REGOLAMENTO (CEE) N. 802/85 DEL CONSIGLIO. del 26 marzo 1985

Documenti analoghi
(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

L 198/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

REGOLAMENTO (CE) N. 867/2004 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004

11692/14 KPE/lmm DGB 3

REGOLAMENTO (CE) N. 1533/2007 DEL CONSIGLIO

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

2) nell articolo 7 è aggiunto il paragrafo seguente: 3) l articolo 12 è sostituito dal seguente:

L 16/184 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D035899/03.

PARLAMENTO EUROPEO ***I POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. Documento legislativo consolidato EP-PE_TC1-COD(2006)0287

Regolamento (CE) N. 3259/94

Aringa Cattura: Atlantico nordorientale. Aringa Cattura: Atlantico nordorientale. Coregone Cattura: Svizzera. Carpa Allevamento: Europa

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 290/29

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 7 aprile 2011 (OR. en) 8202/11 Fascicolo interistituzionale: 2010/0392 (NLE) PECHE 84

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 aprile 2017 (OR. en)

IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 16/1. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti legislativi) REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 185/2011 DELLA COMMISSIONE

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2378 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (UE) N. 955/2010 DELLA COMMISSIONE

L 289/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1250/2008 DELLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 1928/2004 DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 248/1. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2014 (OR. en)

IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 12/1. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

(4) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96 per dare attuazione ai contingenti tariffari stabiliti dal protocollo aggiuntivo.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 698 final - Annexes 2 to 8.

6719/2/12 REV 2 sp 1 DG B III

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 698 final - Annex 1.

REGOLAMENTO (CE) 22 OTTOBRE 2001, N (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. n. 278 del 23 ottobre 2001)

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 5 novembre 2014 (OR. en)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO. che modifica il regolamento (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n.963 e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1962 DELLA COMMISSIONE

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en)

La nuova disciplina dell obbligo di sbarco

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 20 novembre 2012 (21.11) (OR. en) 16291/12 Fascicolo interistituzionale: 2012/0319 (NLE) PECHE 474 PROPOSTA

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

REGOLAMENTO (CE) N. 41/2007 DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 218, paragrafo 9,

REGOLAMENTO (CE) N. 2406/96 DEL CONSIGLIO del 26 novembre 1996 che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 166/2014 DELLA COMMISSIONE

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIRETTIVA 2004/41/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 aprile 2004

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

ALLEGATI. della. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

Progetto. REGOLAMENTO (UE) n.../... DELLA COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea. (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE

Articolo 1. Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

L 104/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea COMMISSIONE

Parlamento europeo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 233. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 9 settembre 2017.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 12 dicembre 2008 (OR. fr) 16361/08 Fascicolo interistituzionale: 2007/0192 (CNS)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione D008677/02.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 24. Legislazione. Atti non legislativi. 60 o anno. Edizione in lingua italiana. 28 gennaio 2017.

COMU ICATO STAMPA. 3212ª sessione del Consiglio. Agricoltura e pesca. Bruxelles, 18 e 19 dicembre 2012 S T A M P A

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 277/23

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 21 maggio 2013 (22.05) (OR. en) 9600/13 DENLEG 42 AGRI 312

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria) DECISIONI COMMISSIONE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 664/2014 DELLA COMMISSIONE

PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori PROGETTO DI PARERE

Transcript:

