LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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Prot. n. (SPS/02/27690) LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Visti: - l art.6 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 Legge-quadro sull ordinamento della polizia municipale che al punto 4) stabilisce che le regioni provvedono con legge regionale a <<determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l obbligo e le modalità d uso>>; - la L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 Norme in materia di polizia locale ed in particolare l allegato C) contenente i Distintivi di grado della polizia municipale, fatto salvo dall art. 229 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 Riforma del sistema regionale e locale ; - l art. 1, comma 2, della L.R. 13 novembre 2001, n. 36 Norme in materia di politiche regionali per la sicurezza e di polizia locale. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1999, n. 3 ed all allegato C) della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 il quale prevede che gli allegati contenenti i segni distintivi di grado possano essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; - gli artt. 2 e 3 della citata L.R. n. 36 del 2001 che rispettivamente dispongono che <<I simboli distintivi del grado attribuito a ciascun addetto alla polizia municipale sono stabiliti dall allegato A alla presente legge che sostituisce l allegato C della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3>> e l obbligo da parte dei Comuni della regione Emilia- Romagna, singoli o associati, <<di adeguare l utilizzo dei distintivi di grado e riconoscimento a quanto previsto dalla presente legge entro sei mesi dall entrata in vigore>>; 1

Ravvisata l opportunità di rendere l attuale distinzione in gradi quanto più aderente alle finalità del sistema di classificazione professionale del personale previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in applicazione del principio di equivalenza delle mansioni stabilito dall art. 3, comma 2, del medesimo; Dato atto che si è ritenuto a tal fine necessario istituire un tavolo tecnico di confronto tra le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Comparto Regioni-Autonomie Locali rappresentative della Polizia Locale (Cgil, Cisl, Uil, Sulpm) ed i rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, dell Anci, dell Upi e della Lega delle Autonomie locali dell'emilia- Romagna, e che detto tavolo si è riunito a partire dal 7/03/2002; Preso atto che da detto tavolo è unanimemente emersa l opportunità di apportare delle modifiche all'allegato A della legge regionale n. 36/2001 recante i distintivi di grado sulla base di un criterio di flessibilità idoneo a valorizzare le rispettive capacità professionali degli addetti, nonché la necessità, al fine di flessibilizzare i criteri per l'attribuzione dei distintivi di grado all'interno delle singole categorie di inquadramento, di definire, in un successivo atto della Giunta regionale, i nuovi criteri e le modalità per l'attribuzione e la progressione nel grado dei distintivi all'interno di ciascuna categoria professionale; Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 424 del 3 dicembre 2002 che, su proposta della Giunta regionale, ha modificato l'allegato A della L.R. 13 novembre 2001, n. 36 contenente i simboli distintivi di grado per gli addetti alla Polizia municipale, ai sensi dell'art. 229, comma 1, della L.R. n. 3/1999; Richiamato, in particolare, il punto 2) del dispositivo della citata deliberazione che ha previsto di demandare alla Giunta regionale, previa verifica con il tavolo tecnico di confronto sopra richiamato e sentito il Comitato consultivo per la polizia regionale e locale, la definizione dei criteri e modalità per l'attribuzione e la progressione nel grado dei distintivi all'interno di ciascuna categoria professionale; Atteso che l'ampio e articolato confronto tra la parte pubblica e le citate organizzazioni sindacali su tale materia 2

ha portato alla sottoscrizione, in data 26 agosto 2002, di un Verbale di intesa tra Regione Emilia-Romagna, ANCI, UPI, Lega delle Autonomie dell'emilia-romagna e CGIL, CISL E DICCAP- SULPM, con cui le parti firmatarie, nel pieno rispetto di quanto previsto dalle leggi e dagli accordi interconfederali in materia di contrattualizzazione del rapporto di lavoro, individuano criteri condivisi per una gestione coordinata sull'intero territorio regionale di quanto previsto dalla deliberazione consiliare n. 424 del 3/12/2002 in materia di adeguamento dei distintivi di grado; Preso atto della mancata sottoscrizione del suddetto Verbale da parte della UIL-FPL la quale, pur riconfermando il proprio accordo per quanto attiene la nuova simbologia dei gradi proposta al Consiglio regionale, ha espresso il proprio dissenso in merito alle metodologie prospettate per l'avanzamento nei gradi in ogni categoria; Dato atto che tale Verbale di intesa riferendosi al più generale contesto della "polizia locale" ed essendo stato sottoscritto anche dall'upi dell'emilia-romagna costituisce: a) l'esito della verifica prevista al punto 2) del dispositivo della deliberazione del Consiglio regionale n. 424 del 3/12/2002 relativa ai distintivi di grado della polizia municipale; b) la premessa per la possibile adozione di analoghe simbologie di grado da parte delle Province e, di conseguenza, per l'adozione degli stessi criteri e modalità per l'attribuzione e la progressione nel grado della polizia provinciale; Ritenuto che i criteri contenuti nel suddetto accordo siano pienamente condivisibili e che si possa provvedere, col presente atto, alla definizione dei nuovi criteri e modalità per l'attribuzione e la progressione nel grado dei distintivi all'interno delle singole categorie di inquadramento professionale; Sentito il Comitato consultivo per la polizia regionale e locale istituito ai sensi dell'art. 223 della L.R. n. 3/1999; Dato atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Promozione e sviluppo delle politiche per la sicurezza e della polizia locale, Cosimo Braccesi, e dal Direttore Generale alla Presidenza della Giunta, dott. Bruno Molinari, in merito rispettivamente alla 3

