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1.5.83 - L.R. 3 aprile 2007, n. 14. Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007 Settore: Codici regionali Regione: Liguria Materia: 1. ordinamento ed organizzazione Capitolo: 1.5 bilancio e contabilità Data: 03/04/2007 Numero: 14 Sommario Art. 1 (Assunzioni a tempo determinato) 1. Allo scopo di assicurare il concorso agli obiettivi di contenimento [...] Art. 2 (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato) (1) Art. 3 (Graduatorie delle progressioni verticali nel sistema delle classificazioni) 1. Hanno validità sino al 31 dicembre 2009 le graduatorie del personale [...] Art. 4 (Stabilizzazione dei rapporti di lavoro) 1. In attuazione dei principi previsti in materia dalla specifica [...] Art. 5 (Stabilizzazione dei rapporti di lavoro del personale delle Aziende e degli Enti sanitari) Art. 6 (Disposizioni sul personale regionale) 1. In attuazione degli accordi raggiunti in sede di contrattazione [...] Art. 7 (Centrale regionale di acquisto) (10) 1. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per [...] Art. 8 (Rapporto di servizio) 1. Il rapporto di servizio tra la Regione ed il soggetto che svolge [...] Art. 9 (Operatività del sistema) 1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nell articolo 7, la [...] Art. 10 (Sviluppo delle procedure telematiche) 1. La Centrale regionale di acquisto promuove il ricorso alle procedure [...] Art. 11 (Modifiche agli articoli 4, 8 e 26 della l.r. 28/2006) 1. (Omissis) (18). Art. 12 (Riqualificazione delle strutture ricettive) 1. Le strutture ricettive extralberghiere, che effettuano la [...] Art. 13 (Contratti relativi agli impianti sportivi) 1. In deroga alle scadenze di cui all articolo 4, comma 2 della legge [...] Art. 14 (Sostituzione dell articolo 5 della l.r. 37/2006) 1. (Omissis) (21). Art. 15 (Trasferimento dei beni della Ferrovia Principe Granarolo al Comune di Genova) 1. Gli impianti e le infrastrutture delle ferrovie di cui all articolo 8 [...] Art. 16 (Proroga della disciplina transitoria dell apprendistato professionalizzante) 1. Per l anno 2007, in attesa dell emanazione della legge regionale [...] Art. 17 (Modificazioni agli articoli 16 e 17 della l.r. 6/1998) 1. (Omissis) (22). Art. 18 (Modificazioni all articolo 3 della l.r. 16/2004) 1. (Omissis) (24). Art. 19 (Modificazioni all articolo 3 della l.r. 5/2006)

1. (Omissis) (26). Art. 20 (Inserimento dell articolo 10 bis nella l.r. 13/2006) 1. (Omissis) (27). Art. 21 (Modifiche all articolo 11 della l.r. 13/2006) 1. (Omissis) (28). Art. 22 (Inserimento dell articolo 11 bis nella l.r. 13/2006) 1. (Omissis) (29). Art. 23 (Sostituzione dell articolo 6 della l.r. 16/2006) 1. (Omissis) (30). Art. 24 (Modificazioni all articolo 2 della l.r. 19/2006) 1. Il comma 3 dell articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006 n. 19 [...] Art. 25 (Modifiche alla l.r. 25/2006) 1. (Omissis) (31). Art. 26 (Modifiche alla l.r. 41/2006) 1. (Omissis) (32). Art. 27 (Sostituzione dell articolo 113, comma 2 della l.r. 1/2007) 1. (Omissis) (34). Art. 28 (Modifica all articolo 3 comma 1 della l.r. 2/2007) 1. (Omissis) (35). Art. 29 (Integrazione dell articolo 5 della l.r. 2/2007) 1. (Omissis) (36). Art. 30 (Sostituzione dell articolo 10 della l.r. 2/2007) 1. (Omissis) (37). Art. 31 (Modifiche all articolo 6 della l.r. 5/2007) 1. Il comma 2 dell articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 5 [...] Art. 32 (Conferma del Collegio dei Revisori dell Istituto Giannina Gaslini) 1. Il Collegio dei Revisori dell Istituto Giannina Gaslini, nominato con [...] Art. 33 (Dichiarazione d urgenza) 1. (Omissis) 1.5.83 - L.R. 3 aprile 2007, n. 14. Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007 (B.U. 4 aprile 2007, n. 8) TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DEL PERSONALE Art. 1. (Assunzioni a tempo determinato) 1. Allo scopo di assicurare il concorso agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e fermo restando il rispetto dei limiti della legislazione statale in materia, la Regione Liguria e gli enti strumentali possono utilizzare le proprie graduatorie dei concorsi pubblici espletati, durante il periodo di validità, per l assunzione degli idonei con rapporto di lavoro a tempo determinato nella categoria e nel profilo professionale della graduatoria. 2. Le assunzioni sono effettuate per la durata massima di un anno, prorogabile in relazione al fabbisogno, secondo l ordine della posizione in graduatoria. 3. Restano ferme le ulteriori modalità di assunzione a tempo determinato previste dalla vigente normativa regionale. Art. 2. (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato) (1) 1. Per le medesime finalità indicate dall'articolo 1, sulla base di appositi protocolli d'intesa

