Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

Documenti analoghi
Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Legge federale sulle foreste

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell innovazione

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza sul servizio civile

Ordinanza sulle tasse e le indennità per l esame svizzero di maturità e gli esami complementari

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sui parchi d importanza nazionale

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Ordinanza sull allevamento di animali

Modifica del Progetto del 4 marzo 2015

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente l attribuzione di organi per il trapianto

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile

sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sull indennizzo delle perdite subite nell utilizzazione delle forze idriche

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

del 29 novembre 2016 (Stato 1 gennaio 2017)

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Sezione 1: Definizioni e obiettivi di promozione. del 29 novembre 2016

Ordinanza sulle epizoozie

Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Ordinanza che disciplina l esercizio della professione di maestro conducente

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Legge federale sugli stranieri. (LStr) (Regolazione dell immigrazione) Modifica del

Ordinanza concernente la misurazione ufficiale

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza sulle tasse e indennità nell ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Legge federale sull ingegneria genetica nel settore non umano

Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

del 30 novembre 1992 (Stato 1 gennaio 2012)

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli

Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sull assicurazione dei veicoli

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza sull allevamento di animali

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare

Ordinanza sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale

Ordinanza su le banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)

Legge federale sull'ingegneria genetica nel settore non umano

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Legge federale progetto concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati

Legge federale sulla protezione dell ambiente

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza sui nomi geografici (ONG)

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ingresso visti gli articoli 81 capoverso 5, 82 capoverso 2 e 101 della legge federale del 21 marzo sull energia nucleare (LENu),

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla collaborazione nel settore di Gioventù e Sport

Transcript:

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale del Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 16 gennaio 1991 1 sulla protezione della natura e del paesaggio Art. 12a cpv. 1 bis e 2 1bis Gli aiuti finanziari ai Cantoni sono di norma concessi globalmente in base ad accordi programmatici. Si applicano gli articoli 4-11. 2 Gli aiuti finanziari ad altri beneficiari sono concessi singolarmente. Si applicano gli articoli 6, 9, 10a e 11 capoverso 3. Art. 18 cpv. 1 1 L ammontare delle indennità globali per la protezione e la manutenzione dei biotopi, nonché per la compensazione ecologica è stabilito in base: a. all importanza nazionale, regionale o locale degli oggetti da proteggere; b. all importanza delle misure per il collegamento dei biotopi degni di protezione; c. all importanza delle misure per le specie animali e vegetali che devono essere conservate in maniera prioritaria per la diversità biologica; d. all entità, alla qualità e alla complessità delle misure, nonché alla loro pianificazione; e. al grado di pericolo a cui sono esposti gli oggetti da proteggere; f. alla qualità della fornitura della prestazione; RS... 1 RS 451.1 2007 1951 1

g. agli oneri che il Cantone deve sostenere per la protezione dei paesaggi palustri e dei biotopi. 2. Ordinanza del 2 novembre 1994 2 sulla sistemazione dei corsi d acqua Art. 2 1 Le indennità per le misure d ingegneria idraulica e l allestimento della documentazione di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L ammontare delle indennità globali è negoziato tra l Ufficio federale dell ambiente (Ufficio federale) e il Cantone interessato ed è stabilito in base: b. all entità e alla qualità delle misure, nonché alla loro pianificazione. 2 Possono essere accordate indennità singolarmente se le misure: a. costano più di cinque milioni di franchi; b. presentano una dimensione intercantonale o riguardano le acque sui confini nazionali; c. riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali; d. richiedono, in misura particolare, una valutazione tecnica complessa o speciale a causa delle alternative possibili o per altri motivi; o e. non erano prevedibili. 3 Il contributo ai costi delle misure di cui al capoverso 2 è compreso tra il 35 e il 45 per cento ed è stabilito in base: b. al grado di attuazione di un esame completo dei rischi; c. all entità e alla qualità delle misure, nonché alla loro pianificazione. 4 Se per un Cantone la realizzazione di misure di protezione straordinarie, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, è particolarmente onerosa, il contributo della Confederazione di cui al capoverso 3 può essere incrementato eccezionalmente a un massimo del 65 per cento dei costi delle misure. 5 Non è accordata alcuna indennità per: a. misure necessarie per proteggere costruzioni e impianti nuovi realizzati in zone con un elevato grado di pericolo; b. misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti. Art. 3 Abrogato a seguito della modifica del... dell ordinanza del 28 ottobre 1998 3 sulla protezione delle acque. 2 RS 721.100.1 3 RS 814.201 2

3. Ordinanza del 30 novembre 1992 4 sulle foreste Art. 38 Gli aiuti finanziari e le indennità della Confederazione sono accordati soltanto se: a. i provvedimenti sono conformi alla pianificazione forestale; b. i provvedimenti sono necessari e appropriati; c. i provvedimenti sono consoni alle esigenze tecniche, economiche ed ecologiche; d. i provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica; e. il coordinamento con i pubblici interessi di altri settori è garantito; f. le altre condizioni poste dal diritto federale sono soddisfatte; g. la manutenzione successiva è garantita. Art. 39 Protezione da catastrofi naturali (art. 36) 1 Le indennità per i provvedimenti e l allestimento della documentazione di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L ammontare delle indennità globali è negoziato tra l Ufficio federale e il Cantone interessato e stabilito in base: b. all entità e alla qualità dei provvedimenti, nonché alla loro pianificazione. 2 Possono essere accordate indennità singolarmente se i provvedimenti: a. presentano una dimensione intercantonale; b. riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali; c. richiedono, in misura particolare, una valutazione tecnica complessa o speciale a causa delle alternative possibili o per altri motivi; o d. non erano prevedibili. 3 Il contributo ai costi dei provvedimenti di cui capoverso 2 è compreso tra il 35 e il 45 per cento ed è stabilito in base: b. al grado di attuazione di un esame completo dei rischi; c. all entità e alla qualità dei provvedimenti, nonché alla loro pianificazione. 4 Se per un Cantone la realizzazione di provvedimenti di protezione straordinari, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, è particolarmente onerosa, il contributo della Confederazione di cui al capoverso 3 può essere incrementato eccezionalmente a un massimo del 65 per cento dei costi dei provvedimenti. 5 Non è accordata alcuna indennità per: a. provvedimenti necessari per proteggere costruzioni e impianti nuovi realizzati in zone con un elevato grado di pericolo; 4 RS 921.01 3

b. provvedimenti volti a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti. Art. 41 cpv. 1 lett. f bis e 4 1 L ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti che contribuiscono alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta è stabilito in base: f bis. all importanza dei provvedimenti di cui alle lettere a-f per la diversità biologica nella foresta in zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali; 4 Abrogato Art. 43 cpv. 1 lett. a e 2 bis 1 L ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilita: a. per le basi di pianificazione sovraziendali: 1. in caso di rilevamento dell ubicazione, delle funzioni e dello stato delle foreste: in base all estensione della superficie forestale cantonale; 2. in caso di piani: in base all estensione della superficie forestale interessata; 2bis Sono accordati aiuti finanziari globali per le basi di pianificazione sovraziendali solo se esse contengono indicazioni sull adempimento di tutte le funzioni della foresta. II La presente modifica entra in vigore il.... In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente del Consiglio federale, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 4

5