IL CONSIGLIO COMUNALE

Похожие документы
INDICE DEGLI ARTICOLI

Città di Tirano Regolamento PER IL SERVIZIO DA PIAZZA CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO

Fondo. Comune di Fondo Provincia di Trento. Approvato in prima stesura dal Consiglio comunale in seduta del 27/12/2012 con deliberazione n.

COMUNE DI ALLISTE Provincia di Lecce

EMENDAMENTO ALL ART. 29, COMMA 1 QUATER DEL D.L. 207/2008

CONCORSO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

COMUNE DI MALÉ Provincia di Trento

COMUNE DI MATERA. Ufficio Trasporti. Settore Attività Economiche e Trasporti APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE TAXI E NCC

DOMANDA PER IL RILASCIO DI UN AUTORIZZAZIONE PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE ( L.21 del 15/01/1992 ) Data di nascita Cittadinanza Sesso M F

L ASSEGNAZIONE DI N. 01 AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA. ********

nato il a Prov. ( ) dell impresa Emilia in data per l esercizio dell attività di trasporto passeggeri, non di linea,

Al Comune di CENTO Polizia Municipale

Via PEC a: e Via a: e

CITTA DI COSSATO Provincia di Biella Settore AREA TECNICA. Urbanistica Commerciale, Attività Economiche, Polizia Amministrativa e SUAP

Sportello Unico Attività Produttive. corso Cavour n BARLETTA

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 LICENZE TAXI CON AUTOVETTURA

Comune di Montefiascone Provincia di Viterbo

Dal 23 aprile 2012 è in vigore la disciplina sulla guida accompagnata per chi ha almeno 17 anni e la patente A1.

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 -

PUBBLICO CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 4 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI TAXI CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOVETTURA

Documentazione richiesta per rilascio Pass ZTL Centrale

S.C.I.A. per l esercizio di Noleggio di Autobus Con Conducente.

TRASPORTO MERCI L AGGANCIO MISTO DI VEICOLI RIMORCHIATI - TRAZIONISMO E TIPOLOGIE DI TRAINO - di Franco MEDRI* e Maurizio PIRAINO**

Queste le novità introdotte nell articolo 115 del codice della strada, nella versione attuale rispetto a quella modificata.

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA /RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L APERTURA/TRASFERIMENTO/SUBINGRESSO DI CIRCOLO PRIVATO AI SENSI DEL DPR 235/2001

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Città di Nichelino Provincia di Torino AREA TUTELA DEL CITTADINO, PROGR. FINANZ. E CONTROLLO DELLE ENTRATE. Polizia Locale.

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Il/La sottoscritto/a Cognome Nome.. Nato/a a (prov...) il residente in.. (prov...) C.A.P Via.. n. telefono.. . Codice Fiscale CHIEDE

UFFICIO COMMERCIO. Determinazione n. 01 del

Delibera del Consiglio Comunale n. 102 del 27/09/02

COMUNE DI OSTIANO PROVINCIA DI CREMONA OGGETTO

Cognome Nome. C.F. Luogo di nascita: Stato Prov. Comune data di nascita residenza: Stato... Prov. Comune via/piazza.. n.

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione redatto dagli agenti di polizia stradale.

IL SOTTOSCRITTO NATO A PROV. IL CODICE FISCALE RESIDENTE IN PROV. CAP. VIA/C.SO/P.ZZA TEL. / CELL.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI 2 AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE C H I E D E

CITTA DI ERCOLANO Provincia di Napoli SETTORE DI POLIZIA MUNICIPALE

Allegato B domanda di partecipazione concorso ncc. MARCA DA BOLLO euro

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

SCIA Segnalazione Certificata di Inizio Attività Motorio-Ricreativa e Sportiva (Palestra)

il CONTRASSEGNO SPECIALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE CON RIDOTTA CAPACITA DI DEAMBULAZIONE N.

PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI *

Città di Castiglione Olona Provincia di Varese Ufficio Polizia Locale

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 06 AUTORIZZAZIONIPER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO (Provincia di Savona)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL ELENCO DEI MEDIATORI. Spett.le Organismo Veronese di Mediazione Forense O.V.M.F. Il/la sottoscritto/a Avv.

