Roma, 4 Gennaio 2012. Alle Direzioni Regionali, Interregionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI



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Roma, 4 Gennaio 2012 RU 771 Rif.: Allegati: Alle Direzioni Regionali, Interregionali e Provinciali dell Agenzia delle Dogane LORO SEDI Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI e per conoscenza: Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore SEDE Alle Direzioni centrali SEDE Al Dipartimento delle Finanze Via Pastrengo n. 22 00187 (fax 06/47603910) Al Comando generale della Guardia di Finanza - Ufficio operazioni Viale XXI aprile n. 55 00162 (fax 06/44223745) Al Ministero dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l intermodalità (fax 06/41584217) Alle Regioni a statuto ordinario Alle Regioni a statuto speciale Alle Province autonome di TRENTO BOLZANO DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie 00143, Via M. Carucci, 71 Telefono +39 06 50246556 Fax +39 06 50245024 - e-mail: dogane.tributi.esenzioni@agenziadogane.it

Al Comitato Centrale Albo degli Autotrasportatori Via G. Caraci n. 36 (fax 06/41733118) Alla Confindustria Viale dell Astronomia n. 30 (fax 06/5923713) All E.N.I. P.le Mattei n.1 (fax 06/59825995) All Unione Petrolifera Via del Giorgione n. 129 (fax 06/59602925) All Assopetroli Largo dei Fiorentini n. 1 (fax 06/6861862) Alla Federpetroli P.za S. Giovanni n. 6 FIRENZE (fax 055/2381793) All Assocostieri Via di Vigna Murata n. 40 00143 (fax 06/5011697) All Assogasliquidi V.le Pasteur n. 10 (fax 06/5919633) Alla Confcommercio P.za G. Belli n. 2 (fax 06/6874586) Alla Confesercenti Via Farini n.5 (fax 06/4746556) 2

All AGCI V.le Palmiro Togliatti (fax 06/40500007) All ANITA Via Oglio n. 9 (fax 06/8554066) Alla CONFETRA Via Panama n. 62 (fax 06/8415576) All ASSTRA Piazza Cola di Rienzo n. 80/a (fax 06/68603555) Al CUNA (Coordinamento Unitario Autotrasporto) Via Nomentana n. 248 (fax 06/86212589) All UTI Via Oglio n. 9 (fax 06/8554066) Alla Federcorrieri Via Sammartini n. 33 MILANO (02/67072285) Alla FITA Via Guattani n. 13 (fax 06/44118903) All ANEF Associazione Nazionale Esercenti Funiviari Via Padova n. 27 (fax 06/44118903) 3

All ANAV Piazza dell Esquilino,29 (fax 06/4821204) Alla Federazione Autotrasportatori Italiani Via Bacchiglione n. 16 (fax 02/5397381) Alla Grandi reti Soc. Cons. a.r.l. Via Monferrato n.7 MILANO (fax 02/48012170) Al Consorzio italiano g.p.l. autotrazione Via IV novembre n. 7 CASALECCHIO di RENO BOLOGNA (fax 051/254440) All U.N.C.I. Unione Nazionale Cooperative Italiane Via Sotero n. 32 00165 (fax 06/39375080) OGGETTO: Agevolazioni sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto. Rimborso agli esercenti dei maggiori oneri, conseguenti alle variazioni dell aliquota di accisa, sui quantitativi di prodotto consumati nell anno 2011. Al fine di facilitare gli adempimenti per gli esercenti le attività di trasporto merci e determinate categorie di trasporto persone e, in tal modo, rendere più celere la fruizione del beneficio, si riportano di seguito, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nell anno 2011, gli importi dei rimborsi riconosciuti dalle distinte previsioni normative intervenute nel medesimo anno. In particolare, i rimborsi di che trattasi sono determinati in: 4

a) 9,78609 per mille litri di prodotto, per effetto dell art.1, comma 10, del decreto-legge n.16/2005 convertito, con modificazioni, in legge n.58/2005 (a seguito dell incremento dell accisa da euro 403,21391 ad euro 413,00 per mille litri di prodotto); b) 3,00 per mille litri di prodotto, per effetto dell art.2, comma 58, del decretolegge n.262/2006, convertito, con modificazioni, in legge n.286/2006 (a seguito dell incremento dell accisa da euro 413,00 ad euro 416,00 per mille litri di prodotto); c) 7,00 per mille litri di prodotto, per effetto dell art.6, comma 2, del decreto legislativo n. 26/2007 (a seguito dell incremento dell accisa da euro 416,00 ad euro 423,00 per mille litri di prodotto); d) 7,30 per mille litri di prodotto, per effetto dell art.1, comma 2, della Determinazione direttoriale 41102/RU del 5.04.2011(a seguito dell incremento dell accisa da euro 423,00 ad euro 430,30 per mille litri di prodotto), con decorrenza dal 06.04.2011; e) 40,00 per mille litri di prodotto, per effetto dell art.1, comma 2, della Determinazione direttoriale 77579/RU del 28.6.2011 (a seguito dell incremento dell accisa da euro 430,30 ad euro 470,30 per mille litri di prodotto), con decorrenza dal 28.06.2011; f) 1,90 per mille litri di prodotto, per effetto dell art.1, comma 2, della Determinazione direttoriale 77579/RU del 28.6.2011 (a seguito dell incremento dell accisa da euro 470,30 ad euro 472,20 per mille litri di prodotto), con decorrenza dall 1.7.2011; g) 8.90 per mille litri di prodotto, per effetto dell art.1, comma 2, della Determinazione direttoriale 127505/RU del 28.10.2011 (a seguito dell incremento dell accisa da euro 472,20 ad euro 481,10 per mille litri di prodotto), con decorrenza dall 1.11.2011; h) 112,10 per mille litri di prodotto, per effetto dell art.15, comma 4, del decreto legge 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22.12.2011, n. 214, (a seguito dell incremento dell accisa da euro 481,10 ad euro 593,20 per mille litri di prodotto), con decorrenza dal 7.12.2011. Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2011, l entità del rimborso riconoscibile in relazione al periodo di vigenza delle distinte aliquote di accisa ammonta a: 5

