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SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 756 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori COSTA, NOCCO, GENTILE, MORRA, MELELEO, DANZI, COMINCIOLI, GRECO, SPECCHIA, BONATESTA, LONGHI e PALOMBO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2001 Delega al Governo per il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Atti parlamentari ± 2 ± Senato della Repubblica ± N. 756 XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. ± Da tempo, ormai, il Parlamento ha riconosciuto piuá che legittima l'aspirazione dei titolari di trattamento pensionistico di guerra ad ottenere finalmente l'organico riordino normativo ed economico della legislazione pensionistica che li riguarda, nel rispetto del principio dell'equo risarcimento del danno subito, solennemente sancito dalla legislazione stessa. Purtroppo, il mancato reperimento di congrui mezzi finanziari ed il cedimento a spinte corporative e settoriali hanno portato in questi ultimi anni all'approvazione di alcuni provvedimenti parziali che, pur attestando la solidarietaá delle forze politiche verso la categoria, non hanno raggiunto l'obiettivo ed anzi, in qualche caso, hanno introdotto nuove ingiustificate sperequazioni. Occorre, quindi, procedere ad un accurato approfondimento dell'intera materia alla luce, in particolare, di quelle precise indicazioni che sono emerse nei numerosi proficui contatti tra il Parlamento e i legittimi rappresentanti delle categorie interessate. Riteniamo che allo stato attuale delle cose lo strumento piuá idoneo per pervenire alla definitiva soluzione dell'annoso problema sia quello del conferimento della delega al Governo, giaá sperimentata in modo abbastanza positivo con l'articolo 13 della legge 29 novembre 1977, n. 875, e con la legge 23 settembre 1981, n. 533. Con il provvedimento che sottoponiamo alla vostra approvazione il Governo viene, infatti, delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentito il parere delle associazioni nazionali di categoria espressamente indicate dal secondo comma dell'articolo 105 e dal secondo comma dell'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, uno o piuá decreti legislativi che affrontino e risolvano in modo particolare le questioni qualificanti individuate con estrema precisione e che ci accingiamo qui di seguito ad illustrare. Per giustificare l'esigenza di un adeguamento economico dei trattamenti pensionistici base eá sufficiente tener presente che la pensione base di un invalido di prima categoria (tabella C) che ha perduto il cento per cento della propria integritaá fisica eá attualmente fissata in lire 845.946 mensili, che rappresentano poco piuá del 40 per cento della retribuzione media degli operai dell'industria, percentuale che eá fin troppo facile definire inadeguata. Per i trattamenti base della tabella N (vedove di invalidi ascritti a categorie dalla 2ã alla 8ã) emerge inoltre chiara la necessitaá di rideterminarli con un preciso riferimento percentuale alle pensioni percepite dal dante causa in analogia alla pensione ordinaria. A dare fondamento e credibilitaá alla richiesta di modifiche ed integrazioni dei criteri di classificazione delle mutilazioni ed infermitaá concorrono in modo determinante le piuá recenti acquisizioni scientifiche che dimostrano ampiamente come molte delle mutilazioni ed infermitaá attualmente ascritte alle tabelle A ed E siano state sino ad oggi sottovalutate e meritino quindi una piuá equa classificazione. La richiesta di una integrale e corretta applicazione del disposto di cui alla lettera m) dei «Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E» riportati alla fine della tabella B allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, eá dettata dall'esigenza di restituire

