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Transcript:

VERBALE DI INTESA Il giorno 13 febbraio 2004, presso la Direzione Regionale dei servizi sociali si sono incontrati: l Assessore Regionale alle Politiche Sociali Antonio De Poli, assistito dal Dr. Michele Maglio le Organizzazioni Sindacali Regionali rappresentate da: Cgil Regionale (Stefano Cecconi Franco Piacentini) Cisl Regionale (Franco Lorenzon e Giuseppe Meridio) Uil Regionale (Enrico Biscaro) Dopo ampia discussione, le parti hanno convenuto quanto segue: 1) Si conferma che per il 2004 saranno stanziate risorse regionali in misura non inferiore di quelle attualmente previste per il finanziamento della L.R. 28/91 (Provvidenze economiche a favore di persone non autosufficienti assistite a domicilio, della L.R. 5/01 (Interventi di assistenza a favore di persone affette da morbo di Alzheimer o da altre demenze, con gravi disturbi comportamentali (LR 5/2001 art. 40 e LR 28/2002 art. 6); e di altri interventi per la famiglia. 2) L Assessore Regionale conferma altresì il contributo per l anno 2004 per gli Interventi a favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con l'aiuto di assistenti familiari (cosiddette Badanti) (DGR 2907/2002 e DGR 3782/2002).in misura non inferiore alle entità previste per il 2003. 1. Per l attuazione pratica relativa alla L.R 28, alla L.R5 ed alle Delibere sulle cosiddette Badanti, saranno adottati criteri omogenei di accesso ai contributi, utilizzando l Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). 2. Viene individuata una soglia massima entro la quale sarà possibile ricevere i contributi: per la L.R 28/91 e per la L.R. 5/2001 sarà di 13.500 euro; per le DGR sulle Badanti sarà di 17.000 euro. I contributi della L.R. 28/91 e delle DGR per le Badanti sono cumulabili tra loro, ma non con quelli previsto dalla Legge 5/01. 3. L accesso tramite ISEE è immediatamente praticabile per i contributi relativi alle Badanti, mentre per la LR 28/91 e per la LR 5/2001, occorre raccogliere le domande per il 2004 per poterle riclassificarle in base all ISEE presentato dai richiedenti. 4. Si conviene inoltre, di svolgere un confronto per concordare, entro marzo 2004, una suddivisione in più fasce dei titolari di reddito ISEE che hanno diritto ai contributi, ciò per consentire di erogare contributi diversi per redditi ISEE diversi, favorendo i redditi più bassi. 5. L Assessore alle Politiche Sociali allega (ALLEGATO N. 1) alla presente Intesa la DGR Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, art. 33. Determinazione dei limiti e delle fasce di reddito dei richiedenti, ai fini dell'accesso alle prestazioni e alle provvidenze economiche rivolte alle persone non autosufficienti. che presenterà in Giunta. 6. Le parti concordano infine di avviare entro marzo 2004 il confronto previsto dalle precedenti intese in materia, volto a realizzare un progetto sperimentale di inserimento delle assistenti

famigliari nelle rete dei servizi territoriali in modo che l erogazione del contributo non sia l unica risposta ai bisogni di assistenza delle famiglie ma uno degli interventi del piano di assistenza individuale deciso nell ambito della presa in carico del cittadino utente (attraverso l utilizzo delle schede Svama), da parte delle strutture pubbliche (Unità Operativa Distrettuale - UOD). 7. In questo modo si potranno mettere le basi per la concreta realizzazione di un Fondo Regionale per la non autosufficienza. 8. Restano confermati gli impegni assunti nella riunione del 2 febbraio relativi alla calendarizzazione della discussione sulla bozza di riordino delle Ipab, sulla programmazione della residenzialità extraospedaliera ( nuova DGR 751), sulla definizione della retta media e sull avvio del confronto per il Fondo per la non autosufficienza. Fatto, letto e sottoscritto (il 5 marzo 2004) L Assessore alle politiche sociali Antonio De Poli Le Organizzazioni Sindacali Cgil Cisl Uil Stefano Cecconi Franco Piacentini Franco Lorenzon, Giuseppe Meridio Enrico Biscaro ALLEGATO N. 1: BOZZA DGR OGGETTO: Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, art. 33. Determinazione dei limiti e delle fasce di reddito dei richiedenti, ai fini dell'accesso alle prestazioni e alle provvidenze economiche rivolte alle persone non autosufficienti.

7^ legislatura Deliberazione della Giunta n. del Presidente V. Presidente Assessori Giancarlo Fabio Renato Giancarlo Marialuisa Antonio Marino Massimo Raffaele Antonio Floriano Ermanno Raffaele Galan Gava Chisso Conta Coppola De Poli Finozzi Giorgetti Grazia Padoin Pra Serrajotto Zanon Segretario Antonio Menetto OGGETTO: Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, art. 33. Determinazione dei limiti e delle fasce di reddito dei richiedenti, ai fini dell'accesso alle prestazioni e alle provvidenze economiche rivolte alle persone non autosufficienti. L'Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Poli, riferisce quanto segue. La Regione del Veneto prevede diverse tipologie di interventi economici a favore delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie, finalizzati a sostenere concretamente la conduzione di una vita dignitosa e a favorire il mantenimento della persona nel proprio contesto di vita. In particolare, la Regione ha attivato i seguenti interventi: 3) provvidenze economiche a favore di persone non autosufficienti assistite a domicilio (LR 28/1991); 4) interventi di assistenza a favore di persone affette da morbo di Alzheimer o da altre demenze, con gravi disturbi comportamentali (LR 5/2001 art. 40 e LR 28/2002 art. 6); 5) interventi a favore delle famiglie che assistono in casa persone non autosufficienti con l'aiuto di assistenti familiari (DGR 2907/2002 e DGR 3782/2002). L'attivazione degli interventi in momenti diversi ha comportato la definizione, di volta in volta, di specifici criteri di valutazione della condizione economica dei richiedenti e di specifici limiti per l'accesso alle provvidenze, creando nel tempo una situazione di disparità a fronte di situazioni

