione integrale. E inoltre obbligatoria la certificazione degli immobili oggetto di compravendita. Dal 1 luglio 2009 tale obbligo è esteso anche alle singole unità immobiliari soggette a trasferimento a titolo oneroso e, dal 1 luglio 2010, lo è anche per le unità immobiliari soggette a locazione.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA ROMAGNA Dal primo luglio 2008 in Emilia Romagna sono entrate in vigore le disposizioni contenute nell'atto di Indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione degli edifici (D.A.L. 156/08).. Allegati tecnici dell'atto sono stati successivamente modificati con Delibera di Giunta Regionale n. 1390 del 21 settembre 2009 "Modifica agli allegati tecnici della Deliberazione dell'assemblea Legislativa n. 156/2008". Dal primo luglio 2008, la certificazione energetica è diventata obbligatoria per gli edifici di: - nuova costruzione - oggetto di ristrutturazione integrale - oggetto di compravendita Dal primo luglio 2009 tale obbligo è esteso anche alle singole unità immobiliari soggette a trasferimento a titolo oneroso, mentre dal primo luglio 2010 anche alle unità immobiliari soggette a locazione.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA ROMAGNA Il processo di accreditamento dei CERTIFICATORI ENERGETICI della REGIONE EMILIA ROMAGNA prevede lo svolgimento delle seguenti fasi: invio della domanda di accreditamento da parte del soggetto interessato; verifica della ammissibilità da parte dell'organismo di Accreditamento, in base ai requisiti previsti dall'art. 7 della D.A.L. n. 156/08 ed alla relativa documentazione inviata; registrazione dei soggetti accreditati in un elenco ufficiale, il cui accesso sarà reso disponibile a tutti i cittadini. La qualificazione dei tecnici certificatori, che anche in Emilia Romagna devono essere indipendenti dalle fasi di progettazione e costruzione dell edificio, è comprovata da una esperienza almeno annuale in uno dei seguenti campi: progettazione di impianti di climatizzazione progettazione dell isolamento termico degli edifici diagnosi energetica gestione dell uso delle energie partecipazione ad un corso di formazione professionale con superamento dell esame finale (il corso deve essere riconosciuto dalla Regione Lombardia o da altre Provincie e/o Regioni autonome)
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA ROMAGNA D.A.L. 156/08
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA ROMAGNA D.A.L. 156/08 MODIFICATA DAL 1362/2010
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA ROMAGNA: esclusioni 5.14 Sono escluse dall applicazione delle disposizioni relative alla certificazione energetica di cui al presente punto, le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell ambito della disciplina della parte seconda e dell articolo 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché quelli di valore storico architettonico e gli edifici di pregio storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica ai sensi dell art. A-9, commi 1 e 2 dell Allegato alla L.R. 20/2000, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per usi energetici tipici del settore civile, fermo restando l osservanza delle norme urbanistiche ed edilizie.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA ROMAGNA: soggetti certificatori 7.4 I soggetti coinvolti nella procedura di certificazione energetica devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio attraverso l assenza di conflitto di interessi in relazione alla proprietà, progettazione, costruzione, esercizio ed amministrazione dell edificio e degli impianti ad esso asserviti. 7.5 Le condizioni di indipendenza e imparzialità sopra descritte debbono essere evidenziate in apposita dichiarazione impegnativa resa ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P. 7.6 Per gli enti pubblici, gli organismi di diritto pubblico, gli organismi pubblici di ispezione e certificazione di cui al punto 7.1 precedente, il requisito di indipendenza di cui al punto 7.4 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA ROMAGNA DAL 156/08 - ALLEGATO 2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI 1) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del D.P.R. 412/93, nel caso di edifici di nuova costruzione e negli altri casi di cui al punto 3.1 lettera a) e b) del presente atto, si procede in sede progettuale: a) alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione di acqua calda sanitaria (EPacs) ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori limite che sono riportati nelle pertinenti tabelle dell'allegato 3, requisito 6.1.1, (tabelle.a.1, tab.a.2, tab. A.3, tab. A.4, tab.b.1, tab.b.2).
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA ROMAGNA: DAL 156/08 Allegato 3
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA ROMAGNA: DAL 156/08 Allegato 3
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA ROMAGNA: DAL 156/08 Allegato 3
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA ROMAGNA: DAL 156/08 Allegato 3
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA ROMAGNA: DAL 156/08 Allegato 3 ABOLITO DALLA 1390/09 SOTITUITO CON ovvero verso ambienti non climatizzati dal 1362/2010
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA ROMAGNA: DAL 156/08 Allegato 3 Per valori di S/V compresi nell intervallo 0,2 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare. Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono determinati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio della località in esame. I valori limite sono riferiti alla prestazione energetica per la sola climatizzazione invernale. Nel caso di edifici dotati di impianto di climatizzazione invernale combinato con la produzione di ACS, i valori limite sopra indicati sono da ritenersi riferiti alla prestazione energetica complessiva.
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA ROMAGNA: DAL 156/08 Allegato 3
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA ROMAGNA: DAL 156/08 Allegato 3
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA ROMAGNA: DAL 156/08
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA ROMAGNA: DAL 156/08
CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN EMILIA ROMAGNA: DAL 156/08
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA - DAL 156/08 Allegato 9
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA - DAL 156/08 Allegato 9