N. L 89/ 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29. 3. 85 REGOLAMENTO (CEE) N. 802/85 DEL CONSIGLIO del 26 marzo 1985 recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 4/85, che stabilisce per il 1985 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca ('), in particolare l'articolo 11, vista la proposta della Commissione, considerando che, con regolamento (CEE) n. 4/85 (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 97/85 (3), il Consiglio ha stabilito per il 1985 talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese ; considerando che, in data 1 febbraio 1985, la Groenlandia ha ufficialmente cessato di far parte delle Comunità europee ; considerando che il suddetto regolamento contiene disposizioni in merito alle acque groenlandesi, che formano ora oggetto di un regolamento separato ; considerando che, conformemente alle procedure stabilite nell'accordo di pesca concluso tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (4), le parti hanno proceduto a consultazioni sul regime di licenze di pesca per il 1985 ; considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, il Consiglio deve stabilire ogni anno il totale delle catture assegnate ai paesi terzi, nonché le condizioni specifiche alle quali devono essere effettuate tali catture ; considerando che occorre modificare il regolamento (CEE) n. 4/85, sia per tener conto del ritiro della Groenlandia dalle Comunità europee, sia per tradurre sul piano pratico i risultati delle consultazioni tenutesi fra le delegazioni della Comunità e della Norvegia in merito al regime di licenze per il 1985, (>) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 1 dell' I. 1. 1985, pag. 42. O GU n. L 13 del 16. 1. 1985, pag. 5. (4) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48, Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 4/85 è modificato come segue : 1 ) il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente : «1. Le attività di pesca della navi battenti bandiera norvegese nella zona di pesca degli Stati membri di 200 miglia, al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico e dell'oceano Atlantico a nord del 43 00' Nord sono autorizzate fino al 31 dicembre 1985 per le specie di cui all'allegato I, entro i limiti geografici ed i quantitativi fissati in detto allegato ed in conformità delle disposizioni del presente regolamento.» ; 2) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente : «Articolo 3 1. L'esercizio della pesca in tutte le divisioni CIEM con navi di più di 200 tonnellate di stazza lorda nel quadro dei contingenti fissati all'articolo 1 è subordinato alla detenzione a bordo di una licenza rilasciata dalla Commissione per conto della Comunità e all'osservanza della condizioni precisate nella licenza stessa. 2. La Commissione rilascia le licenze di pesca di cui al paragrafo 1 a tutte le navi per le quali è chiesta una licènza dalle autorità norvegesi. 3. Ogni licenza è valida per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza. 4. La licenza è ritirata in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento. 5. Per un periodo massimo di 12 mesi non è rilasciata alcuna licenza alle navi per le quali non siano stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento. 6. Le licenze rilasciate a norma del regolamento (CEE) n. 3746/83 (') e valide fino al 31 dicembre 1984 restano valide fino al 31 marzo 1985 al più tardi, su richiesta delle autorità norvegesi.» ;

29. 3. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 89/ 11 3) il testo dell articolo 5 è sostituito dal seguente : «La pesca alla molva, alla molva blu e al brosmio, nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 1, è consentita unicamente con il metodo comunemente detto della "lenza lunga" (palangresi).» ; 4) gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1 febbraio al 31 dicembre 1985. Il presente regolamento e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 marzo 1985. Per il Consiglio Il Presidente F. M. PANDOLFI

N. L 89/ 12 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29. 3. 85 ALLEGATO I Specie Contingenti di pesca per il 1985 Zona in cui è autorizzata la pesca (in tonnellate) Quantitativi Sgombro CIEM VI a (') + VII d, e, f, h + II a 27 000 Aringa CIEM VI a (') 5 400 Spratto CIEM IV 20 000 Merluzzo CIEM IV 12 000 Eglefino CIEM IV 20 000 Merluzzo carbonaro CIEM IV e Skagerrak (2) 65 000 Merlano CIEM IV 8 000 Passera CIEM IV 8 000 Sgombro CIEM IV, III a 26 200 Cicerello, e melù Melù merluzzo norvegese CIEM IV CIEM II, IV a, VI a ('), VI b, VII (4), 50 000 (3) 200 000 o Molva blu CIEM IV, V b, VI, VII, II a 1 000 (6) Molva e brosmio CIEM IV, V b, VI, VII, II a 26 000 (*) 0 Palombo CIEM IV, VI, VII 1 000 Squalo elefante (8) CIEM IV, VI, VII 400 Smeriglio CIEM IV, VI, VII 200 Gamberi CIEM IV 400 Altre specie CIEM IV 5 000 (') A nord del 56 30' N. (2) Limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes ed a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese. (3) Di cui il solo cicerello per non più di 50 000 tonnellate, o il merluzzo norvegese e il merlano blu insieme per non più di 40 000 tonnellate. Al massimo 1 0 000 tonnellate di tale contingente di merluzzo norvegese potranno essere pescate nella sottodivisione CIEM VI a, a nord del 56 30' N. Tuttavia, questa quantità viene in deduzione del contingente di cicerello, merluzzo norvegese e merlano blu nella divisione CIEM IV. (4) Ad ovest del 12 O. (*) Del quale, non più di 40 000 tonnellate possono essere pescate nella divisione CIEM IV a. (6) Di cui delle catture accessorie di 20 % di merluzzo per nave, ad ogni momento, sono autorizzate nelle divisioni CIEM VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accessorie non può superare 1 000 tonnellate. 0 Di cui 20 000 tonnellate al massimo di molva o 10 000 tonnellate al massimo di brosmio. (8) Fegato di squalo elefante. ALLEGATO II I seguenti dati debbono essere registrati nel giornale di bordo dopo ogni operazione di pesca effettuata entro la zona di 200 miglia marine dalle coste degli Stati membri della Comunità coperta dalla normativa comunitaria in materia di pesca : 1. i quantitativi catturati, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, 2. il giorno e l'ora dell'operazione di pesca, 3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture, 4. il sistema di pesca utilizzato, 5. ogni radiomessaggio emesso conformemente all'allegato III.