A) 19,78609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1 gennaio al 5 aprile 2011; B) 27,08609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 6 aprile al 27 giugno 2011; C) 67,08609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 28 al 30 giugno 2011; D) 68,98609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1 luglio al 31 ottobre 2011; E) 77,88609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 1 novembre al 6 dicembre 2011; F) 189,98609 per mille litri di prodotto, per i consumi effettuati nel periodo che va dal 7 al 31 dicembre 2011. Con riguardo, poi, all individuazione dei soggetti che possono usufruire dell agevolazione in questione, si precisa quanto segue. L art. 7 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27.10.2003, al paragrafo 3, lett. a), definisce come commerciale il gasolio utilizzato ai fini del trasporto di merci per conto terzi o per conto proprio, effettuato con autoveicoli a motore o con autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate. L art. 18, paragrafo 11, della medesima direttiva consentiva, fino al 1 gennaio 2008, alla Repubblica italiana di applicare, in deroga a quanto stabilito dall art. 7 sopra citato, per la definizione di usi commerciali sopra richiamata un peso a pieno carico massimo ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate. I servizi della Commissione UE ancora non si sono pronunciati circa la specifica richiesta di proroga della deroga suddetta inoltrata, sin dal settembre 2007, dai competenti servizi del Ministero dell economia e delle finanze. Nelle more della suddetta pronuncia si ritiene, dunque, che gli esercenti l attività di autotrasporto di merci, in conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49 tonnellate non possano essere, al momento, ammessi alla fruizione del beneficio fiscale in parola. Al riguardo, si fa riserva di ulteriori comunicazioni circa gli esiti dell iter procedurale comunitario sopra richiamato. 6

Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell anno 2011, hanno diritto al beneficio sopra descritto: a) gli esercenti l attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, ed al citato decreto legislativo n.422/1997; d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. Tutto ciò premesso, attesa la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), si raccomanda agli Uffici di questa Agenzia lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni presentate dagli aventi diritto sopra distinti. Le Direzioni regionali in indirizzo vorranno provvedere ad impartire le opportune indicazioni agli Uffici dipendenti nonché a rappresentare alla scrivente eventuali problematiche e criticità. Per ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione in denaro o dell utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano apposita dichiarazione agli Uffici dell Agenzia delle dogane territorialmente competenti (Ufficio delle Dogane di Roma I, per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia), con l osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell 11 ottobre 2000), entro il 30 giugno 2012. Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l importo del credito spettante possono usufruirne entro l anno solare in cui il credito medesimo è sorto. A tal riguardo si evidenzia che la legge 24.12.2007, n. 244, all art. 1, comma 53, ha fissato un limite annuale, pari a 250.000, per l utilizzo in compensazione 7

dei crediti d imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel QUADRO RU del modello di dichiarazione dei redditi. La norma suddetta prevede, altresì, che le eccedenze a tale limite siano riportate in avanti, anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e, che siano compensabili per l intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui le stesse si sono generate (ad esempio: dall anno 2012 con riferimento alle eccedenze maturate nell anno 2009). Con Risoluzione del 3 aprile 2008, n. 9/E (reperibile nella banca della documentazione tributaria disponibile sul sito www.finanze.it), l Agenzia delle Entrate ha, tra l altro, precisato che il limite suddetto ( 250.000) opera come limite complessivo di utilizzo dei crediti riportati nel QUADRO RU del modello di dichiarazione dei redditi e che, in caso di sforamento del limite di 250.000 sopra richiamato. le compensazioni operate con la parte di tali crediti eccedente detto limite si considerano come non avvenute, con tutte le ordinarie conseguenze derivanti da compensazioni irritualmente effettuate. Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell anno in corso, deve essere presentata, agli Uffici dell Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2013. Per la fruizione dell agevolazione con Mod. F24, va utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740. Per l accreditamento su conto corrente in altro Stato dell U.M.E. è richiesta l indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number). Come già evidenziato in passato, si ribadisce che: - i soli esercenti l attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante; - gli esercenti l attività di autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto. 8

A chiarimento di richieste pervenute, si sottolinea che la limitazione evidenziata a pagina 6 della presente nota riguarda i soli esercenti l attività di trasporto di merci. Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di documentazione amministrativa, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Inoltre, allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele. Tanto precisato in ordine al beneficio, per l utilizzo di procedure informatiche per la compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd rom - ai competenti Uffici delle Dogane, i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito internet www.agenziadogane.it, questa Agenzia provvederà a rendere disponibile, sul medesimo sito, il software aggiornato entro la fine del mese corrente. Della disponibilità del suddetto software sarà data comunicazione. Il Direttore Centrale Ing. Walter De Santis Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 9