tra le parti, la Regione Liguria può disporre, con il consenso degli interessati, l'assegnazione provvisoria presso datori di lavoro pubblici e privati di propri dirigenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento ed il trattamento economico (2). 2. Il trattamento economico, determinato ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale del comparto "Regioni-Autonomie Locali", è corrisposto dalla Regione Liguria con onere che può essere parzialmente od interamente a carico del datore di lavoro destinatario, in relazione all interesse per cui è svolto l incarico dirigenziale oggetto dell'assegnazione provvisoria (3). 3. Durante il periodo di assegnazione provvisoria è attribuita al dirigente interessato la retribuzione di posizione prevista dalla predetta contrattazione collettiva nazionale di lavoro nella misura corrispondente all incarico assegnato dal datore di lavoro destinatario, da concordare con i protocolli d intesa di cui al comma 1 (4). 4. (Omissis) (5). Art. 3. (Graduatorie delle progressioni verticali nel sistema delle classificazioni) 1. Hanno validità sino al 31 dicembre 2009 le graduatorie del personale della Regione Liguria formate a seguito delle selezioni per le progressioni verticali nel sistema delle classificazioni e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 4. (Stabilizzazione dei rapporti di lavoro) 1. In attuazione dei principi previsti in materia dalla specifica normativa statale, l articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) trova applicazione nei confronti del personale non titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che presta attività lavorativa presso la Regione Liguria alla data di entrata in vigore della presente legge e che sia in possesso dei requisiti previsti dal sopra menzionato articolo. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti in sede di prima applicazione. Art. 5. (Stabilizzazione dei rapporti di lavoro del personale delle Aziende e degli Enti sanitari) 1. Fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), le Aziende sanitarie e gli Enti equiparati provvedono nell ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2009, 2010 e 2011 e con le modalità previste dal comma 3, nei limiti delle relative dotazioni organiche e tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti di cui al presente comma, a stabilizzare il personale non dirigenziale: a) assunto con contratto a tempo determinato mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che versi in una delle seguenti condizioni: 1) presti servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, ovvero consegua tale requisito in forza dei contratti stipulati prima del 31dicembre 2008; 2) abbia prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel corso del quinquennio antecedente la data del 31 dicembre 2008; b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2008, presso la stessa azienda o lo stesso Ente equiparato, fermo restando quanto previsto dal comma 5, con salvaguardia delle procedure già definite ai sensi del predetto comma; c) assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) purché ricorrano le condizioni di cui alla lettera a) e siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme per l accesso al pubblico impiego (6). 2. Nelle procedure di stabilizzazione di cui al presente articolo hanno priorità i candidati risultanti idonei nei concorsi a tempo indeterminato indetti dalle Aziende sanitarie e da enti di cui al comma 1. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato con procedure diverse da quelle di cui al comma 1, si provvede mediante procedure selettive. 3. Le stabilizzazioni sono effettuate sulla base dei criteri, delle modalità e dei tempi individuati dal Piano di stabilizzazione approvato dalla Giunta regionale su proposta delle

Aziende e degli enti di cui al comma 1, sentite le Organizzazioni Sindacali ivi compresa la prevista rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche. 4. Nelle more di approvazione del Piano di stabilizzazione, le Aziende e gli Enti di cui al comma 1 possono continuare ad avvalersi del personale di cui al comma medesimo, in scadenza. 5. Per il triennio 2007-2009 le Aziende sanitarie e gli enti di cui al comma 1, previa autorizzazione regionale, possono procedere all assunzione di personale a tempo determinato riservando una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti ai soggetti con i quali abbiano stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno alla data del 29 settembre 2006 (7). 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti dei posti vacanti di cui le Aziende sanitarie e gli enti equiparati ritengano necessaria la copertura entro il 31 dicembre 2010 (8). 