Punti patente e comunicazione trasgressore

Транскрипт:

IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO l art. 70 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) dal quale si evince che i Comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale; CONSIDERATO che agli atti sono depositate richieste di cittadini che intendono usufruire di quanto disposto dal citato articolo 70 del C.d.S.; RITENUTO disciplinare la materia con apposito regolamento comunale per i veicoli a trazione animale di genere equino; VISTO lo schema di Regolamento predisposto dal competente Ufficio autonomo di vigilanza ; VISTA la Legge n. 21 del 15.01.1992; VISTO il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998; VISTI gli artt. 67, 70 e 183 del Codice della Strada nonché gli artt. 220, 221, 222 e 226 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso, Sentita la discussione in aula ed in particolare l intervento del consigliere Marinelli che ha presentato emendamenti sottoscritti dallo stesso e dai consiglieri Berardinucci ed Aramini, depositati in atti ed allegati alla presente delibera alleg. A Posti a votazione i suddetti emendamenti vengono accolti ad unanimità di voti favorevoli. Il consiglio Comunale passa poi a votare il regolamento così come emendato e con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano DELIBERA 1. Approvare il Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino, così come emendato, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI PIANELLA REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO

INDICE DEGLI ARTICOLI Art. 1 - Ambito di applicazione pag. 3 Art. 2 - Numero dei veicoli a trazione animale da adibire al servizio di noleggio con conducente pag. 3 Art. 3 - Principi distintivi per la trazione animale pag. 3 Art. 4 - Razze di cavalli idonee per il trasporto di vetture pag. 3 Art. 5 - Abilitazione del cavallo pag. 4 Art. 6 - Caratteristiche della vettura pag. 4 Art. 7 - Rilascio e rinnovo dell'autorizzazione pag. 4 Art. 8 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione pag. 5 Art. 9 - Disposizioni finali pag. 5 Art.10- Sanzioni pag. 5

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. In attuazione della legge n. 21 del 15.01.1992 recante Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, il presente regolamento si applica all'esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale di genere equino. 2. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 21 del 15.01.1992 il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio ed è svolto con l'impiego di veicoli muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo quanto stabilito dal Codice della strada, dal Regolamento di esecuzione del codice della strada e dal presente regolamento. Art. 2 NUMERO DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 1. L'esercizio del noleggio con conducente effettuato con veicoli a trazione animale di genere equino non è assoggettato a limitazione numerica in quanto si caratterizza come servizio di tipo turistico ricreativo e non già come servizio sostitutivo e/o integrativo di quello pubblico per il trasporto di persone, differenziandosi dal servizio taxi e di noleggio di autovettura con conducente,per i quali si applica lo specifico Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 8 del 01.02.2006. Art. 3 PRINCIPI DISTINTIVI PER LA TRAZIONE ANIMALE 1. Il cavallo destinato alla trazione delle vetture non può essere ritenuto un mero strumento di trazione ma, in quanto essere vivente, va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo. 2. Possono essere ammessi al servizio solo i cavalli preventivamente esclusi dalla macellazione ai sensi di quanto previsto dal Decreto 5 maggio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Art. 4 RAZZE DI CAVALLI IDONEE PER IL TRASPORTO DI VETTURE 1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto di persone le seguenti razze di cavalli: - T.P.R. (tiro pesante rapido) od altre razze da tiro; - Lipizzani; - Maremmani; -Trottatori soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso comprovata da certificazione veterinaria. 2. Il rilascio di nuove autorizzazioni è quindi subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma che precede.