obiettive analoghe. In considerazione di ciò, con l'art. 33, co. 1, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, la Regione ha introdotto il principio dell'omogeneità nella definizione dei criteri di accesso agli interventi sopra richiamati, riconducendo la valutazione economica del nucleo familiare del richiedente ai parametri ISEE stabiliti dal D.Lgs. 109/1998 e successive integrazioni e modificazioni e dal DPCM 221/1999 e successive integrazioni e modificazioni. Il comma 3 dello stesso articolo 33 prevede che la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, ai fini dell'ammissione alle provvidenze economiche suddette, stabilisca i limiti e le fasce di reddito dei richiedenti per l'accesso ai benefici. Il successivo comma 4 richiama esplicitamente criteri di equità e di non discriminazione nell'accesso, nonché di proporzionalità dei benefici rispetto al reddito del nucleo familiare dell'utente. Con il presente provvedimento si definiscono quindi i limiti delle condizioni economiche degli utenti per l'accesso ai benefici, che vengono determinati in maniera uniforme per le prime due le tipologie di contributi in questione (LR 28/1991 e LR 5/2001), tenuto conto che sono analoghe sia le finalità perseguite, consistenti sostanzialmente nel favorire il mantenimento della persona non autosufficiente nel proprio contesto di vita e nel sostenere il carico di cura e i relativi oneri economici che ricadono sulle famiglie, che le condizioni obiettive degli utenti. Per la terza tipologia di contributi (DGR 2907/2002 e DGR 3782/2002), vengono definiti limiti diversi, in considerazione del maggior onere economico che le famiglie sostengono per potersi avvalere dell'aiuto di assistenti familiari. I limiti vengono determinati sulla base dell'analisi relativa ai richiedenti e ai beneficiari delle provvidenze degli ultimi anni, tenendo presente l'opportunità di fissare criteri che non penalizzino le situazioni più bisognose e, al contempo, consentano di sostenere un congruo numero di famiglie attraverso l'erogazione di benefici significativi. Inoltre, va considerato che l'isee, in rapporto ai criteri fin qui usati per l'accesso ai benefici previsti dalla LR 28/1991, consente condizioni di accesso molto più favorevoli, in quanto non considera quali elementi di reddito alcune provvidenze quali ad esempio l'indennità di accompagnamento, l'assegno di invalidità civile e l'assegno sociale, e consente la detrazione del costo del canone di locazione fino ad importo di circa 5.000,00 euro l'anno. Ciò considerato, i limiti delle condizioni economiche degli utenti per l'anno 2004 vengono determinati come segue:

tipologia di contributo limiti ISEE su redditi 2002 limiti ISEE su redditi 2003 (limite 2002+2,3%) LR 28/1991 13.200,00 13.503,60 LR 5/2001 art. 40 e LR 28/2002 art. 6 DGR 2907/2002 e DGR 3782/2002 13.200,00 13.503,60 17.000,00 17.391,00 Nella tabella, i valori ISEE riferiti ai redditi 2003 sono calcolati incrementando i corrispondenti valori riferiti ai redditi 2002 del 2,3%, pari all'indice ISTAT della variazione del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati intervenuta dal dicembre 2002 al dicembre 2003. I limiti per l'accesso ai benefici, di cui alla precedente tabella, vanno applicati con le seguenti modalità: 1) l'isee è riferito all'intero nucleo familiare, così come individuato dalla vigente normativa nazionale sull'isee (D.Lgs. 109/1998 e successive integrazioni e modificazioni, e DPCM 221/1999 e successive integrazioni e modificazioni); 2) l'isee è riferito ai redditi dell'anno solare precedente a quello di riferimento del beneficio (redditi 2003 per i benefici relativi al 2004); 3) per gli anni successivi al 2004, i limiti ISEE sono determinati incrementando i valori della precedente tabella dell'indice ISTAT della variazione del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati intervenuta dal dicembre di due anni precedenti al dicembre dell'anno precedente; 4) la mancata presentazione della DSU come sopra definita comporta la non accoglibilità della richiesta di accesso ai benefici. Con successivo provvedimento verrà determinata la graduazione dell'entità del contributo, di cui alla LR 28/1991, in relazione alla condizione economica e alla gravità della condizione personale. L Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Poli, conclude la propria relazione sottoponendo all approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE UDITO il relatore Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Poli, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2 comma, dello Statuto, il quale dà atto che la

struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; VISTA la legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, art. 33; DELIBERA 1) di approvare i limiti e le fasce di reddito dei richiedenti, ai fini dell'accesso alle prestazioni e alle provvidenze economiche rivolte alle persone non autosufficienti, come illustrati nelle premesse, che si intendono qui integralmente richiamate; 2) di trasmettere il presente provvedimento alla V Commissione Consiliare per il parere, di cui all'art. 24, co. 3, della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1, in merito ai limiti e alle fasce di reddito, di cui al punto 1. Sottoposto a votazione, il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi. Il Segretario Il Presidente Dr. Antonio Menetto On. Dr. Giancarlo Galan l adozione, atte- atti, la rego- compatibilità con la e regionale. VISTO: se ne propone standone la conformità agli lare istruttoria e la vigente legislazione statale IL DIRIGENTE REGIONALE