Atti parlamentari ± 3 ± Senato della Repubblica ± N. 756 XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI alla disposizione la sua originaria efficacia, vanificata dalla interpretazione di presunzione relativa e non assoluta fornita dalla Corte dei conti e recepita dal Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in seguito soppresso, e di superare il criterio, ormai obsoleto, del rigido nesso eziologico tra infermitaá pensionata e quella sopravvenuta. Per i coniugi superstiti che hanno vissuto per tanti anni accanto a persone gravemente invalidate, prestando loro assistenza e condividendone le sofferenze e le limitazioni, e che dopo la loro morte sono rimaste con la pensione di riversibilitaá come unico reddito, si chiede di ampliare e rivalutare l'assegno supplementare loro spettante, attualmente limitato ad una percentuale troppo modesta dell'assegno di superinvaliditaá fruito dal dante causa. Inoltre, particolamente qualificante appare il previsto ripristino, in favore degli invalidi affetti da infermitaá tubercolari, dell'assegno di cura, la cui soppressione disposta con il citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, ha sempre suscitato fondati dubbi di legittimitaá, trattandosi di un assegno concesso a vita e non subordinato a requisiti che non fossero quelli strettamente medico-legali della specificitaá delle malattie pensionate. Criteri di moderna valutazione medico-legale devono essere, poi, adottati nella rideterminazione della tabella F1 dei cumuli, al fine di evitare il perpetuarsi delle attuali ingiustizie ed assurditaá. Non eá, infatti, possibile trovare alcuna giustificazione logica per un meccanismo che attribuisce, per esempio, ad un invalido affetto da minorazione ascrivibile alla 3ã categoria, una pensione complessiva di 2ã categoria allorquando sopravvenga una nuova infermitaá ascrivibile alla 8ã o alla 7ã o alla 6ã categoria, senza tenere cioeá in minimo conto la diversa incidenza su uno stesso soggetto di minorazioni di maggiore o minore gravitaá. Occorre, inoltre, meglio valutare le maggiori esigenze di assistenza di cui necessitano i soggetti colpiti da alcune invaliditaá particolarmente gravi, esigenze dipendenti dalla perdita dell'autonomia personale e dalla grave compromissione della capacitaá relazionale e della vita psico-emotiva. Infine si chiede di riconoscere un trattamento risarcitorio per le vittime di violenza carnale in tempo di guerra, dando attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 561 del 18 dicembre 1987, e di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle relative domande. Fermamente convinti dell'esigenza di tener fede agli impegni solennemente e spesso all'unanimitaá assunti dal Parlamento nei confronti del titolari di pensione di guerra e con l'auspicio che, a oltre cinquanta anni dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale, venga risolto in maniera equa e definitiva l'assillante problema della pensionistica di guerra, vi sottoponiamo il presente disegno di legge confidando che vorrete approvarlo con la dovuta sollecitudine.

Atti parlamentari ± 4 ± Senato della Repubblica ± N. 756 XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Il Governo eá delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle associazioni nazionali di categoria indicate all'articolo 105, secondo comma, e all'articolo 106, secondo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, uno o piuá decreti legislativi intesi in particolare: a) ad adeguare i trattamenti pensionistici di base di cui alle tabelle C), G) ed N), allegate al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni; b) ad introdurre alle tabelle A) ed E), allegate al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come rispettivamente sostituite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, noncheá all'allegato I alla legge 29 dicembre 1990, n. 422, le integrazioni e le modifiche che si rendano necessarie ai fini di una migliore e piuá equa classificazione di mutilazioni ed infermitaá sinora ingiustamente sottovalutate; c) a dare integrale e corretta applicazione al disposto di cui alla lettera m) dei «Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E» riportati alla fine della tabella B allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, nel senso di valutare, nella classificazione complessiva del danno anatomo-funzionale, le infermitaá anche se di eziologia diversa, che si sono in-

Atti parlamentari ± 5 ± Senato della Repubblica ± N. 756 XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI staurate successivamente sullo stesso organo o apparato giaá colpito da invaliditaá, le quali abbiano dato diritto a trattamento pensionistico di guerra; d) a rideterminare ed estendere l'assegno supplementare riconosciuto al coniuge superstite del grande invalido di guerra, ivi comprendendo il trattamento pensionistico di base e gli assegni per cumulo di invaliditaá, fruiti dal dante causa; e) a ripristinare, con congrua rivalutazione, l'assegno di cura; f) a rideterminare la tabella F-1), allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, relativa ai cumuli di piuá infermitaá, tenendo presente la reale incidenza della presenza di piuá minorazioni a carico di uno stesso soggetto; g) a valutare le esigenze di assistenza dovuta ai grandi invalidi piuá gravemente colpiti; h) a riconoscere, in sintonia con la sentenza della Corte costituzionale, n. 561 del 18 dicembre 1987, un trattamento risarcitorio per le vittime di violenza carnale in tempo di guerra, previa riapertura dei termini di presentazione delle relative domande.