7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 devono essere compatibili con le misure limitative delle assunzioni e con i correlati obiettivi di risparmio riferiti alla spesa per il personale stabiliti dal piano di rientro nonché nel rispetto delle previste rideterminazioni in riduzione delle dotazioni organiche in conseguenza delle predette misure di blocco delle assunzioni. Art. 6. (Disposizioni sul personale regionale) 1. In attuazione degli accordi raggiunti in sede di contrattazione integrativa decentrata è corrisposta la somma annua lorda di milleduecento euro comprensiva del rateo di tredicesima mensilità quale retribuzione individuale di anzianità a tutto il personale senza incarico dirigenziale, con esclusione di quello titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e anzianità di servizio presso amministrazioni pubbliche di almeno un anno (9): a) che alla data del 1 gennaio 2007 sia dipendente della Regione Liguria in servizio effettivo presso le strutture della Regione stessa incluso quello assente con diritto alla retribuzione nonché quello assente senza diritto alla retribuzione con decorrenza successiva al 1 dicembre 2006; b) che alla data del 1 gennaio 2007 sia in comando presso la Regione Liguria in servizio effettivo presso le strutture della Regione stessa; c) per il quale alla data del 1 gennaio 2007 sia stato disposto il comando. 2. La somma di cui al comma 1 è corrisposta a decorrere dal 1 gennaio 2007 per il personale individuato dalla lettera a) e, a decorrere dalla data di trasferimento presso la Regione Liguria, per il personale individuato dalle lettere b) e c). 3. La somma di cui al comma 1 confluisce nelle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività a decorrere dal giorno successivo: a) alla cessazione dal servizio; b) all attribuzione di un incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità. 4. Quanto previsto dal comma 1 si applica anche al personale titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità alla data del 1 gennaio 2007, qualora successivamente tale incarico non sia più attribuito e l interessato sia in possesso dei requisiti di cui al comma 1. 5. Alla somma di cui al comma 1 si applicano le riduzioni previste per lo stipendio tabellare. 6. Agli oneri derivanti dall applicazione del presente articolo si fa fronte mediante le risorse della contrattazione collettiva integrativa decentrata in sede di ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, definite anche ai sensi della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)). TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA E DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI Art. 7. (Centrale regionale di acquisto) (10) 1. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l acquisto di beni e servizi standardizzabili degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, la Regione costituisce la Centrale regionale di acquisto (11).

2. L azione della Centrale regionale di acquisto è volta ad aggregare e standardizzare la domanda, monitorare i consumi, sviluppare la concorrenza, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare il processo di acquisto. 3. La Centrale regionale di acquisto agisce secondo i criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. 4. La Centrale regionale di acquisto nello svolgimento dell attività negoziale applica le disposizioni contenute nel d.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni e nella vigente normativa regionale in materia contrattuale. 5. Per lo svolgimento dell attività di Centrale regionale di acquisto la Regione può procedere alla costituzione di un apposito soggetto ovvero, per lo sviluppo di modalità informatiche e telematiche di negoziazione, avvalersi di enti strumentali o di società interamente partecipate, anche costituite a tale scopo. 5 bis. La Regione esercita le funzioni di vigilanza sulla Centrale regionale di acquisto mediante l esame del bilancio della Centrale medesima, di cui la Giunta regionale prende atto con proprio provvedimento (12). 5 ter. La Centrale regionale di acquisto, entro un mese dall approvazione del proprio bilancio, trasmette alla Regione una relazione gestionale sulle attività svolte nel corso dell anno precedente di cui la Giunta regionale prende atto con proprio provvedimento (13). Art. 8. (Rapporto di servizio) 1. Il rapporto di servizio tra la Regione ed il soggetto che svolge l attività di Centrale regionale di acquisto è disciplinato da apposita convenzione-quadro di durata novennale, approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La convenzione-quadro è attuata mediante accordi operativi contenenti il mandato a stipulare le singole convenzioni di cui all articolo 9 in relazione ai diversi settori merceologici, nonché gli indicatori di risultato e le modalità di finanziamento della relativa gestione. 