PROCEDURA AZIENDALE Rev. 0 Pag. 1 di 6. Procedura di segnalazione del fatto illecito

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PROCEDURA AZIENDALE Rev. 0 Pag. 1 di 6 1. SCOPO Scopo della procedura è quello di definire le modalità di gestione delle segnalazioni di illeciti ed irregolarità e di fornire al whistleblower indicazioni operative circa oggetto, contenuti, modalità di trasmissione delle segnalazioni e destinatari nonché relativamente alle forme di tutela che gli sono riconosciute dall ordinamento giuridico, anche al fine di dare piena attuazione al Codice aziendale di comportamento (art. 8 e art. 13 comma 8). 2. CAMPO DI APPLICAZIONE La procedura si applica al trattamento delle segnalazioni di illeciti e irregolarità attraverso le quali il whistleblower contribuisce all emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l interesse pubblico collettivo. 3. RIFERIMENTI NORMATIVI Codice Penale, Libro II, Titolo II (Delitti contro la Pubblica Amministrazione); Codice Civile, art. 2043; Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti amministrativi); Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella Pubblica Amministrazione); Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); Codice aziendale di comportamento. L art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 ha novellato il Decreto Legislativo 165/2001 inserendo l articolo, il 54 bis, rubricato Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, il c.d whistleblowing. Nuovo art. 54 bis Decreto Legislativo n. 165/2001 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell art. 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta od indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell ambito del procedimento disciplinare, l identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell incolpato. 3. L adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia è sottratta all accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Data Descrizione Redatto Verificato Approvato Dr. Paternoster Modifica del precedente codice ICP- Avv. E. Quadri (R ALEG) Dott.ssa Braga (DAA) 12/10/2016 AGL/ Rev. 0 per Dr. Capizzi (ALEG) (RQA) Dr. Candela riassetto aziendale ex LR 23/2015. (DSA RDQ) Il presente documento in formato cartaceo è da considerarsi fuori controllo, salvo la presenza di firma di approvazione.

PROCEDURA AZIENDALE Rev. 0 Pag. 2 di 6 4. TERMINOLOGIA E ABBREVIAZIONI Il whistleblower è chi testimonia un illecito o un irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Il whistleblowing consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni. RPC: Responsabile per la prevenzione della corruzione UPD: Ufficio per i Procedimenti Disciplinari CUG: Comitato Unico di Garanzia 5. RESPONSABILITA Nell ambito della presente procedura si identificano le seguenti responsabilità: - Direzione Aziendale: adozione, a seguito dell istruttoria svolta dal RPC e dall UPD di tutti provvedimenti ritenuti necessari per la tutela dell Azienda; - RPC: ricezione delle segnalazioni e relative indagini e istruttoria, comunicazione agli organi competenti delle risultanze dell attività istruttoria, costituzione e mantenimento del registro delle segnalazioni, archiviazioni delle pratiche; - CUG: inoltro al RPC delle segnalazioni di cui alla presente procedura; - UPD: ricezione delle segnalazioni, dell esito dell istruttoria svolta dal RPC ed adozione dei provvedimenti conseguenti; - Responsabili di Struttura: collaborazione ed ausilio all attività del RPC, ricezione dell esito dell istruttoria svolta dal RPC ed adozione dei provvedimenti conseguenti. 6. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE Non esistendo una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l oggetto del whistleblowing, si considerano rilevanti oltre alle fattispecie delittuose di cui al Libro II, Titolo II del Codice Penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione) anche le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell interesse pubblico. In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - commesse o tentate: penalmente rilevanti; poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare; suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; suscettibili di arrecare un pregiudizio all immagine dell Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano; suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all ambiente; con pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l azienda. Il whistleblowing non riguarda segnalazioni di carattere personale o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre fare riferimento alle norme ed alle procedure specifiche vigenti.

PROCEDURA AZIENDALE Rev. 0 Pag. 3 di 6 7. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. In ragione di ciò, la segnalazione dovrebbe contenere i seguenti elementi: 1. generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell ambito dell azienda; 2. completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; 3. circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi; 4. generalità o altri elementi che consentano di identificare colui il quale ha posto in essere i fatti segnalati; 5. indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; 6. indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; 7. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell ambito della presente procedura, ma potranno essere oggetto di ulteriori verifiche se relative a fatti gravi e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato. 8. MODALITA E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE L Azienda mette a disposizione dei propri dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell Amministrazione, un apposito modulo ALEG-MA-001 Segnalazione del fatto illecito e irregolarità il cui utilizzo rende più agevole effettuare le segnalazioni in conformità alla presente procedura. Il modulo ALEG-MA-001 è reperibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web aziendale, nella sottosezione denominata Procedura segnalazione illeciti ove è altresì pubblicata la presente procedura. La segnalazione deve essere indirizzata al RPC e all UPD dell Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano. Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l invio della segnalazione al RPC non lo esonera dall obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità: a) mediante invio, agli indirizzi di posta elettronica a tal fine appositamente attivati, anticorruzionetrasp@asst-nordmilano.it; b) a mezzo del servizio postale o tramite posta interna; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all esterno la dicitura riservata/personale ; c) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale.

PROCEDURA AZIENDALE Rev. 0 Pag. 4 di 6 Le segnalazioni sono considerate riservate. Al RPC è affidata la protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro. L identità del segnalante sarà conosciuta solo dal RPC che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge, come precisato al successivo punto 9). 9. VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE La verifica circa la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPC e all UPD che, ricevuta la stessa, assumeranno adeguate iniziative nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza anche mediante l audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati. Il RPC può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all occorrenza, di organi di controllo esterni all azienda. Qualora, all esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, compete al RPC, in relazione alla natura della violazione: a) presentare denuncia all Autorità giudiziaria competente; b) comunicare l esito dell accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell autore della violazione accertata affinché provveda all adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l esercizio dell azione disciplinare; c) comunicare l esito dell accertamento alla Direzione Aziendale ed alle strutture competenti ad adottare eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell Azienda. 10. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER (art. 54 bis D.Lgs. 165/2001) A) Obblighi di riservatezza sull identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione L identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, ad eccezione: dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o per lo stesso titolo ai sensi dell art. 2043 del codice civile; delle ipotesi in cui l anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo). Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall ordinamento. Per quanto concerne, in particolare, l ambito del procedimento disciplinare, l identità del segnalante può essere rivelata all autorità disciplinare e all incolpato solo nei casi in cui: vi sia il consenso espresso del segnalante;

PROCEDURA AZIENDALE Rev. 0 Pag. 5 di 6 la contestazione dell addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive. La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell ambito delle ipotesi di esclusione di cui all art. 24, comma 1, lett. a), della Legge n. 241/90 ss.mm.ii. B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito: deve dare notizia circostanziata dell avvenuta discriminazione al RPC che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l ipotesi di discriminazione: a) al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente l opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione; b) all UPD, che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione; c) alle strutture aziendali competenti a valutare gli estremi per esercitare in giudizio l azione di risarcimento per lesione dell immagine dell Azienda. Resta ferma la facoltà del dipendente di rivolgersi direttamente al CUG che provvederà a darne tempestiva comunicazione al RPC. 11. RESPONSABILITA DEL WHISTLEBLOWER La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell art. 2043 del codice civile. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di

PROCEDURA AZIENDALE Rev. 0 Pag. 6 di 6 utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell istituto oggetto della presente procedura. 12. TEMPI DI ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE Tutta la documentazione relativa alla presente procedura (segnalazioni, atti e documenti relativi alle istruttorie) è archiviata presso la e rimane conservata per dieci anni.