3. Può essere autorizzato l'utilizzo di cavalli di razze diverse da quelle indicate al capo n. 1, purchè ritenute idonee da specifica certificazione del Servizio Veterinario ASL. Art. 5 ABILITAZIONE DEL CAVALLO 1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio dell'autorizzazione. 2. Tale abilitazione, di durata annuale, sarà rilasciata dalla ASL Servizio Veterinario. 3. Alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le autorizzazioni di vetture a trazione animale di genere equino provvederà l'ufficio di Polizia Municipale. 4. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati è attestata da microchip il cui numero dovra' risultare sul passaporto dell'animale rilasciato ai sensi del Decreto 5 maggio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 5. Il titolare di autorizzazione per vettura a trazione animale dovrà provvedere, prima della scadenza del termine annuale, al rinnovo presso la A.S.L. Servizio Veterinario del certificato di idoneità al traino del cavallo. Art. 6 CARATTERISTICHE DELLA VETTURA 1. I veicoli di noleggio a trazione animale devono essere muniti di targa secondo quanto previsto dagli artt. 67 e 70 del Codice della Strada e dagli artt. 222 e 226 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso. 2. Le 2 targhe necessarie saranno fornite dalla Polizia Municipale previa corresponsione della relativa spesa da parte dell'interessato. 3. I veicoli destinati a trazione animale dovranno comunque rispettare le caratteristiche stabilite dagli articoli da 64 a 70 del Codice della strada e dagli artt. 220, 221, 222 e 226 del Regolamento di esecuzione del codice della strada; la sussistenza di tali caratteristiche nel veicolo a trazione animale sarà verificata dalla Polizia Municipale. 4. Il conducente dovrà rispettare l'art. 183 del precitato Codice della Strada. 5. Il conducente e' obbligato a dotare il veicolo di contenitore, sollevato da terra, di dimensioni e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni del cavallo evitandone la dispersione sul suolo pubblico. Art. 7 RILASCIO E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE 1. Per il rilascio dell'autorizzazione a persone o società occorrerà presentare apposita domanda al Sindaco del Comune e provare il possesso dei seguenti requisiti di idoneità: - certificazioni previste dall'art. 226 comma 4 lett. a) b) c) d) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. 16.12.2008, n. 495); - proprietà o disponibilità del veicolo; - autocertificazione indicante il possesso della sede o la disponibilita' di rimessa o spazio adeguato a consentire il ricovero del mezzo e del cavallo nel Comune di Pianella; - copia polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi del titolare del permesso, espressamente comprensiva della copertura per la guida dei veicoli a trazione animale con massimale minimo di 500.000,00 (cinquecentomila/00); 2. Non può essere rilasciata l'autorizzazione a coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 - commi 2, 3 e 4 - del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al commercio). In caso di società tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante od altra persona delegata all'attività.

3. Ogni anno, entro 15 giorni dalla scadenza dell autorizzazione, il titolare deve esibire ai competenti uffici di P.M., copia della documentazione di cui sopra, al fine di verificarne aggiornamento e validità. L Ufficio provvederà ad apporre sul permesso un timbro di validazione e rinnovo per uguale periodo. Art. 8 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE 1. L'Amministrazione Comunale può procedere alla sospensione delle autorizzazioni rilasciate, per un periodo non superiore a 6 mesi, qualora il titolare contravvenga agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dal provvedimento di autorizzazione; 2. L'Amministrazione Comunale può procedere alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nei seguenti casi: - quando in capo al titolare vengano a mancare i requisiti di idoneità previsti dal presente regolamento; - quando il titolare perda i requisiti morali di cui all'art. 5 commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al commercio); - quando il titolare interrompa il servizio per un periodo superiore a 12 mesi continuativi senza giustificato motivo; - nel caso di inottemperanza del titolare al provvedimento di sospensione del servizio. 3. Per il procedimento di revoca e/o sospensione dell autorizzazione previsto dal presente articolo, si applicano le norme in tema di procedimento sanzionatorio amministrativo, previsto e disciplinato dalla L.689/81 e succ. mod.. Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI 1. Tutte le materie non oggetto di esplicita normazione inserite nel presente regolamento postulano un richiamo alle disposizioni contenute nel Codice della strada, nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, nel Decreto 5 maggio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Art. 10 SANZIONI Le violazioni di cui al presente Regolamento sono soggette alle sanzioni amministrative previste dal D.L.vo 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada), D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione Codice della Strada ), Decreto 05.05.06 (Ministero Politiche Agricole e Forestali) e D. Lgs. 31.03.1998 n. 114 (Riforma disciplina Commercio).