3. Al fine di redigere i suddetti accordi operativi, entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione predispone l analisi del fabbisogno, per l anno successivo, di beni e servizi standardizzabili necessari agli Enti del Servizio Sanitario Regionale ovvero anche solo a parte di questi ultimi. Tale analisi può essere integrata nel corso dell anno qualora emergano nuove esigenze non prevedibili nella fase di stima del fabbisogno (14). 4. La Centrale regionale di acquisto può rideterminare il fabbisogno di cui al comma 3 sulla base dell interesse formalmente manifestato dagli enti di cui all articolo 7 in relazione a specifici settori merceologici. 5. (Omissis) (15). Art. 9. (Operatività del sistema) 1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nell articolo 7, la Centrale regionale di acquisto realizza un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi di serie, standardizzabili secondo le esigenze comuni mediante la stipulazione di singole convenzioni con le quali l impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima stabilita dalla convenzione, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura emessi dalle amministrazioni che ne hanno obbligo o facoltà. 2. L adesione alle convenzioni di cui al comma 1 è obbligatoria per gli enti del servizio sanitario regionale (16). 3. I parametri di prezzo-qualità contenuti nelle convenzioni-quadro stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici S.p.A. ai sensi dell articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)) e dell articolo 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) costituiscono riferimento per la stipula delle singole convenzioni secondo la vigente normativa. Art. 10. (Sviluppo delle procedure telematiche) 1. La Centrale regionale di acquisto promuove il ricorso alle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi, concretizzate mediante gare telematiche ed il ricorso al mercato

elettronico così come disciplinati dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale. 2. La Centrale regionale di acquisto promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse tipologie di approvvigionamento telematico di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. 3. (Omissis) (17). 4. La Centrale regionale di acquisto costituisce riferimento per la realizzazione di un sistema a rete con le altre centrali regionali e la Concessionaria servizi informatici pubblici S.p.A. al fine di assicurare l armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa ed ottenere sinergie nell impiego degli strumenti informatici per l acquisto di beni e servizi. TITOLO III DISPOSIZIONI DIVERSE Art. 11. (Modifiche agli articoli 4, 8 e 26 della l.r. 28/2006) 1. (Omissis) (18). 2. (Omissis) (19). 3. (Omissis) (20). Art. 12. (Riqualificazione delle strutture ricettive) 1. Le strutture ricettive extralberghiere, che effettuano la trasformazione in strutture ricettive alberghiere di cui al comma 2 dell articolo 3 della legge regionale 4 marzo 1982 n. 11 (norme vigenti in materia di classificazione delle aziende ricettive) con livello di classificazione non inferiore a tre stelle, mantengono i contributi erogati dalla Regione. Art. 13. (Contratti relativi agli impianti sportivi) 1. In deroga alle scadenze di cui all articolo 4, comma 2 della legge regionale 10 agosto 2004 n. 15 (disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi pubblici) i contratti in essere relativi agli impianti sportivi già di proprietà delle Aziende di Promozione Turistica pervenuti alla Regione in data 1 gennaio 2007 restano validi fino alla scadenza prevista nei contratti stessi. Art. 14. (Sostituzione dell articolo 5 della l.r. 37/2006) 1. (Omissis) (21). Art. 15. (Trasferimento dei beni della Ferrovia Principe Granarolo al Comune di Genova) 1. Gli impianti e le infrastrutture delle ferrovie di cui all articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 (conferimento alle Regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59) qualora ricadano interamente nel territorio di un singolo Comune, possono essere trasferiti a titolo gratuito all Amministrazione comunale competente. Art. 16. (Proroga della disciplina transitoria dell apprendistato professionalizzante) 1. Per l anno 2007, in attesa dell emanazione della legge regionale applicativa del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30) è prorogata la disciplina transitoria dell apprendistato professionalizzante prevista dall articolo 15 della legge regionale 24 gennaio 2006 n. 1 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006). Art. 17. (Modificazioni agli articoli 16 e 17 della l.r. 6/1998) 1. (Omissis) (22). 2. (Omissis) (23). Art. 18. (Modificazioni all articolo 3 della l.r. 16/2004) 1. (Omissis) (24). 2. (Omissis) (25). Art. 19. (Modificazioni all articolo 3 della l.r. 5/2006) 1. (Omissis) (26).