29. 3. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 89/ 13 ALLEGATO III 1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti : 1.1. Ad ogni entrata della nave nelle zone di pesca di 200 miglia nautiche al largo delle coste degli Stati membri della Comunità : a) gli elementi indicati al punto 1.4, b) i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca. Quando le operazioni di pesca rendono necessario che la nave entri più di una volta nelle zone di cui al punto 1.1 in un dato giorno, basta la sola comunicazione della prima entrata. 1.2. Ad ogni uscita della nave dalla zona di cui al punto 1.1 : a) gli elementi indicati al punto 1.4, b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, c) i quantitativi catturati a decorrere dalla comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate la catture, e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi, trasbordati su altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale il trasbordo ha avuto luogo, f) i quantitativi, espressi in chilogrammi di ogni specie sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona. 1.3. Ogni tre giorni con inizio il terzo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui al punto 1.1 per la pesca dell'aringa e dello sgombro ed ogni settimana a decorrere dal settimo giorno successivo al primo ingresso della nave nelle zone di cui al punto 1.1 per la pesca di tutte le specie diverse dall'aringa e dallo sgombro : a) gli elementi indicati al punto 1.4, b) i quantitativi catturati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi, successivamente alla comunicazione precedente, c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture. 1.4. a) Il nome, il segnale di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione della nave ed il nome del comandante, b) il numero della licenza, se la nave pesca sotto licenza, c) il numero di serie della trasmissione, d) gli estremi per l'identificazione del tipo di messaggio, e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave. 2.1. Le informazioni indicate al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex : 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4. 2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

N. L 89/ 14 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 29. 3. 85 3. Nome della stazione radio Segnale di chiamata Skagen Blåvand Ranne Norddeich Scheveningen Oostende North Foreland Humber Cullercoats Wick Portpatrick Anglesey Ilfracombe Niton Stonehaven Portishead Land's End Valentia Malin Head Boulogne Brest Saint-Nazaire Bordeaux-Arcachon Thorshavn Bergen Farsund Flore Rogaland Tjøme Àlesund 4. Forma delle comunicazioni OXP OXB OYE DAF DAK DAH DAL DAI DAM DAJ DAN PCH OST GNF GKZ GCC GKR GPK GLV GIL GNI GND GKA GKB GKC GLD EJK EJM FFB FFU FFO FFC OXJ LGN LGZ LGL LGQ LGT LGA Le informazioni indicati al punto 1 relative alle operazioni di pesca effettuate nelle zone di cui al punto 1.1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine : il nome della nave, l'indicativo radio, le lettere e cifre di identificazione esterna, il numero di serie di trasmissione per il viaggio di cui trattasi, gli estremi per l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice : messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1 : IN, messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1 : OUT, messaggio in occasione di uno spostamento da una divisione CIEM ad un'altra : ICES, messaggio settimanale : WKL, messaggio ogni tre giorni : 2 WKL, la posizione geografica, la divisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca, la data in cui si prevede di cominciare la pesca, i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5, la divisione CJEM in cui sono state effettuate le catture, i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, il nome e il segnale di chiamata della nave su cui è stato effettuato il trasbordo, i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie, il nome del comandante.

29. 3. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 89/ 15 5. Codice per la comunicazione dei quantitativi di pesce che si trovano a bordo, di cui al punto 4 : A : gambero boreale (Pandalus borealis) B : nasello (Merluccius merluccius) C : ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) D : merluzzo (Gadus morhua) E : eglefino (Melanogrammus aeglefinus) F : ippoglosso (Hippoglossus hippoglossus) G : sgombro (Scomber scombrus) H : suro (Trachurus trachurus) I : pesce sorcio (Coryphaenoides rupestris) - J : merluzzo carbonaro (Pollachius virens) K : merlano (Merlangus merlangus) L : aringa (Clupea harengus) M : cicerello (Ammodytes sp.) N : spratto (Clupea sprattus) O : passera (Pleuronectes platessa) P : merluzzo norvegese (Trisopterus esmarkii) - Q : molva (Molva molva) R : altri S : gamberetti (Pandalidae) T : acciughe (Engraulis encrasicholus) U : sebaste (Sebastes sp.) V : passera americana (Hypoglossoides platessoides) W : calamaro (Illex) X : limanda (Limanda ferruginea) Y : melù (Gadus poutassou) Z : tonno (Thunnidae) AA : molva azzurra (Molva dypterygia) BB : brosmio (Brosme brosme)