regolarità tecnica e alla legittimità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2774/2001; Su proposta dell'assessore all'innovazione amministrativa ed istituzionale. Autonomie locali; A voti unanimi e palesi d e l i b e r a 1) di approvare l'allegato A), costituente parte integrante della presente deliberazione, che definisce i criteri e le modalità per l'attribuzione e la progressione nel grado dei distintivi all'interno di ciascuna categoria professionale della Polizia locale, in attuazione del punto 2) della deliberazione del Consiglio regionale n. 424 del 3 dicembre 2002; 2) di dare atto che l'allegato A) recepisce integralmente i criteri contenuti nel testo dell'intesa sottoscritta in data 26 agosto 2002 tra Regione Emilia-Romagna, ANCI, UPI, Lega delle Autonomie dell'emilia-romagna e CGIL, CISL e DICCAP-SULPM in materia di distintivi di grado; 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. - - - 4

ALLEGATO A) CRITERI E MODALITA' PER L'ATTRIBUZIONE E LA PROGRESSIONE NEL GRADO DEI DISTINTIVI ALL'INTERNO DI CIASCUNA CATEGORIA PROFESSIONALE. Si individuano di seguito i criteri e le modalità per l'attribuzione e la progressione nel grado dei nuovi distintivi all'interno di ciascuna categoria professionale per gli appartenenti ai corpi di polizia locale, precisando che l'intervento regionale in materia di "distintivi di grado": a) non può incidere sulle materie riservate per legge alla contrattazione collettiva, in particolare determinando effetti diretti sulla contrattazione esercitata all'interno dei singoli enti locali; b) rappresenta la premessa per la possibile adozione di analoghe simbologie di grado da parte delle Province. CRITERI GENERALI PER L'ATTRIBUZIONE DEI GRADI 1) Distintivi di grado di primo accesso: Categoria C: distintivo di grado corrispondente ad "agente"; Categoria D: distintivo di grado corrispondente ad "ispettore"; Categoria D, livello 3 giuridico: distintivo di grado corrispondente a "commissario". 2) Il distintivo di grado, corrispondente a "viceispettore", da assegnarsi agli "specialisti di vigilanza" di cui all'art. 29 lettera b) e c) del CCNL, è da considerarsi ad esaurimento. 3) Negli enti in cui si è proceduto attraverso atti formali al riconoscimento ed alla individualizzazione della figura di Ispettore, Ispettore capo, Commissario e Commissario capo di Polizia Locale, tale attribuzione determina, per i lavoratori interessati, l automatica conservazione del relativo grado. 5

4) Oltre a quanto previsto al punto 1) e 3), al distintivo di grado di "commissario" si accede unicamente per progressione verticale in D3 secondo le modalità definite in sede locale, ovvero tramite selezione interna. 5) Ai lavoratori in mobilità all'interno della Regione Emilia-Romagna vengono riconosciuti i distintivi di grado già conseguiti nonché, ai fini della progressione di cui al punto 3), l'anzianità e la formazione maturata. CRITERI PER LA PROGRESSIONE NEI GRADI ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE "C","D" e "D3 giuridico" Ai fini della progressione nei gradi superiori interni alle categorie C e D e delle relative denominazioni, viene considerato utile - fermo restando quanto previsto nel precedente punto 4) per l'accesso alla categoria D livello 3 (commissario) - il possesso dei seguenti requisiti minimi e cumulativi: esperienza lavorativa e formazione, secondo lo schema riportato di seguito. Viene inoltre rinviata ai singoli Enti la possibilità di prevedere ulteriori requisiti per la progressione nei gradi interna a ciascuna categoria professionale. Vengono considerate valide le sole ore di formazione debitamente certificate dall'ente di appartenenza. In sede di prima applicazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 424 del 3 dicembre 2002, si stabilisce che: 1) per la categoria C verrà considerato sufficiente per la progressione nel grado il possesso del solo requisito della esperienza lavorativa maturata nella Polizia locale (Municipale e Provinciale), mentre per le progressioni successive dovranno essere conteggiate sia l'esperienza che la formazione fatta negli ultimi 5 anni; 2) per la categoria D verrà salvaguardata l'esperienza lavorativa pregressa e conteggiate le ore di formazione espletate nei cinque anni antecedenti la data di approvazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 424 del 3/12/2002. 6

Schema per la progressione nei gradi superiori interni alle categorie C e D Passaggio da Agente ad Agente scelto: 5 anni di esperienza nella Polizia locale 30 ore di aggiornamento Passaggio da Agente scelto ad Assistente: 10 anni di esperienza nella Polizia locale 30 ore di aggiornamento nel grado di Agente scelto Passaggio da Assistente ad Assistente scelto: 15 anni di esperienza nella Polizia locale 30 ore di aggiornamento nel grado di Assistente Passaggio da Vice Ispettore ad Ispettore: 5 anni di esperienza come Vice Ispettore 80 ore di aggiornamento nel grado di Vice Ispettore Passaggio da Ispettore ad Ispettore capo: 5 anni di esperienza come Ispettore 80 ore di aggiornamento nel grado di Ispettore Passaggio da Commissario a Commissario capo: 5 anni di esperienza come Commissario 80 ore di aggiornamento nel grado di Commissario - - - 7