Art. 20. (Inserimento dell articolo 10 bis nella l.r. 13/2006) 1. (Omissis) (27). Art. 21. (Modifiche all articolo 11 della l.r. 13/2006) 1. (Omissis) (28). Art. 22. (Inserimento dell articolo 11 bis nella l.r. 13/2006) 1. (Omissis) (29). Art. 23. (Sostituzione dell articolo 6 della l.r. 16/2006) 1. (Omissis) (30). Art. 24. (Modificazioni all articolo 2 della l.r. 19/2006) 1. Il comma 3 dell articolo 2 della legge regionale 24 luglio 2006 n. 19 (istituzione della Consulta statutaria) è abrogato. Art. 25. (Modifiche alla l.r. 25/2006) 1. (Omissis) (31). Art. 26. (Modifiche alla l.r. 41/2006) 1. (Omissis) (32). 2. (Omissis) (33). Art. 27. (Sostituzione dell articolo 113, comma 2 della l.r. 1/2007) 1. (Omissis) (34). Art. 28. (Modifica all articolo 3 comma 1 della l.r. 2/2007) 1. (Omissis) (35). Art. 29. (Integrazione dell articolo 5 della l.r. 2/2007) 1. (Omissis) (36). Art. 30. (Sostituzione dell articolo 10 della l.r. 2/2007) 1. (Omissis) (37). Art. 31. (Modifiche all articolo 6 della l.r. 5/2007) 1. Il comma 2 dell articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 2007, n. 5 (norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali) è abrogato. Art. 32. (Conferma del Collegio dei Revisori dell Istituto Giannina Gaslini) 1. Il Collegio dei Revisori dell Istituto Giannina Gaslini, nominato con decreto del Ministero della Salute 6 agosto 2004, è confermato fino alla nomina del nuovo organo di controllo in attuazione di quanto previsto dall articolo 2, comma 4 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 (riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell articolo 42, comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3) e dalla legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 (ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione). Art. 33. (Dichiarazione d urgenza) 1. (Omissis) (1) Per l'applicazione del presente articolo, vedi l'art. 7 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10. (2) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 novembre 2007, n. 36.

(3) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 novembre 2007, n. 36. (4) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 12 novembre 2007, n. 36. (5) Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 novembre 2007, n. 36. (6) Comma già sostituito dall'art. 12 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10, modificato dall'art. 4 della L.R. 1 luglio 2008, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 aprile 2009, n. 12. (7) Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 12 novembre 2007, n. 36. (8) Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10. (9) Alinea già modificato dall'art. 3 della L.R. 12 novembre 2007, n. 36 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10. Vedi inoltre quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della stessa L.R. 10/2008. (10) Vedi quanto disposto dall'art. 21 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10. (11) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2009, n. 14. (12) Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44. (13) Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2009, n. 14. (14) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2009, n. 14. (15) Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2009, n. 14. (16) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2009, n. 14. (17) Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2009, n. 14. (18) Sostituisce il comma 3 dell art. 4 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 28. (19) Inserisce la lett. g bis) nel comma 2 dell art. 8 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 28. (20) Sostituisce il comma 3 dell art. 26 della L.R. 4 ottobre 2006, n. 28. (21) Sostituisce l'art. 5 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 37. (22) Modifica il comma 1 dell art. 16 della L.R. 28 gennaio 1998, n. 6. (23) Modifica il comma 1 dell art. 17 della L.R. 28 gennaio 1998, n. 6. (24) Modifica il comma 1 dell art. 3 della L.R. 10 agosto 2004, n. 16. (25) Modifica il comma 4 dell art. 3 della L.R. 10 agosto 2004, n. 16. (26) Modifica il comma 1 dell art. 3 della L.R. 14 marzo 2006, n. 5. (27) Inserisce l'art. 10 bis nella L.R. 26 maggio 2006, n. 13. (28) Aggiunge il comma 2 bis all art. 11 della L.R. 26 maggio 2006, n. 13.

(29) Inserisce l'art. 11 bis nella L.R. 26 maggio 2006, n. 13. (30) Sostituisce l'art. 6 della L.R. 16 giugno 2006, n. 16. (31) Modifica il titolo e diversi articoli della L.R. 17 agosto 2006 n. 25. (32) Modifica il comma 2 dell art. 86 della L.R. 7 dicembre 2006 n. 41. (33) Sostituisce il comma 1 dell art. 87 della L.R. 7 dicembre 2006 n. 41. (34) Sostituisce il comma 2 dell art. 113 della L.R. 2 gennaio 2007 n. 1. (35) Inserisce le lettere o bis) e o ter) nel comma 1 dell'art. 3 della L.R. 16 gennaio 2007 n. 2. (36) Aggiunge il comma 3 bis nell'art. 5 della L.R. 16 gennaio 2007 n. 2. (37) Sostituisce l'art. 10 della L.R. 16 gennaio 2007 n. 2.